Legge regionale 1 Settembre 1993, n. 25

Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in sicilia.

Ente 3
Fonte G.U.R.I.
n. 42
06/09/1993
Regione Sicilia

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I - modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27

Art. 1 - Modifiche procedurali per i corsi di cui agli icoli 1 e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n 27

1. Per l'attuazione dei piani formativi approvati nell'anno 1992, ai sensi degli articoli 1 e 5 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a stipulare convenzioni con imprese e loro consorzi, enti ed istituti specializzati, secondo le procedure di cui alla Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ai fini dell'esame e valutazione con sistemi informatici delle domande di partecipazione ai corsi presentate dagli aspiranti, nonche' della predisposizione delle relative graduatorie.

2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita un'apposita commissione nominata dal medesimo Assessore, composta da un funzionario con qualifica di direttore regionale, in qualita' di presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente del medesimo Assessorato, di cui uno con mansioni anche di segretario, e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Trovano applicazione i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.

3. A decorrere dal 1993 la selezione degli aspiranti per la partecipazione ai corsi di formazione professionale finanziati ai sensi degli articoli 1 e 5 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e' effettuata dagli organismi convenzionati incaricati dello svolgimento delle relative attivita' formative, in conformita' dei criteri stabiliti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentite la commissione regionale per l'impiego e la competente commissione legislativa.

4. Le convenzioni previste dal comma 4 dell'articolo 1 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, saranno predisposte in conformita' dello schema tipo da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione sentite la commissione regionale per l'impiego e la competente commissione legislativa e previo parere del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. Il predetto parere sostituisce il parere sui singoli schemi di convenzione, previsti dalla vigente normativa in materia di contabilita' generale dello stato.

5. I commi da 1 e 5 dell'articolo 2 ed il comma 4 dell'articolo 4 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, sono abrogati.

6. L'articolo 3 della Legge regionale 15 maggio 1991 n. 27, e' sostituito dal seguente: (omissis).

7. Le provvidenze di cui al comma 6 si applicano ai piani formativi approvati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 previsti per il corrente esercizio finanziario in lire 500 milioni, si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 34118 del bilancio di previsione.

Art. 2 - Garanzie per il personale della formazione professionale

1. Al personale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della Legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e' garantita la continuita' lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

2. E' fatto obbligo agli enti di cui all'articolo 4 della Legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, prima di procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, di completare l'orario di lavoro, nel rispetto della professionalita' e delle norme contrattuali, del personale ad orario parziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3 - modifiche all' 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n 27

1. L'articolo 8 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e' sostituito dal seguente: (omissis).

Art. 4 - Modifiche all' 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n 27

1. I commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 9 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, sono sostituiti dai seguenti: (omissis).

Art. 5 - Modifiche all' 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n 2

1. All'articolo 10 della Legge regionale 15 maggio 1991 n. 27, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

A) al comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole da "riguardino giovani iscritti" a "commi 1 e 2 dell'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: (omissis);

B) al comma 1, lettera b), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: (omissis);

C) al comma 2 dopo le parole "riduzioni di personale" e' aggiunto il seguente periodo: (omissis). Allo stesso comma 2 le parole "31 dicembre 1992" sono sostituite con "31 dicembre 1994" e "nei due anni precedenti" con: (omissis);

D) al comma 3 le parole "dalla data di entrata in vigore della legge 11 aprile 1986, n. 113" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

Art. 6 - Modifiche all' 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n 27

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e' aggiunto il seguente periodo: (omissis).

2. Al comma 4 dell'articolo 11 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, dopo le parole "per la formazione", sono aggiunte le seguenti: (omissis).

3. Le convenzioni di cui all'articolo 11 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, saranno predisposte in conformita' di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 7 - Piano regionale per la formazione professionale.

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della Legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, come sostituito dal comma 1, punto 1, dell'articolo 17 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e' sostituito dal seguente: (omissis).

Art. 8 - Ulteriori misure di sostegno all'occupazione

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la commissione regionale per l'impiego, promuove iniziative, nel quadro degli interventi previsti dagli articoli 1, 2 e 9 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, volte alla realizzazione di misure di sostegno all'occupazione, anche attraverso la predisposizione di specifici progetti e/o il coordinamento delle attivita' di elaborazione, proposta e presentazione dei progetti medesimi.

2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Giunta regionale e la commissione regionale per l'impiego, nel rispetto dei criteri e delle procedure previste dall'articolo 1 del Decreto Legge 20 maggio 1993 n. 148 convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, ha facolta' di avanzare proposte ai competenti organi dello stato in ordine all'individuazione, nell'ambito del territorio della Regione delle aree cui destinare gli interventi previsti dal medesimo articolo 1.

3. Per le finalita' dei precedenti commi, nonche'e' per lo svolgimento dei compiti previsti dal comma 6 dell'articolo 1 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'immigrazione si avvale anche dell'agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale nonche'e' di enti, societa' pubbliche e private e organismi dotati di specifica esperienza e capacita' tecnica, con i quali potranno essere stipulate convenzioni anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della Legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.

4. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, in conformita' delle vigenti norme di attuazione dello statuto Siciliano in materia di lavoro, nonche'e' delle direttive emanate in sede nazionale in attuazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, provvede agli adempimenti connessi con la realizzazione delle iniziative ammesse a finanziamento ai sensi del medesimo articolo, IV i compreso l'esercizio della connessa azione di vigilanza.

5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione si avvarra' dei fondi concessi dai competenti organi dello stato in attuazione del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 9 - Contratti solidarieta' delle imprese igiane

1. Per l'attuazione degli interventi previsti a favore delle imprese artigiane dai commi 5 e 8 dell'articolo 5 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a concedere, fino al 31 dicembre 1995 contributi a favore di enti che siano emanazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di incrementare la dotazione finanziaria dei fondi bilaterali istituiti su iniziativa dei medesimi enti in conformita' dei vigenti contratti ed accordi collettivi vigenti in sede nazionale, entro l'ammontare massimo del 90 per cento, 70 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, della quota minima prevista dai predetti commi.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, saranno dettate le direttive concernenti le modalita' di concessione, erogazione ed utilizzazione dei contributi previsti dal comma 1, nel rispetto dei criteri adottati in sede nazionale ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 5 e 8 dell'articolo 5 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 10 - Norme in favore dei disoccupati di imprese soggette a misure patrimoniali di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575.

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a corrispondere ai lavoratori rimasti disoccupati a seguito di licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo determinati dall'applicazione all'impresa o al titolare di essa delle misure patrimoniali di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche integrazioni, per il periodo massimo di due anni, un'indennita' il cui importo non potra' complessivamente superare, rispettivamente per il primo ed il secondo anno, l'80 per cento ed il 50 per cento dell'ultima retribuzione percepita, anche ad integrazione dell'indennita' di disoccupazione ordinaria eventualmente spettante, a condizione che i lavoratori stessi non abbiano diritto all'indennita' di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle indennita' agli aventi diritto saranno accreditate ai direttori degli uffici Provinciali del lavoro.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione saranno emanate le istruzioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 11 - Anticipazione del trattamento di integrazione salariale

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a concedere anticipazioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale, in misura non superiore all'80 per cento di tale trattamento, a favore dei lavoratori sospesi da imprese che avanzino richiesta ai sensi del Capo I della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che si trovino nelle condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, limitatamente ai periodi di effettiva sospensione, sempre che il parere reso dall'ufficio regionale del lavoro, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 2 sia favorevole all'accoglimento della richiesta.

2. L'Assessore regionale per il lavoro e' autorizzato a concedere le anticipazioni di cui al comma 1 a favore dei lavoratori edili di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

3. Trovano applicazione le procedure previste dagli articoli 9, 10 e 11 della Legge regionale 21 agosto 1984, n. 61

Titolo II - nuove norme in materia di cantieri di lavoro per disoccupati

Art. 12 - Procedure di finanziamento

1. I comuni e le province regionali, sentito il parere dei titolari dei propri uffici tecnici, sono autorizzati ad approvare con appositi atti deliberativi delle rispettive giunte i progetti concernenti le opere ed i lavori da eseguire attraverso la istituzione dei cantieri di lavoro per disoccupati previsti dalla Legge regionale 1 luglio 1968 n. 17, e successive modifiche, alla cui gestione provvedano direttamente i medesimi enti. Ai fini della predisposizione dei progetti i comuni e le province regionali hanno facolta' di richiedere all'amministrazione regionale di avvalersi di funzionari degli ispettorati tecnici regionali o di liberi professionisti, secondo le procedure della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

2. Per la realizzazione delle iniziative previste dal comma 1, i comuni e le province regionali inoltreranno istanza di finanziamento dei progetti approvati all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che provvedera' con propri decreti ad autorizzare l'istituzione e l'apertura dei relativi cantieri di lavoro, nonche'e' il versamento ai rispettivi tesorieri dell'intero ammontare delle somme assegnate, nell'ambito dei criteri adottati ai sensi dell'articolo 13 della Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del decreto di finanziamento prorogabili di altri sessanta giorni con atto deliberativo motivato dalla Giunta comunale o Provinciale, le amministrazioni dei comuni e delle province regionali, a pena di revoca del finanziamento, disporranno l'inizio dei lavori da eseguire, dandone contestualmente comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed all'ufficio del genio civile territorialmente competente.

4. Ai comuni ed alle province regionali e' riservata complessivamente una quota non inferiore al 70 per cento dei finanziamenti da destinare alla realizzazione dei cantieri.

5. Nell'articolo 16 del Decreto Legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, le parole "costruzione di opere di pubblica utilita'" sono sostituite con "costruzione e/o manutenzione di opere di pubblica utilita'".

Art. 13 - Esecuzione e controlli

1. Al primo comma dell'articolo 4, n. 3, della Legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120, la lettera e) e' sostituita come segue: (omissis).

2. Gli enti gestori dei cantieri di lavoro istituiti e finanziati ai sensi della Legge regionale 1 luglio 1968, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, produrranno all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, entro il termine di quindici giorni dalla chiusura dei medesimi cantieri, la relazione consuntiva finale dei lavori eseguiti.

3. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvede al conferimento degli incarichi di collaudo delle opere realizzate nei cantieri. I collaudatori verificano la regolarita' delle opere e dei lavori eseguiti, nonche'e' della documentazione giustificativa di spesa. Ai soli fini dell'applicazione del presente comma, i periodi previsti dal primo comma dell'articolo 8 della Legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 61 della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono ridotti alla meta'.

4. L'Assessorato regionale del lavoro della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvedera' al pagamento delle spese di collaudo in conformita' delle vigenti tariffe professionali, previa presentazione del verbale di collaudo e della parcella vistata dal competente ordine o collegio professionale.

5. Gli enti gestori sono tenuti a restituite alla Regione entro trenta giorni dal compimento del collaudo, le somme rimaste inutilizzate e/o relative a spese non regolari.

7. Resta ferma la disciplina contenuta nella vigente normativa in materia di controllo tecnico da parte degli uffici del genio civile sull'esecuzione delle opere progettate e di effettuazione di ispezioni amministrative e tecniche sulla conduzione dei cantieri.

8. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ha facolta' di sospendere la concessione dei finanziamenti richiesti nei confronti degli enti gestori che non ottemperino agli obblighi di cui ai commi 2 e 5 e potra' altresi' disporre, nei casi di accertate, gravi inadempienze o irregolarita', la revoca dei finanziamenti concessi.

Art. 14 - Modifica alla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni.

1. Gli importi dell'assegno giornaliero previsti dall'articolo 1 della Legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120, e successive modifiche, sono elevati, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente a lire 40.000, lire 70.000 e lire 60.000.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 l'importo finanziabile per ogni cantiere di lavoro e' elevato a lire 150 milioni .

3. A decorrere dal 1994 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione rideterminera' con proprio decreto gli importi previsti dai commi 1 e 2, con riferimento alla data del primo gennaio di ogni anno, al fine di adeguarli alle variazioni degli indici del costo della vita accertate dall'istat nei dodici mesi precedenti.

4. Per i cantieri di lavoro in corso alla data indicata al comma 1 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato, su richiesta degli enti gestori, ad integrare il relativo finanziamento ai fini dell'adeguamento degli assegni giornalieri agli importi previsti dal medesimo comma.

5. Per il corrente anno 1993 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a provvedere al finanziamento dei progetti per cantieri di lavoro presentati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in conformita' della normativa all'epoca vigente, integrandone l'importo secondo quanto previsto dal comma 4.

Art. 15 - Riserve posti

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato, ai sensi della Legge regionale 12 marzo 1986, n. 12, e con le modalita' IV i previste, a disporre l'apertura di cantieri di lavoro da realizzarsi mediante l'utilizzazione dei lavoratori edili disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, che risultino tali alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Una quota non inferiore al 50 per cento degli avviamenti da effettuare nei cantieri di lavoro disciplinati dal presente titolo e' riservata ai lavoratori privi di occupazione, iscritti da almeno dodici mesi nella prima classe delle liste di collocamento o nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non fruiscano della relativa indennita', nonche'e' ai lavoratori appartenenti ad altre categorie svantaggiate individuate con delibera della commissione regionale per l'impiego, da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

3. In aggiunta agli oneri previsti dalla tabella a annessa alla presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, per l'attuazione del comma 1, e' autorizzato ad utilizzare lire 5.000 milioni quale parte delle disponibilita' dell'apposito fondo iscritto nel bilancio del fondo Siciliano per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori disoccupati per il corrente esercizio finanziario 1993.

Art. 16 - Sostegno ai lavoratori dei settori in crisi

1. E' concesso un assegno pari all'indennita' di disoccupazione ordinaria ai lavoratori dei magazzini agrumari che per effetto della crisi non hanno effettuato cinquantadue settimane di lavoro nell'ultimo biennio.

2. Nelle aree nelle quali il cipi, su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attivita', per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione e' corrisposto nella misura prevista dall'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e per un periodo non superiore a diciotto mesi elevabile a ventisette nelle aree di cui al Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in eta' di lavoro.

4. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.000 milioni.

Titolo III - norma programmatica per un sistema di reddito a favore dei giovani inoccupati, progetti di utilita' collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e ulteriori disposizioni per l'imprenditoria giovanile

Art. 17 - Norma programmatica per l'adozione di un sistema di reddito a favore dei giovani inoccupati.

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assemblea regionale, su iniziativa del governo regionale, esaminera' la normativa riguardante l'adozione di un sistema di reddito a favore dei giovani inoccupati.

Art. 18 - Interventi integrativi detta regione a favore dei progetti di utilita' collettiva.

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la commissione regionale per l'impiego, e' facultato ad approvare ed ammettere al finanziamento progetti di utilita' collettiva della durata di ventiquattro mesi, a decorrere dal primo gennaio 1994, aventi per oggetto lo svolgimento di attivita' di completamento di quelle realizzate in attuazione dei progetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, anche con Legge regionale.

2. Qualora non sia possibile l'effettuazione delle attivita' di completamento previste dal comma 1, gli enti proponenti presentano nuovi progetti con la previsione di utilizzare delle unita' gia' impegnate nei seguenti settori d'intervento: custodia, tutela e manutenzione di impianti ed uffici pubblici e di beni demaniali. Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio e difesa del suolo; custodia e tutela dei beni culturali; valorizzazione delle iniziative e delle risorse nei settori del turismo e dell'agricoltura; interventi in materia di protezione civile; prestazione dei servizi essenziali nel campo dell'assistenza sociale; informatica, telematica e nuove tecnologie applicate ad uffici e servizi pubblici. (omissis) (1).

3. (omissis) (2).

4. I progetti da approvarsi ai sensi dei commi 1 e 2 sono presentati dai medesimi enti proponenti titolari degli analoghi progetti approvati ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Qualora l'ente proponente titolare del progetto originario rinunci a presentare il progetto di cui ai commi 1 e 2, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la commissione regionale per l'impiego, e' facultato ad approvare il progetto presentato da un altro ente proponente con preferenza per gli enti aventi sede nello stesso Comune ovvero in comuni limitrofi.

6. Ai soggetti impegnati nella realizzazione dei progetti previsti dal presente articolo e' corrisposto un assegno orario dell'importo di lire 7.500.

7. Ai soggetti attuanti verra' corrisposta una quota pari a lire 1.500 per ogni ora prevista per la realizzazione del progetto.

8. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 23 della Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si interpretano nel senso che non possono essere sostituiti con altri i giovani disoccupati impegnati nei progetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed all'articolo 22 della Legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, i quali per qualsiasi motivo cessino definitivamente dal prestare attivita' presso le imprese incaricate della realizzazione dei medesimi progetti.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 21 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, nonche'e' quelle della presente legge, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti previsti dal medesimo articolo che siano in possesso dei requisiti IV i indicati alla data di entrata in vigore della Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

Art. 19 - Riserve di posti ed accelerazione dei pubblici concorsi

1. Al primo comma dell'articolo 6 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, l'espressione "25 per cento" e' sostituita con l'espressione: (omissis).

2. Il testo del primo comma dell'articolo 7 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e' sostituito dal seguente: (omissis).

3. Alla fine dell'articolo 20 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, prima del punto sono aggiunte le seguenti parole: (omissis).

4. Ai fini dell'accelerazione e della trasparenza delle procedure concorsuali nonche'e' dell'effettiva applicazione della riserva di cui al precedente comma, per un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi pubblici per soli titoli. Per la determinazione dei titoli e dei criteri per la loro valutazione si applica il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali del 3 febbraio 1992. La presente norma prevale su quelle previste nei regolamenti delle amministrazioni, enti ed aziende.

5. Le norme di cui al comma 4 si applicano anche ai concorsi gia' banditi ancorch? non espletati.

6. Trascorsi infruttuosamente sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli assessori competenti per materia provvederanno alla nomina di commissari ad acta presso le amministrazioni, enti ed aziende di cui all'articolo 1 della Legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, che non abbiano provveduto alla indizione dei concorsi di cui al comma 4.

7. Ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al comma 4, nonche' di quelli indetti dagli enti indicati dall'articolo 1 della Legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, verra' corrisposto un compenso complessivo che non potra' superare l'importo di lire 15 milioni. L'importo di cui sopra verra' aggiornato annualmente secondo le procedure previste dal quarto comma dell'articolo 66 della Legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai concorsi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le riserve previste nel presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1995.

Art. 20 - Incentivi all'imprenditoria giovanile

1. Al testo del secondo comma dell'articolo 19 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, sostituire le parole successive ad "enti locali" con le seguenti: (omissis). Alla attuazione del presente articolo si provvedera', a norma dell'articolo 13 della legge 3 aprile 1991, n. 10, con parte degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 165. In caso di insufficienza di tali stanziamenti alla copertura degli oneri per la parte residua provvederanno gli enti interessati con le disponibilita' dei loro bilanci. Per gli anni successivi si provvedera' ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

2. I soggetti di cui al comma 1 i quali intendono intraprendere una attivita' autonoma individualmente o in forma societaria hanno preferenza ai fini della fruizione delle agevolazioni contributive e/o creditizie previste per i vari comparti economici dalla vigente legislazione regionale, purche'e' la relativa richiesta venga avanzata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21 - Contributi per l'avvio di attivita' imprenditoriali da parte di giovani partecipanti a progetti di pubblica utilita'.

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a concedere le sovvenzioni di cui al comma 2 a favore di societa' o cooperative composte per almeno l'80 per cento da soggetti che, per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni e gia' trascorsi alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano partecipato alla realizzazione di progetti di utilita' collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

2. Le sovvenzioni comprendono: a) contributi in conto capitale per le spese di impianto e di avviamento, fino ad un massimo del 60 per cento delle spese stesse e limitatamente ai primi due miliardi di investimento; b) mutui agevolati nella misura del 30 per cento delle spese di impianto ed avviamento, al tasso annuo del 4 per cento e per la durata di 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di 3 anni.

3. I soci delle societa' che accedono ai contributi di cui al presente articolo perdono ogni altro beneficio di legge connesso alla qualita' di soggetti partecipanti alla realizzazione di progetti di utilita' collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

4. Con decreto del presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione sono determinate le modalita' di accesso agli aiuti di cui al presente articolo.

5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'esercizio 1993, la spesa di lire 10.000 milioni.

Art. 22 - Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della imprenditoria giovanile la Regione concede benefici per progetti di sviluppo produttivo proposti da societa' cooperative costituite, in misura non inferiore ai due terzi dei soci, da giovani in eta' compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni non compiuti o da societa' di capitali, le cui quote di partecipazione o le quote di azioni siano possedute per almeno due terzi da giovani di eta' compresa tra i diciotto e i trentacinque anni o societa' di persone costituite per almeno due terzi da giovani di eta' compresa tra i diciotto e i trentacinque anni non compiuti, purche' abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione Siciliana.

2. I progetti di sviluppo produttivo dovranno riguardare settori economici ed interventi che verranno determinati con apposito regolamento predisposto dalLa presidenza della Regione sentita la competente commissione legislativa. Il regolamento specifica la destinazione di un contributo per spese istruttorie a carico dei soggetti istanti, pari a un millesimo dell'importo complessivo del finanziamento richiesto, da attribuirsi, in relazione agli obiettivi conseguiti, senza oneri per l'amministrazione regionale, agli istituti di credito, al nucleo di valutazione e, secondo gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, di cui alla Legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, alla segreteria tecnica.

3. Ai soggetti di cui al primo comma potranno essere concessi contributi in conto capitale in misura del quaranta per cento, contributi in conto interessi, contributi per le spese di progettazione, consulenza ed azione formativa, contributi per spese di esercizio, contributi in conto canone per locazioni finanziarie, servizio di tutoraggio. Ove i soggetti richiedenti dimostrino di non poter fornire garanzie, sulla base di un'apposita relazione della segreteria tecnica, i mutui sono assistiti da fidejussione a titolo sussidiario, fino al novanta per cento dell'ammontare, e senza altri oneri per l'amministrazione regionale, prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze in favore del soggetto erogatore a condizione della preventiva escussione del debitore principale. Il regolamento di cui al precedente comma dovra' specificare l'entita' dei benefici concedibili, i casi di incompatibilita', nonche' i criteri e le modalita' operative per la concessione delle agevolazioni.

4. I progetti di cui al primo comma saranno sottoposti all'esame di un apposito nucleo di valutazione, costituito presso La presidenza della Regione Il nucleo di valutazione, nominato con decreto dell'Assessore regionale alla presidenza, e' composto da un presidente e da sei componenti tutti esperti nelle materie di economia agraria, industriale, aziendale e statistica di alto profilo curriculare, di cui tre designati dalle universita' di Palermo, Catania e Messina, e tre designati dalle associazioni imprenditoriali regionali, e da un dirigente regionale, con funzioni di segretario. Il nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni prorogabili per una sola volta, sostituisce il comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 19 della Legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.

4.bis. Ai sensi dei commi 1 e 4 e' istituita presso La presidenza della Regione una segreteria tecnica con il compito di istruire ed esaminare i progetti da sottoporre all'esame del nucleo di valutazione. Detta segreteria tecnica e' dotata di un'adeguata strumentazione bibliografica, informatica e telematica e il personale viene formato per la valutazione dei piani d'impresa.

5. Le cooperative giovanili finanziate ai sensi della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, che abbiano completato il progetto nei termini previsti o che abbiano fruito nel corso della realizzazione del progetto, di proroghe regolarmente autorizzate, e che nell'esercizio successivo a quello di approvazione degli atti di collaudo finale abbiano assunto il numero di soci previsto, ed abbiano raggiunto almeno l'80 per cento del fatturato programmato, sono ammessi a fruire quale bonifico sulle rate di mutuo e del credito di esercizio erogate dall'ircac, una sola volta, delle seguenti agevolazioni:

A) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi bancari relativi ad anticipazioni di pagamento degli stati di avanzamento lavori e credito d'iva;

B) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi sullo sconto effetti, utilizzati come pagamento in prestazioni d'opera e forniture regolarmente contabilizzate e collaudate;

C) contributi a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi di polizze fidejussorie relative ad anticipazioni di quota parte del finanziamento;

D) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del capitale sociale versato dai soci o sottoscritto con impegno di versamento con ratei annuali, nel triennio successivo a quello di sottoscrizione.

5.bis. Il periodo di preammortamento per i mutui, anche gia' stipulati, di cui agli articoli 10 e 13 della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale, su richiesta del mutuatario.

6. E' abrogata ogni altra disposizione regionale non compatibile con le norme contenute nel presente articolo.

7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 40.000 milioni e per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 50.000 milioni.

7.bis. Per le finalita' del comma 4.bis e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50 milioni cui si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 10607 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. Agli oneri relativi agli esercizi finanziari futuri si provvedera' ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 (12).

Titolo IV - interventi in favore delle imprese manifatturiere

Art. 23 - Locazione finanziaria agevolata

1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 23 della Legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 puo' essere utilizzato per la concessione di anticipazioni del contributo in conto canoni previsto dall'articolo 83 del Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218, in favore delle imprese industriali e di servizi beneficiari dell'agevolazione.

2. Possono richiedere l'intervento di cui al comma le imprese che hanno perfezionato, con le societa' di locazione finanziaria abilitate, i contratti di leasing, ai sensi del richiamato articolo 83 del Testo Unico del 6 marzo 1978, n. 218 e che non hanno ancora beneficiato delle relative agevolazioni.

3. Alle disposizioni di cui al comma 2 si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera e, della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

4. Le operazioni di anticipazione del contributo conto canoni sono concesse dall'irfis alle imprese mediante aperture di credito con l'applicazione di un tasso di interesse annuo pari al 4 per cento.

5. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 4 sara' versato dall'irfis alle societa' di leasing interessate, che si obbligano alla restituzione del contributo in conto canoni anticipato, al momento dell'accredito del contributo stesso da parte dell'organo erogante.

6. Le anticipazioni di cui al presente articolo sono regolate dalle condizioni, caratteristiche e modalita' da disporsi su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, dal comitato regionale per il credito e il risparmio che determinera' anche la percentuale dell'intervento, la loro durata nonche'e' l'importo massimo delle operazioni di anticipazione e quant'altro necessiti regolare in ordine all'attivazione del sistema agevolato di cui ai precedenti commi.

7. Per le finalita' del presente articolo il fondo di rotazione di cui all'articolo 23 della Legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e' incrementato per gli anni 1993 e 1994 della somma di lire 15.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni a valere per l'esercizio in corso. I rientri delle operazioni di anticipazione di cui ai precedenti commi sono destinati alle originarie finalita' del citato fondo di cui all'articolo 23 della Legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.

Art. 24 - Modifiche alla legge regionale 11 maggio 1993, n 15

1. All'articolo 34 della Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 le parole "con investimenti fissi netti non superiori a 10 miliardi di lire" sono sostituite con le seguenti: (omissis).

Art. 25 - Agevolazioni per i consorzi fidi e contributi conto interessi operazioni factoring.

1. Per le finalita' di cui agli articoli 29 e 30 della Legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.

2. Per le finalita' di cui agli articoli 27 e 29 della Legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

3. L'importo massimo delle operazioni agevolabili ai sensi dell'articolo 33 della Legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e' elevato a lire 1.000 milioni.

4. Il secondo capoverso dell'articolo 28 della Legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, e' cosi' sostituito: (omissis).

5. Il nono capoverso dell'articolo 28 della Legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, e' cosi' sostituito: (omissis).

6. Alle agevolazioni di cui all'articolo 30 della Legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni sono ammesse le imprese rientranti nei settori indicati ai punti 2 e 9 della delibera cipi 16 luglio 1986, cosi' come modificata ed integrata dalle delibere CIPE 21 dicembre 1989, 15 marzo 1990 e 28 giugno 1990.

7. Per le finalita' di cui all'articolo 31 della Legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1993. Per gli anni successivi si provvedera' ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

8. La misura del contributo in conto interessi di cui all'articolo 31 della Legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, e' elevata al 40 per cento.

Art. 26 - Prestiti pecipativi

1. Al fine di favorire e promuovere in Sicilia la creazione e lo sviluppo della imprenditoria l'Assessore regionale per l'industria e' autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese industriali e di servizi operanti in Sicilia nonche'e' di quelle imprese che abbiano sede in Sicilia e che commercializzano i prodotti industriali Siciliani, che perfezionino prestiti partecipativi con gli enti creditizi operanti in Sicilia.

2. Per l'individuazione del parametro dimensionale delle imprese indicate al precedente comma si applicano le disposizioni emanate al riguardo dalla CEE.

3. I prestiti partecipativi sono finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese condotte sotto forma di societa' di capitale che dispongono gia' di un capitale sociale, di importo non inferiore a quello minimo previsto per le societa' per azioni. I predetti prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale. Detti programmi possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l'attivita' produttiva ed il magazzino, il potenziamento della rete commerciale.

4. Ai prestiti partecipativi si applica un tasso di interesse annuo non inferiore al 36 per cento del tasso di riferimento fissato mensilmente dal Ministro del tesoro per il settore industriale e vigente al momento della stipula dell'atto. Detto tasso annualmente sara' incrementato in rapporto ai risultati economici conseguiti nell'esercizio precedente e non potra' superare in ogni caso la misura del tasso di riferimento medesimo.

5. L'onere della remunerazione grava sulla societa' che utilizza il prestito mentre le quote capitali di ammortamento saranno corrisposte dai soci. Nel caso in cui questi non dovessero assolvere ai loro obblighi di rimborso, dovra' provvedere in via sussidiaria la societa'.

6. I prestiti partecipativi avranno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, IV i compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno.

7. Le operazioni sono assistite da garanzie reali e/o personali da prestarsi in via principale da parte dei soci ed in via sussidiaria dalla societa' beneficiaria.

8. L'entita' del contributo in conto interessi di cui al comma 1 sara' pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato mensilmente per il settore industriale dal Ministero del tesoro ed il tasso agevolato fissato al precedente comma 4.

9. Il comitato regionale per il credito ed il risparmio, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, fissa entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le modalita' e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui ai precedenti comma nonche'e' dai criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile o quant'altro necessiti regolare in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.

10. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzato per l'anno 1993 il limite decennale di spesa di lire 10.000 milioni.

11. Per le finalita' del presente articolo il fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della Legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e' incrementato della somma di lire 20.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni di pertinenza dell'esercizio in corso e lire 10.000 milioni di pertinenza dell'esercizio 1994. Detti stanziamenti verranno utilizzati in via esclusiva per la concessione da parte del comitato amministrativo di cui all'articolo 10 della Legge regionale 5 agosto 1957 n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, di finanziamenti secondo i criteri fissati nei precedenti commi.

12. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo potranno essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dalla CEE per l'asse industria e servizi.

Art. 27 - interventi per agevolare trasporti intermodali

1. Alle piccole e medie imprese industriali che trasferiscono al di fuori della Sicilia merci prodotte, trasformate o lavorate nel territorio regionale e' corrisposto un contributo pari ad una percentuale delle spese di trasporto effettivamente sostenute presso vettori marittimi, aerei, ferroviari. Resta escluso dal beneficio il traghettamento nelle aree dello stretto di Messina.

2. L'Assessore regionale per l'industria con proprio decreto fissa le percentuali del contributo di cui al presente articolo, in ogni caso non superiori al 30 per cento.

3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 viene esteso anche al trasporto gommato purche' utilizzi sistemi intermodali che si avvalgono del modo marittimo, ferroviario ed aereo. In tal caso il contributo viene calcolato sulle spese sostenute per utilizzare tali modi di trasporto.

4. Il contributo di cui ai commi precedenti non puo' superare una misura standard, determinata ed aggiornata ogni dodici mesi, in relazione ai vari tipi di trasporto e di collegamento, come da decreto emanato dall'Assessore regionale per l'industria.

5. I vettori marittimi, ferroviari ed aerei possono, attraverso apposite convenzioni, anticipare alle imprese industriali, beneficiarie del contributo sui trasporti, la somma stessa concedendo immediati abbattimenti dei costi; in tal caso ad esse viene rimborsato l'interesse nella misura prevista nella convenzione stessa, per le somme anticipate.

6. I contributi di cui ai commi precedenti sono estesi ad imprese commerciali Che vendono al di fuori della Regione prodotti manufatti in Sicilia.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'industria determinera' le modalita' per l'attuazione del presente articolo.

8. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni nell'esercizio finanziario 1993 10.000 milioni nell'esercizio finanziario 1994, 15.000 milioni nell'esercizio finanziario 1995.

Art. 28 - Interventi nel settore dei sali alcalini e del salgemma

1. All'articolo 2 della Legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 1995" sono sostituite con le seguenti: (omissis).

2. I benefici di cui agli articoli 5 e 6, primo comma, della Legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni si applicano al personale dipendente della italkali s.p.a., societa' a partecipazione maggioritaria dell'ems, che, in conseguenza dei piani di ristrutturazione delle singole unita' produttive, risulta in esubero.

3. L'applicazione dei benefici di cui al comma 2 e' limitata ai dipendenti delle varie unita' produttive in possesso dei requisiti dell'eta' o dell'anzianita' contributiva di cui all'articolo 6 della citata Legge regionale 9 maggio 1984, n. 27. Tali benefici potranno essere erogati, a richiesta dei dipendenti, entro e non oltre il periodo necessario al completamento del programma operativo di ristrutturazione.

4. Per le finalita' di cui al comma 3 il fondo di cui all'articolo 13, lettera a, della Legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, e' incrementato di lire 2.000 milioni.

5. Qualora da parte dei competenti organi dello stato venga accordata alla societa' italkali s.p.a. Ia facolta' di fare ulteriore ricorso, anche a titolo di proroga, ad interventi straordinari di integrazione salariale la Regione con le modalita' di cui al comma 6, e' autorizzata a concedere anticipazioni sull'ammontare del relativo trattamento in misura non superiore all'80 per cento del trattamento stesso, sempre che il parere reso dall'ufficio regionale del lavoro ai sensi della vigente normativa sia favorevole all'accoglimento della richiesta.

6. Per le finalita' di cui ai commi 2, 3 e 5 il fondo di dotazione dell'ems Sara' incrementato della somma di lire 10.000 milioni.

Art. 29 - Interventi per l'ente minerario siciliano

1. Per far fronte ad improcrastinabili esigenze di gestione il fondo di dotazione dell'ente minerario Siciliano e' incrementato della somma di lire 74.000 milioni, di cui lire 50.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1993 e lire 24.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1994.

Art. 30 - Fondo di rotazione irfis

1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della Legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, e' incrementato per l'esercizio in corso di lire 50.000 milioni da destinare al finanziamento delle commesse di cui all'articolo 3 della Legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119.

2. All'articolo 3, comma 2, della Legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, dopo le parole "da parte di enti ed aziende pubbliche" sono aggiunte le parole : (omissis).

Art. 31 - Modifica della legge regionale 13 dicembre 1983, n 119

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della Legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, e' sostituito dal seguente: (omissis).

2. All'articolo 3 della Legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, e' aggiunto il seguente comma: (omissis).

3. L'ultimo comma dell'articolo 3 della Legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, e' sostituito dal seguente: (omissis).

Art. 32 - Assestamento finanziario imprese industriali

1. Al fine di agevolare l'assestamento finanziario delle imprese industriali costituite sotto forma di societa' di capitale con sede ed operanti prevalentemente in Sicilia e di facilitarle nell'acquisizione di nuove risorse finanziarie la Regione puo' concedere garanzia sussidiaria a copertura delle operazioni di consolidamento dei debiti bancari a breve esistenti al 30 giugno 1993, a condizione che il rimborso avvenga entro il termine di sette anni.

2. Possono godere delle provvidenze di cui al comma 1 le imprese industriali con esclusione di quelle elettriche e petrolchimiche, le raffinerie e i cementifici i cui parametri dimensionali siano superiori a quelli definiti dalla CEE per le piccole e medie imprese.

3. Presupposto per l'ottenimento del beneficio della garanzia sussidiaria regionale e' quello che al 31 dicembre 1992 il rapporto debiti bancari a breve termine/mezzi propri sia superiore a tre.

4. L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del presente articolo non puo' eccedere per il totale delle imprese garantite, il plafond complessivo di 200.000 milioni.

5. Le condizioni e le modalita' per la prestazione della garanzia sussidiaria regionale saranno disciplinate con decreto dell'Assessore regionale al bilancio e le finanze di concreto con l'Assessore regionale per l'industria.

Art. 33 - Fondo assestamento finanziario imprese industriali e applicazione dell'articolo 32 della legge regionale n. 15 del 1993.

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi per le imprese che procedono ai consolidamenti di cui all'articolo 32 della presente legge.

2. Il suddetto contributo in conto interessi sara' pari a tre punti.

3. L'Assessore regionale per l'industria entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge emanera' direttive in ordine all'attuazione delle norme di cui al presente articolo.

4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato per l'esercizio Finanziario 1993, il limite di impegno settennale di lire 6.000 milioni

5. L'articolo 32 della Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si applica anche alle imprese che abbiano un numero di dipendenti non superiore a trecentocinquanta.

6. L'entita' dell'agevolazione e' rapportata a quanto previsto al punto 4 della delibera cipi del 22 aprile 1993.

Art. 34 - Acquisizione area attrezzata

1. L'area attrezzata di cui all'articolo 1 della Legge regionale 28 dicembre 1984, n. 112, e' acquisita al patrimonio della Regione.

2. L'Assessore regionale per l'industria, d'intesa con l'Assessore regionale alla presidenza, sentita la commissione legislativa competente, definisce con proprio decreto la gestione o l'affidamento del "cantiere fisso attrezzato" di cui al comma 1.

3. E' abrogato l'articolo 2 della Legge regionale 28 dicembre 1984, n. 112.

Art. 35 - Finanziamenti per le imprese industriali del settore petrolchimico

1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della Legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, e' ulteriormente incrementato, per l'esercizio in corso, della somma di lire 10.000 milioni da destinare alla concessione di finanziamenti sotto forma di apertura di credito al tasso del 4 per cento e di durata non superiore a 5 anni in favore di imprese aventi sede in Sicilia o operanti in Sicilia da almeno cinque anni, impegnate in lavori di progettazione, installazione, riparazione, forniture e manutenzione dei complessi industriali del settore petrolchimico.

2. I finanziamenti sono commisurati al 30 per cento del fatturato riferito all'esercizio 1992, limitatamente a prestazioni e forniture eseguite dalle predette imprese presso i complessi petrolchimici e sempre che esse dimostrino di avere acquisito al momento della richiesta delle agevolazioni ordinativi e forniture tali da assicurare la prosecuzione dell'attivita' lavorativa.

3. Le operazioni non possono superare l'importo di lire 2.500 milioni per ogni Singola impresa beneficiaria.

4. Le operazioni di finanziamento sono assistite da garanzia fidejussoria bancaria e/o assicurativa o da garanzia ipotecaria su beni immobili aziendali e/o extraziendali.

5. Le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo vengono impartite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.

Art. 36 - Interventi per consentire la ripresa dell'attivita' industriale dei fratelli grassi.

1. Nell'ambito degli interventi legislativi straordinari in favore dei soggetti danneggiati dalla violenza mafiosa, ed in armonia con analoghi interventi gia' posti in atto dallo stato, si autorizza il presidente della Regione ad impegnare la somma di lire 1.700 milioni per consentire la ripresa dell'attivita' industriale dei fratelli davide ed alice grassi.

2. La somma di cui al comma 1 e' erogata per l'acquisizione di sito industriale da attrezzare e rendere idoneo alla produzione, e da vincolare (omissis) (3) a destinazione industriale di cui al medesimo comma 1.

3. In caso di (omissis) (4) cessazione di attivita' da parte dei beneficiari di cui al comma 1 l'immobile viene acquisito al patrimonio della Regione.

4. Per le finalita' di cui al presente articolo il capitolo 10713 viene incrementato, per l'esercizio finanziario 1993, di lire 1.700 milioni.

Titolo V

Art. 37 - Interventi per l'igianato

1. Puo' accedere ai benefici previsti dal presente titolo l'impresa artigiana i cui limiti dimensionali sono individuati dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. I benefici di cui al comma 1 attengono ad interventi diretti alla realizzazione di nuove strutture artigianali, alla ristrutturazione di quelli preesistenti, al loro adeguamento alla vigente normativa in materia di salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute, comprese quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e ad ogni altro intervento diretto a dotare le strutture in questione degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature occorrenti, nonche' fornire i mezzi finanziari idonei a consentire l'ordinaria gestione e lo sviluppo delle attivita' produttive.

3. Gli interventi previsti dal comma 2 devono essere inclusi in un unico progetto che li esporra' in modo organico, interdipendente e funzionale agli obiettivi che si intendono conseguire.

4. Il progetto di cui al presente articolo puo' essere proposto da artigiani singoli o associati, da consorzi e societa' consortili, anche in forma cooperativa costituiti tra imprese artigiane. Sono esclusi dai benefici di che trattasi i consorzi e le societa' consortili di cui all'articolo 51, secondo comma, lettere b) e c), della Legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.

5. Con successivo decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, determinera' lo schema di istanza, la documentazione da prodursi a corredo della stessa, nonche' le modalita' ed i criteri di concessione dei benefici in questione, in relazione anche a quanto previsto dall'articolo 13 della Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

6. Il progetto da allegarsi all'istanza, secondo quanto stabilito nel decreto da emanarsi in forza delle disposizioni di cui al comma 5, dovra' comprendere altresi' una relazione generale contenente la descrizione analitica e particolareggiata degli interventi che si intendono realizzare, l'eventuale piano promozionale, la ricerca di mercato dalla quale si rilevino concrete prospettive di collocazione della produzione prevista, l'analisi dei frutti finanziari per il primo triennio, il piano finanziario indicante i mezzi con i quali l'impresa artigiana ritiene di far fronte quota di investimento non coperta dall'intervento regionale, nonche' i benefici che si intendono richiedere all'Assessorato della cooperazione, del commercio, della pesca e dell'artigianato.

Art. 38 - Benefici concedibili agli artigiani

1. I benefici concedibili con le procedure di cui all'articolo 37 sono i seguenti:

A) contributo in conto capitale fino al 30 per cento della spesa massima ammissibile di lire 2.000 milioni per investimenti fissi e beni duraturi;

B) mutuo agevolato fino al 50 per cento della spesa massima ammissibile di cui alla lettera a);

C) prestito di esercizio di avviamento per primo impianto pari al 20 per cento degli investimenti di cui alla lettera a) e per un importo massimo di lire 400 milioni;

D) in alternativa ai benefici di cui alla lettera c), contributi sugli interessi dei prestiti per il credito di esercizio, anche sotto forma di sovvenzione cambiaria, concessi dagli istituti di credito operanti in Sicilia, commisurati al 25 per cento del fatturato medio del triennio precedente o del periodo di vita dell'impresa se minore di tre anni, e comunque per un importo massimo complessivo di lire 100 milioni;

E) finanziamenti per formazione di scorte di materie prime e/o di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla durata della produzione delle imprese, per un importo fino al 20 per cento degli investimenti di cui alla lettera a), ovvero per un importo fino al 20 per cento del fatturato medio del triennio precedente o del periodo di vita dell'impresa se minore di tre anni e, comunque, per un importo massimo di lire 400 milioni;

F) contributo a titolo di concorso sugli oneri contrattuali per l'assunzione di lavoratori apprendisti;

G) contributo sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi per l'assunzione in qualita' di lavoratori dipendenti di uno o piu'soggetti che abbiano compiuto presso la stessa impresa artigiana il periodo di apprendistato;

H) contributi integrativi per le maggiori spese, risultanti in sede di consuntivi, in favore delle imprese artigiane che abbiano realizzato interventi produttivi ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64. Detti contributi potranno essere concessi, nelle forme e con i modi previsti dal Decreto Ministeriale 6 agosto 1981 e dal decreto assessoriale 4 febbraio 1988, n. 75, esclusivamente a favore delle imprese artigiane che, alla data del 21 agosto 1992 risultavano essere beneficiarie di provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 14, della legge 1 marzo 1986, n. 64.

3. I finanziamenti agevolati ed i prestiti previsti dalle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono concessi al tasso del 4 per cento, mentre i contributi di cui alla lettera d) sono concessi in misura tale che l'onere a carico dell'impresa artigiana comprensivo di ogni onere accessorio, non sia superiore al 4 per cento. Il tasso di riferimento al quale le operazioni di credito agevolato in questione possono essere effettuate non puo' comunque essere superiore al prime rate determinato dall'associazione bancaria Italiana (abi) e vigente al momento del perfezionamento contrattuale delle operazioni.

4. I finanziamenti ed i prestiti di cui alle lettere c), d) ed e) devono essere rimborsati, in rate mensili e trimestrali, entro quarantotto mesi, di cui sei di preammortamento.

5. I mutui di cui alla lettera b) del comma 1 hanno durata massima di anni venti di cui due di preammortamento.

Art. 39 - Garanzie e privilegi necessari

1. In conseguenza della concessione dei benefici di cui al presente titolo sono richieste garanzie e privilegi che saranno specificati nel decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 37.

2. Nel caso in cui i benefici di cui al presente Titolo Vengano concessi per l'acquisto, o per la ristrutturazione e/o adeguamento di immobili gia' di proprieta' dell'impresa artigiana secondo quanto previsto dall'articolo 37, la stessa dovra' sottoporre l'immobile a vincolo, in favore della Regione trascrivendolo sui registri immobiliari. Con detto vincolo l'impresa si impegna a destinare l'immobile all'attivita' artigiana per dieci anni e a non alienarlo durante lo stesso periodo.

3. La alienazione o il cambio di destinazione sono tuttavia consentiti a condizione che l'impresa artigiana rimborsi, se l'alienazione interviene prima che siano trascorsi cinque anni dalla concessione dei benefici di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 38, il contributo in conto capitale e l'intero mutuo agevolato, se l'alienazione o il cambio di destinazione intervengono trascorsi cinque anni, l'impresa dovra' restituire il contributo in conto capitale ed estinguere il mutuo in ammortamento.

4. Trascorsi dieci anni l'alienazione e' consentita e il cambio di destinazione d'uso puo' essere chiesto previa estinzione del mutuo.

5. Per le finalita' del presente titolo e' consentita l'utilizzazione di immobili aventi una precedente diversa destinazione rispetto all'uso produttivo che se ne vuole fare, con preferenza per quelli gia' destinati ad uso industriale o commerciale ed abbandonati, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti.

Art. 40 - Conferenza di servizi

1. L'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, al fine di accelerare la procedura per la concessione dei benefici previsti dal progetto di cui all'articolo 37, e ritenuti ammissibili, indice, ove necessario, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 15 della Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

2. Ottenuti, in seno alla conferenza dei servizi, i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi degli enti e delle pubbliche amministrazioni comunque interessati per la concessione dei benefici di cui all'articolo 38, e la eventuale variazione di destinazione urbanistica degli immobili di cui all'articolo 39, se ed in quanto consentita dalle norme urbanistiche, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, approva il progetto degli interventi e dispone la concessione dei conseguenti benefici per la parte di propria competenza.

3. Il decreto di cui al comma 2 dovra' essere notificato oltre che all'interessato, agli enti che hanno partecipato alla conferenza di servizi e, in particolare, alla crias, alla Camera di Commercio competente per territorio ed al sindaco del Comune ove si realizzera' l'intervento, affinche' questi provvedano, entro il termine di giorni trenta dalla data della notifica, alla adozione dei successivi provvedimenti concessivi di loro competenza.

Art. 41 - Provvidenze per locali e laboratori imprese igiane

1. Per le finalita' di cui agli articoli 43 e 47 della Legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di l. 25.000 milioni.

Art. 42 - Ammortamento mutui imprese igiane

1. Le imprese artigiane, che fruiscono di mutuo per l'ampliamento, per l'impianto e per l'ammodernamento di opifici artigianali erogato dalla crias, in difetto con il pagamento delle rate scadute successivamente al 31 giugno 1992 possono essere ammesse a beneficiare di un nuovo piano di ammortamento dell'intero debito residuo con decorrenza 1 gennaio 1995.

2. Gli interessi, anche di mora gravanti sulle rate scadute e non pagate e su quelle a scadere fino al 31 dicembre 1994, sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 3 della Legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca impartisce direttive per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

4. La crias trasmette mensilmente all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca l'elenco delle imprese richiedenti l'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, nonche' delle operazioni effettuate.

Art. 43 - Ripianamento situazioni debitorie imprese commerciali

1. Al fine di consentire il ripianamento delle situazioni debitorie delle imprese commerciali di cui al comma 3 alla data del 30 giugno 1993, sono concessi contributi sugli interessi dovuti agli istituti di credito operanti nel territorio della Regione Siciliana che concordino con le imprese stesse piani di ripianamento delle scoperture di conto corrente delle quali sia stato richiesto il rientro, e di importo non superiore a 500 milioni.

2. Nel caso di piu'richieste di ripianamento presentate alla stessa azienda da diversi istituti di credito l'importo complessivo ripianabile ammesso al contributo non potra' superare i 700 milioni di lire.

3. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo le imprese commerciali di cui all'articolo 1 della Legge regionale 23 maggio 1991, n. 34..

4. Alla concessione dei contributi in conto interesse in misura non superiore a 7 punti percentuali, si provvede tramite il fondo a gestione separata istituito presso l'irfis medio credito della Sicilia s.p.a. Di cui all'articolo 9 della Legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, fino alla concorrenza del 30 per cento del suo ammontare. Sulle domande per i contributi in conto interesse di cui alla presente legge il comitato amministrativo di cui all'articolo 10 della Legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, delibera entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.

5. Il ripianamento dei debiti di cui al presente articolo e per i quali viene concesso il contributo in conto interesse agli istituti di credito dovra' avvenire in un periodo massimo di cinque anni mediante il pagamento di rate mensili o trimestrali.

6. Il fondo previsto dall'articolo 9 della Legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, e' incrementato di lire 15.000 milioni.

Art. 44 - Interventi per le imprese commerciali agrumicole ed ortofrutticole

1. Le imprese commerciali esercenti la vendita di prodotti ortofrutticoli ed agrumicoli aventi meno di venti dipendenti a tempo indeterminato, con sede e operanti in Sicilia, il cui fatturato sia realizzato per almeno il 70 per cento fuori dal territorio della Regione possono richiedere agli enti creditizi l'assestamento dei debiti bancari a breve al 31 dicembre 1992 per un ammontare massimo non superiore al 50 per cento degli stessi debiti bancari e al 50 per cento della media del fatturato nell'ultimo triennio nei limiti di un importo di lire 50 milioni per ogni dipendente a tempo indeterminato e/o stagionale con piu'di centouno giornate lavorative.

2. L'assestamento potra' avvenire nelle forme tecniche ritenute piu' idonee dalle parti interessate nei limiti di una durata non superiore ai dieci anni con un preammortamento massimo di un anno.

3. Sulle operazioni di cui al comma 2 la Regione interverra' con un contributo in conto interessi di sette punti percentuali.

4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' previsto un impegno decennale di lire 20.000 milioni.

Art. 45 - Fondo irfis per il commercio

1. Il fondo a gestione separata di cui all'articolo 9 della Legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, istituto presso l'irfis mediocredito della Sicilia s.p.a. E' incrementato di lire 3.000 milioni e verra' utilizzato nel seguente modo:

A) fino alla concorrenza dell'80 per cento della sua disponibilita', determinata alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quella derivante dall'articolo 43: per la concessione di finanziamenti alle imprese di cui all'articolo 1 della Legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, che realizzino i programmi di investimento previsti dagli articoli 9 e 12 della Legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni:

B) per il restante 20 per cento: per la concessione di contributi in conto interessi nei confronti di aziende di credito operanti in Sicilia che, al fine di consentire alle imprese di cui alla lettera a) l'accesso al credito di esercizio, abbiano concesso alle imprese medesime prestiti, anche sotto forma di sovvenzione cambiaria, di importo non superiore a lire 100 milioni e che abbiano durata massima di quarantotto mesi.

2. E' inoltre autorizzato il limite decennale di impegno di lire 5.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1993, per la concessione di contributi in conto interessi nei confronti di aziende di credito operanti in Sicilia che abbiano erogato finanziamenti per una spesa non inferiore a lire 150 milioni in favore delle imprese di cui al comma 1 per i programmi di investimento di cui alla lettera a) del medesimo comma 1.

3. Le quote di impegno annuo che non daranno luogo a pagamenti di contributi in conto interessi a fronte delle rate di ammortamento dei mutui concessi ai sensi del comma 2 andranno ad accrescere la dotazione finanziaria del fondo per la concessione dei finanziamenti e dei contributi in conto interessi di cui al comma 1.

4. Gli ulteriori conferimenti al fondo di rotazione di cui al comma 1 sono ripartiti per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma secondo le percentuali IV i previste.

5. La misura del contributo di cui al comma 1, lettera b), ed al comma 2 sara' tale da consentire che il tasso di interesse annuo a carico delle imprese beneficiarie, comprensivo di ogni onere accessorio, non sia superiore al 4 per cento.

6. Il tasso di riferimento al quale possono essere effettuate le operazioni di credito agevolato di cui al presente articolo non puo' essere superiore, per le operazioni previste alla lettera b) del comma 1, al prime rate determinato dall'associazione bancaria Italiana (abi) e vigente al momento del perfezionamento delle operazioni stesse, mentre, per quelle di cui al comma 2, al tasso di riferimento fissato periodicamente dal Ministero del tesoro per il settore commercio.

7. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, emanera' entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge apposite direttive per regolamentare i benefici di cui al presente articolo.

Art. 46 - Modalita' di restituzione dei prestiti

1. I prestiti di cui al precedente articolo 45, comma 1, lettera b), sono rimborsati in rate mensili o trimestrali.

2. I finanziamenti di cui all'articolo 45 sono regolari dalle norme previste dalla Legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, dall'articolo 25 della Legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, dagli articoli 8 e seguenti della Legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, e dalla Legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, nonche' dalla Legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, in quanto non modificati dalla presente legge.

Art. 47 - Provvidenze per le aziende danneggiate nel comunedi licata

1. Alle aziende industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, in attivita' nel secondo semestre 1991, ricadenti nel territorio di licata, che abbiano subito danni a seguito degli eventi calamitosi del 12 e 13 ottobre 1991 a causa dello straripamento del fiume salso, e' concesso un contributo a fondo perduto pari al 90 per cento dell'ammontare dei danni subiti, comprese le scorte e compreso il danno per il fermo delle rispettive attivita' economiche.

2. Le domande per l'ammissione a detti contributi devono essere presentate agli assessorati regionali competenti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le domande dovranno essere corredate da una perizia giurata, resa entro e non oltre il 31 marzo 1992 da tecnici regolarmente iscritti ad albi o elenchi professionali, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare.

4. Ai soggetti di cui al comma 1 e', altresi', concesso un contributo dell'ammontare del 90 per cento per porre in essere, all'interno delle rispettive aziende, opere a salvaguardia di eventuali futuri eventi calamitosi dello stesso genere.

5. Le domande e le relative perizie tecniche per l'ammissione ai contributi di cui al comma 4 devono essere presentate agli assessorati regionali competenti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da ripartire tra gli assessorati regionali interessati sulla base delle domande agli stessi pervenute.

7. E' autorizzata, altresi', la spesa di lire 5.000 milioni per il comma 4 da ripartire tra gli assessorati regionali interessati sulla base delle domande agli stessi pervenute.

8. La ripartizione e' effettuata con decreto del presidente della Regione, sentiti gli assessori competenti.

Art. 48 - Provvidenze per le aziende danneggiate nei comuni di sciacca, barrafranca e mazzarino.

1. I benefici di cui all'articolo 47 sono estesi anche alle aziende industriali, commerciali ed artigiane ricadenti nei territori di sciacca, barrafranca e mazzarino che abbiano subito rispettivamente danni in seguito agli eventi calamitosi dell'ottobre 1990 a causa dello straripamento del fiume cansalamone e a quelli alluvionali del 12 13 ottobre 1991.

2. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.

Art. 49 - Richieste di finanziamento gia' presentate

1. Alle domande di finanziamento relative alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 38, gia' presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora deliberate dal comitato amministrativo previsto dall'articolo 10 della Legge regionale 4 agosto 1978 n. 26, e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti ove venga effettuata richiesta nei successivi sessanta giorni.

Art. 50 - Modifica all' 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n 32

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della Legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, e' aggiunto il seguente: (omissis).

Art. 51 - Rifinanziamento legge regionale 23 maggio 1991, n 36

1. Per le finalita' di cui alla Legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1993, le spese indicate a fianco di ciascun articolo: art. 8, comma 1: lire 4.000 milioni; art. 8, comma 2: lire 10.000 milioni; art. 14: lire 10.000 milioni.

Art. 52 - Provvedimenti nel settore della pesca

1. Per le finalita' di cui alla Legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1993, le spese indicate a fianco di ciascun articolo: art. 3, lettera b): lire 2.500 milioni; art. 3, lettera c): lire 1.000 milioni; art. 10: lire 500 milioni.

Art. 53 - Interventi industrie lavorazione prodotti ittici

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 10 della Legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese alle industrie dedite alla lavorazione di prodotti ittici tipici del mediterraneo.

Art. 54 - Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a lampedusa.

1 l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, i'artigianato e la pesca e' autorizzato a concedere all'ircac un contributo di lire 6.000 milioni per la concessione di un mutuo ventennale alla cooperativa "mare" di lampedusa, per l'acquisto e la gestione dello stabilimento "nino castiglione" sito nel territorio di lampedusa.

2. Al mutuo si applicheranno le norme sui prestiti agevolati concessi dall'ircac per operazioni similari con la restituzione del capitale a partire dal terzo anno dalla concessione del mutuo.

Art. 55 - fideiussioni per le cooperative

1. All'articolo 36 della Legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, e' aggiunto il seguente comma: (omissis).

Titolo VI - interventi nel settore delle pubbliche amministrazioni

Art. 56 - Assunzioni presso gli enti locali

1. Gli enti locali della Sicilia possono essere autorizzati a procedere dall'1 gennaio 1994 all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la copertura di tutti i posti vacanti in organico con onere a carico della Regione e con le modalita' di cui alle leggi regionali 9 agosto 1988, n. 21 e 15 maggio 1991, n. 21, anche oltre le limitazioni percentuali IV i previste, sempre che i relativi concorsi siano stati banditi prima dell'entrata in vigore della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, e le relative graduatorie siano state approvate entro il 31 dicembre 1992.

Art. 57 - Applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22.

1. Nelle more della piena applicazione della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, gli enti locali dell'isola, compresi i comuni che versano nella condizione di cui all'articolo 25 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono autorizzati a mantenere in servizio o a riassumere il personale indicato all'articolo 3 della medesima legge.

2. A tal fine gli enti locali interessati provvedono entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad individuare con atto formale il personale in possesso dei requisiti richiesti.

3. Al suddetto personale sara' corrisposto, a decorrere dalla data di adozione da parte degli enti locali interessati dei provvedimenti formali di cui al comma 2, il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale iniziale, stabilito per il personale del ruolo di corrispondente qualifica e profilo professionale, degli enti locali.

4. Per gli aspetti giuridici lo stesso personale sara' disciplinato dalle norme previste per il personale non di ruolo dello stato.

5. Alla spesa relativa, calcolata per ciascun ente, entro il limite di cui al comma 1 dell'articolo 1 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, si fara' fronte con le somme appositamente stanziate per il finanziamento della stessa legge; a quella eventualmente eccedente tale limite gli enti locali interessati potranno provvedere con le modalita' di cui all'articolo 4 della predetta Legge regionale n. 22 del 1991.

Art. 58 - Inquadramento personale a tempo indeterminato

1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'amministrazione regionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, e' inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito ai sensi della Legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in deroga di cui al comma 4 dell'articolo 11 della Legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, nonche'e' le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 della stessa Legge regionale n. 11 del 1988.

3. (omissis) (5).

Art. 59 - Provvidenze per i comuni in stato di disavanzo finanziario

1. Il documentato rimborso previsto dall'articolo 4 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, a favore dei comuni che versino in stato di disavanzo, va effettuato una tantum e si riferisce all'intero deficit derivante da assunzione di personale operata in attuazione della autorizzazione contenuta nel Decreto Legge 28 febbraio 1981, n. 38 convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.

2. Il rimborso di cui al comma 1 sara' effettuato in tre annualita' a decorrere dall'esercizio finanziario 1993.

3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata per ciascuno degli esercizi 1993, 1994 e 1995 la spesa di lire 6.000 milioni.

Art. 60 - Accensione prestiti da pe dei comuni

1. I comuni possono accendere mutui con la cassa depositi e prestiti, ed in subordine, nel rispetto della normativa contenuta nell'articolo 22 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche degli istituti di credito tesorieri della Regione Siciliana, fino al 30 per cento delle somme loro attribuite per l'anno 1993, dei fondi investimenti di cui alla Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

2. I contributi regionali di cui al comma 1, destinati all'ammortamento dei muti, sono ceduti irrevocabilmente agli istituti mutuanti con decorrenza e durata pari all'ammortamento dei mutui.

Art. 61 - Direzione regionale degli affari sociali

1. La direzione regionale della solidarieta' sociale assume il nome di direzione regionale degli affari sociali. 2. L'articolo 30 della Legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e' abrogato.

2. L'articolo 30 della Legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e' abrogato.

Art. 62 - Interventi in favore dei familiari di forestali deceduti

1. A ciascuno dei nuclei familiari dei signori paolo mangiafico e giuseppe russo, in servizio a tempo determinato presso l'azienda delle foreste demaniali, deceduti mentre si adoperavano per lo spegnimento dell'incendio nella zona archeologica di pantalica, tramite il sindaco del Comune di residenza verra' erogato un contributo di lire 80 milioni.

Art. 63 - Centri trasfusionali

1. Il presidente della Regione provvedera' agli adempimenti di cui all'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 64 - Interventi per l'occupazione nel settore sanitario

1. Al fine di creare nuova occupazione nel settore della sanita' e per rendere maggiormente produttive le strutture pubbliche, riducendo il ricorso a presidi ospedalieri di altre Regioni o di paesi esteri o di riferimento privato da parte dei cittadini Siciliani per interventi di emergenza e di patologie di particolare rilevanza, e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1993 e di lire 20.000 milioni per l'esercizio finanziario 1994.

Art. 65 - Norme di gestione e di pubblicita' degli atti nel settore sanitario

1. La Regione in applicazione dell'articolo 5, comma 4 del Decreto Legislativo n. 502 del 1992, detta norme con apposita legge per la gestione, la contabilita' e l'amministrazione del patrimonio delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, miranti ad attivare una contabilita' analitica finalizzata per attivita' e servizi in maniera da stabilire, anche attraverso indicatori, circostanziate valutazioni sulla economicita', efficienza ed efficacia di gestione e sul raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione.

2. Tutti gli atti delle aziende ospedaliere e delle aziende unita' sanitarie locali sono pubblicati, mediante affissione di copia integrale, nell'albo dell'ente per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno festivo successivo a quello di loro adozione. Il direttore amministrativo e' responsabile della pubblicazione.

3. Gli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della legge n. 412 del 1991, adottati dalle aziende ospedaliere e dalle aziende unita' sanitarie locali sono trasmessi entro quindici giorni dall'adozione all'Assessore regionale per la sanita' che li esamina e decide entro quaranta giorni dal ricevimento.

4. Il termine per l'esercizio del controllo puo' essere interrotto per una sola volta se, entro venti giorni dal ricevimento dell'atto, l'Assessorato regionale della sanita' richiede all'ente deliberante chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

5. La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio sospende l'efficacia degli atti..

6. Gli atti adottati dagli organi di gestione, non soggetti a controllo preventivo, diventano esecutivi dopo il decimo giorno della relativa pubblicazione. Mensilmente viene trasmesso all'Assessorato regionale della sanita' l'elenco degli stessi atti, pubblicati nel mese precedente. L'Assessore regionale per la sanita' puo' chiedere in qualsiasi momento la trasmissione di copia autentica degli atti indicati negli elenchi.

7. In caso di evidente pericolo o danno nel ritardo, gli atti possono essere dichiarati immediatamente esecutivi fornendone la motivazione.

8. Tutti gli atti, contestualmente all'affissione all'albo, sono inviati in copia al collegio dei revisori.

9. Sono abrogati i capoversi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della Legge regionale 5 dicembre 1991, n. 46 (9).

Art. 66 - Oggetto, finalita' e obiettivi generali del piano sanitario regionale

1. Il piano sanitario regionale, che ha validita' triennale, e' approvato con decreto del presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanita', sentito il consiglio sanitario regionale, acquisito il parere della commissione legislativa "servizi sociali e sanitari" dell'assemblea regionale Siciliana. Qualora la giunta si discosti dal parere, tenuta a motivare la delibera.

2. Con le stesse modalita' si procede alle modifiche che, nell'arco del periodo di vigenza del piano sanitario regionale, dovessero rendersi necessarie.

3. Il piano sanitario regionale e' finalizzato alla tutela della salute fisica e psichica dei cittadini alla luce delle necessita' emerse dalla valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione Siciliana, mediante la razionalizzazione delle risorse disponibili, la qualificazione e il contenimento della spesa sanitaria e la corrispondenza fra costo dei servizi e relativi benefici. Il piano sanitario regionale dovra' specificare analiticamente per ciascuna delle proposte contenute l'analisi costo/beneficio e quella costo/efficacia nonche' gli effetti di spesa indiretti indotti.

4. Il piano sanitario regionale indica:

A) gli indirizzi programmatici per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3;

B) le scelte di piano necessarie al fine di realizzare gli indirizzi e le modalita' per il conseguimento dei risultati previsti dal presente articolo;

C) i progetti di iniziativa regionale in termini di progetti obiettivo e di azioni programmate, anche nel rispetto degli articoli 2 e 8 della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

D) le attivita' ed i servizi di supporto alle azioni di piano;

E) i criteri per la informatizzazione generale e graduale del servizio sanitario regionale secondo priorita' identificate;

F) la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili e la quantificazione dei costi inerenti ad interventi previsti.

5. A tal fine il piano definisce e specifica anche mediante gli aggiornamenti:

A) le strategie e gli obiettivi di base;

B) la rete assistenziale per le funzioni extraospedaliera e ospedaliera, le modalita' di gestione e l'articolazione in dipartimenti dei servizi di prevenzione;

C) gli strumenti necessari per garantire l'attuazione e la verifica delle strategie, degli obiettivi e delle azioni con particolare riferimento a protocolli ed indicatori di risultato;

D) i risultati da raggiungere in relazione ai livelli obbligatori di assistenza definiti dalle norme nazionali, dai progetti obiettivo e dalle azioni di piano di iniziativa regionale;

E) la rete per l'emergenza sanitaria nei suoi vari aspetti;

F) i tempi di attuazione;

G) le relazioni fra la funzionalita' dei servizi, gli obiettivi da raggiungere e le risorse necessarie agli interventi previsti.

6. Entro tre mesi dalla scadenza di ciascun piano sanitario regionale, sulla base delle relazioni annuali delle singole unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonche' delle relazioni annuali presentate dal presidente della Regione all'assemblea regionale Siciliana, l'Assessore regionale per la sanita', con le procedure previste dal comma 1, elabora e presenta il successivo piano sanitario, indicando gli obiettivi ed i risultati non conseguiti nel triennio precedente verificando il permanere della validita' degli stessi ed i nuovi obiettivi e le finalita' da perseguire. Le proposte inviate dalle unita' sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere dovranno essere sottoposte alla valutazione del sindaco, ovvero alla conferenza dei sindaci ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502 del 1992.

7. Al finanziamento del piano sanitario regionale si provvedera':

A) con la quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione;

B) con capitoli ricavati dall'alienazione e trasformazione dei beni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 833 del 1978, avendo proceduto al completo censimento ed alla determinazione della consistenza degli stessi;

C) con gli apporti aggiuntivi stabiliti annualmente con Legge regionale di bilancio e con altri eventuali apporti aggiuntivi stabiliti con legge dello stato;

D) con le disponibilita' che saranno acquisite dalle unita' sanitarie locali a qualsiasi altro titolo.

8. I finanziamenti di cui alle lett. B) e d) devono essere autorizzati dall'Assessore regionale per la sanita', sentita la commissione legislativa "servizi sociali e sanitari" dell'assemblea regionale Siciliana.

9. L'assegnazione del fondo sanitario regionale alle unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere e' effettuata con i criteri seguenti: una quota pari al due per cento del fondo sanitario regionale e' destinata a fondo di riserva per spese impreviste e per la compensazione in caso di sottofinanziamenti delle aziende; una ulteriore quota pari all'uno per cento del fondo sanitario regionale e' riservata alle attivita' a destinazione vincolata individuate nel piano sanitario regionale; la restante quota del fondo sanitario regionale, nel primo anno di vigenza della presente legge, sara' assegnata sulla base della spesa consolidata. A partire dal secondo anno una quota parte di tale assegnazione avverra' in base a criteri correlati alla popolazione residente, alla mobilita' tra unita' sanitarie locali, alla produttivita' delle aziende, ai costi di produzione e sara' distinta per ciascuna delle aree di articolazione dei livelli minimi assistenziali. La detta quota parte del fondo sanitario sara' del cinque per cento nel secondo anno, del dieci per cento nel terzo anno, del venti per cento nel quarto anno e sara' progressivamente incrementata sino al raggiungimento del cento per cento. Fino al raggiungimento di tale limite, la restante quota sara' assegnata sulla base della spesa storica. In particolare per la ripartizione del finanziamento destinato all'area ospedaliera dovranno essere utilizzati criteri che facciano espressamente uso dei sistemi di classificazione omogenea dei pazienti e che valutino anche le attivita' di day hospital ed ambulatoriale.

10. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale della sanita' predisporra' i criteri di cui al comma 9 che saranno approvati con delibera della Giunta regionale, sentito il parere del consiglio sanitario regionale e della commissione legislativa "servizi sociali e sanitari" dell'assemblea regionale Siciliana. Successivamente tali criteri potranno essere variati con analoga procedura.

11. Entro i primi tre mesi di ciascun esercizio finanziario, l'Assessorato regionale della sanita' sottopone alla Giunta regionale una relazione analitica degli effetti dei criteri di ripartizione adottati nell'anno precedente sulla spesa e sull'efficienza e produttivita' delle aziende.

12. Entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge le unita' sanitarie locali si doteranno di un sistema di bilancio per centri di costo sulla base delle indicazioni tecniche emanate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge dall'Assessore regionale per la sanita'.

13. Contestualmente al funzionamento del bilancio per centri di costo le unita' sanitarie locali provvederanno al finanziamento di ciascun centro di costo con sistema budgettario, secondo le indicazioni tecniche emanate entro dodici mesi dall'Assessorato regionale della sanita'.

14. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, l'Assessore regionale per la sanita' e' autorizzato a stipulare convenzioni di consulenza con altre Regioni in cui siano stati sperimentati tali sistemi.

15. Per le finalita' di cui ai precedenti commi l'Assessorato regionale della sanita' provvedera' all'organizzazione di un programma di formazione rivolto ai dirigenti amministrativi e sanitari delle unita' sanitarie locali destinato all'acquisizione di conoscenze sulla contabilita' direzionale e sulla gestione budgettaria, anche attraverso convenzioni con istituti universitari (10).

Art. 67 - Procedure per la determinazione delle attrezzature sanitarie

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, l'Assessorato regionale della sanita' provvedera' attraverso l'osservatorio epidemiologico regionale alla ricognizione delle attrezzature esistenti nelle strutture del servizio sanitario regionale e del loro stato di manutenzione e di funzionamento.

2. Entro i successivi sei mesi l'Assessorato regionale della sanita' individuera' i fabbisogni di minima e di massima delle attrezzature necessarie al funzionamento dei servizi sanitari, in relazione alle tipologie strutturali ed organizzative di questi ultimi, cosi' come individuate dal piano sanitario regionale, nonche' i criteri di priorita' per l'assegnazione dei fondi per il completamento della dotazione delle attrezzature. Tale proposta e' inviata al consiglio sanitario regionale che entro i sessanta giorni successivi esprime parere e lo trasmette alla Giunta regionale, la quale lo approva, sentito il parere della commissione legislativa "servizi sociali e sanitari" dell'assemblea regionale Siciliana.

3. Tali fabbisogni saranno aggiornati biennalmente con identica procedura.

4. L'Assessorato regionale della sanita' predispone lo schema di assegnazione delle risorse finanziarie sulla base del confronto tra le dotazioni, i fabbisogni minimi e massimi, gli indizi di funzionalita', i criteri di priorita', le richieste pervenute dalle unita' sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e dall'azienda regionale per la prevenzione e le risorse finanziarie disponibili. Tale schema e' approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione legislativa "servizi sociali e sanitari" dell'assemblea regionale Siciliana.

5. Le attrezzature finanziate devono essere acquisite entro il termine perentorio di tre anni dalla data del finanziamento.

Art. 68 - Norme per il finanziamento delle spese in conto capitale delle unita' sanitarie locali e delle altre istituzioni sanitarie operanti nell'ambito regionale.

1. Le somme annualmente stanziate per il finanziamento delle spese in conto capitale delle unita' sanitarie locali e delle altre istituzioni sanitarie sono destinate al mantenimento dello stato di efficienza e di funzionalita' degli edifici, impianti e attrezzature comprese le sostituzioni di apparecchiature logore o obsolete, al potenziamento dei presidi mediante acquisizione di impianti e attrezzature tecnico scientifiche ad alto contenuto tecnologico, nonche' al finanziamento di ampliamenti o costruzioni di presidi sanitari e ospedalieri.

2. Al riparto delle somme di cui al comma 1, in relazione alle varie finalita', provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanita', consensualmente all'approvazione del progetto di bilancio di previsione.

3. Le unita' sanitarie locali e le altre istituzioni sanitarie segnalano all'Assessorato regionale della sanita', entro il 31 marzo di ciascun anno, le attrezzature che ritengono necessario acquistare.

4. Le richieste vengono valutate da un nucleo di valutazione istituito presso l'Assessorato regionale della sanita' nominato ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, il quale, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie utilizzabili e sentito il parere dell'ispettorato regionale sanitario, propone all'Assessore regionale per la sanita' gli acquisti ovvero la locazione, la locazione finanziaria o l'acquisto o riscatto con o senza opzioni per l'acquisto delle attrezzature necessarie per garantire lo standard operativo uniforme dei presidi sanitari in relazione alle loro dimensioni ed alla tipologia dei servizi erogati.

5. Le acquisizioni di cui al comma 4 vengono effettuate mediante gare da indirsi con le procedure e le modalita' di cui al Capo X della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

6. Le opere edilizie compatibili con la programmazione regionale sanitaria sono finanziate mediante trasferimento diretto delle somme occorrenti e realizzate con le modalita' previste dalla Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

7. Al fine di assicurare con immediatezza il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalita' delle strutture e delle attrezzature delle unita' sanitarie locali e delle istituzioni sanitarie, una quota non superiore al 20 per cento delle somme annualmente stanziate viene assegnata mediante trasferimento diretto in relazione al numero e alla dimensione delle strutture sanitarie possedute dai vari enti.

Art. 69

(omissis) (6).

Art. 70 - Completamento rete di emergenza eliambulanze

1. Al fine del completamento della rete di emergenza con eliambulanze il capitolo 42730 e' incrementato di l. 4.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 42840.

Art. 71 - Istituzione del registro speciale degli esercenti l'attivita' di ottico.

1. Presso ciascuna Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione e' istituito il registro speciale degli esercenti l'attivita' di ottico.

2. Agli effetti del presente articolo esercita l'attivita' di ottico chiunque svolga attivita' consistente nell'approntamento e/o commercializzazione dei beni, prodotti e servizi attinenti al settore ottico.

3. Devono essere iscritti nel registro speciale coloro che, intendono esercitare, sotto qualsiasi forma l'attivita' prevista dal comma 1.

4. Sono iscritti d'ufficio coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attivita' di ottico in forza della vigente normativa in materia.

5. Le modalita' di iscrizione nonche' le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1 saranno stabilite dal regolamento di esecuzione del presente articolo.

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e' tenuto ad emanare il regolamento di cui al comma 5, sentite le associazioni di categoria e previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale Siciliana.

Art. 72 - Integrazione fondi legge regionale 2 gennaio 1979, n 1

1. In aggiunta ai fondi di cui all'articolo 19 della Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, e' attribuito a ciascun Comune della Regione Siciliana un fondo finalizzato esclusivamente alla realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su beni di proprieta' comunale e destinati ad uso pubblico.

2. A ciascuna delle province regionali della Regione Siciliana e' attribuito un fondo destinato esclusivamente alla realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria su beni di proprieta' della Provincia medesima ovvero, previo accordo di programma con l'ente proprietario, su altri beni pubblici di interesse sovracomunale, comunque destinati ad uso pubblico.

3. Le somme attribuite per le presenti finalita' sono ripartite con decreto del presidente della Regione tenendo conto della popolazione e dell'estensione territoriale degli enti destinatari.

4. Il comma 2 dell'articolo 3 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 18, e' abrogato.

Art. 73 - Contratto di lavoro associazioni convezionate

1. Al secondo comma dell'articolo 14 della Legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, sostituire il quarto trattino con il seguente: (omissis).

Art. 74 - Ufficio di coordinamento per le problematiche giovanili

1. Il presidente della Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a costituire l'ufficio di coordinamento per le problematiche giovanili, con il compito di raccordare gli interventi compiuti o programmati dai vari rami dell'amministrazione regionale, con particolare riferimento a quelli legati alle politiche occupazionali, culturali e del tempo libero.

2. Nel provvedimento deve essere prevista adeguata dotazione organica composta da personale regionale esperto in politiche giovanili.

3. I criteri per la individuazione dei soggetti componenti l'ufficio sono sottoposti al parere della competente commissione legislativa.

Art. 75 - Gratuita' dell'obbligatoria pubblicazione di atti nella gazzetta ufficiale.

1. Tutte le inserzioni di comuni, Provincie regionali e loro aziende ed istituzioni, per le quali sia prevista da leggi regionali e da regolamenti l'obbligatoria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sono effettuate gratuitamente.

Art. 76 - Provvidenze per i dipendenti dell'italter e della sirap

1. Al fine di portare a compimento le opere destinate a sopperire alle necessita' di realizzazione di infrastrutture urbane ed interurbane, sorte in seguito all'evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1991 nella Sicilia orientale, nel quadro e negli indirizzi espressi nel progetto di sviluppo socio economico per le aree interne di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, l'amministrazione regionale e' autorizzata ad avvalersi del personale dell'italter s.p.a. Ai sensi della convenzione stipulata in data 1 ottobre 1985, nonche' del personale della sirap s.p.a., mediante contratti a termine, di durata non superiore ad un biennio per coadiuvare l'assolvimento dei compiti propri del personale tecnico del ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne di cui all'articolo 71 della Legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

2. Al personale di cui al comma 1, che e' tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale dell'amministrazione regionale, e' attribuito il trattamento economico corrispondente a quello proprio del contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili.

3. Le spese derivanti dai contratti previsti dal comma 1, pari a l. 7.000 milioni per il biennio 1993/1994, sono a carico delLa presidenza della Regione che provvede con i fondi del capitolo da istituirsi nel corrente esercizio finanziario del bilancio.

Titolo VII - interventi nel settore dell'agricoltura e delle foreste

Art. 77 - Deroga all' 7 della legge regionale 11 marzo 1993, n 15

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della Legge regionale 11 marzo 1993, n. 15, non si applicano alle assegnazioni disposte con provvedimenti dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, registrati alla Corte dei Conti in favore dei dipendenti uffici periferici e degli istituti di credito esercenti il credito agrario, nonche' per le somme impegnate per le finalita' di cui all'articolo 4 della Legge regionale 5 giugno 1989, n. 11.

Art. 78 - Provvidenze per colture danneggiate dalla siccita'

1. E' concessa in favore degli operatori agricoli che hanno presentato istanza di estirpazione e di reimpianto di colture danneggiate dalla siccita' del periodo 1988 1990, possibilita' di avvalersi delle agevolazioni previste dal regolamento CEE 1442/88.

2. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determinera' con proprio decreto le modalita' di attuazione.

Art. 79 - Provvidenze per l'ammasso dei prodotti agricoli

1. L'istituto regionale per il credito alla cooperazione (ircac), anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che ne disciplinano l'attivita' e' autorizzato in attuazione dell'articolo 38 della Legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, ad estendere alle associazioni di produttori riconosciute dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale i benefici previsti dalla Legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nell'ambito dei finanziamenti di cui al comma 1 ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 18 della Legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, possono essere accordati in aggiunta alle agevolazioni previste dal medesimo articolo 18, prestiti di durata non superiore a undici mesi per l'ammasso volontario del grano duro conferito dai soci.l'importo massimo ammissibile del prestito da erogare mediante lo sconto di effetti rilasciati da soci non potra' comunque eccedere il cinquanta per cento del pagamento compensativo e dell'importo supplementare previsti dall'articolo 4 del regolamento CEE n. 1765/1992.

3. Per la concessione dei prestiti previsti dal comma 2, nel corrente esercizio finanziario 1993, l'ircac e' autorizzato ad utilizzare i fondi allo stesso trasferiti ai sensi dell'articolo 19 della Legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

Art. 80

(omissis) (7).

Art. 81 - Provvedimenti per l'eliminazione delle vinacce

1. Le vinacce provenienti dalla vinificazione nella campagna viticola 1993 1994, che non sia possibile avviare alla distillazione in conformita' alla regolamentazione CEE per deficienze operative delle industrie di lavorazione, sono eliminate mediante o un'utilizzazione diversa dalla distillazione o distruzione, sotto controllo dell'istituto regionale della vite e del vino e del servizio regionale repressione frodi vinicole.

2. Ai vinificatori, proprietari delle vinacce, puo' essere corrisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste un aiuto che consenta loro di realizzare un importo non superiore al prezzo garantito ai produttori dalla regolamentazione comunitaria.

3. La concessione dell'aiuto e' subordinata al rilascio da parte delle distillerie dell'isola di una dichiarazione di irricevibilita' delle vinacce.

4. La lavorazione o la distruzione delle vinacce deve essere effettuata in appositi centri di stoccaggio realizzati dall'istituto regionale della vite e del vino di concerto con le organizzazioni di rappresentanza delle cooperative agricole e con le organizzazioni professionali dei produttori agricoli presenti nel CNEL.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste viene stabilita la destinazione delle vinacce conferite.

6. Per le operazioni di lavorazione o di distruzione e' corrisposto all'istituto regionale della vite e del vino un compenso da stabilire con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

7. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata per il corrente esercizio finanziario la spesa di l. 2.000 milioni.

Art. 82 - Opere manutentive e di bonifica

1. Nelle more della definizione dell'istruttoria e dell'approvazione delle perizie di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica montana, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a sostenere l'onere finanziario per far fronte al pagamento delle retribuzioni di personale utilizzato sino alla data di entrata in vigore della presente legge, dai consorzi di bonifica e di bonifica montana per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana.

Art. 83 - Esonero pagamento contributi nei consorzi di bonifica

1. Per sopperire alla grave e perdurante crisi che attraversa in atto il settore dell'agricoltura, i consorzi di bonifica e di bonifica montana sono autorizzati a concedere l'esonero dei contributi a carico della proprieta' consorziata iscritti a ruolo per il 1993.

2. Per l'esecuzione del comma 1 e' autorizzata la spesa di l. 10.000 milioni a carico del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1993.

Art. 84 - Modifiche di leggi regionali di intervento in agricoltura

1. Alla Legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, concernente "interventi per il settore agricolo" sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: "per la realizzazione o l'acquisizione" sono aggiunte le seguenti: (omissis).

2. Al comma 1, primo trattino dell'articolo 13 della Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, dopo le parole "art. 13, comma quarto" sono aggiunte le parole: (omissis).

3. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 18 della Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono interpretate in modo autentico nel senso che limite contributivo di cui all'articolo 13, quarto comma, della Legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, elevato dall'articolo 1, punto 8, della Legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, e' ulteriormente elevato di lire ventimilioni.

4. Al fine di adeguare le strutture aziendali zootecniche alle norme igienico sanitarie di cui ai d.m. N. 184 e n. 185 del 1991 e alle direttive CEE n. 46 e n. 47 del 1992 e' autorizzata la spesa di l. 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1993.

5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a concedere, per le finalita' di cui al comma 4 ai soggetti indicati dall'articolo 2 della Legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, aiuti contributivi nella misura indicata nella medesima Legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, aumentata del 10 per cento.

6. Per le finalita' di cui all'articolo 15 della Legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, per l'esercizio finanziario 1993 e' autorizzata l'ulteriore spesa di l. 15.000 milioni.

Art. 85 - Contributo per l'acquisto di acqua fornita da imprese private

1. Il contributo previsto dall'articolo 1 della Legge regionale 9 agosto 1988, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, e' concesso anche alle aziende agricole che utilizzano acqua per irrigazione fornita da imprese private.

2. L'importo del contributo e' calcolato sul costo dell'energia elettrica stabilito dal comitato provinciale prezzi quale componente del prezzo di vendita dell'acqua irrigua alle aziende agricole.

3. Per usufruire del contributo le aziende agricole sono tenute a presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste le fatture di acquisto dell'acqua irrigua debitamente quietanzate vistate per l'eseguita fornitura da parte delle competenti condotte agrarie.

Art. 86 - Acceleramento di procedure per la concessione di contributi sui consumi energetici.

1. Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 1 e 3 della Legge regionale 9 agosto 1988, n. 13, possono essere erogati, in alternativa alle modalita' previste dall'articolo 4 della medesima legge, per gli anni 1992 e successivi, previo rimborso direttamente ai soggetti beneficiari.

2. Le somme necessarie sono messe a disposizione degli ispettorati Provinciali dell'agricoltura competenti per territorio sulla base del fabbisogno segnalato.

3. Gli oneri finanziari derivanti da eventuali ritardati pagamenti nei termini di cui alle convenzioni stipulate con gli enti di cui all'articolo 4 della Legge regionale 9 agosto 1988, n. 13, sono a carico dell'amministrazione regionale mediante l'utilizzazione degli stanziamenti recati dalla stessa legge.

4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede, se dovuti, alla concessione e liquidazione degli aiuti relativi ad anni precedenti all'esercizio 1993 rimasti in sospeso e non erogati alla data di approvazione della presente legge.

Art. 87 - Provvidenze per il malsecco dei limoni

1. Per le finalita' degli articoli 14 e 15 della Legge regionale 3 gennaio 1985, n. 8, e successive modificazioni, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni.

Art. 88 - Interventi a favore dell'agrumaria meridionale

1. Per agevolare la dismissione, dell'agrumaria meridionale e favorire un nuovo assetto societario con la partecipazione di imprenditori privati e le associazioni nazionali dei produttori, che assicuri il rilancio dell'attivita' produttiva, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a concedere un contributo di lire 15.000 milioni all'esa per attuare un piano di ristrutturazione degli impianti o nuovi impianti da realizzare nell'area di sviluppo industriale di Messina.

2. In quest'ultimo caso le aree su cui insistono le attuali strutture produttive sono vincolate per permettere la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria al servizio della zona sud della citta'.

Art. 89 - estensione di provvidenze nel settore agricolo

1. All'articolo 5, comma 9, della Legge regionale 7 agosto 1990 n. 23, dopo le parole: "e a vapore del terreno" sono aggiunte le seguenti: (omissis).

Art. 90 - disposizioni per il trasporto dei prodotti agricoli

1. Alle cooperative agricole e loro consorzi, alle associazioni riconosciute di produttori agricoli e loro unioni, anche associati in partecipazione tra di loro e/o ad imprese operanti nel settore industriale e della distribuzione, alle imprese commerciali ed industriali che si avvalgono per il trasporto di prodotti agricoli realizzati nel territorio della Regione Siciliana, di contratti di trasporto ferroviario, marittimo o misto, stipulati con l'azienda ferroviaria, con le agenzie di navigazione, con le compagnie aeree e con i consorzi di servizi Siciliani del trasporto gommato, e' corrisposto un contributo posticipato, pari al 50 per cento delle spese di trasporto effettivamente sostenute.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' ridotto del 10 per cento per i contratti di trasporto automobilistico e per i contratti di trasporto aereo.

3. Sono considerati contratti di trasporto misto, ai fini del comma 1, anche i contratti che prevedano percorsi di traghettamento dell'intero mezzo di autotrasporto, purche' non limitati all'attraversamento dello stretto di Messina.

4. Il contributo di cui ai commi precedenti non puo' superare una misura standard, determinata ed aggiornata ogni sei mesi, in relazione ai vari tipi di trasporto, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio regionale dell'agricoltura.

5. Con regolamento approvato dalla giunta di governo, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e per le foreste, sono determinanti i procedimenti di ammissione ai contributi di cui al presente articolo.

6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di l. 20.000 milioni.

Art. 91 - Procedure per la concessione degli interventi per il trasporto dei prodotti siciliani.

1. Le determinazioni del comma 4 dell'articolo 27 e del comma 4 dell'articolo 90 vengono adottate, sentito il parere dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

Art. 92 - Istituzione di denominazione d'origine

1. Nell'ambito della produzione della frutta secca Siciliana la Regione riconosce l'altissimo pregio del pistacchio, coltura tipica del territorio di brente in Provincia di Catania, e istituisce la denominazione d'origine controllata "pistacchio di brente". Viene altresi' istituito prodotto a denominazione controllata il ficodindia di s. Cono in Provincia di Catania e di s. Margherita belliche in Provincia di Agrigento.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e per le foreste determina con decreto la zona di produzione, le varieta', le pratiche d'impianto e di coltivazione, la produzione massimo per unita colturale e le caratteristiche organolettiche del prodotto.

3. Per la repressione delle frodi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Capo IV della legge 5 febbraio 1992, n. 169.

4. Le associazioni hanno anche il compito di montacarico della produzione e si costituiscono in processo contro gli autori di frodi.

5. Per le finalita' di promozione del consumo e dell'immagine del pistacchio di brente e del ficodindia di s. Cono e di s. Margherita e' destinata per il 1993 1995 la somma di lire 1.500 milioni di cui lire 300 milioni nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 93 - programmi di commercializzazione

1. Per l'attuazione dei programmi di commercializzazione a norma degli articoli 25, 26, 27 e 28 della Legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 e' disposta per l'esercizio finanziario 1993 una ulteriore spesa ali lire 20.000 milioni da ripartire fra i seguenti capitoli del bilancio regionale: art. 28 (capitolo 14725) 1.200 milioni di lire; art. 27, comma 1, lettera a (capitolo 54583) 4.000 milioni di lire; art. 27, comma 1, lettera b (capitolo 54584) 12.000 milioni di lire; art. 27, comma 1, lettera b (capitolo 54585) 800 milioni di lire, limite di impegno quindicennale;

Art. 94 - interventi di manutenzione idraulica e forestale

1. Con decreto del presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, e' approvato il programma di manutenzione idraulica e forestale nell'ambito degli ecosistemi fluviali di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993.

2. Nel territorio della Regione gli interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono comprendere solo lavori di manutenzione ordinaria di manufatti gia' esistenti, nonche' lavori di rimozione dell'alveo di rifiuti o di corpi estranei alle condizioni naturali dei luoghi.

3. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo e' demandata agli ispettori ripartimentali alle foreste e agli uffici Provinciali del genio civile, con ripartizione determinata nel decreto di cui al comma 1.

4. Ad integrazione del contributo statale, e' autorizzata per l'anno 1993, per le finalita' di cui al presente articolo, la spesa di lire 20.000 milioni.

Art. 95 - Contributo consorzio acquedotto etneo

1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 a consorzio acquedotto etneo con sede in Catania per lavori di potenziamento delle risorse idriche, di riorganizzazione e rifacimento delle reti idriche interne ed esterne dei comuni consorziati.

Art. 96 - Provvidenze in favore di aziende agricole danneggiate da squilibri termici.

1. Al fine di consentire l'attivazione di interventi in favore delle aziende agricole produttrici di anguria danneggiate da fisiopatie causate da squilibri termici verificatesi nel periodo marzo giugno 1992 e nel periodo aprile luglio 1992 limitatamente ai relativi territori comunali rispettivamente individuati con le relazioni tecniche gia' presentate dai competenti ispettorati Provinciali dell'agricoltura, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a provvedere alla concessione delle seguenti agevolazioni:

A) misure di pronto intervento previste dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni;

B) prestiti quinquennali di esercizio da erogare con le modalita' previste dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a) e b) sono autorizzati rispettivamente gli stanziamenti di lire 6.560 milioni e di lire 1.000 milioni.

Art. 97 - Interventi di ampliamento, verifica e aggiornamento del demanio forestale.

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a formulare un piano straordinario di interventi da attuare tra ottobre 1993 e dicembre 1994 mirato a realizzare:

A) opere di rimboschimento di terreno acquisito al demanio forestale;

B) verifica e rideterminazione dei confini del demanio regionale forestale;

C) rilevamento viabilita' interna delle aree di forestazione regionale;

D) rilevamento infrastrutture interne delle aree di forestazione regionale;

E) rilevamento ed aggiornamento catastale del demanio forestale;

F) progetti pilota finalizzati allo sviluppo del turismo naturalistico delle aree forestali attraverso la realizzazione di struttura in pietra o legno.

2. I lavori di cui alle lettere b), c), d), ed e), del comma 1 potranno essere effettuati anche a mezzo di progetti specifici predisposti da soggetti utilizzati ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. Per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 1, e' autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 20.000 milioni e per il 1994 la spesa di lire 30.000 milioni.

4. Per le altre finalita' e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per il 1993 e di lire 3.000 milioni per il 1994.

5. Per le finalita' di cui alla lettera f) del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per il 1993.

Art. 98 - Incremento attivita' vivaistica forestale

1. Per far fronte alle maggiori necessita' di disponibilita' di materiale base di propagazione vegetale derivante dagli interventi di piantumazione e di ripristino dei cotici erbosi previsti agli articoli precedenti lo stanziamento del capitolo 16603 del bilancio della Regione e' incrementato per l'anno finanziario 1993 di lire 2.000 milioni.

Art. 99 - Interventi di forestazione di bonifica

1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato tecnico amministrativo presso l'azienda delle foreste demaniali, sono individuate aree degradate in cui e' opportuno provvedere con urgenza ad interventi di riCostituzione del suolo e della copertura vegetale o ad interventi di riforestazione a fini di conservazione del suolo, ancorche' non previsti in piani di intervento approvati a norma delle leggi vigenti in materia forestale.

2. Gli ispettorati ripartimentali delle foreste, competenti per territorio, sono autorizzati a procedere, con le modalita' di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359 e all'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, alla occupazione temporanea, per la durata di dieci anni, prorogabili mediante nuovo provvedimento, delle aree individuate ai sensi del comma 1. Ai proprietari spetta un indennizzo annuo pari al ventesimo del valore agricolo medio di analoghi terreni esistenti nella stessa zona agraria cosi come determinato ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni. Qualora si dovesse procedere all'occupazione di terreni regolarmente coltivati dai proprietari coltivatori diretti, in quanto interclusi da terreni degradati, l'indennita' per l'occupazione da corrispondere annualmente ai proprietari dovra' essere calcolata sul valore agricolo medio, aumentato del 20 per cento in analogia a quanto previsto dall'articolo 4 della Legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, previsto per la zona agraria e per la coltura esistente all'atto dell'occupazione.

3. Per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo, l'amministrazione forestale si puo' avvalere di consulenze tecnico scientifiche, anche con riguardo ai profili naturalistici, sulla base di convenzione con istituti o dipartimenti universitari.

4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 35.000 milioni.

Art. 100 - Attivita' di prevenzione degli incendi

1. E' istituito un fondo per la realizzazione di lavori di prevenzione degli incendi, da eseguire nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorche' di proprieta' privata, per la profondita' tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.

2. I lavori di cui al comma 1 saranno limitati all'asportazione di piante secche e rovi e di altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purche' vitali, nonche' gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale.

3. La realizzazione dei lavori di cui ai commi precedenti e' demandata alle province regionali e agli ispettorati ripartimentali alle foreste, che determinano con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgeranno le rispettive attivita'. Copia dell'accordo di programma e' trasmessa all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. E' fatto salvo l'articolo 11, comma secondo, della Legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, e successive modificazioni.

4. Per la realizzazione dei lavori di cui ai commi precedenti alle disposizioni in essi richiamate, le autorita' competenti predispongono appositi programmi, contenenti l'individuazione delle aree su cui saranno eseguiti i lavori, su cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 nonche' l'elenco delle particelle catastali interessate all'esecuzione dei lavori.

5. Copia dei programmi, di cui al comma 4, e' notificata per pubblici proclami ai proprietari interessati, mediante affissione all'albo della Provincia regionale e degli ispettorati ripartimentali alle foreste, nonche' per estratto all'albo dei comuni interessati, degli enti parco e dei distaccamenti forestali. L'affissione deve essere fatta almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

6. I possessori dei terreni interessati all'esecuzione dei programmi di cui ai commi precedenti devono fornire alle autorita' competenti la collaborazione necessaria per l'accesso ai fondi e per la regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata collaborazione da parte dei possessori dei terreni, le autorita' competenti possono procedere all'immissione forzata nei fondi e alle altre modifiche delle condizioni dei luoghi, strettamente necessaria per l'esecuzione dei lavori.

7. La ripartizione del fondo destinato all'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo e' determinata annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

8. Per la realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 20.000 milioni (capitolo 56757).

Art. 101 - Orto botanico di palermo

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, in favore dell'istituzione universitaria cui afferisce l'orto botanico di Palermo, un contributo annuo di lire 500 milioni, quale concorso nelle spese inerenti alle ricerche scientifiche, pure ed applicate, per la conoscenza delle piante utili all'agricoltura, all'industria ed alla riqualificazione dell'ambiente e per quelle relative alla gestione e all'incremento delle collezioni, e cio' al fine della divulgazione delle acquisizioni di indole scientifica, tecnica ed economica sulle relative coltivazioni e prodotti.

2. Entro la data del 15 febbraio di ciascun anno, la direzione dell'istituzione universitaria cui afferisce l'orto botanico presenta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nonche' alla competente commissione legislativa all'assemblea regionale Siciliana, una relazione consuntiva concernente l'attivita' e le iniziative svolte nell'anno precedente.

3. Nella prima applicazione della presente legge il contributo di cui al comma 1 verra' liquidato entro il mese di febbraio 1994, mentre il disposto del comma 2 sara' applicato riguardo al contributo erogato per il 1993 ai sensi della Legge regionale 4 dicembre 1978, n. 50.

4. Gli articoli 1 e 2 della Legge regionale 4 dicembre 1978, n. 50 sono abrogati.

Art. 102 - Contributo a favore dell'istituto incremento ippico e dell'istituto sperimentale zootecnico.

1. Il contributo a favore dell'istituto incremento ippico e dell'istituto sperimentale zootecnico per il funzionamento e per le finalita' istituzionali e' incrementato per l'esercizio finanziario 1993 di lire 1.000 milioni.

Art. 103 - Interventi per le aree sensibili

Per le finalita' di cui all'articolo 4 della Legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, e successive integrazioni e modificazioni, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni (capitolo 54571).

Art. 104 - Elevazione limiti per prestiti di conduzione dell'esa

1. Il limite massimo per ciascuna impresa previsto dal quarto comma dell'articolo 12 della Legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, per la concessione di prestiti di conduzione da parte del fondo di rotazione dell'esa e' elevato a lire 30 milioni.

Art. 105 - Mutui alle cooperative agricole

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste puo' autorizzare con proprio decreto l'istituto regionale per il credito alla cooperazione (ircac) a concedere alle cooperative agricole o loro consorzi un mutuo decennale, al tasso del 4 per cento, a fronte dei crediti derivanti da cessione di prodotti agricoli conferiti dai soci, non riscossi per procedure concorsuali a carico dei cessionari.

2. Il mutuo di cui al comma 1 non potra' superare l'80 per cento del valore del credito.

3. La cooperativa richiedente il mutuo dovra' documentare il versamento dei soci del restante 20 per cento del valore del credito, sotto forma di incremento di capitale sociale e/o di deposito dei soci ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

4. Per le finalita' del presente articolo il fondo di cui alla Legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e' incrementato di lire 2.500 milioni.

Titolo VIII - interventi nel settore dei beni culturali

Art. 106 - Fondi per lavori urgenti nel settore dei beni culturali e conservazione dei beni librari.

1. Per l'esecuzione di lavori urgenti su edifici di valore artistico, storico o architettonico, soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 25.000 milioni ad incremento del capitolo 38360.

2. Per la realizzazione di interventi di conservazione e di restauro delle opere d'arte mobili che presentano particolari danni o sono sottoposte a rischi di danneggiamento, e' autorizzata la spesa per l'anno 1993 di lire 5.000 milioni ad incremento del capitolo 38361.

3. Le somme necessarie per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono accreditate ai soprintendenti, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Il programma e' sottoposto a controllo consuntivo, consensualmente al rendiconto delle somme accreditate.

4. Per il rimborso delle spese sostenute dai proprietari per opere finalizzate alla conservazione e salvaguardia di edifici sottoposti alla tutela di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 2.000 milioni ad incremento del capitolo 38455.

5. Per la conservazione dei beni librari e l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico, e' autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 200 milioni ad incremento del capitolo 38053.

6. Per la conservazione dei beni librari delle biblioteche aperte al pubblico e' autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 200 milioni ad incremento del capitolo 37984.

7. Al fine di potenziare la salvaguardia e la sicurezza nelle zone archeologiche, nelle biblioteche, nei monumenti e nei musei ed istituzioni aventi carattere museale, nonche' negli edifici di culto che custodiscano opere d'arte, il capitolo 38357 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1993 e' incrementato della somma di lire 5.000 milioni.

Art. 107 - Istituzione di un sistema di parchi archeologici della regione siciliana per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale delle aree archeologiche di interesse primario.

1. In attuazione delle finalita' dell'articolo 1 della Legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, la Regione Siciliana istituisce un sistema di parchi archeologici per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico regionale, al fine di consentire migliori condizioni di fruibilita', lettura e godimento, nell'ambito dello sviluppo dell'economia e di un corretto assetto dei territori interessati, per l'uso sociale e pubblico dei beni stessi, nonche' per scopi scientifici e turistici.

2. Costituiscono patrimonio archeologico tutte le emergenze monumentali d'interesse archeologico che hanno rilevante valore storico scientifico, estetico e sociale. In particolare possono essere istituite in parchi archeologici quelle aree territoriali che presentano rilevante interesse generale a motivo delle loro caratteristiche morfologiche, paleontologiche, storiche, culturali e monumentali, per provvedere alla conservazione delle stesse ai fini scientifici, culturali, economico sociali, turistici e della educazione e ricreazione del cittadino.

3. Le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, territorialmente competenti propongono, nell'ambito della loro programmazione annuale e sulla base delle motivazioni di cui ai commi precedenti, l'istituzione di parchi archeologici, sentito il parere del consiglio locale per i beni culturali ed ambientali. L'istituzione dei parchi archeologici avviene con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, nonche' della commissione legislativa "cultura, formazione e lavoro", e della commissione legislativa "territorio ed ambiente", dell'assemblea regionale Siciliana.

4. L'area nella quale i monumenti e le emergenza archeologiche sono inseriti insieme ad una zona di rispetto circostante che verra' definita secondo criteri e valutazioni desunte dalla particolare situazione morfologica e dalla situazione contingente di turbamento causato da eventuale intensa antropizzazione limitrofa, costituisce il parco archeologico.

5. Tale perimetrazione e' proposta dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, sentito il parere del consiglio locale per i beni culturali ed ambientali, ed e' sottoposta all'approvazione dell'Assessorato competente che dovra' sentire il parere del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.

6. La soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio deve, inoltre, indicare e perimetrare una zona di controllo dell'area del parco archeologico, dove siano prescritte distanze e misure, nonche' tutte le altre eventuali regole dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrita' del parco archeologico stesso, che sia danneggiata la luce e la prospettiva delle emergenze monumentali ed archeologiche in virt delle quali il parco archeologico e' stato creato e che vengano alterate le condizioni di ambiente e decoro.

7. L'esercizio dei poteri di cui al comma 6 costituisce integrazione e, qualora in contrasto, variante agli strumenti urbanistici viventi nel territorio interessato.

8. L'area del parco archeologico, cosi' definita ai sensi del presente articolo e' acquisita al demanio regionale in base al dispositivo di cui all'articolo 21 della Legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

9. Alla gestione ed amministrazione dei parchi archeologici provvede l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione attraverso le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio. Il soprintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio propone all'approvazione dell'Assessorato la dotazione di personale necessaria alla gestione ed alla vigilanza del parco archeologico, in relazione alle esigenze scientifiche di conservazione e manutenzione, nonche' di educazione e godimento da parte del pubblico.

10. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato ad immettere nella pianta organica dell'amministrazione, con le procedure previste in materia dalla normativa vigente il personale che dovesse rendersi necessario reclutare per coprire eventuali carenze derivanti dall'applicazione del comma 9.

11. L'incarico di direttore del parco archeologico viene conferito dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la conferenza di cui all'articolo 15 della Legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, previa deliberazione della Giunta regionale, ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Tale incarico ha durata quinquennale e puo' essere rinnovato. Il dirigente tecnico con incarico di direttore del parco archeologico esercita le seguenti funzioni:

A) direzione, impulso e coordinamento dell'attivita' del parco;

B) coordinamento ed organizzazione dei servizi assegnati e periodica relazione al soprintendente;

C) adozione dei provvedimenti sugli affari di competenza del parcoarcheologico o attribuitigli per delega dal soprintendente e firma degli atti finali;

D) coordinamento e conduzione della ricerca scientifica.

12. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa per l'esercizio finanziario in corso di lire 10.000 milioni. Per gli esercizi finanziari successivi le somme necessarie troveranno riscontro nel bilancio della Regione

Art. 108 - Altri interventi dell'assessorato regionale beni culturali ed interventi umanitari per i bambini della bosnia.

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, al fine di consentire la conservazione e la fruizione dei dipinti di renato guttuso, adotta iniziative volte a promuovere attivita' di carattere artistico e scientifico di particolare rilevanza.

2. Al fine della ristrutturazione e adeguamento dell'edificio destinato alla galleria d'arte moderna di bagheria e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.

3. Per assicurare le spese di funzionamento della istituzione museale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato a concedere annualmente lire 300 milioni quale contributo alle spese sostenute dal Comune per la migliore conservazione e fruizione del patrimonio pittorico di bagheria.

4. Al fine di consentire il sostegno delle attivita' teatrali e delle scuole di teatro per gli enti e le organizzazioni operanti nel settore e' autorizzata la spesa di 5.500 milioni aggiuntiva alla somma stanziata sul capitolo 38083 e di 500 milioni aggiuntiva alla somma stanziata sul capitolo 38076.

5. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato a concedere un contributo di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1993 in favore della scuola di teatro teates con sede in Palermo ai fini del proseguimento dell'attivita' ordinaria della scuola.

6.il presidente della Regione e' autorizzato a concedere un contributo di lire 1.000 milioni all'unicef per i bambini della bosnia.

Art. 109 - Contributi ad istituzioni impegnate nella lotta alla mafia

1. Al fine di valorizzazione e sostenere le attivita' volte alla crescita delle conoscenze sul fenomeno della mafia e le iniziative che tendano allo sviluppo delle sensibilita' e delle coscienze sui temi della lotta alla mafia, La presidenza della Regione concede contributi a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative, aventi sede nell'isola.

2. I contributi sono concessi previa presentazione di una dettagliata relazione sulle attivita' e/o sulle iniziative da svolgere, per le quali dovranno essere presentati i relativi rendiconti.

3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui che si iscrive nel bilancio della Regione amministrazione presidenza della Regione

Art. 110 - Teatro di adrano

1. Il contributo di cui all'articolo 64 della Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e' incrementato di lire 2.000 milioni.

Art. 111 - Interventi per la catalogazione del patrimonio istico siciliano

1. Al fine di pervenire alla Costituzione e gestione del catalogo regionale dei beni culturali ed ambientali, previsto dalla lettera b dell'articolo 9 della Legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato ad approvare un piano triennale di interventi che preveda:

A) i'istituzione di un centro elaborazione dati presso il centro regionale per l'inventariazione e la catalogazione da ubicare in idonei locali in Palermo. Il centro elaborazione dati del centro regionale per il catalogo ha il compito di gestire il catalogo regionale dei beni culturali ed ambientali mediante la creazione di una banca dei dati relativi al patrimonio culturale Siciliano, onde consentire la massima conoscenza e la pubblicazione dei dati conservati, collegata con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed i suoi uffici periferici. Per il funzionamento del centro elaborazione dati l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione stipulera' apposite convenzioni triennali con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della Legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, con il personale indicato nella successiva lettera b e con altre dieci figure professionali ove occorrenti;

B) la stipula da parte di tutti gli uffici periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione di convenzioni triennali con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della Legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, con il personale gia' utilizzato nelle campagne di catalogazione del patrimonio culturale Siciliano effettuate in Sicilia oltre che con i fondi del proprio bilancio (capitolo 38354) anche in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e della Legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello stato per la Regione Siciliana).

2. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata nel triennio 1993 95 la spesa di lire 80.000 milioni cosi' ripartita: articolo 1, lettera a: lire 35.000 milioni di cui lire 25.000 milioni per l'anno 1993 e 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995; articolo 1, lettera b: lire 45.000 milioni di cui 5.000 milioni per l'anno 1993 e 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

3. Alla spesa di lire 30.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1993 si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 38354 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

4. Alla spesa di lire 25.000 milioni, ricadente in ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvedera' con appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci.

Art. 112 - Provvidenze per l'attivazione di un corso di laurea in scienze tropicali.

1. Per l'attivazione del corso di laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali della facolta' ai agraria dell'universita' di Catania, decentrata a Ragusa, di cui alla tabella d dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, e' autorizzata la concessione di un finanziamento in favore del costituendo consorzio promosso dalla Provincia regionale di Ragusa, dal Comune di Ragusa e dall'associazione per la libera universita' degli iblei di Ragusa di lire 5.000 milioni, di cui 1.000 milioni per il 1994, 1.000 milioni per il 1995 e 3.000 milioni per il 1996.

Titolo IX - interventi nel settore del turismo e dei trasporti

Art. 113 - Interventi in favore delle aziende ricettive turistiche

1. Al fine di agevolare le aziende ricettive turistiche, colpite dalla crisi del settore, che abbiano contratto mutui alberghieri ai sensi delle leggi regionali e nazionali vigenti, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e' autorizzato a corrispondere direttamente agli istituti di credito mutuanti, in unica soluzione ed in via anticipata, l'importo degli interessi dovuto dalle aziende alberghiere interessate per la rateizzazione nel residuo ammortamento dei mutui contratti delle rate di mutuo relative all'anno 1993 ed alla prima semestralita' del 1994.

2. Ove richiesto dagli istituti di credito, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze prestera' garanzia sussidiaria limitatamente agli importi di cui al presente articolo (8).

Art. 114 - Interventi per garantire i livelli occupazionali nel settore della cooperazione turistica.

1. Per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali nel settore turistico alberghiero ed agrituristico il fondo di cui all'articolo 3, punto 2, della Legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modificazioni e' aumentato di lire 15.000 milioni.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1, l'ircac e' autorizzato a concedere crediti agevolati previsti dal comma 2 dell'articolo 14 della Legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, con durata non superiore ad anni sette alle cooperative del settore turistico alberghiero ed agrituristico al fine di consentire il regolare pagamento delle obbligazioni pecuniarie nei confronti di enti nazionali e regionali nonche' nei confronti di istituti ed aziende di credito in essere alla data del 30 giugno 1993.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche in favore delle imprese operanti nel settore ricreativo sportivo collegate con l'attivita' di ricettivita' turistica, che abbiano contratto mutui in applicazione di leggi regionali e versino in difficolta' economiche a causa del calo della presenza turistica.

4. Gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 113 si applicano anche ai mutui contratti dalle societa' cooperative, operanti, nel settore turistico alberghiero ed agrituristico con l'ircac.

5. Per i soggetti di cui al comma 4 il periodo di ammortamento delle residue quote di mutuo non potra' essere inferiore ad anni cinque.

5bis. Ove richiesto dagli istituti di credito, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze prestera' garanzia sussidiaria limitatamente agli importi di cui al presente articolo (17).

Art. 115 - modifica della composizione del comitato tecnico alberghiero

1. La composizione del comitato tecnico alberghiero, prevista dall'articolo 6 della Legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, viene modificata nella parte riguardante i componenti con l'aggiunta: (omissis).

Art. 116 - organizzazione mondiali ciclismo

1. Per le finalita' di cui all'articolo 6 della Legge regionale 25 maggio 1990, n. 7, e successive integrazioni e modificazioni l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e' autorizzato ad erogare la somma di lire 8.000 milioni ad integrazione di quanto previsto da comma 1 dell'articolo 79 della Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

2. Il comitato direttivo di cui alla Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, entro trenta giorni dalla sua nomina formula le linee generali e il piano di spesa su proposta tel comitato dei mondiali 1994 di ciclismo in Sicilia incaricato dalla federazione ciclistica Italiana di organizzare i mondiali.

3. Subito dopo l'approvazione del comitato direttivo, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroghera' al comitato mondiali 1994 di ciclismo in Sicilia le somme previste dal presente articolo nonche'e' quelle di cui al comma 1 dell'articolo 79 della Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

4. Il comitato mondiali 1994 di ciclismo in Sicilia entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione ha l'obbligo di presentare il relativo rendiconto.

5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e' autorizzato a concedere finanziamenti ai comuni sede di svolgimento dei mondiali di ciclismo 1994 per interventi straordinari finalizzati al migliore rendimento dei servizi.

6. Per le finalita' di cui al comma 5 e' autorizzata per l'esercizio Finanziario 1993 la spesa di lire 6.000 milioni.

7. I comuni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, potranno presentare appositi piani d'intervento con l'indicazione dei costi e delle priorita'.

8. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il comitato di cui alla Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, formula un piano di riparto delle somme stanziate e le accredita ai rappresentati legali dei comuni.

9. I comuni interessati dovranno ultimare le opere ammesse al finanziamento entro e non oltre il 30 giugno 1994.

Art. 117 - Agevolazioni per i trasporti turistici

1. L'articolo 16 della Legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e' cosi' sostituito: (omissis).

Art. 118 - Aziende di cura, soggiorno e turismo

1. A titolo di anticipazione dei fondi statali l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e' autorizzato ad erogare alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Sicilia un intervento per l'esercizio finanziario 1993 corrispondente alle somme a carico del bilancio dello stato come contributo sostitutivo dei tributi soppressi ex articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

3. Le assegnazioni dello stato in attuazione delle finalita' di cui al comma 1 verranno iscritte in appositi capitoli dell'entrata del bilancio regionale.

Art. 119 - Interventi creditizi per gli agenti di viaggio

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e' autorizzato a concedere agli agenti di viaggio, compresi gli operatori non di linea esercenti esclusivamente il trasporto turistico su gomma, con sede nella Regione contributi in conto interessi per crediti di esercizio biennali fino a lire 150 milioni concessi da banche ovvero da istituti di credito in misura tale che i predetti agenti ed operatori provvedano al pagamento a proprio carico di interessi per una quota pari al 4 per cento, in ragione di anno, al netto di ogni onere accessorio.

2. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993,1994 e 1995.

Art. 120 - agevolazioni per il trasporto degli anziani

1. Lo stanziamento del capitolo 48631 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1993 e' elevato a, lire 25.000 milioni, con corrispondente diminuzione dello stanziamento del capitolo 48620 a lire 50.220 milioni per il medesimo esercizio finanziario.

Titolo X - interventi nel settore abitativo

Art. 121 - agevolazioni creditizie per interventi di recupero nei centri storici

1. L'articolo 19 della Legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 gia' sostituito con l'articolo 25 della Legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, e' sostituito dal seguente: (omissis).

Art. 122 - agevolazioni per la realizzazione di interventi di decoro urbano

1. I possessori di immobili che contraggono mutui di durata non superiore a dieci anni, con espressa clausola di destinazione delle somme mutuate alla realizzazione di specifici interventi rivolti a dare attuazione a norme di decoro urbano, contenute nei regolamenti edilizi comunali, ai sensi dell'articolo 33, comma primo, n. 8, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, possono ottenere dal Comune un contributo pari al 70 per cento degli interessi dovuti.

2. Nel caso in cui i possessori di immobili realizzino gli interventi di cui al comma 1 con mezzi propri possono ottenere dal Comune in alternativa un contributo pari al 25 per cento della spesa sostenuta.

3. L'importo del contributo di cui ai commi 1 e 2 non puo', comunque, essere superiore a lire 30 milioni.

4. I fondi disponibili sono ripartiti annualmente tra i comuni con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, tenuto conto della popolazione e del tasso di disoccupazione esistente presso i comuni medesimi.

5. I mutui di cui al comma 1 possono essere stipulati solo con istituti di credito o sezioni di credito fondiario ed edilizio o con societa' finanziarie e non possono prevedere un tasso di interesse superiore di oltre quattro punti al tasso di sconto ufficiale in vigore alla data di stipulazione del mutuo medesimo, fatte salve eventuali clausole di indicizzazione.

6. Per la dimostrazione dell'effettiva destinazione delle somme, proprie o mutuate, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, i soggetti interessati devono trasmettere al Comune una dichiarazione giurata del professionista incaricato della direzione dei lavori, comprovante l'effettivo ammontare delle spese sostenute. Il Comune verifica con mezzi idonei, anche di carattere ispettivo, il contenuto della dichiarazione di cui al comma 5.

7. Con decreto del presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono determinate le norme regolamentari per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, sentito il parere della competente commissione legislativa.

8. Per le finalita' di cui al presente articolo sono autorizzati, con riferimento ai contributi in conto interessi, limiti decennali di impegno di lire 5.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 10.000 milioni per gli anni 1994 e 1995; per i contributi in conto capitale e' autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 5.000 milioni e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

Art. 123 - interventi per i centri storici di ortigia e di modica

1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici e' autorizzato a finanziare, per opere di difesa dal mare del centro storico di ortigia, la somma di lire 4.000 milioni, e a favore del Comune di modica, per il recupero del centro storico, la somma di lire 3.000 milioni.

Art. 124 - interventi per il centro storico di palermo

1. Al fine di farvi confluire tutte le somme di cui al comma 2 dell'articolo 74 della Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 il Comune di Palermo istituisce nel proprio bilancio un apposito capitolo dal quale potra' attingere esclusivamente per la realizzazione degli interventi relativi al recupero del centro storico di Palermo, come individuato dal piano particolareggiato esecutivo.

2. Gli interventi per il recupero del centro storico di Palermo sono opere di preminente interesse regionale e possono essere realizzati da singoli proprietari, da consorzi di proprietari costituiti nei modi di cui all'articolo 11 della Legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, quando una stessa unita' edilizia appartenga a piu'proprietari e lo richiedano le modalita' dell'intervento, e dal Comune di Palermo, il quale predispone all'uopo un apposito programma per gli interventi di sua competenza, fissando per gruppi i tempi di realizzazione.

3. Gli interventi del Comune sono finalizzati a:

A) acquisire e recuperare l'edilizia fortemente degradata del centro storico, da destinare agli usi di cui agli strumenti urbanistici attuativi, con particolare riguardo alla destinazione residenziale;

B) acquisire e recuperare edifici monumentali da destinare a finalita' pubbliche;

C) acquisire e recuperare edifici le cui caratteristiche richiedano particolari soluzioni utili a fornire modelli agli altri operatori;

D) realizzare reti tecnologiche di sottosuolo ed insiemi organici di spazi pubblici aperti.

4. Le opere relative agli interventi che dovranno essere realizzati dal Comune per il recupero del centro storico di Palermo, sono dichiarate di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti. Alle espropriazioni previste dalla presente legge si applicano le norme del Titolo II della legge 2 ottobre 1971, n. 865 e, riguardo alla determinazione delle indennita', quelle di cui all'articolo 5 bis del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

5. Coloro che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, avrebbero titolo a richiedere autorizzazioni e concessioni sono equiparati ai proprietari degli immobili anche al fine dell'ottenimento degli aiuti o dell'abitazione in assegnazione, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

6. Il Comune approva un piano d'uso del proprio patrimonio immobiliare ricadente nel centro storico. Sono elaborati obbligatori del piano:

A) una planimetria tecnica a scala 1:500 dove siano localizzate le unita' edilizie, o parti di esse, di proprieta' comunale;

B) un elenco degli immobili, ricollegabile alla suddetta planimetria, ove risulti per ciascuno di essi l'ubicazione, la consistenza, l'uso attuale, il tipo di intervento con la relativa spesa e l'uso previsto.

7. Secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 3, della Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, il Comune di Palermo potenzia e riorganizza l'ufficio di piano per il centro storico il quale deve comprendere:

A) un settore tecnico per l'elaborazione dei progetti ricadenti in aree ed edifici pubblici;

B) un settore tecnico per l'istruzione e il controllo dei progetti elaborati dai privati anche con funzioni di consulenza e di indirizzo;

C) un settore amministrativo.

Art. 125 - Provvidenze per il recupero degli immobili nel centro storico di palermo.

1. Al fine di agevolare il recupero del centro storico di Palermo, sono dimezzati gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per tutti i soggetti interessati.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 124 realizzati da singoli proprietari o loro consorzi sono concessi contributi esclusivamente in favore di persone fisiche non imprenditori edili. Il Comune di Palermo disciplina la concessione di detti contributi tramite apposito regolamento il quale sara' ispirato a criteri di automaticita' e trasparenza e che, sia pure nell'ambito delle varie categorie di intervento, dovra' prevedere il rispetto dell'ordine cronologico, riconoscendo priorita' assoluta alle istanze proposte dai residenti. Il regolamento indica gli importi massimi dei contribuenti.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a fondo perduto in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento dei costi, analiticamente computati e approvati contestualmente al progetto edilizio, per gli interventi di restauro e ripristino delle facciate esterne degli edifici, nonche' per quelli relativi al restauro delle coperture ed al consolidamento delle strutture portanti; in conto degli interessi che andranno a gravare sui mutui accesi dai richiedenti al fine di ricondurli ad un tasso non superiore al 6 per cento per gli altri interventi previsti dai piani. Sono fatti salvi i limiti massimi degli importi previsti dal regolamento di cui al comma 2. I contributi erogati in conto capitale non possono in ogni caso eccedere il 50 per cento del fondo destinato alla contribuzione.

4. La Regione garantisce per il capitale, interessi ed accessori il rimborso di quei finanziamenti che possano accedere alle contribuzioni di cui ai commi 2 e 3 purche' riguardino persone fisiche non imprenditori edili.

5. Tanto i contributi quanto la garanzia regionale, riguardano solamente quei finanziamenti concessi da istituti e societa' creditizi autorizzati ad esercitare il credito fondiario ed edilizio secondo le disposizioni dei capi III e VI della legge 6 giugno 1991, n. 175, che abbiano stipulato apposita convenzione con il Comune di Palermo e la Regione

6. La concessione degli aiuti di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo impegna per dieci anni, a pena di decadenza, il beneficiario residente ad abitare l'immobile oggetto dell'intervento, il beneficiario non residente a mantenerlo in regime di locazione sulla base di apposita convenzione i cui contenuti saranno stabiliti dal regolamento previsto dal comma 2, ovvero, se gia' nel suo libero godimento, ad usarlo personalmente secondo le destinazioni di uso previste dagli strumenti urbanistici.

7. I contributi indicati nel presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi.

Art. 126 - Regolamento per l'attuazione degli interventi nel centro storico di palermo.

1. Per l'attuazione degli interventi di recupero previsti dai piani esecutivi vigenti il Comune di Palermo istituisce nel centro storico un parco alloggi transitori per gli abitanti residenti temporaneamente trasferiti. L'assegnazione di detti alloggi verra' disciplinata con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale che dovra' anche tener conto dell'anzianita' di residenza nel centro storico.

2. In quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 17 della Legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, si applicano anche per il recupero del centro storico di Palermo.

Art. 127 - Termini e procedure per la realizzazione degli interventi nel centro storico di palermo.

1. Il Comune di Palermo deve provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 124, 125 e 126 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In tutti i casi di inadempienza il presidente della Regione dispone intervento sostitutivo nominando un commissario ad acta, in possesso di competenze specifiche relative all'adempimento.

Art. 128 - Modalita' applicative per gli interventi nel centro storico di ortigia.

1. Le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 124 e l'entita' dei contributi in conto capitale e in conto interesse di cui al comma 2 dell'articolo 125, si applicano anche per gli interventi nel centro storico di ortigia sempre nel rispetto del piano particolareggiato.

Art. 129 - interventi per il completamento dell'aerostazione di punta raisi

1. Per la copertura di ogni onere connesso al completamento dell'aerostazione passeggeri definitiva dell'aeroporto civile di Palermo "punta raisi", compreso l'impianto di tre pontili mobili, e' autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni a valere sull'esercizio finanziario 1993.

Art. 130 - Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37.

1. Nell'articolo 4 della Legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 rientrano le cooperative edilizie finanziate ai sensi del Testo Unico delle leggi sul mezzogiorno approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 131 - interventi per l'edilizia agevolata

1. Il limite massimo di intervento di cui al decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca del 22 maggio 1992 si applica per i programmi costruttivi di cui agli articoli 1 e 3 della Legge regionale 1984, n. 37, che alla data del 22 maggio 1992 non avevano ultimato i lavori nella misura del cento per cento della spesa sostenuta, tenuto conto dei massimali di costo di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici cer 26 aprile 1991.

Art. 132 - Interventi di edilizia convenzionata agevolata realizzata da imprese edili.

1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere agli istituti e alle sezioni di credito fondiario ed edilizio contributi in annualita' costanti fino a quindici anni sugli interessi dei mutui contratti da imprese edili per l'acquisizione delle aree e la costruzione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata agevolata, sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura del cinque per cento annuo, oltre al rimborso del capitale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati altresi' in fase di preammortamento, comunque per un periodo non superiore ad anni tre, proporzionalmente alle quote di mutuo erogate e in misura tale che gli interessi sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore al cinque per cento annuo.

3. Gli interventi costruttivi di cui al presente articolo possono essere realizzati, oltre che nelle aree ricadenti nei piani ti zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, o nei programmi ostruttivi di cui alla Legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modificazioni ed integrazioni, o delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in aree di proprieta' site in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia abitativa.

4. La tipologia costruttiva cui le imprese che fruiscono dei mutui agevolati Devono attenersi e' quella prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

5. Il contratto di acquisto degli alloggi realizzati con le agevolazioni di cui al presente articolo ed il relativo frazionamento del mutuo devono essere effettuati rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza delle agevolazioni.

6. I mutui di cui al presente articolo possono coprire sino al cento per cento del costo di costruzione degli alloggi.

7. L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo e' quello previsto per i mutui agevolati finalizzati alla realizzazione di programmi costruttivi di edilizia convenzionata agevolata di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni.

8. L'entita' del mutuo e' rapportata al costo di intervento scaturente dal quadro tecnico economico che, unitamente agli elaborati di progetto, deve essere corredata dal visto dell'ispettorato tecnico dei lavori pubblici, previo accertamento della conformita' alle caratteristiche di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e ai costi massimi di cui all'articolo 3, lettera n, della stessa legge.

Art. 133 - requisiti soggettivi e garanzie

1. I requisiti soggettivi nonche' il limite massimo di reddito per l'accesso ai mutui agevolati rivolti all'acquisto degli alloggi realizzati dalle imprese edilizie di cui all'articolo 132 sono quelli di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I mutui concessi dagli istituti di credito di cui al comma 1 dell'articolo 132 sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

3. La garanzia della Regione si intende prestata con l'emissione del provvedimento di concessione del contributo e resta valida finche' sussiste comunque un credito dell'istituto mutuante sia in dipendenza di erogazioni di preammortamento, sia di erogazioni anche parziali di ammortamento.

Art. 134 - formazione del programma

1. Nelle more della definizione per legge dei criteri per la formazione dei programmi di edilizia convenzionata agevolata, l'Assessore regionale per i lavori pubblici procede all'individuazione delle imprese edilizie destinatarie delle agevolazioni di cui all'articolo 132 sulla base di apposito bando di concorso, il cui schema sara' preventivamente sottoposto alle valutazioni della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale Siciliana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente alla ripartizione territoriale delle disponibilita' finanziarie attuata in conformita' ai criteri individuati con delibera della Giunta regionale.

Art. 135 - limiti per interventi costruttivi

1. Il limite massimo di intervento di cui al primo comma dell'articolo 2 della Legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della Legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, si applica anche agli interventi costruttivi in corso di realizzazione con i fondi di cui al terzo comma dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ed in conformita' del titolo terzo della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 136 - procedure per l'edilizia economico popolare ed agevolata

1. Nei (16) comuni destinatari di finanziamenti per l'edilizia economico popolare ed agevolata, qualora gli stessi non siano dotati di strumenti necessari per la localizzazione degli alloggi o siano sprovvisti di sufficienti aree nell'ambito dei piani di zona adottati, si applicano limitatamente alla realizzazione dei finanziamenti assegnati, le procedure, i termini e le modalita' di cui all'articolo 5 della Legge regionale 26 gennaio 1986, n. 1, esclusa la disposizione di cui al quinto comma.

2. E' in ogni caso richiesta l'approvazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, se ed in quanto necessaria secondo le norme vigenti.

3. Il parere della sovrintendenza alle antichita' ed ai monumenti deve essere acquisito.

4. I programmi costruttivi sono dimensionati al numero degli alloggi, previsti e finanziati entro il 31 dicembre 1993.

Art. 137 - interventi per il conseguimento della proprieta' della prima casa

1. Al fine di agevolare il conseguimento della proprieta' della prima casa l'Assessore regionale per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio contributi in annualita' costanti fino a quindici anni sugli interessi dei mutui contratti da privati e finalizzati alla costruzione o all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche dell'edilizia economica, con superficie utile netta non superiore a mq. 130.

2. Il limite di superficie consentito e' aumentato del 30% in caso di acquisto di alloggio gia' occupato dal soggetto avente diritto da oltre un biennio o di acquisto da parte del comproprietario di un appartamento delle residue quote di proprieta' di soggetti estranei al nucleo familiare, nonche' nel caso di alloggio realizzato anteriormente al 1970; lo stesso limite e' aumentato del 50 per cento per gli alloggi realizzati anteriormente al 1950.

3. La costruzione della prima abitazione deve essere realizzata in lotti di terreno assegnati al richiedente nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o dei programmi costruttivi di cui alla Legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, o ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero in terreno di proprieta' del richiedente ricadente in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia abitativa.

4. I mutui di cui al presente articolo possono coprire sino al 100 per cento del prezzo di acquisto o del costo di costruzione dell'alloggio e delle eventuali spese per interventi di ristrutturazione, adeguamento o rifacimento degli impianti e dei servizi da eseguirsi nell'alloggio sempre che la costruzione sia stata realizzata anteriormente al 1975.

5. L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo e' stabilito in lire 160 milioni per alloggi nei comuni capoluoghi di Provincia in lire 150 milioni nei comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti e in lire 90 milioni nei rimanenti comuni.

6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati, altresi' in fase di preammortamento, comunque per un periodo non superiore a tre anni, proporzionalmente alle quote di mutuo erogate, e in misura tale che gli interessi sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore al cinque per cento annuo.

7. Alla stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza di mutuo resta a carico del mutuatario un onere del cinque per cento annuo, oltre al rimborso del capitale.

Art. 138 - scomputo dei mutui

1. I mutui di cui all'articolo 137 sono rimborsati mediante rate semestrali posticipate comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

2. Le quote a carico della Regione sono versate semestralmente direttamente Agli istituti di credito mutuanti.

3. Gli istituti di credito pongono a carico dei mutuatari per i pagamenti ritardati rispetto alle scadenze contrattuali interessi moratori in misura pari a quelli previsti per il credito fondiario.

4. In caso di mancato pagamento da parte dei mutuatari di almeno due rate di ammortamento, gli istituti iniziano le azioni coattive di recupero informandone l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

5. I mutui sono assistiti da ipoteca di prima grado sull'immobile fruente delle agevolazioni e sulle relative pertinenze, nonche' dalla garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

6. La garanzia della Regione si intende prestata con l'emissione del provvedimento di concessione del contributo e resta valida finche' sussiste comunque un credito dell'istituto mutuante.

Art. 139 - requisiti per l'accesso ai benefici

1. L'accesso ai benefici previsti dalla presente legge e' subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza Italiana;

B) residenza e/o attivita' lavorativa nel Comune o in Comune viciniore ancorche' non contermine a quello in cui si intende acquistare o costruire l'alloggio;

C) non titolarita' del diritto di proprieta', di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio nei Comuni di cui alla lettera b;

D) non avere ottenuto l'assegnazione in proprieta' o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dallo stato, dalla Regione o da altro ente pubblico;

E) godimento di un reddito imponibile annuo complessivo non inferiore a lire 25 milioni e non superiore a lire 70 milioni.

2. Ai fini della determinazione del limite massimo di reddito complessivo, il reddito del nucleo familiare e' diminuito di lire 1 milione per ogni figlio a carico. Agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi ultimi, effettuata la detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento.

3. Ai fini della determinazione del limite di reddito si tiene conto del reddito complessivo del nucleo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi di ciascuno dei componenti di esso prima dell'emanazione del bando regionale di concorso.

4. Il requisito di cui al punto c) del comma 1 dichiarato all'atto della presentazione della domanda, e' verificato da parte dell'istituto mutuante al momento della stipula del contratto di mutuo mediante produzione da parte del richiedente delle visure notarili eseguite presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

Art. 140 - criteri e modalita' per beneficiare dei contributi

1. Le domande per l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo 137 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando che, emanato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indica tra l'altro la documentazione da produrre.

2. Per ciascun nucleo familiare puo' essere presentata una sola domanda ed in un solo Comune.

3. L'Assessore regionale per i lavori pubblici predispone per ciascuna Provincia tre graduatorie di cui una per il capoluogo, una per i comuni con oltre venticinquemila abitanti ed una per i rimanenti comuni.

4. Le graduatorie pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sono immediatamente esecutive salvo il diritto dei richiedenti ad interporre ricorso allo stesso Assessore regionale per i lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

5. Dei ricorsi accolti e delle conseguenti modifiche alle graduatorie l'Assessore regionale per i lavori pubblici da' notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 141 - modalita' per la formulazione delle graduatorie

1. Ai fini delle graduatorie per la concessione del contributo per l'acquisto o la costruzione dell'alloggio di cui all'articolo 137 si assegna alle seguenti categorie un punteggio preferenziale che verra' determinato in sede di bando:

A) sfrattati con sentenza esecutiva anteriore alla data di pubblicazione del bando;

B) collocati in alloggi provvisori a cura della pubblica amministrazione;

C) coppie di nuova formazione che abbiano contratto matrimonio non piu' tardi di cinque anni prima della pubblicazione del bando;

D) anziani che abbiano compiuto il 65% anno di eta' alla data di pubblicazione del bando qualora risultino a loro carico figli portatori di handicap;

E) richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da piu'di due anni alla data di pubblicazione del bando nel centro storico e che intendono acquistare l'alloggio in cui abitano.

2. Soddisfatte le priorita' di cui ai punti a, b, c, d ed e del comma 1, le graduatorie vengono formulate dando preferenza ai soggetti il cui reddito familiare risulti essere piu'basso.

3. Le graduatorie hanno validita' quinquennale.

Art. 142 - vincoli e condizioni sugli immobili

1. L'immobile acquistato o costruito con i benefici della presente legge e' intestato al richiedente o ad entrambi i coniugi in relazione al regime che regola i rapporti patrimoniali dei coniugi stessi.

2. Nel caso di separazione personale, di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e' consentita la successione nella titolarita' del mutuo ipotecario dell'ex coniuge non mutuatario che resta nella disponibilita' dell'appartamento.

3. L'erogazione dei benefici e' subordinata all'assunzione dell'obbligo da parte del soggetto assegnatario di non trasferire la proprieta' dell'immobile e di non mutare la destinazione esclusiva e continuativa dello stesso per l'uso abitativo del proprio nucleo familiare per un periodo di dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori.

4. Tali particolari vincoli dovranno risultare da apposita clausola da inserire nel decreto di concessione dei benefici e nel contratto di mutuo e la trascrizione degli stessi presso la competente conservatoria dei registri immobiliari dovra' avvenire a cura dell'istituto di credito mutuante o dei beneficiari e a spese di questi ultimi; i medesimi vincoli hanno effetto per i successori, a qualunque titolo, nella disponibilita' degli immobili.

5. Gli istituti di credito provvederanno, altresi', ad inserire nel contratto di mutuo l'obbligo di assicurare l'alloggio a favore dell'istituto stesso per tutto il periodo di durata del mutuo.

6. La violazione dei vincoli previsti dal presente articolo comporta la risoluzione del contratto di mutuo.

7. Si puo' derogare al divieto di trasferimento o di locazione, ferma comunque restando la destinazione dell'immobile all'uso abitativo, solo a seguito di autorizzazione da parte dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

8. L'autorizzazione suddetta puo' essere concessa dopo il primo quinquennio esclusivamente quando sussistono gravi ed inderogabili sopravvenuti motivi.

Art. 143 - norma finanziaria

1. Per le finalita' di cui all'articolo 132 e' autorizzato per l'esercizio finanziario 1993 il limite di impegno di lire 10.000 milioni.

2. Per le finalita' di cui all'articolo 137 e' autorizzato per l'esercizio finanziario 1993 il limite di impegno di lire 10.000 milioni.

Art. 144 - Interventi a favore del comune di pollina ed altre provvidenze per le zone terremotate.

1. Per far fronte alle conseguenze dell'evento sismico del 26 giugno 1993 verificatosi nel Comune di pollina, in Provincia di Palermo, e' stanziata, quale anticipazione rispetto agli interventi dello stato, la somma di lire 4.000 milioni.

2. L'anticipazione e' finalizzata all'attuazione degli interventi per il recupero statico e funzionale degli edifici appartenenti al patrimonio pubblico, per il recupero e la conservazione degli edifici di culto, d'interesse storico, artistico e monumentale, per la ricostruzione e riparazione di unita' immobiliari di privati e per ogni altro intervento necessario per il recupero di condizioni di normalita' nel territorio comunale di pollina, in relazione ai danni conseguenti al movimento tellurico del 26 giugno 1993.

3. Gli interventi da effettuare, individuati dalla Regione di concerto con il dipartimento della protezione civile con la prefettura di Palermo, saranno attuati dal prefetto di Palermo ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, utilizzando lo stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo, in aggiunta all'assegnazione di lire 3.000 milioni di cui all'ordinanza n. 2325/fpc del 2 luglio 1993 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 19, ultimo comma, della Legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, i comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, individuati dal d.p.c.m. Del 16 gennaio 1991, sono autorizzati ad utilizzare i fondi per servizi, assegnati ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 19, per la prosecuzione degli interventi contributivi previsti dalla disposizione n. 22 del 22 dicembre 1990 del commissario coordinatore degli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale.

Art. 145 - contributo straordinario all'eas

1. All'ente acquedotto Siciliano viene erogato un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per potere provvedere al trasferimento della propria sede.

Art. 146 - Provvidenze per il ripristino di attrezzature ed impianti di imprese di trasporti distrutti da attentati.

1. Il presidente della Regione e' autorizzato a concedere alle ditte titolari delle imprese stat di santa teresa riva e camarda e drago di s. Agata di militello che, in conseguenza di atti di criminalita' mafiosa, hanno subito danni alle attrezzature ed impianti aziendali, un contributo di lire 500 milioni ciascuna, per il ripristino delle attrezzature e degli impianti distrutti.

Art. 147 - modifica dell' 41 della legge regionale 11 maggio 1993, n 15

1. All'articolo 41, coma 1, della Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, l'espressione "e' elevato a mesi 6" e' sostituita da: (omissis).

Titolo XI - misure straordinarie e urgenti per l'esecuzione di lavori pubblici

Art. 148 - disposizioni relative ai pareri tecnici

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della Legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, come sostituito dall'articolo 28 della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e' sostituito dal seguente: (omissis).

Art. 149 - Integrazione dell'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 bis della Legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, inserito dall'articolo 20 della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e' aggiunto il seguente: (omissis).

Art. 150 - inserimento dei progetti esistenti nei programmi regionali

1. I programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 1993 possono includere, in aggiunta alle opere dotate di progetti di massima o di progetti esecutivi muniti di tutte le autorizzazioni e i pareri conseguibili in dette fasi di elaborazione dei progetti, opere munite di progetto gia' tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

2. La presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali provvedono all'immediato finanziamento delle opere comprese nei suddetti programmi regionali di spesa.

3. Le procedure per l'affidamento dei lavori previsti nei progetti di cui al presente articolo sono avviate purche' i progetti medesimi siano muniti delle autorizzazioni e dei pareri conseguibili nelle rispettive fasi di elaborazione progettuale, IV i compresi quelli relativi all'eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi dello stato, nonche' dell'approvazione amministrativa. Resta escluso l'affidamento di lavori su progetti di massima, fatti salvi i casi di cui all'articolo 149 (15).

Art. 151 - programmazione triennale per l'anno 1994

1. I programmi triennali delle opere pubbliche da adottarsi in concomitanza con l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 1994 possono includere, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 della Legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 22 della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, opere munite di progetto gia' tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 152 - Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1993, n 10

1. I lavori approvati e finanziati relativamente ai quali alla data di pubblicazione della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, il bando di gara Non sia stato pubblicato o, in caso di trattativa privata senza gara, non sia Stato stipulato il contratto, sono affidati ed eseguiti secondo le norme della Suddetta Legge regionale, salvo quanto previsto dai commi seguenti (14).

2. Per le perizie di variante e suppletive disposte direttamente dal direttore dei lavori ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della Legge regionale 29 Aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54 della Legge regionale 12 Gennaio 1993, n. 10, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 5 del suddetto articolo 23, fatto in ogni caso salvo il parere Dell'ingegnere capo dei lavori.

3. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta da restituirsi agli enti Finanziatori e da portare in economia ai sensi del comma 14 dell'articolo 23 Della Legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54 Della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono iscritte in appositi Capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa Dell'amministrazione regionale o dell'ente che ha disposto il finanziamento per essere utilizzate, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie Di variante e suppletive dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, Entro il limite complessivo di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, cosi' come sostituito dall'articolo 54 della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti Sono tenuti ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori di cui al comma 1 O, nel caso di trattativa privata senza gara, alla stipula dei relativi Contratti dandone immediata comunicazione all'ente finanziatore. In caso di Inottemperanza quest'ultimo provvede, senza diffida, alla nomina di commissari Ad acta per i suddetti adempimenti e per quelli di cui al primo e secondo comma dell'articolo 25 della Legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

5. E' abrogato il comma 6 dell'articolo 77 della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

6. Il comma 1 dell'articolo 32 della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e' cosi' sostituito: (omissis).

7. (omissis) (13).

8.il comma 2 dell'articolo 50 della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e' Sostituito dal seguente: (omissis).

9. L'articolo 22 bis della Legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, inserito Dall'articolo 25 della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e' sostituito Dal seguente: (omissis).

Titolo XII - interventi sul territorio

Art. 153 - Programmi di finanziamento delle opere di urbanizzazione.

1. Al fine di consentire ai comuni dell'isola l'attuazione dei piani regolatori generali e degli strumenti urbanistici attuativi secondo le prescrizioni Dell'articolo 14, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di Concerto con l'Assessore regionale per i lavori pubblici adotta, ai sensi Dell'articolo 4 della Legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, cosi' come Sostituito dall'articolo 19 della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, Programmi di finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria E delle relative spese per l'espropriazione delle aree.

2. Nell'adozione dei programmi di cui al comma 1 deve essere riservata apposita quota finanziaria per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di Risanamento dei piani particolareggiati di recupero approvati o inseriti negli Strumenti urbanistici generali e delle opere di urbanizzazione primaria e Secondaria nei comprensori di edilizia economica e popolare.

Art. 154 - modifica dell' 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n 19

1. L'accertamento di conformita' di cui all'articolo 9 della Legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, da rilasciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, previo esame istruttorio dell'ufficio tecnico comunale e previo parere della commissione edilizia comunale e dell'ufficiale sanitario, sostituisce il rilascio della concessione edilizia, per la realizzazione dell'opera pubblica oggetto di accertamento.

Art. 155 - modifiche all' 75 della legge regionale 11 maggio 1993, n 15

1. L'articolo 75, comma 3, della Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e' Sostituito dal seguente: (omissis).

Art. 156 - determinazione canoni concessioni demanio marittimo

1. I canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo sono fissati con decreto del presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore per il territorio e l'ambiente.

2. Entro il 31 dicembre 1993 sono determinati con il procedimento di cui al comma 1 i canoni dovuti a decorrere dal 1a'? gennaio 1989. Fino a tale determinazione restano sospese le obbligazioni dovute per tali anni.

Art. 157 - recupero patrimonio idrotermale

1. Per il completamento del recupero e per la valorizzazione del patrimonio idrotermale del Comune di montedoro e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 5.000 milioni.

Art. 158 - parchi urbani e suburbani

1. Per l'esercizio finanziario in corso lo stanziamento del capitolo 86203 e' incrementato di lire 20.000 milioni quale contributo da destinare alle province regionali ed ai comuni per l'acquisizione, l'impianto e la gestione di parchi urbani e suburbani con priorita' agli interventi mirati al recupero di aree degradate ricadenti all'interno del perimetro del centro edificato definito ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 159 - modalita' per il piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, previa diffida, commissari ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 6, lettera a, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 18 del Decreto Legge 7 giugno 1993, n. 180.

Art. 160 - Attivita' delle province regionali in materia di smaltimento dei rifiuti solidi.

1. Le province regionali svolgono obbligatoriamente l'attivita' di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f, della Legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati.

2. Nello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1 e' data priorita' alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette.

3. L'attivita' di cui al comma 1 puo' essere estesa anche ad interventi di risanamento ambientale di parti del territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive, fatto salvo il diritto al risarcimento nei confronti dei responsabili del danno ambientale.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentite le province regionali, sono individuate le discariche che ciascuna Provincia puo' utilizzare per lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1.

5. Le somme destinate allo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo sono ripartite fra le province regionali con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per gli anni 1993, 1994 e 1995 rispettivamente la spesa di lire 10.000 milioni, 20.000 milioni e 20.000 milioni.

Art. 161 - Interventi di protezione e risanamento ambientale

1. La Regione Siciliana provvede al finanziamento di progetti finalizzati al recupero ambientale di aree degradate da eventi naturali e/o determinati da interventi antropici.

2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale Siciliana, formula il programma di interventi.

3. La formulazione del programma deve essere effettuata tenendo conto dell'inquadramento territoriale dello stato di degrado, dei fattori di rischio, delle caratteristiche tecniche e dell'analisi finanziaria ed economica dei progetti.

Art. 162 - Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dei centri storici.

1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e' autorizzato a predisporre, approvare e finanziare un piano straordinario di interventi mirati alla riqualificazione dei centri storici dei comuni della Regione Siciliana.

2. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata per il triennio 1993 1995 la spesa di lire 25.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1993.

Titolo XIII - disposizioni finanziarie

Art. 163 - commissione consultiva servizio di riscossione

1. Per la copertura delle spese pregresse di funzionamento della commissione consultiva per il servizio di riscossione dei tributi di cui all'articolo 5 della Legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, lo stanziamento del capitolo 21658 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1993 e' incrementato della somma di lire 383 milioni.

Art. 164 - Termine per l'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 1993.

(omissis) (11).

Art. 165 - autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Ai maggiori oneri di lire 1.108.803 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge, come risultano specificati nell'allegata tabella a, ricadenti nell'esercizio finanziario 1993, si provvede quanto a lire 50.000 milioni con le disponibilita' del capitolo 21264, quanto a lire 950.000 milioni con le disponibilita' del capitolo 21265 e quanto a lire 108.803 milioni con parte delle disponibilita' del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

2. I predetti maggiori oneri e quelli ricadenti negli esercizi finanziari successivi, specificati nell'allegata tabella a, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codici 1004 6001 e 7001, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti indicati nell'elenco n. 5 annesso al bilancio.

Art. 166

1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione.

Note

(1) periodo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, Dal commissario dello stato per la Regione Siciliana.

(2) comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal Commissario dello stato per la Regione Siciliana.

(3) inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto dal Commissario dello stato per la Regione Siciliana.

(4) parola omessa in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello stato per la Regione Siciliana.

(5) comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal Commissario dello stato per la Regione Siciliana.

(6) articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, Dal commissario dello stato per la Regione Siciliana.

(7) articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, Dal commissario dello stato per la Regione Siciliana.

(8) V, Errata corrige in g.u.r. 28 settembre 1993, n. 46.

(9) articolo cosi' sostituito con art. 53 l.r. 3 novembre 1993, n. 30.

(10) articolo cosi' sostituito con art. 54 l.r. 3 novembre 1993, n. 30.

(11) articolo abrogato con art. 3 l.r. 23 maggio 1994, n. 10.

(12) articolo cosi' modificato con art. 1 l.r. 23 maggio 1994, n. 11.

(13) comma abrogato con art. 2 l.r. 7 giugno 1994, n. 19.

(14) per interpretazione autentica V, Art. 4 l.r. 7 giugno 1994, n. 19.

(15) comma cosi' modificato con art. 8 l.r. 7 giugno 1994, n. 19.

(16) cosi' modificato con art. 17 l.r. 7 giugno 1994, n. 19.

(17) comma aggiunto con art. 12 l.r. 9 giugno 1994, n. 27.

Azioni sul documento