Legge regionale 27 Dicembre 1990, n. 102
Ulteriore proroga dei termini di scadenza previsti dall' art. 5 della l.r. 9.5.1990, n. 64; dall' art. 4 della l.r. 26.5.1986, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni. (occupazione giovanile).
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 20 27/12/1990 |
| Regione | Abruzzo |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
La scadenza di cui all'art. 5 della L.R. 9.5.1990, n. 64, relativa all'anno 1990, gia' prorogata al 30.11.90 dall'art. 1 della L.R. 21.8.1990, n. 77, << gia' prorogata al 30.11.90 dall'art. 1 della L.R. 21.8.1990, n. 77, << integrazione alla L.R. 9.5.1990, n. 64>>, concernente norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo della occupazione giovanile, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1990. La scadenza di cui all'art. 4 comma 5 della L.R. N. 15/ 86, e successive modifiche ed integrazioni, gia' prorogata al 30.11.1990, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1990.
Art. 2
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione La presente Legge regionale sara' pubblicata nel <>. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare cone legge della Regione Abruzzo.





