Deliberazione CIPE 25 marzo 1992, n. 27

Criteri e modalita' di attuazione ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 90
16/04/1992
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thesaurus: Lavoro

tipologia: Stato - Deliberazione Cipe

Il Comitato InterMinisteriale per il coordinamento della politica industriale

Delibera:

1) ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' definita opera pubblica quella in cui siano amministrazioni aggiudicatrici lo stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, gli altri enti locali, gli enti pubblici e le associazioni fra i soggetti anzidetti, di carattere immobiliare, destinata ad un fine pubblico, finanziata in tutto o in parte con fondi dello stato, delle Regioni o di enti pubblici.

In relazione alle finalita' si hanno:

A) opere di edilizia residenziale pubblica ed edifici destinati a scopi amministrativi;

B) lavori edili relativi ad ospedali, edifici scolastici ed universitari, impianti sportivi e ricreativi;

C) lavori di genio civile (strade, ponti, ferrovie, aeroporti, pozzi, gallerie, opere fluviali, marittime e idrauliche, ecc.).

La grande dimensione delle opere pubbliche e' individuata in base ad un criterio composito che tiene conto delle caratteristiche tecniche e delle finalita' da soddisfare e si basa su tre elementi fondamentali:

A) importo del progetto generale approvato: uguale o maggiore a 50 miliardi di lire (aggiornati annualmente in base allo specifico indice istat);

B) durata dell'esecuzione dei lavori del progetto generale approvato: uguale o maggiore a 30 mesi naturali e consecutivi;

C) incidenza della manodopera sull'importo del progetto generale approvato uguale o maggiore al 20%.

2) nei casi in cui l'interruzione riguardi l'esecuzione di un'opera prevista da piu' contratti di appalto o di subappalto, devono per lo specifico contratto sussistere le seguenti condizioni: durata dei lavori: uguale o maggiore a 12 mesi naturali e consecutivi; numero medio annuo di addetti previsti per l'esecuzione delle opere: uguale o maggiore a 15. Il periodo massimo di trattamento ordinario di integrazione salariale previsto dal comma 2 della legge n. 223/1991 va riferito alla durata dei lavori oggetto dell'interruzione.

3) le cause di interruzione previste dal comma 1 dell'art. 10 della legge n. 223/1991 sono riconducibili, oltre che alle ipotesi espressamente indicate nello stesso comma 1 (varianti di carattere necessario e provvedimenti dell'autorita' giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1956, n. 575) agli eventi non imputabili al datore di lavoro ed al lavoratore, connessi a comportamenti della pubblica autorita' che abbiano determinato il mancato rispetto dei termini previsti per l'esecuzione delle opere (quali ritardi nei pagamenti e nelle procedure amministrative, interruzioni dei finanziamenti, mancati o ritardati espletamenti di procedure tecniche). Sono comunque escluse tutte le cause di sospensione previste dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

4) nel caso di interruzioni ricollegabili a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, si prescinde dalla dimensione dell'opera pubblica.

5) le domande dirette ad ottenere il trattamento ordinario di integrazione salariale sono presentate alle sedi Provinciali dell'inps corredate della seguente documentazione: a) attestato dell'ente appaltante circa l'appartenenza dell'opera sospesa alla categoria di opere pubbliche di grande dimensione e relazione sulle cause della sospensione dei lavori, la prevedibile durata dell'interruzione, le prospettive di ripresa; b) nei casi di subappalto deve essere allegato il contratto; c) modulo informativo (allegato a).

6) le domande dirette ad ottenere la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale sono presentate al Ministro dei lavori pubblici tramite il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio corredate dalla stessa documentazione prevista al punto 5) aggiornata al momento della richiesta e completata col modulo informativo di cui all'allegato a. Il provveditorato, entro 45 giorni dalla data di ricezione, invia le domande, accompagnate da una relazione sulle cause della mancata ripresa e sull'eventuale esistenza di responsabilita' in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute, al Ministro dei lavori pubblici che formula la proposta di propria competenza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale invia gli atti al cipi per l'accertamento previsto dal comma 2 dell'art. 10 e contemporaneamente acquisisce, tramite gli uffici regionali, il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. In caso di positivo accertamento da parte del cipi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana i decreti trimestrali di concessione del trattamento fino alla ripresa dei lavori e comunque per il periodo massimo previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 10 della legge n. 223/1991.

7) il comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, riferira' al cipi entro il mese di dicembre 1992 sull'attuazione della presente deliberazione, proponendo le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per una migliore applicabilita' dello strumento legislativo.

Allegato al file ALe000891arlex.txt.doc

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