Testo Coordinato Decreto Legge 20 Dicembre 1996, n. 451

Testo del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548 (in gazzetta ufficiale - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996), coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641 (in questa stessa gazzetta ufficiale alla pag. 11), recante: 'interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonche' modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210'.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 299
21/12/1996

tipologia: Stato - Testo coordinato

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del Decreto Legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 luglio 1996, n. 344 e 30 agosto 1996, n. 450". I dd.ll. N. 344/1996 e n. 450/1996, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge, il primo, per decorrenza dei termini costituzionali, il secondo, perche' abrogato dall'art. 8 del presente decreto (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1996 e n. 249 del 23 ottobre 1996).

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1997 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1 - Autorizzazione alla contrazione di mutui

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione Europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del Decreto Legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal Decreto Legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie (( europee )) e con istituti di credito, il cui ammortamento e' a totale carico dello stato.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal cipe. All'articolo 4 del Decreto Legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: "il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui" e' aggiunta la parola "quindicennali,"; al comma 2 dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2001" sono aggiunte le parole: "fino all'anno 2015,".

3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2 - Giochi del mediterraneo e mondiali di sci

1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziate per l'anno 1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del 1996.

Art. 3 - Investimenti infrastrutturali nel mezzogiorno

1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorche' scaduti, fino al completamento delle attivita' progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione Europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario.

2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al fondo di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.

(( 2-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 9-bis del decreto ))

(( legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo ))

(( 7, comma 3, del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, ))

(( convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e modificato ))

(( dall'articolo 17 del Decreto Legge 23 giugno 1995, n. 244, ))

(( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. ))

(( 341, e' aggiunto il seguente periodo: "Per l'esame e la ))

(( definizione delle domande relative ai progetti speciali e alle ))

(( opere di cui al comma 1, trasferite alla competenza del ))

(( Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ))

(( provvede il commissario )) ad acta (( di cui all'articolo 19, ))

(( comma 5, del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito ))

(( dalla legge 7 aprile 1995, n. 104". )) ))

(( 2-ter. Al comma 2 dell'articolo 15 del Decreto Legge 23 giugno ))

(( 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ))

(( agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "commissario )) ad acta (( ))

(( " sono aggiunte le seguenti: "e per non piu' di due consulenti ))

(( giuridici per la definizione del contenzioso in atto". ))

Art. 4 - Fondi per le aree depresse

1. Al comma 5-ter dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, aggiunto dall'articolo 3 del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalita' e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis".

(( 1-bis. Per i lotti di cui al comma 4 dell'articolo 2 del ))

(( Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con ))

(( modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si ))

(( intendono i lotti senza contributi, mentre i progetti di ))

(( industrializzazione approvati, con concessione di contributo, ))

(( quindi revocati, possono essere riassegnati come previsto dal ))

(( comma 5 dello stesso articolo 2 del citato Decreto Legge n. 398 ))

(( del 1993. ))

2. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di risanamento delle condizioni delle aree di crisi di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, le disponibilita' in conto residui del capitolo 7741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 non impegnate in tale anno possono esserlo nel 1996.

3. In applicazione dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1980, n. 480, e per le finalita' di cui all'articolo 4, primo comma, della medesima legge, al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' produttiva e lo sviluppo dell'occupazione nel settore dell'industria cartaria ubicata nel territorio di Crotone, e' autorizzato un conferimento di lire 60 miliardi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 480 del 1980, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando la voce relativa al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5 - Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferiti alle Regioni Basilicata e Campania le aree industriali nonche' gli impianti e le opere infrastrutturali realizzati nelle aree industriali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (( per il completamento degli insediamenti produttivi e per la gestione delle aree industriali le Regioni si avvarranno dei consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni. ))

2. All'onere conseguente agli impegni di cui all'articolo 5, commi 4 e seguenti, del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, valutato in 10 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1997-1999, si fa fronte con le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

Art. 6 - Aree protette

1. Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' differito al 31 dicembre 1996. Il Ministro dell'ambiente procede entro il 30 giugno 1997 all'istituzione del parco nazionale della val d'agri e del lagonegrese (monti arioso, volturino, viggiano, sirino, raparo), a norma del comma 5 del medesimo articolo 35.

Art. 7 - Modifica e integrazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' sostituito dal seguente:

"art. 2. -

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella b allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo e' cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed e' rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa e' cumulabile con l'indennita' integrativa speciale o altra analoga indennita' collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato gia' concesso, e' corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno (( una tantum )) nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto puo' optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno (( una tantum )) di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

4. Qualora la persona sia deceduta in eta' minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonche' dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresi' al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonche' al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono piu' di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto e' riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanita' con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2".

2. In attesa di una nuova e piu' completa disciplina legislativa, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e 1996.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 91 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per l'esercizio 1996, e quanto a lire 30,5 miliardi per l'anno 1996 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' sostituito dal seguente:

"1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanita' entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da hiv. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La usl provvede all'istruttoria delle domande e all'acquisizione del giudizio di cui al successivo articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanita'".

5. Le domande gia' presentate al Ministero della sanita', per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non e' ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla sanita' delle Regioni e delle province autonome, per l'ulteriore invio alle usl territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dal comma 4.

6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "Ministro della sanita'" sono inserite le seguenti: ", tramite la usl territorialmente competente,".

Art. 8 - Abrogazione

Abrogazione 1. Sono abrogate le disposizioni del Decreto Legge 30 agosto 1996, n. 450.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle camere per la conversione in legge.

Azioni sul documento