Decreto Legislativo 3 Aprile 1993, n. 96

Trasferimento delle competenze dei soppressi dipartimento per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della; legge 19 dicembre 1992, n. 488

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 79
05/04/1993

tipologia: Stato - Decreto legislativo

Art. 1 - Cessazione dell'intervento straordinario nel mezzogiorno e istituzione di un sistema di interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale.

1 .

A far data dal(1) 15 aprile 1993 cessa l'intervento straordinario nel mezzogiorno, cosi' come disciplinato dal Testo Unico delle leggi sul mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64; le funzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno sono attribuite al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2 .

L'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si attua secondo le finalita' di coesione economica e sociale e secondo le norme del presente decreto utilizzando anche il trasferimento delle competenze gia' attribuite al dipartimento per gli interventi straordinari nel mezzogiorno ed all'agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, di seguito denominati, rispettivamente dipartimento ed agenzia, soppressi ai sensi dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488. (1) [cosi' rettificato in gazz. Uff., 6 aprile 1993, n. 80]

Art. 2 - Intervento ordinario nelle aree depresse.

1 .

Le risorse finanziarie derivanti dall'art. 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e dagli articoli 1 e 1-bis del Decreto Legge 22 ottobre 1992, (1) n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate all'espletamento, da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del presente decreto, delle funzioni loro attribuite per l'attuazione dell'intervento ordinario di cui all'art. 1, comma 2, nelle aree depresse del territorio nazionale. Tali amministrazioni (1) provvedono con detti fondi in via prioritaria al completamento dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunita' Europea, al finanziamento degli interventi di cui al Decreto Legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, secondo le modalita' di cui all'art. 5, nonche' alla definizione delle obbligazioni ed impegni assunti dai soppressi organismi del cessato intervento straordinario. (1) [cosi' rettificato in gazz. Uff., 6 aprile 1993, n. 80]

Art. 3 - Programmazione degli interventi nelle aree depresse e attribuzioni del ministero del bilancio e della programmazione economica.

1 .

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, ed alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, agisce assicurando il coordinamento di tale azione con la politica regionale, strutturale e di coesione economica e sociale della commissione delle comunita' europee.

2 .

In sede di definizione della manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio annuale e pluriennale, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la (1) conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le province autonome, presenta al Consiglio dei Ministri una relazione sulle linee della politica economica per lo sviluppo delle aree territoriali, ai fini della presentazione al Parlamento del documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Nella relazione sono indicate le risorse da destinare agli investimenti nelle aree depresse e sono altresi' delineate le iniziative relative alla utilizzazione di stanziamenti in conto capitale per gli investimenti nelle predette aree.

3 .

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il CIPE definisce le direttive generali intese al perseguimento degli obiettivi di sviluppo nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, alla promozione ed al coordinamento a tale scopo dell'attivita' della pubblica amministrazione e degli enti pubblici ed al razionale utilizzo delle risorse pubbliche.

4 .

Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede alla stipulazione di contratti di programma, di impresa, di intese di programma, predisposti d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed approvati dal Cipi. (1) [cosi' rettificato in gazz. Uff., 6 aprile 1993, n. 80]

Art. 4 - Osservatorio delle politiche regionali.

1 .

Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e' costituito l'osservatorio delle politiche regionali con il compito di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi nelle aree depresse. Esso e' composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e da quattro membri, nominati uno dal presidente del Senato della repubblica, uno dal presidente della Camera dei Deputati e due dalla conferenza dei presidenti delle Regioni. Il presidente e i membri dell'osservatorio sono scelti tra esperti di chiara fama e indipendenza nei settori economico, giuridico, aziendale ed urbanistico, rimangono in carica cinque anni e non possono essere confermati.

2 .

L'osservatorio e' tenuto a fornire al Parlamento le informazioni, le notizie e i documenti che le competenti Commissioni Permanenti ritengono utili per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

3 .

Spetta all'osservatorio:

  • Proporre al Ministro del bilancio e della programmazione economica eventuali iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per il miglioramento degli interventi;
  • Analizzare gli effetti nella convergenza economica e sociale ottenuti tramite gli interventi di agevolazione, di realizzazione delle infrastrutture, di formazione;
  • Esaminare lo stato di attuazione degli interventi anche in relazione al rispetto delle normative internazionali e comunitarie;
  • Acquisire elementi ed elaborare proposte per il miglioramento della qualita' dei servizi pubblici nelle aree depresse;
  • Comunicare al Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai fini della successiva presentazione al Parlamento, una relazione sull'attivita' svolta dall'osservatorio stesso.

4 .

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'osservatorio stesso, nonche' il contingente, suddiviso per qualifiche, del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni da utilizzare ai fini dell'attivita' dell'osservatorio stesso; il contingente predetto non puo' essere superiore complessivamente alle trenta unita', con prioritaria utilizzazione del personale proveniente dai soppressi organismi del mezzogiorno. Con il predetto decreto sono stabilite le indennita' da corrispondere, in relazione alle funzioni svolte, al presidente, ai componenti e al personale addetto all'osservatorio; ai relativi oneri e a quelli connessi all'attivita' ed ai compiti dell'osservatorio si provvede utilizzando le risorse del fondo di cui all'art. 19, comma 5.

Art. 5 - Agevolazioni alle attivita' produttive.

1 .

La competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o di impresa, (1) o di intese di programma, e' attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, secondo le direttive deliberate dal cipe, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del Cipi di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a stabilire le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.

2 .

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede altresi' agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 415 del 1992, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, utilizzando a tal fine prioritariamente il personale del dipartimento e dell'agenzia di cui abbia ottenuto il trasferimento secondo le norme previste dall'art. 15.

3 .

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura svolgono, ove richieste, funzioni di informazione, assistenza e consulenza tecnica agli interessati che intendano avvalersi delle agevolazioni di cui al comma 1.

4 .

A partire dal 15 aprile 1993 sono attribuite alla competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le competenze gia' spettanti al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno in materia di agevolazioni superiori a 10 miliardi per l'imprenditoria giovanile nel mezzogiorno di cui al Decreto Legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, erogate e concesse dal comitato per l'imprenditoria giovanile nel mezzogiorno, cui viene attribuita competenza esclusiva per gli incentivi di importo inferiore al limite sopraindicato. (1) [cosi' rettificato in gazz. Uff., 6 aprile 1993, n. 80]

Art. 6 - Agevolazioni alle attivita' di ricerca.

1 .

In attuazione delle funzioni di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e dell'istruzione universitaria spettanti al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, (1) sono allo stesso trasferite le funzioni relative:

  • Alla predisposizione ed alla stipulazione dei contratti di programma, da approvarsi dal cipe, relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca;
  • Ai programmi ed ai progetti di ricerca previsti dalle intese di programma con l'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (Enea) e con il consiglio nazionale delle ricerche (Cnr);
  • Al potenziamento della rete consortile di ricerca (ex progetto speciale 35) (1) e delle strutture edilizie universitarie meridionali;
  • All'attuazione dell'intesa dei parchi scientifici e tecnologici;
  • Agli altri progetti compresi nell'azione organica n. 2, riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione.

2 .

Per l'esercizio delle suddette funzioni il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' attivare gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale in materia di ricerca applicata. (1) [cosi' rettificato in gazz. Uff., 6 aprile 1993, n. 80]

Art. 7 - Infrastrutture.

1 .

La realizzazione delle nuove infrastrutture a carattere nazionale o interregionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonche' dei progetti strategici di cui all'art. 1, comma 8, del Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale e' attribuita alle amministrazioni competenti per materia, sulla base di programmi da approvare dal cipe, tenuto conto dei finanziamenti ordinari di settore.

2 .

Nella determinazione dell'importo del fondo di sviluppo regionale si provvede a destinare una quota per la realizzazione di infrastrutture regionali o che, pur se interregionali, rientrano nella capacita' economica di due o piu' Regioni che si dichiarino disposte a realizzarle mediante la stipulazione di appositi accordi di programma.

3 .

Il finanziamento delle infrastrutture e dei progetti strategici di cui al comma 1 puo' concorrere con le risorse derivanti dai fondi strutturali della comunita' economica europea.

Art. 8 - Interventi in corso di esecuzione.

1 .

Il commissario di cui all'art. 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal cipe, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto e ne da' comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'art. 1, comma 9, del Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f.

2 .

La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilita' di variazioni rispetto ai progetti approvati (1) e di proroghe ai termini di ultimazione convenuti che non siano giustificate da causa di forza maggiore.

3 .

Qualora gli interventi in corso risultino sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne da' comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, (1) che provvede ai sensi del comma 1.

4 .

La cassa depositi e prestiti subentra in tutti i rapporti attivi e passivi gia' intercorrenti tra la soppressa agenzia ed i soggetti attuatori in base alle convenzioni in atto, avvalendosi ove occorra, per le attivita' di verifica e di controllo, del nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici, (1) e puo' chiedere al commissario liquidatore di assegnare con priorita' il personale dei soppressi organismi del mezzogiorno fino ad un massimo di venti unita'.

5 .

La nomina del collaudatore e delle commissioni di collaudo, nonche' l'approvazione del collaudo eseguito, restano nelle attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

6 .

Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative regolamentari e provvedimentali applicabili a ciascuno di essi e secondo il regime contabile in vigore al momento della convenzione; per facilitare l'erogazione da parte della cassa depositi e prestiti, le domande d'erogazione, sottoscritte dal rappresentante legale, devono essere corredate dal certificato di pagamento vistato dal capo dell'ufficio tecnico e dai documenti giustificativi di spesa vistati con le stesse modalita'.

7 .

La cassa depositi e prestiti e' autorizzata, sentito il Ministero (1) del tesoro, ad anticipare i fondi eventualmente necessari per soddisfare le richieste di pagamento pervenute, in attesa dell'accreditamento delle somme dovute dal tesoro. Sulle somme anticipate verra' applicato il tasso vigente per i mutui della cassa stessa dalla data di erogazione a quella dell'accreditamento dei fondi corrispettivi. Gli interessi stessi verranno capitalizzati e restituiti dal tesoro in cinque annualita', decorrenti dal secondo esercizio successivo alla restituzione del capitale anticipato. (1) [cosi' rettificato in gazz. Uff., 6 aprile 1993, n. 80]

Art. 9 - Trasferimento delle opere della gestione separata e dei progetti speciali.

1 .

Le attivita' di trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quali risultano dal rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono attribuite alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, che provvede mediante uno o piu' commissari ad acta e riferisce ogni tre mesi al cipe.

2 .

Il commissario ad acta, accertata la effettiva situazione delle opere, nonche' i costi per completarle sulla base del progetto vigente e con esclusione di qualsiasi variante o estendimento anche se in corso di approvazione, previa valutazione dell'utilita' del completamento e delle priorita' e compatibilita' ambientali, provvede, per le opere in cui la valutazione dia un risultato negativo, alla risoluzione del contratto per le opere in esecuzione diretta o alla revoca della concessione per le opere eseguite dai soggetti attuatori.

3 .

Le opere gia' completate sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al pagamento degli importi ancora da corrispondere all'appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione delle controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del contratto.

4 .

Le opere ancora in corso di esecuzione sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta, che stabilisce altresi', sulla base degli accertamenti di cui al comma 2, gli importi da attribuire per il completamento dell'opera, IV i compresi quelli prevedibili per la risoluzione di eventuali controversie relative ai lavori gia' eseguiti. Il decreto del commissario ad acta determina l'immediata successione del soggetto destinatario in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'amministrazione appaltante o concedente. A far data dal decreto di trasferimento, il soggetto destinatario fa fronte alle eventuali controversie che dovessero insorgere, in relazione all'esecuzione dell'opera, dopo tale data.

5 .

Le controversie tra l'amministrazione rappresentata dal commissario ad acta e il soggetto destinatario delle opere saranno decise da apposito collegio arbitrale composto di tre arbitri, il cui presidente e' nominato dal presidente del tribunale competente e gli altri da ciascuna delle due parti.

Art. 10 - Gestione delle acque.

1 .

Per gli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione, depurazione e di fognature gia' in gestione diretta da parte della cessata cassa per il mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e (1) opere comprese nei piani annuali di attuazione per le quali risultino stipulate dalla soppressa agenzia le relative convenzioni con i soggetti attuatori e per il completamento delle opere stesse, nonche' per la realizzazione delle altre opere che dovessero ritenersi necessarie, il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 19, e' autorizzato a costituire una o piu' societa' per azioni cui e' affidata la gestione degli impianti idrici, dandone preventiva informazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne riferisce alle competenti commissioni parlamentari.

2 .

Concorrono alla formazione del capitale sociale iniziale delle societa' per azioni di cui al comma 1 i conferimenti effettuati dal commissario liquidatore di cui all'art. 19, secondo i valori attribuiti alle opere realizzate e conferibili ed alla quantificazione degli stanziamenti gia' destinati alla realizzazione di nuove opere; l'attribuzione dei valori e l'ammontare delle somme stanziate vengono determinati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3 .

All'aumento del capitale sociale iniziale, definito con le modalita' di cui al comma 2, possono concorrere gli enti locali ed acquedottistici mediante conferimenti finanziari, apporti immobiliari e conferimento dell'intera azienda, previa valutazione certificata.

4 .

Successivi aumenti di capitale, destinati allo sviluppo delle attivita' gestionali e realizzative di nuovi impianti, saranno effettuati mediante collocazione di azioni sul mercato, riservando agli utenti condizioni privilegiate per la sottoscrizione.

5 .

Il Ministero dei lavori pubblici procede alla ricognizione delle opere gia' in gestione diretta da parte della cessata cassa per il mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonche' delle opere comprese nei piani annuali di attuazione. Lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente, adempie alle funzioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 488 del 1992, di programmazione e di coordinamento, nonche' a promuovere il completamento delle opere infrastrutturali sottoponendo i programmi di utilizzazione dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore all'approvazione del cipe.

6 .

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferite le competenze in materia di acque irrigue ed invasi strettamente finalizzati all'agricoltura, per il successivo affidamento della gestione e manutenzione dei relativi impianti ai consorzi di bonifica. (1) [cosi' rettificato in gazz. Uff., 6 aprile 1993, n. 80]

Art. 11 - Partecipazioni finanziarie ed enti di promozione.

1 .

Le partecipazioni finanziarie che l'agenzia detiene nell'istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, nell'istituto regionale per il finanziamento all'industria in Sicilia, nel credito industriale sardo sono conferite al Ministero del tesoro, il quale adottera' i provvedimenti anche concernenti fusioni e incorporazioni con altri istituti di credito nazionali o internazionali, ai fini del loro razionale assetto e del conseguimento di obiettivi di economicita' di gestione.

2 .

Le competenze in materia di enti di promozione per lo sviluppo del mezzogiorno di cui all'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono conferite, salvo quanto previsto dal presente articolo, al Ministero del tesoro, il quale provvede al loro immediato commissariamento al fine del successivo riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione secondo criteri di razionalita' ed efficienza gestionale.

3 .

Il centro di formazione e studi - formez, il cui compito istituzionale e' la formazione prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attivita' al dipartimento della funzione pubblica, che provvede al suo assetto.

4 .

L'istituto di assistenza allo sviluppo del mezzogiorno (Iasm), il cui compito istituzionale e' la promozione industriale, risponde della propria attivita' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede al suo assetto.

Art. 12 - Gestione speciale per il terremoto e interventi per l'occupazione giovanile.

1 .

Le competenze e le funzioni svolte, secondo la normativa vigente, dal Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, dai soppressi organismi per l'intervento straordinario e dall'ufficio speciale per il terremoto, in ordine alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici, per il settore residenziale e delle opere pubbliche, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore delle attivita' produttive.

2 .

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuite al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale le competenze dell'agenzia in materia di concessione ed erogazione delle agevolazioni previste per l'occupazione giovanile nel mezzogiorno dalla legge 11 aprile 1986, n. 113.

Art. 13 - Interventi per la metanizzazione nel mezzogiorno.

1 .

L'attivita' istruttoria prevista dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, viene svolta, secondo le direttive del cipe, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 14 - Personale degli organismi soppressi.

1 .

Il personale della soppressa agenzia cessa dal rapporto di impiego decorsi centottanta giorni dalla data del 15 aprile 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data.

2 .

Entro lo stesso termine di centottanta giorni di cui al comma 1, il personale in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, cessato dal servizio ai sensi del predetto comma 1, ha facolta' di presentare domanda per l'assunzione, con le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso le pubbliche amministrazioni cui sono attribuite (1) competenze ai sensi del presente decreto.

3 .

Sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore di cui all'art. 19, La Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce la corrispondenza tra le qualifiche e le professionalita' rivestite dal personale di cui al comma 2 nella soppressa agenzia e le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali (1) ed assegna, proporzionalmente, detto personale alle amministrazioni indicate nello stesso comma 2.

4 .

I dipendenti assegnati con le procedure di cui al comma 3 sono collocati in soprannumero nella posizione iniziale delle qualifiche identificate ai sensi del comma 3 medesimo; il trattamento economico e' determinato computando l'anzianita' pregressa maturata.

5 .

Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rideterminati, ai sensi degli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato art. 31 (1) e comunque entro il 15 aprile 1994, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale.

6 .

Al personale riassunto ai sensi del presente articolo, ai fini del trattamento pensionistico, si applica la legge 7 febbraio 1979, n. 29. (1) [cosi' rettificato in gazz. Uff., 6 aprile 1993, n. 80]

Art. 15 - Personale del soppresso dipartimento e degli enti di promozione.

1 .

Il personale appartenente ai ruoli delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri, in servizio presso il soppresso dipartimento e non utilizzato dal commissario liquidatore per gli scopi previsti dall'art. 19, viene assegnato ai dipartimenti ed agli uffici delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri; si procede analogamente, dopo la data di cessazione del commissario liquidatore, per il personale rimasto in servizio ai sensi dell'art. 19, comma 3.

2 .

Il personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso il dipartimento, alla data della soppressione, ha facolta' di optare, entro centottanta giorni dal 15 aprile 1993, per le amministrazioni di cui all'art. 14, con le procedure IV i individuate.

3 .

La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' definita con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con i provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 11 (1) per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione o la liquidazione degli organismi stessi. Si applica l'art. 14 al personale degli enti di promozione di cui all'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Finam, Insud, Fime, Italtrade) e delle loro partecipate che dovesse risultare in esubero dopo le operazioni di riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione degli stessi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

4 .

I contratti di consulenza e per gli esperti, stipulati dall'agenzia e dal Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, in corso alla data del 15 aprile 1993, cessano di avere efficacia. Essi possono essere rinnovati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica soltanto se strettamente necessari e comunque con scadenza non oltre il 31 dicembre 1993. (1) [cosi' rettificato in gazz. Uff., 6 aprile 1993, n. 80]

Art. 16 - Qualita' dei servizi resi dalla pubblica amministrazione.

1 .

Avvalendosi anche del personale di cui all'art. 14, le amministrazioni statali sono tenute a svolgere la propria attivita' nelle aree depresse del territorio nazionale in modo da garantire alle popolazioni residenti livelli di servizi paragonabili a quelli forniti nel resto del paese e nella Comunita' Europea.

2 .

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutte le amministrazioni predispongono una relazione sugli interventi realizzati, che dia anche conto della qualita' dei servizi resi dalla pubblica amministrazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riceve le predette relazioni e le trasmette al Parlamento, corredate da una propria relazione.

Art. 17 - Mutui.

1 .

Sono attribuite al Ministero del tesoro le competenze e le funzioni della soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno (1) per la contrazione dei mutui anche esteri previsti dalla normativa vigente. (1) [cosi' rettificato in gazz. Uff., 6 aprile 1993, n. 80]

Art. 18 - Norme organizzative per la prima attuazione.

1 .

In sede di prima applicazione del presente decreto ed ai fini dell'attuazione dei compiti da esso previsti e del perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle aree depresse, anche in connessione con il processo di integrazione economica europea, si procede alla definizione del quadro organizzatorio (1) e funzionale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle attribuzioni ad esso demandate dall'ordinamento, in modo da individuare le funzioni in relazione a complessi di materie omogenee e organicamente collegate dal perseguimento dei fini di politica economica che attengono alle competenze istituzionali del Ministero ed in particolare alla definizione della politica economica e di bilancio, al coordinamento delle politiche settoriali e sociali e alle politiche di sviluppo del territorio e delle aree depresse. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e d'altro livello dirigenziale e delle corrispondenti funzioni si procede, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalita' di cui all'art. 14, comma 5, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonche' di razionalizzazione delle funzioni, articolazioni degli uffici per funzioni omogenee e integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali.

2 .

Nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 1, un ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica cura i compiti connessi al coordinamento delle azioni proposte e realizzate dalle amministrazioni ed enti pubblici nelle aree depresse, alla valutazione dei risultati e alla stima degli effetti degli interventi previsti o programmati, nonche', per l'insieme delle aree depresse, svantaggiate, in declino o in crisi industriale del territorio nazionale, le funzioni svolte dal soppresso dipartimento per gli interventi straordinari nel mezzogiorno (1) relative al processo di integrazione europea ed ai rapporti con la CEE per il coordinamento o la programmazione degli interventi cofinanziati dalla stessa comunita' sui fondi strutturali ai predetti fini di sviluppo delle aree depresse. (1) [cosi' rettificato in gazz. Uff., 6 aprile 1993, n. 80]

Art. 19 - Norme transitorie e finali.

1 .

A decorrere dal 15 aprile 1993 e' nominato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, un commissario liquidatore per l'agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno.

2 .

Il commissario liquidatore subentra nei rapporti giuridici e finanziari gia' facenti capo al dipartimento e all'agenzia; provvede a verificare, entro la data del 31 maggio 1993, il conto consuntivo dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno riguardante l'anno 1992 ed il conto consuntivo per il primo quadrimestre 1993. Qualora gli organi della soppressa agenzia non abbiano provveduto a detti adempimenti, ferme restando le responsabilita' specificamente previste in materia, provvede il commissario liquidatore.

3 .

Il commissario liquidatore, che per quanto non previsto dal presente decreto opera (1) con i poteri di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, provvede, a decorrere dal 15 aprile 1993, alle operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti delle attivita', delle funzioni, dei beni strumentali, (1) individuando il personale organicamente addetto ad esse ai fini delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, trattenendo, per esigenze di servizio, (1) fino al 31 dicembre 1993 anche coloro che non abbiano presentato la domanda di cui all'art. 14, comma 2, secondo le norme del presente decreto e tenendo presente l'esigenza di non determinare soluzioni di continuita' nelle operazioni in corso, utilizzando per lo scopo le risorse derivanti dal fondo di cui al comma 5. Il commissario provvede inoltre alla temporanea gestione del personale rimasto in servizio, curando gli adempimenti di cui all'art. 14, nonche' all'attivita' di funzionamento ed organizzazione del proprio ufficio con le predette risorse, sulle quali gravano anche il compenso al predetto commissario liquidatore, determinato con il decreto di nomina o atto equipollente successivo.

4 .

Il commissario liquidatore provvede, altresi', ad una ricognizione delle competenze residue attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno che non risultino trasferite ad altre amministrazioni ai sensi del presente decreto e ne fa relazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne assume temporaneamente la titolarita'.

5 .

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e' istituito un apposito fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilita' di bilancio destinate al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative agli articoli 5, comma 4, 12, commi 1 e 2, e 13. Al fondo affluiscono altresi', previo versamento all'entrata del bilancio dello stato, le disponibilita' di tesoreria relative alle competenze trasferite. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

6 .

Al termine della gestione commissariale, il centro elaborazione dati esistente presso l'agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, (1) con il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993, e' attribuito all'amministrazione identificata entro il 30 ottobre 1993 d'intesa con il presidente dell'autorita' per l'infomatica nella pubblica amministrazione. Al centro elaborazione dati possono accedere tutte le amministrazioni alle quali sono assegnate competenze ai sensi del presente decreto.

7 .

Tutte le attivita' del commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 1993; (1) fino alla predetta data il controllo sulle attivita' del commissario liquidatore e' esercitato dal collegio dei revisori dei conti in carica alla data del 15 aprile 1993, ferme restando le competenze della Corte dei Conti. Entro sessanta giorni dalla data di cessazione dell'incarico, (1) il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, avvalendosi di un ufficio stralcio contabile.

8 .

La cassa depositi e prestiti provvede all'attuazione delle funzioni attribuitele ai sensi del presente decreto con gestione autonoma e rendiconto separato. (1) [cosi' rettificato in gazz. Uff., 6 aprile 1993, n. 80]

Art. 20 - Entrata in vigore.

1 .

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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