Legge Statale 20 Gennaio 1992, n. 22
Misure urgenti in materia di occupazione.
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 18 23/01/1992 |
tipologia: Stato - Legge
Art. 1
1 .
Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo -1991, n. 80, e' autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 120 miliardi e lire 90 miliardi l'anno 1992. La Regione Campania e la Regione Siciliana, sulla base dei progetti gia' attuati e presentati rispettiva mente dal Comune e dalla Provincia di Napoli e da Comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dei lavoro e della previdenza sociale una relazione sulle opere eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data d entrata in vigore della presente legge, nonche', prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1992.
2 .
Note
Avvertenza:
Note all'ari. 1:
Note all'art. 2.
(il comma 3 e' stato soppresso dalla legge di conversione).
Note all'art. 3.
Lavori preparatori
Camera dei Deputati (atto n. 6221): assegnato alla XI commissione (lavoro), in sede legislativa, il 20 dicembre 1991, con pareri delle commissioni I, V e VIII, Esaminato dalla XI commissione e approvato il 9 gennaio 1992.





