Legge regionale 27 Dicembre 1990, n. 102

Ulteriore proroga dei termini di scadenza previsti dall' art. 5 della l.r. 9.5.1990, n. 64; dall' art. 4 della l.r. 26.5.1986, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni. (occupazione giovanile).

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 20
27/12/1990
Regione Abruzzo

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

La scadenza di cui all'art. 5 della L.R. 9.5.1990, n. 64, relativa all'anno 1990, gia' prorogata al 30.11.90 dall'art. 1 della L.R. 21.8.1990, n. 77, << gia' prorogata al 30.11.90 dall'art. 1 della L.R. 21.8.1990, n. 77, << integrazione alla L.R. 9.5.1990, n. 64>>, concernente norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo della occupazione giovanile, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1990. La scadenza di cui all'art. 4 comma 5 della L.R. N. 15/ 86, e successive modifiche ed integrazioni, gia' prorogata al 30.11.1990, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1990.

Art. 2

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione La presente Legge regionale sara' pubblicata nel <>. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare cone legge della Regione Abruzzo.

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