Legge regionale 31 Agosto 1993, n. 47

Procedure della programmazione.

Ente 3
Fonte G.U.R.I.
n. 11
19/03/1994
Regione Basilicata

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I - il processo di programmazione regionale

Art. 1 - Finalita' della programmazione

1 .

La Regione Basilicata, in armonia con quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 dello statuto regionale ed in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, individua e persegue gli obiettivi di cui agli articoli 5, 8, 9 dello statuto regionale attraverso il metodo della programmazione.

2 .

La presente legge disciplina le procedure della programmazione regionale tesa a:

  • Garantire, nell'ambito della normativa comunitaria, statale e regionale, la coerenza delle azioni di governo rispetto agli obiettivi di sviluppo alla cui determinazione concorrono, anche indirettamente, ai vari livelli e secondo le rispettive competenze, i soggetti della programmazione individuati dalla legge n. 142/90;
  • Assicurare il coordinamento delle politiche settoriali;
  • Ordinare i processi decisionali ed assicurare la trasparenza a tutti i livelli istituzionali.

3 .

Il processo di programmazione, a livello locale, si fonda sul Programma regionale di Sviluppo (P.R.S.) e sui progetti da esso derivanti e ad esso collegati e si articola attraverso il Piano Territoriale regionale (P.T.R.), i Piani Territoriali di Coordinamento (P.T.C.) adottati dalle province, ai sensi dell'art. 15 della legge 142/90, nonche' attraverso i programmi pluriennali di competenza delle province, i piani di sviluppo socio-economici delle Cc.Mm. Ed i piani regionali di settore previsti dalla presente legge.

Art. 2 - Soggetti della programmazione

1 .

Sono soggetti della programmazione regionale, ai sensi della richiamata legge n. 142/90: la Regione le province, i comuni.

2 .

La Regione determina, ai sensi dell'art. 3 comma quarto della legge 8 giugno 1990, n. 142, gli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale, in conformita' con quelli stabiliti sia a livello nazionale che comunitario.

3 .

Alla determinazione degli obiettivi di cui al precedente comma, concorrono i soggetti della programmazione regionale, nonche' gli organismi sociali ed economici, previsti dalla legge 142/90 e dalla legislazione regionale in materia.

Titolo II - gli strumenti della programmazione regionale

Capo I

Il Programma regionale di Sviluppo (P.R.S.)

Art. 3 - Definizione del p.r.s.

1 .

Il Programma regionale di Sviluppo (P.R.S.) costituisce il documento fondamentale della programmazione regionale.

2 .

Il P.R.S. Individua gli obiettivi dello sviluppo socio-economico e territoriale della Regione definisce le linee programmatiche per il loro conseguimento e ne determina le priorita', in relazione alle risorse finanziarie prevedibilmente acquisibili.

Art. 4 - Contenuti del p.r.s.

1 .

Il P.R.S., sulla base della valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione del precedente documento programmatico ed in relazione alle nuove esigenze di svilupo, stabilisce:

  • Le linee della politica economica, territoriale ed ambientale della Regione ai diversi livelli istituzionali;
  • I parametri oggettivi costituenti la griglia di riferimento necessaria per la verifica della congruenza e dell'efficacia delle azioni poste in essere rispetto agli obiettivi stabiliti;
  • Gli indirizzi, i limiti e le modalita' per la predisposizione dei bilanci pluriennali ed annuali della Regione delle province, dei comuni, delle Comunita' Montane e degli enti strumentali della Regione

2 .

Il P.R.S. Si compone dei seguenti documenti:

  • La relazione sulla situazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
  • Lo stato di attuazione dei progetti collegati al P.R.S. In vigore con la valutazione dell'efficacia del quadro normativo esistente e della validita' del modello organizzativo utilizzato;
  • L'ipotesi di programma di sviluppo nella quale, sulla base di una analisi previsionale delle risorse disponibili, vengono definiti gli obiettivi dello sviluppo socio-economico della Basilicata, dell'uso razionale ed ordinato del territorio e della salvaguardia dell'ambiente e stabilite le strategie da adottare per il loro conseguimento;
  • Il quadro economico-finanziario nel quale vengono individuati i progetti strategici in cui il P.R.S. Si articola e fissati i relativi stanziamenti da includere nelle previsioni di cui agli articoli 54 e 55 della legge 142/90.

Art. 5 - Validita' del p.r.s.

1 .

Il P.R.S. Ha validita' triennale ed e' annualmente aggiornato.

2 .

Il P.R.S., puo' essere, altresi', aggiornato nei casi in cui si abbiano a verificare o a prevedere a brevissima scadenza aventi di particolare valenza ai fini dello sviluppo socio-economico della Basilicata o in relazione all'adeguamento degli indirizzi politici del governo regionale.

Art. 6 - Efficacia del p.r.s.

1 .

Il P.R.S., definisce le linee fondamentali delle attivita', cui devono coerentemente ispirarsi, secondo le rispettive competenze, i vari organi della Regione

2 .

Il P.R.S. Contiene il complesso delle indicazioni necessarie per il coordinamento dei programmi di competenza regionale con quelli comunitari, dell'amministrazione centrale e delle aziende pubbliche nazionali, aventi effetti e valenza nell'ambito del territorio della Regione Basilicata, nonche' con quelli degli enti locali, in conformita' a quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Esso costituisce, pertanto, norma di indirizzo nei confronti degli enti locali nell'esercizio delle attivita' loro delegate dalla Regione ai sensi dell'art. 118 - terzo comma della Costituzione.

3 .

Alle diretive del P.R.S. Devono necessariamente ispirarsi ed uniformarsi l'attivita' programmatica ed amministrativa degli enti strumentali della regine, degli enti e delle aziende a qualunque titolo ad essa collegati, nonche' di qualsiasi altro soggetto, sia pubblico che privato, che intenda operare sul territorio regionale nei limiti fissati dalla normativa statale e regionale e negli ambiti definiti dal P.R.S.

4 .

Piani, progetti e documenti di programmazione prodotti dagli enti, dalle aziende e dai soggetti di cui al precedente comma terzo, debbono essere trasmessi in copia, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale per la verifica, da parte del nucleo di valutazione, di cui al successivo art. 15, della loro compatibilita' con le indicazioni contenute nel P.R.S.

Art. 7 - Procedimento di formazione del p.r.s.

1 .

La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 3 - sesto comma - della legge n. 142/90, provvede alla elaborazione della proposta di P.R.S., di cui al precedente art. 4, ovvero all'adeguamento del P.R.S. Vigente, ai sensi del precedente art. 5, con il concorso delle province e dei comuni e con le modalita' di seguito indicate.

2 .

Lo schema di P.R.S., redatto in conformita' agli indirizzi politici di cui al precedente art. 5, e' predisposto dalla Giunta regionale, sentiti i rappresentanti dell'A.N.C.i., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M. E della Lega delle Autonomie Locali.

3 .

Lo schema del P.R.S., cosi' predisposto, viene ufficialmente trasmesso alle province ed ai comuni.

4 .

Entro centoventi giorni dalla ricezione del documento programmatico, le province provvedono a raccogliere ed a coordinare le proposte e le osservazioni eventualmente formulate dai comuni mediante delibera consiliare e ad elaborare proprie proposte modificative o integrative, le quali, approvate dalle rispettive assemblee, vengono illustrate nel corso di uno specifico incontro organizzato dalla Giunta regionale.

5 .

Lo schema di P.R.S., rielaborato alla luce delle indicazioni delle province, viene presentato dalla Giunta regionale, nel corso di apposite conferenze di programmazione, di cui al successivo art. 16, ai rappresentanti degli enti strumentali della Regione del mondo culturale e scientifico, delle organizzazioni ambientalistiche e di categoria, degli organismi sociali ed economici, delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti pubblici operanti sul territorio regionale, negli ambiti definiti dal P.R.S. E nei limiti fissati dalla normativa statale e regionale.

6 .

La proposta definitiva del P.R.S. Viene, quindi, adottata dalla Giunta regionale e trasmessa al Consiglio regionale per la discussine e per la successiva approvazione, ai sensi dell'art. 11 - terzo comma - punto 8 dello statuto regionale.

7 .

Alla predisposizione dello schema e della proposta definitiva del P.R.S. Provvede l'ufficio piano, a cio' deputato dalla Legge regionale 6 giugno 1986, n. 9, allegato 3 punto 28.

Art. 8 - Il bilancio pluriennale

1 .

Ai sensi dell'art. 1 della legge 335/76, la Regione predispone il bilancio pluriennale, le cui previsioni fanno riferimento al P.R.S. Ed ai progetti da esso derivanti.

2 .

Il bilancio pluriennale della Regione costituisce il quadro delle risorse finanziarie che l'ente, per il periodo di validita' del P.R.S., prevede di acquisire e di impegnare, coordinando gli interventi secondo le indicazioni del P.R.S. Medesimo, sia in base alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente e sia in base ai provvedimenti legislativi che la stessa Regione prevede di adottare.

3 .

Il bilancio pluriennale della Regione specifica le risorse impiegabili per ciascun settore di intervento, in coerenza con i piani ed i programmi elaborati dalla Giunta regionale, con quelli di competenza degli enti locali e con finanziamento regionale, e con quelli contrattati tra piu' enti locali e/o altri operatori e con finanziamento parziale della Regione

4 .

Alle indicazioni del bilancio pluriennale della Regione debbono uniformarsi, ai sensi dell'art. 54 della legge n. 142/90, i bilanci pluriennali degli enti locali.

Art. 9 - I progetti attuativi del p.r.s.

1 .

Per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo socio- economico della Basilicata, dell'uso razionale ed ordinato del territorio e della salvaguardia dell'ambiente, definiti nel P.R.S., la Giunta regionale, sulla base delle previsioni di bilancio, elabora progetti di intervento di dimensione regionale e progetti regionali di sviluppo, con l'eventuale concorso delle province, dei comuni e delle Comunita' Montane.

2 .

Ciascun progetto deve espressamente indicare:

  • Le motivazioni che ne giustificano la redazione;
  • Gli obiettivi che si intendono perseguire e la loro coerenza con quelli contenuti nel P.R.S.
  • I soggetti cui affidare l'attuazione e, nel caso di una pluralita' di soggetti, le modalita' del concorso nell'attuazione medesima;
  • I tempi e le fasi di realizzazione;
  • Le eventuali correlazioni tecniche e finanziarie con interventi altrimenti programmati;
  • Le risorse economiche e le fonti di finanziamento;
  • I soggetti e le strutture operative cui affidare la verifica dell'attuazione degli interventi programmati;
  • Le modalita' per l'esecuzione della verifica medesima.

3 .

I progetti, di cui al primo comma, sono approvati dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale.

4 .

Per ogni progetto o gruppo di progetti omogenei il presidente della Regione o l'Assessore al ramo riferisce periodicamente in Consiglio regionale o nella competente commissione circa l'attualita', lo stato di realizzazione e la quota di spesa da far gravare sui successivi bilanci annuali, ai sensi dell'art. 2 della legge 335/76.

5 .

I progetti, di cui al precedente punto 1, possono essere affidati, per l'attuazione, alle province, ai comuni e loro consorzi, alle Comunita' Montane, agli enti strumentali della Regione ed alle amministrazioni dello stato, anche in concorso tra loro e/o con altri soggetti pubblici o privati. Il concorso di piu' soggetti nell'attuazione dei progetti puo' essere realizzato mediante l'attivazione di accordi di programma, di cui al successivo art. 11, o di convenzioni, i cui schemi sono predisposti dal Consiglio Regionale.

Capo II

Gli altri strumenti della programmazione regionale

Art. 10 - Il processo di pianificazione territoriale

1 .

Il piano regionale di sviluppo e il piano territoriale regionale sono gli strumenti fondamentali della pianificazione socio-economica e territoriale della Regione

2 .

Il processo di pianificazione territoriale, raccordato strutturalmente e temporalmente con la programmazione socio-economica ed articolato ai vari livelli territoriali, ha come caratteristiche la trasparenza delle scelte, la partecipazione dei soggetti alle stesse e la verifica continua delle azioni.

3 .

Il P.T.R., sulla base delle analisi tematiche del territorio, ne individua le invarianti rispetto alle quali determina le possibili trasformabilita'; il P.T.R. Registra, altresi', le azioni intervenute nella fase di attuazione del P.R.S., nonche' le scelte e le azioni strategiche localizzabili territorialmente.

4 .

Il P.T.R. Ha validita' indeterminata con verifiche quinquennali relative alle modifiche oggettive delle qualita' del territorio, a seguito di degradi o ripristini, nonche' con aggiornamenti quinquennali relativi all'evoluzione del processo programmatorio regionale, entrambi in concomitanza con la predisposizione del P.R.S.

5 .

Il P.T.R. Definisce inoltre:

  • Gli ambiti sub-regionali di pianificazione;
  • Gli strumenti di pianificazione da attivare ai vari livelli;
  • I piani urbanistici generali, esecutivi e di settore di propria iniziativa;
  • Le procedure e gli strumenti per verificare la compatibilita' degli interventi pubblici ordinari e straordinari di iniziativa di soggetti esterni alla Regione con le trasformabilita' del territorio e con le scelte individuate;
  • La disciplina per il raccordo fra i progetti attuativi derivanti dal P.R.S. Ed i piani territoriali di livello sub-regionale.

6 .

I P.T.C. Di livello sub-regionale, predisposti ed adottati dalle province ai sensi dell'art. 15 della legge n. 142/90, hanno un contenuto programmatico di indirizzo, volto a definire i ruoli delle singole entita' territoriali ed un contenuto attuativo diretto rispetto alle previsioni dei progetti in cui si articola il P.R.S.

7 .

I piani territoriali di livello sub-regionale hanno validita' decennale con verifiche quinquennali da effettuarsi in concomitanza con la predisposizione del P.R.S.

8 .

I piani comunali hanno un contenuto prevalentemente attuativo e programmatorio in relazione alle verifiche temporali del processo di pianificazione complessivo, a garanzia della partecipazione. 9. I piani comunali hanno validita' quinquennale, con verifiche annuali da effettuarsi in corrispondenza con la predisposizione delle relazioni di bilancio di previsione sia comunale che regionale. 10. Entro trecentosessantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione emanera' la legge urbanistica regionale, che disciplinera' il processo di pianificazione territoriale, secondo i principi fondamenteli enunciati nel presente articolo.

Art. 11 - Gli accordi di programma

1 .

I piani ed i programmi, la cui realizzazione richieda l'azione integrata e coordinata di Regione province e comuni, di amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, possono essere oggetto di accordi di programma, di cui all'art. 27 della legge n. 142/90.

2 .

Per la definizione e l'attuazione di programmi, piani, opere ed interventi di competenza regionale, il presidente della Regione promuove l'accordo di programma, convocando, a tale scopo, conferenze cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni e dei soggetti interessati.

3 .

L'accordo di programma e' approvato con atto formale del presidente della Regione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione; esso produce gli effetti dell'intesa, di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77.

4 .

Previa acquisizione di parere di conformita' agli obiettivi ed agli indirizzi del P.R.S., da richiedersi al presidente della Regione il quale si avvale, nella circostanza, del nucleo di valutazione, di cui al successivo art. 15, il sindaco o il Presidente della Provincia in relazione alla propria competenza primaria o prevalente su opere, interventi o programmi, promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi del richiamato ar. 27 della legge n. 142/90. Decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni, si prescinde dal parere regionale.

5 .

Per gli accordi di programma riguardanti i sistemi territoriali la Regione assicura le risorse umane e professionali necessarie per la gestione delle fasi attuative.

Art. 12 - I programmi pluriennali di inziativa delle province

1 .

Ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera c) della legge 142/90 la Provincia formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del P.R.S., propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attivita' programmatoria dei comuni.

2 .

Ogni programma pluriennale di carattere generale adottato dalla Provincia ha la stessa validita' temporale del P.R.S.

3 .

Al fine di assicurare il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali, ai sensi dell'art. 15, quarto comma della legge 142/90, la Provincia organizza apposite conferenze di programmazione, secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 16.

4 .

Gli obiettivi ed i contenuti della bozza di programma pluriennale vengono illustrati nelle conferenze, di cui al precedente terzo comma, ai rappresentanti della Giunta regionale e dei comuni, nonche' a quelli degli organismi sociali ed economici, del mondo culturale e scientifico delle organizzazioni ambientalistiche e di categoria, delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti pubblici operanti sul territorio regionale nei limiti fissati dalla normativa statale e da quella regionale. Copia della bozza viene inviata ai sindaci dei comuni assenti alle conferenze.

5 .

Nei sessanta giorni successivi alle conferenze i comuni devono esprimere il proprio parere con delibera consiliare ed inviarlo alla Provincia in mancanza, il parere si intende reso positivamente.

6 .

La Provincia acquisiti i pareri di cui al comma precedente, adotta nei sessanta giorni succesivi la proposta definitiva del programma pluriennale e la trasmette alla Giunta regionale.

7 .

La Giunta regionale, unitamente alla relazione istruttoria del nucleo di vlautazione, di cui al successivo art. 15, trasmette il programma pluriennale provinciale al Consiglio regionale per l'espressione del parere di conformita' agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

8 .

Il programma pluriennale di iniziativa della Provincia definisce gli obiettivi della programmazione pluriennale dell'ente ed individua le strategie per il loro raggiungimento. Il programma elenca, altresi', opere ed interventi che concorrono allo sviluppo della comunita' provinciale ed indica le relative fonti di finanziamento.

Art. 13 - Il piano di sviluppo socio-economico delle cc.mm.

1 .

Ai sensi dell'art. 29 - quinto comma della legge 142/90 le Cc.Mm. Adottano il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti.

2 .

Il piano di sviluppo socio-economico della C.M., redatto in armonia con la programmazione regionale e provinciale e conformemente agli obiettivi del P.R.S., ha la validita' temporale del P.R.S. Le verifiche dello stato di attuazione del piano, vengono effettuate dall'ente estensore congiuntamente alla presentazione dei bilanci annuali e pluriennali.

3 .

Il piano della C.M.:

  • Fissa gli obiettivi dello sviluppo socio-economico della comunita' e definisce il complesso di opere e di interventi all'uopo necessari ed opportuni;
  • Individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi medesimi, compresi quelli previsti dalla comunita' economica europea, dallo stato e dalla Regione che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali di attuazione del piano e ne traccia le linee operative;
  • Contiene i puntuali riferimenti alle poste finanziarie previste nei bilanci pluriennali;

4 .

La C.M. Organizza apposite conferenze di programmazione, ai sensi del successivo art. 16 - quinto comma della presente legge, per la predisposizione della bozza di piano e dei relativi aggiornamenti. Ai lavori delle conferenze partecipano i consiglieri dei comuni costituenti la C.M., i componenti della Giunta regionale e della Giunta Provinciale, competente per territorio, nonche' rappresentanti degli organismi sociali ed economici, delle organizzazioni ambientalistiche e di categoria, del mondo culturale e scientifico e delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti pubblici operanti sul territorio della Comunita' Montana nei limiti fissati dalla normativa statale e da quella regionale. La C.M. Adotta il piano di sviluppo socio-economico, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. Della legge di approvazione del P.R.S., e lo invia alla competente amministrazione provinciale per la definitiva approvazione in conformita' all'art. 29 - quinto comma della legge 142/90.

5 .

Analoga procedura viene seguita per l'approvazione degli aggiornamenti del piano.

6 .

Il Consiglio Provinciale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti da parte della C.M., provvede:

  • All'approvazione;
  • Alla richiesta motivata di chiarimenti e/o di elementi integrativi di giudizio;
  • Alla restituzione con l'obbligo per la C.M. Di adeguare il piano o gli aggiornamenti ai propri documenti di programmazione, in caso di palese difformita'. Ove il Consiglio provinciale non provveda nei termini sopra indicati, il piano si intende approvato.

7 .

Copia del piano approvato o dei suoi aggiornamenti viene depositata a cura dell'amministrazione provinciale presso l'archivio di cui al successivo art. 17.

Art. 14 - I piani regionali di settore

1 .

La Regione predispone autonomamente, o anche su indicazione di altri enti locali, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del P.R.S. E della programmazione statale e comunitaria, appositi piani pluriennali di settore, che si articolano in programmi annuali di attuazione.

2 .

I piani di settore ed i relativi programmi annuali sono elaborati dal competente dipartimento.

3 .

Al fine di garantire la massima trasparenza e la piu' ampia partecipazione alla definizione dei contenuti del piano, in ottemperanza a quanto prescritto dal sesto comma dell'art. 3 della legge 142/90, la Giunta regionale organizza apposite conferenze di programmazione, cui partecipano enti, associazioni ed organismi interessati. Gli esiti delle conferenze sono formalmente riassunti in appositi verbali, i cui contenuti costituiscono elementi integrativi della proposta di piano da sottoporre all'esame del nucleo di valutazine di cui al successivo art. 15. La Giunta regionale, adotta la proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione finale, ai sensi dell'art. 11, terzo comma, punto 8 dello statuto regionale, unitamente al parere di conformita' al P.R.S. Del nucleo di valutazione.

4 .

Il piano di settore deve contenere:

  • Le motivazioni che ne giustificano la redazione, alla luce delle problematiche inerenti il settore;
  • Le indicazioni che assicurano la compatibilita' col P.R.S. Soprattutto, in ordine agli obiettivi da perseguire, alle strategie per il loro raggiungimento, nonche' ai mezzi e alle strutture da impiegare nella fase di realizzazione;
  • I criteri di valutazione dei risultati che si intendono conseguire;
  • Il riferimento alle poste finanziarie dei bilanci pluriennali.

Capo III

La valutazione degli atti di programmazione

Art. 15 - Il nucleo di valutazione

1 .

Presso il dipartimento regionale programmazione e' istituito un nucleo di valutazione, composto dai coordinatori dei dipartimenti regionali del settore giunta o loro delegati e dal dirigente dell'ufficio piano, che funge da segretario.

2 .

Il nucleo di valutazione ha il compito di:

  • Esprimere il parere di conformita' agli obiettivi del P.R.S. Dei piani e dei programmi elaborati dalla Regione e dalle province, nonche' dagli enti strumentali della Regione da soggetti pubblici e da amministrazioni pubbliche, negli ambiti delle materie di competenza regionale.
  • Valutare i risultati parziali e finali degli atti, di cui alla precedente lettera "a", e gli obiettivi effettivamente conseguiti, con particolare riferimento alle ricadute in termini di sviluppo socio-economico delle comunita' interessate;
  • Verificare lo stato di attuazione del P.R.S., tanto in occasione della definizione del bilancio annuale della Regione quanto al termine della legislatura. I pareri e le valutazioni del nucleo, elaborati sulla base di obiettivi criteri di giudizio, rapportati alle particolarita' degli atti in esame, debbono essere trasmessi, a cura del coordinatore del nucleo medesimo, al presidente della Regione all'Assessore regionale competente per materia, all'ufficio regionale interessato, al presidente del Consiglio regionale e, per gli atti non prodotti dalla Regione agli enti/soggetti che li hanno predisposti.

3 .

Per l'espressione del parere su piani o programmi di particolare rilevanza, il nucleo puo' avvalersi della consulenza di due esperti in materia di V.I.A. E di valutazine costi/benefici, anche esterni all'amministrazione, ove dette professionalita' non siano disponibili nella struttura organica della Regione e degli enti strumentali. Individuazine degli eventuali esperti esterni all'amministrazione viene effettuata all'inizio di ogni legislatura dalla Giunta regionale, la quale provvede ad elaborare e a sottoscrivere apposite convenzioni, che vengono attivate, di volta in volta, su richiesta del nucleo di valutazione.

Titolo III - gli strumenti di partecipazione

Art. 16 - Le conferenze di programmazione

1 .

La Giunta regionale organizza specifiche conferenze per la definizione dei propri strumenti di programmazione.

2 .

Alle conferenze partecipano, in rapporto agli argomenti in discussione, rappresentanti degli enti locali, degli enti strumentali della Regione del mondo culturale e scientifico, delle organizzazioni ambientalistiche e di categoria, degli organismi sociali ed economici, delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti pubblici operanti sul territorio nei limiti fissati dalla normativa statale e da quella regionale.

3 .

Le conferenze di programmazione sono organizzate dalla Giunta regionale direttamente o anche su proposta dei soggetti di cui al comma precedente.

4 .

I contenuti delle conferenze e le modalita' di svolgimento sono stabilite dalla Giunta regionale sentiti, quando necessario, i soggetti di cui al secondo comma.

5 .

Le amministrazioni comunali e Provinciali e le Cc.Mm. Organizzano analoghe conferenze per la definizione degli strumenti di programmazione di propria competenza.

Titolo IV - gli strumenti informativi

Art. 17 - L'archivio programmi e progetti

1 .

E' istituito, presso il dipartimento programmazione - ufficio piano della Regione Basilicata, l'archivio generale della programmazione regionale, al fine di costituire una banca dati degli atti, dei documenti, dei programmi e dei progetti attuativi della programmazione, riguardanti il territorio regionale.

2 .

L'archivio generale della programmazione regionale costituisce la struttura di riferimento per il deposito e per l'acquisizione di dati e/o di informazioni relativi al processo di programmazione nell'ambito regionale. A tal fine e' fatto obbligo a tutti i soggetti della programmazione a livello regionale e sub-regionale di depositare presso l'archivio, anche in copia, atti, documenti, programmi e progetti inerenti la programmazione.

Art. 18 - I sistemi informativi

1 .

Al fine di garantire maggiore efficacia in sede applicativa al modello di programmazione regolato dalla presente legge, e' fatto obbligo ai soggetti della programmazione regionale di dotarsi di sistemi informativi flessibili, integrabili, compatibili e coordinabili tra loro.

2 .

Detti sistemi, attuativi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1989, del protocollo d'intesa stato-Regioni sul coordinamento e la pianificazione dei sistemi informativi nelle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali del 27 giugno 1991 e del Decreto Legislativo n. 39 del 12 febraio 1993, garantiscono il diritto di accesso e di informazione e l'interconnessione tra sistemi, archivi e procedure all'interno di un singolo ente e tra enti pubblici diversi.

3 .

L'utilizzo dei sistemi informativi e la raccolta e la elaborazione delle informazioni di base sono finalizzati a: rendere possibile il controllo delle fasi di attuazione del P.R.S., dei programmi e dei piani della Regione e degli enti sub-regionali, sia negli obiettivi generali che in quelli specifici di livello settoriale e territoriale; attivare il coordinamento tecnico degli interventi pubblici comunali, Provinciali, regionali, nazionali e comunitari.

Titolo V - disposizioni finali

Art. 19 - Norma finanziaria

1 .

L'onere derivante dall'art. 15, punto 3, terzo comma della presente legge, valatato in l. 12.000.000 annui, fara' carico al capitolo 550 del bilancio 1993 ed allo stesso o corrispondente capitolo dei bilanci degli anni successivi.

Art. 20 - Abrogazione

1 .

E' abrogata la Legge regionale 3 febbraio 1978, n. 7.

Art. 21

La presente Legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Azioni sul documento