Legge regionale 5 Giugno 1990, n. 24
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente: "agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura".
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 72 05/06/1990 |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
1 .
All'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 1, della Legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, le parola "sufficiente capacita' professionale" sono sostituite dalle parola "qualifica professionale di livello sufficiente".
Art. 2
1 .
Il comma 1 dell'articolo 3 della Legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, e' sostituito dal seguente: "1. Ai fini della presente legge si considerano in possesso di qualifica professionale di livello sufficiente i giovani che al momento o entro due anni dal primo insediamento possano dimostrare di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in scienze agrarie e forestali o in veterinaria o in scienze delle produzioni animali, diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario; b) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione complementare, della durata di almeno 150 ore, previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino, del regolameno (CEE) n. 797/85, organizzati dalla Regione nell'ambito del piano regionale della formazione professionale secondo quanto previsto dalla Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e specificamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attivita' agricola, ovvero ad altri corsi di formazione agraria di durata non inferiore autorizzati e riconosciuti dalla Regione Detti corsi devono comprendere anche applicazioni di carattere pratico e devono avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata.".
Art. 3
1 .
All'articolo 3 della Legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: "2. In via transitoria, si considerano in possesso di qualifica professionale di livello sufficiente i giovani che siano muniti di attestato comprovante la frequenza di un corso di formazione agricola della durata di almeno 150 ore organizzato o autorizzato dallo stato o dalla Regione ai sensi del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modifiche ed integrazioni, della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni oppure delle leggi regionali 10 gennaio 1977, n. 1, 18 maggio 1978, n. 42 e 16 novembre 1982, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni.".
Art. 4
1 .
I limiti introdotti dagli articoli 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' presentato domanda di contributo ai sensi e secondo le disposizioni della Legge regionale 12 aprile 1988, n. 19.
Art. 5
1 .
All'articolo 9, comma 1, della Legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) delle cooperative aventi per oggetto la gestione di una azienda agricola;".
Art. 6
1 .
All'articolo 1 1 della Legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. A favore di coloro che concedono in affitto terreni coltivabili ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, alle societa' di persone di cui all'articolo 8, comma 4, ed alle cooperative di cui all'articolo 9, comma 1, che s'insedino per la prima volta mediante tale affitto o che gia siano insediati, ai sensi dell'articolo 4, quali conduttori di un'azienda agricola, puo' essere concesso, sempreche' non siano parenti o affini entro il terzo grado dei concedenti o soci delle cooperative o societa' di persone, un premio pari all'80 dell'ammontare dell'affitto annuo, determinato in base ai
Art. 7
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione





