Legge regionale 6 Dicembre 1990, n. 95
Premi di assunzione a tempo indeterminato dei disoccupati ultraventinovenni - iniziativa sperimentale.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 20 18/05/1991 |
| Regione | Abruzzo |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita' e natura degli interventi
1 .
Nell'ambito delle politiche attive per il lavoro e l'occupazione, la Regione attua, con la presente legge, interventi di natura sperimentale e sussidiaria rispetto a quelli posti in essere sulla base delle vigenti disposizioni.
2 .
La natura sperimentale degli interventi e' preordinata, previa valutazione degli esiti, ad orientare l'emanazione di successive disposizioni legislative in materia.
3 .
Per le finalita' di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale e' autorizzata ad erogare premi all'assunzione di lavoratori sotto forma di contributi, in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 2 - Destinazione dei contributi
1 .
I contributi regionali di cui alla presente legge sono erogati a favore di enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati e in cerca di prima occupazione, iscritti nelle liste di collocamento da almeno dodici mesi, in eta' compresa tra i 29 e i 35 anni.
Art. 3 - Entita' dei contributi
1 .
L'entita' dei contributi regionali di cui alla presente legge e' fissata in: a) lire sei milioni per ogni donna assunta; b) lire cinque milioni per ciascun soggetto di sesso maschile assunto.
Art. 4 - Norme di attuazione
1 .
Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione finanzia progetti predisposti dalla commissione regionale per l'impiego nell'ambito delle competenze ad essa attribuiti dalla legge dello stato 28 febbraio 1987, n. 56.
2 .
Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelle disposte con analoghi provvedimenti statali e regionali.
3 .
Per quanto di competenza regionale le direttive e le modalita' di attuazione della presente legge sono definite dalla Giunta regionale che VI provvede attraverso circolari del servizio lavoro, sottoscritte dal componente la giunta competente in materia.
4 .
Le istanze dei soggetti ammessi a beneficiare dei contributi sono presentate al predetto servizio nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del programma di inserimento al lavoro. Esse sono formulate e documentate in base alle disposizioni rese note in sede di pubblicazione del programma.
5 .
Allo scopo di assecondare le scelte di politica economica dello stato in materia di promozione dell'occupazione nel mezzogiorno, i contributi di cui alla presente legge sono erogati per i comparti economici contemplati dalla legge dello stato 28 febbraio 1986, n. 44, limitatamente a quelli di competenza regionale.
6 .
L'erogazione dei contributi e' disposta per il 50 per cento a presentazione degli atti di rito. Il restante 50 per cento e' erogato al compimento del dodicesimo mese del rapporto di lavoro.
7 .
Qualora il rapporto di lavoro sia comunque interrotto prima del compimento dei dodici mesi, il contributo regionale e' corrisposto per dodicesimi, fermo restando l'obbligo per il percettore di restituire i fondi che eccedono l'entita' ammessa.
8 .
Per l'avviamento al lavoro e la disciplina del rapporto di lavoro si fa riferimento alle norme dello stato sul collocamento e sul contratto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di violazione delle precedenti norme da parte dei soggetti percettori, si fa luogo alla totale restituzione del contributo erogato, indipendentemente dallo stato di svolgimento del rapporto, se la violazione si e' determinata nell'arco dei primi dodici mesi dalla data di instaurazione del rapporto medesimo.
Art. 5 - Norma finanziaria
Articolo 5 subarticolo 1 all'onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1990 in l. 1.000.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990:
Articolo 5 subarticolo 2 all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1990 in l. 1.000.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990: cap. 323000 denominato: <> - in diminuzione l. 1.000.000.000 omissis la partita n. 5 dell'elenco n. 3 e' soppressa.
Articolo 5 subarticolo 3 all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1990 in l. 1.000.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990: omissis cap. 021402 (di nuova istituzione ed iscrizione nel sett. 02, tit. I, cat. IV, sez. VIII) denominato <>. - in aumento l. 1.000.000.000 la partita n. 5 dell'elenco n. 3 e' soppressa.
Articolo 5 subarticolo 4 la partita n. 5 dell'elenco n. 3 e' soppressa.
Art. 6
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.





