Delibera Giunta regionale 27 Aprile 1993, n. 3128
Approvazione schemi di convenzione per l'affidamento a soggetti terzi di affinit? formativa specifica.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 19 10/07/1993 |
| Regione | Lazio |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
Art. 1
La/il .................... In seguito denominata ente gestore, garantisce il regolare svolgimento, nella piena osservanza della normativa regionale in materia, delle attivita' di formazione professionale di cui alla deliberazione citata in premessa presso la sede di............................................................................. .....
Allegato al file ale000872arlex.txt
Art. 2
Presso tale sede, per la realizzazione del corso di cui all'articolo precedente, si puo' impiegare:
A) personale docente tecnico proveniente dai settori produttivi e dai servizi connessi con la tipologia del corso di cui all'art. 1 e personale amministrativo e di servizio dipendente, con contratto di lavoro subordinato, dell'ente gestore.
B) personale con rapporto di collaborazione professionale. L'elenco del personale di cui alle lettere a) e b) deve essere trasmesso almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attivita' formativa con l'indicazione dei requisiti posseduti e delle mansioni da svolgere e per il personale con rapporto di collaborazione professionale, dell'ammontare dei compensi da corrispondere, commisurati a quanto previsto dalla voce .................... Della annessa scheda organizzativo-contabile (allegato b);
C) personale di universita' pubbliche e private, imprese, istituti di studi e ricerca di comprovata idoneita', mediante appositi accordi. In tal caso, l'ente gestore dovra' documentare, sempre almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attivita' formativa, che i predetti soggetti abbiano svolto attivita' di formazione professionale nell'ultimo triennio presso enti e/o aziende, nonche' fornire copia dell'elenco dei docenti con l'indicazione sia dei requisiti posseduti e delle mansioni da svolgere, sia dell'ammontare finanziario concordato. Le modalita' di svolgimento e l'articolazione del corso richiedono un impegno complessivo di nore/allievo, di formazione a fronte delle ....... Ore di durata del corso programmato, impegno che sara' verificato in base all'elenco definitivo degli allievi da trasmettere al raggiungimento del 10% delle ore corso. L'orario settimanale delle lezioni puo' essere variato solo previa autorizzazione dell'Assessorato competente.
Art. 3
Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al precedente art. I la Regione corrisponde all'ente gestore una sovvenzione globale di l.............. L'importo totale dovra' essere utilizzato dall'ente gestore stesso secondo le voci di spesa indicate nella predetta scheda organizzativo-contabile approvata con la citata deliberazione.
Art. 4
Non saranno consentiti storni di somme tra le voci di spesa indicate nella scheda di cui al precedente art. 3, per l'attivita' di cui alla presente convenzione non saranno concesse sovvenzioni integrative. Le eventuali eccedenze di spesa rispetto agli importi sopra riportati saranno quindi a carico dell'ente gestore.
Art. 5
L'ente gestore garantisce l'occupazione di almeno il 50% degli allievi ammessi ad attivita' formativa secondo la specifica dichiarazione d'impegno assunto dal legale rappresentante dell'ente con lettera prot. N ............. Del ............. E si impegna a documentare (come previsto dalla normativa regionale - deliberazione n. ............. Del .............) - entro sei mesi dal termine dell'attivita' stessa l'assolvimento di tale obbligo. Nel caso di mancato assolvimento del suddetto obiettivo occupazionale, verra' detratto d'ufficio, a titolo di penalita', l'importo determinato secondo il seguente calcolo: il 30% della spesa riconosciuta a consuntivo, e nei limiti della sovvenzione autorizzata, verra' diviso per il numero di allievi, ai quali avrebbe dovuto essere assicurata un'occupazione (cioe' il 50% del numero di allievi per il quale il corso era stato approvato e finanziato) ed il risultato sara' quindi moltiplicato per il numero dei corsisti ai quali tale obiettivo non e' stato garantito. L'importo calcolato con i criteri sopra esposti verra' detratto dalla somma liquidabile a titolo di <
Art. 6
L'ente gestore dichiara di conoscere la normativa sull'ordinamento della formazione professionale (Legge regionale n. 23/92) ed in particolare gli articoli 23 e 30 e si impegna a rispettarla. Dichiara altresi di aver preso visione delle circolari che disciplinano la gestione amministrativa e didattica dei corsi di formazione professionale ed in particolare della circolare n. 1/87 e successive integrazioni e modificazioni e della circolare n. 1/90 nonche' delle deliberazioni di Giunta regionale: n. 404 del 22 gennaio 1991 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - assi 2, 3, 4); n. 1623 del 5 marzo 1991 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - asse 5); n. 1897 del 25 marzo 1992 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - assi 2, 3, 4 e 5); n. 7891 del 22 settembre 1992 (Avviso pubblico per il 1993); n. L 1209 del 3 dicembre 1992 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - asse 5). In particolare l'ente gestore si obbliga: ad applicare al personale dipendente con contratto di lavoro subordinato, i contratti nazionali di lavoro di categoria (vedi art. 23, secondo comma, lettera c); ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni anche di carattere tecnico, in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di prevenzione e di infortuni sul lavoro; a provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento dehe attivita' convenzionate; a rispettare il divieto di subappaltare in tuffo o in parte l'attivita' formativa autorizzata con la presente convenzione; tuttavia poiche' la normativa regionale lo consente, a comunicare tempestivamente agli uffici regionali competenti l'eventuale necessita' di acquisizione, sotto la propria responsabilita', di servizi da imprese individuali o societarie, oppure da esperti particolarmente qualificati relativamente a quelle parti di attivita' cui non si possa far fronte con i propri dipendenti o con i propri mezzi.
Art. 7
L'ente gestore si obbliga a redigere e a trasmettere, tramite apposito modulo, entro novanta giorni dal termine dell'attivita' formativa, il rendiconto delle spese sostenute e degli impegni assunti. La presentazione del rendiconto prescinde dallo svincolo del saldo da parte della Regione e consiste nella esposizione, per le varie voci, delle somme delle spese gia' sostenute e registrate su libro cassa piu' i costi certi e documentati in sospeso. La documentazione originale di costo e/o spesa dovra' essere custodita dall'ente gestore presso la propria sede. La restituzione delle somme non utilizzate dovra' avvenire entro lo stesso termine di giorni novanta mediante versamento su c/c postale n. 00785014 intestato alla tesoreria della Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento: "restituzione parte sovvenzione non utilizzata per lo svolgimento delle attivita' formative di cui alla deliberazione n. ............. Del .............".
Art. 8
La sovvenzione di cui all'art. 3 verra' erogata con le seguenti modalita': 35% successivamente alla data di esecutivita' della deliberazione di 35% successivamente alla data di esecutivita' della deliberazione di concessione (e comunque non prima dell'inizio dell'attivita' formativa); 35% alla presentazione di una dichiarazione attestante l'avvenuta totale utilizzazione di quanto gia' corrisposto e contenente l'elencazione dehe spese sostenute distinte secondo le voci di spesa indicate nella scheda organizzativo-contabile allegata alla presente convenzione. Lo svincolo del secondo 35% e' comunque condizionato alla dichiarazione dell'avvenuto pagamento delle spettanze agli allievi per la parte di attivita' gia' effettuata. Qualora la dichiarazione sia presentata al termine dell'attivita' formativa dovra' essere attestato anche il numero delle ore effettivamente svolte ed il numero degli allievi finali; 30% a saldo dopo la presentazione della documentazione comprovante l'assolvimento dell'impegno occupazionale e successivamente alla presentazione del modulo di cui al precedente art. 7 e di una dichiarazione attestante l'ammontare delle spese sostenute distinte per singole voci, sia di quelle effettivamente erogate, sia di quelle derivanti da impegni certi.
Art. 9
La presente convenzione, che e' valida soltanto per la durata dell'attivita' formativa in parola, sara' risolta in qualsiasi momento con provvedimento della Giunta regionale in caso di inadempienza dell'ente gestore agli obblighi assunti oppure per gravi irregolarita' amministrativo-contabili e didattiche nella gestione dell'attivita' di cui all'art. 1. In caso di risoluzione della presente convenzione, le spese sostenute dall'ente gestore, per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. I non potranno essere riconosciute e pertanto essere ammesse al rendiconto.
Art. 10
L'ente gestore dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per finalita' connesse alla formazione professionale oggetto della presente convenzione; in caso contrario la sovvenzione regionale verra' decurtata di un importo equivalente.
Art. 11
L'ente gestore si impegna a pubblicare tempestivamente, ed almeno per una volta, il bando per le selezioni in un giornale di stampa a diffusione nazionale. A tal fine potra' utilizzare il finanziamento appositamente previsto nella scheda finanziaria alla voce 15/2. L'eventuale maggiore spesa rispetto a quella IV i indicata rimane a carico dell'ente stesso.
Art. 12
A garanzia degli obblighi derivanti dalla presente convenzione l'ente gestore, prima dell'inizio dell'attivita' formativa, dovra' produrre la documentazione attestante la stipula di fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dell'importo totale della presente convenzione. La relativa spesa rimane a carico dell'ente gestore. Inoltre, sempre prima dell'inizio dell'attivita' formativa, dovra' attuare gli adempimenti previsti dal punto il/a della circolare 1/87.
Art. 13
L'irregolare svolgimento dei corsi autorizzati (numero iniziale degli allievi inferiore al previsto, numero finale degli allievi inferiore al 50% di quello inferiore al previsto, numero finale degli allievi inferiore al 50% di quello previsto, attrezzature tecnico-didattiche insufficienti o non idonee, programmi didattici non conformi agli ordinamenti didattici concordati con la Regione o qualsiasi altro motivo previsto dalla vigente normativa) dara' luogo, nel caso non si pervenga all'adozione di provvedimenti di risoluzione ai sensi dell'art. 9 ad una diminuzione proporzionale della sovvenzione, raffrontata all'irregolarita' riscontrata e quantificata con provvedimento della Giunta regionale.
Allegato al file ale000872arlex1.txt
Art. 1
Il/la ..................................... in seguito denominata ente gestore, garantisce il regolare svolgimento, nella piena osservanza della normativa regionale in materia, delle attivita' di formazione professionale di cui alla deliberazione citata in premessa presso la sede di .....................................
Art. 2
Presso tale sede, per la realizzazione del corso di cui all'articolo precedente, si puo' impiegare: a) personale docente tecnico proveniente dai settori produttivi e dai servizi connessi con la tipologia del corso di cui all'art. I e personale amministrativo e di servizio dipendente, con contratto di lavoro subordinato, dell'ente gestore. B) personale con rapporto di collaborazione professionale. L'elenco del personale di cui alle lettere a) e b) deve essere trasmesso almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attivita' fommativa con l'indicazione dei requisiti posseduti e delle mansioni da svolgere e per il personale con rapporto di collaborazione professionale, dell'ammontare dei compensi da corrispondere, commisurati a quanto previsto dalla voce ..................................... Dell'annessa scheda organizzativo-contabile (allegato b); c) personale di universita' pubbliche e private, imprese, istituti di studi e ricerca di comprovata idoneita', mediante appositi accordi. In tal caso, l'ente gestore dovra' documentare, sempre almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attivita' formativa, che i predetti soggetti abbiano svolto attivita' di formazione professionale nell'ultimo triennio presso enti e/o aziende, nonche' fornire copia dell'elenco dei docenti con l'indicazione sia dei requisiti posseduti e delle mansioni da svolgere, sia dell'ammontare finanziario concordato. Le modalita' di svolgimento e l'articolazione del corso richiedono un impegno complessivo di n. ............ Ore/allievo, di formazione a fronte delle .......... Ore di durata del corso programmato, impegno che sara' verificato in base all'elenco definitivo degli allievi da trasmettere al raggiungimento del 10% delle ore corso. L'orario settimanale delle lezioni puo' essere variato solo previa autorizzazione dell'Assessorato competente.
Art. 3
Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al precedente art. I la Regione corrisponde all'ente gestore una sovvenzione globale di l.............. L'importo totale dovra' essere utilizzato dall'ente gestore stesso secondo le voci di spesa indicate nella predetta scheda organizzativo-contabile approvata con la citata deliberazione.
Art. 4
Non saranno consentiti storni di somme tra le voci di spesa indicate nella scheda di cui al precedente art. 3; per l'attivita' di cui alla presente convenzione non saranno concesse sovvenzioni integrative. Le eventuali eccedenze di spesa rispetto agli importi sopra riportati saranno quindi a carico dell'ente gestore.
Art. 5
L'ente gestore dichiara che l'attivita' formativa e' finalizzata a reali prospettive di lavoro e si impegna a documentare, secondo la vigente normativa, entro sei mesi dal termine dell'attivita' formativa, gli eventuali sbocchi occupazionali. Nel caso in cui tale documentazione non venga fornita o, comunque, con valutazione discrezionale dell'amministrazione essa venga ritenuta gravemente carente, l'ente gestore non potra' essere autorizzato a svolgere attivita' formativa per l'annualita' successiva a quella in cui si e' verificato l'inadempimento.
Art. 6
L'ente gestore dichiara di conoscere la normativa sull'ordinamento della formazione professionale (Legge regionale n. 23/92) ed in particolare gli articoli 23 e 30 e si impegna a rispettarla dichiara altresi di aver preso visione delle circolari che disciplinano la gestione amministrativa e didattica dei corsi di formazione professionale ed in particolare della circolare n. 1/87 e successive integrazioni e modificazioni e della circolare n. 1/90 nonche' delle deliberazioni di Giunta regionale: n. 404 del 22 gennaio 1991 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - assi 2,3,4); n. 1623 del 5 marzo 1991 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - asse 5); n. 1897 del 25 marzo 1992 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - assi 2, 3, 4 e 5); n. 7891 del 22 settembre 1992 (Avviso pubblico per il 1993); n. 11209 del 3 dicembre 1992 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - asse 5). In particolare l'ente gestore si obbliga: ad applicare al personale dipendente con contratto di lavoro subordinato, i contratti nazionali di lavoro di categoria (vedi art. 23, secondo comma, lettera ck ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni anche di carattere tecnico, in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di prevenzione e di infortuni sul lavoro; a provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attivita' convenzionate; a rispettare il divieto di subappaltare in tutto o in parte l'attivita' formativa autorizzata con la presente convenzione; tuttavia, poiche' la normativa regionale lo consente, a comunicare tempestivamente agli uffici regionali competenti l'eventuale necessita' di acquisizione, sotto la propria responsabilita', di servizi da imprese individuali o societarie oppure da esperti particolarmente qualificati relativamente a quelle parti di attivita' cui non si possa far fronte con i propri dipendenti o con i propri mezzi.
Art. 7
L'ente gestore si obbliga a redigere e a trasmettere, tramite apposito modulo, entro novanta giorni dal termine dell'attivita' formativa, il rendiconto delle spese sostenute e degli impegni assunti. La presentazione del rendiconto prescinde dallo svincolo del saldo da parte della Regione e consiste nella esposizione, per le varie voci delle somme delle spese gia' sostenute e registrate su libro cassa, piu' i costi certi e documentati in sospeso. La documentazione originale di costo e/o spesa dovra' essere custodita dall'ente gestore presso la propria sede. La restituzione delle somme non utilizzate dovra' avvenire entro lo stesso termine di giorni novanta mediante versamento su c/c postale n. 00785014 intestato alla tesoreria della Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento: "restituzione parte sovvenzione non utilizzata per lo svolgimento delle attivita' formative di cui alla deliberazione n. ............. Del ............."
Art. 8
La sovvenzione di cui all'art. 3 verra' erogata con le seguenti modalita': 35% successivamente alla data di esecutivita' della deliberazione di 35% successivamente alla data di esecutivita' della deliberazione di concessione (e comunque non prima dell'inizio dell'attivita' formativa); 35% alla presentazione di una dichiarazione attestante l'avvenuta totale utilizzazione di quanto gia' corrisposto e contenente l'elencazione delle spese sostenute distinte secondo le voci di spesa indicate nella scheda organizzativo-contabile allegata alla presente convenzione. Lo svincolo del secondo 35% e' comunque condizionato alla dichiarazione dell'avvenuto pagamento delle spettanze agli allievi per la parte di attivita' gia' effettuata. Qualora la dichiarazione sia presentata al termine dell'attivita' formativa dovra' essere attestato anche il numero delle ore effettivamente svolte ed il numero degli allievi finali; 30% successivamente alla presentazione del modulo di cui al precedente art. 7 e di una dichiarazione attestante l'ammontare delle spese sostenute distinte per singole voci, sia di quelle effettivamente erogate, sia di quelle derivanti da impegni certi.
Art. 9
La presente convenzione, che e' valida soltanto per la durata dell'attivita' formativa in parola, sara' risolta in qualsiasi momento con provvedimento della Giunta regionale in caso di inadempienza dell'ente gestore agli obblighi assunti oppure per gravi irregolarita' amministrativo-contabili e didattiche nella gestione dell'attivita' di cui all'art. 1. In caso di risoluzione della presente convenzione, le spese sostenute dall'ente gestore, per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'art i non potranno essere riconosciute e pertanto essere ammesse al rendiconto.
Art. 10
L'ente gestore dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per finalita' connesse alla formazione professionale oggetto della presente convenzione; in caso contrario la sovvenzione regionale verra' decurtata di un importo equivalente.
Art. 11
L'ente gestore si impegna a pubblicare tempestivamente, ed almeno per una volta il bando per le selezioni in un giornale di stampa a diffusione nazionale. A tal fine potra' utilizzare il finanziamento appositamente previsto nella scheda finanziaria alla voce 15/2. L'eventuale maggiore spesa rispetto a quella IV i indicata rimane a carico dell'ente stesso.
Art. 12
A garanzia degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'ente gestore, prima dell'inizio dell'attivita' formativa, dovra' produrre la documentazione attestante la stipula di fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dell'importo totale della presente convenzione. La relativa spesa rimane a carico dell'ente gestore. Inoltre, sempre prima dell'inizio dell'attivita' formativa, dovra' attuare gli adempimenti previsti dal punto il/a della circolare n. 1/87.
Art. 13
L'irregolare svolgimento dei corsi autorizzati (numero iniziale degli allievi inferiore al previsto, numero finale degli allievi inferiore al 50% di quello inferiore al previsto, numero finale degli allievi inferiore al 50% di quello previsto, attrezzature tecnico-didattiche insufficienti o non idonee, programmi didattici non conformi agli ordinamenti didattici concordati con la Regione o qualsiasi altro motivo previsto dalla vigente normativa) dara' luogo, nel caso non si pervenga all'adozione di provvedimenti di risoluzione ai sensi dell'art. 9, ad una diminuzione proporzionale della sovvenzione, raffrontata all'irregolarita' riscontrata e quantificata con provvedimento della Giunta regionale.
Allegato al file ale000872arlex2.txt
Art. 1
La/il ..................................in seguito denominata ente gestore, garantisce il regolare svolgimento, nella piena osservanza della normativa regionale in materia, delle attivita' di formazione professionale db cui alla deliberazione citata in premessa presso la sede di ....................................................
Art. 2
Presso tale sede, per la realizzazione del corso di cui all'articolo precedente, si puo' impiegare: a) personale docente tecnico proveniente dai settori produttivi e dai servizi connessi con la tipologia del corso di cui all'art. I e personale amministrativo e di servizio dipendente, con contratto di lavoro subordinato, dell'ente gestore. B) personale con rapporto di collaborazione professionale. L'elenco del personale di cui alle lettere a) e b) deve essere trasmesso almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attivita' formativa con l'indicazione dei requisiti posseduti e delle mansioni da svolgere e per il personale con rapporto di collaborazione professionale, dell'ammontare dei compensi da corrispondere, commisurati a quanto previsto dalla voce ................. Dell'annessa scheda organizzativo-contabile (allegato b); c) personale di universita' pubbliche e private, imprese, istitui' di studi e ricerca di comprovata idoneita', mediante appositi accordi. In tal caso, l'ente gestore dovra' documentare, sempre almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attivita' formativa, che i predetti soggetti abbiano svolto attivita' di formazione professionale nell'ultimo triennio presso enti e/o aziende, nonche' fornire copia dell'elenco dei docenti con l'indicazione sia dei requisiti posseduti e delle mansioni da svolgere, sia dell'ammontare finanziario concordato. Le modalita' di svolgimento e l'articolazione del corso richiedono un impegno complessivo di n. .......... Ore/allievo, di formazione a fronte delle ............. Ore di durata del corso programmato, impegno che sara' verificato in base all'elenco definitivo degli allievi da trasmettere al raggiungimento del 10% delle ore corso. L'orario settimanale delle lezioni puo' essere variato solo previa autorizzazione dell'Assessorato competente.
Art. 3
Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al precedente art. 1 la Regione corrisponde all'ente gestore una sovvenzione globale di l ................. , pari all'80% del costo totale dell'attivita' medesima, ammontante a l. ................. Resta pertanto inteso che il residuo 20% di detto costo totale, pari a l. .............. Sara' a carico dell'ente gestore ().
L'importo totale dovra' essere utilizzato dall'ente gestore stesso secondo le voci di spesa indbcate nella predetta scheda organizzativo-contabile approvata con la citata deliberazione.
Art. 4
Non saranno consentiti storni di somme tra le voci di spesa indicate nella scheda di cui al precedente art. 3; per l'attivita' di cui alla presente convenzione non saranno concesse sovvenzioni integrative. Le eventuali eccedenze di spesa rispetto agli importi sopra riportati saranno quindi a carico dell'ente gestore.
Art. 5
L'ente gestore garantisce l'assunzione (nel caso di consorzi di imprese, nelle imprese facenti parte del consorzio) con qualifica adeguata a quella ottenuta a seguito della frequenza del corso, di almeno il 50% degli allievi ammessi ad attivita' formativa secondo la specifica dichiarazione d'impegno assunto dal legale rappresentante dell'ente con lettera prot. N. ................. Del ................. E si impegna a documentare - entro sei mesi dal termine dell'attivita' stessa - l'assolvimento di tale obbligo. Nel caso di mancato assolvimento del suddetto obiettivo occupazionale, verra' detratto d'ufficio, a titolo di penalita', l'importo determinato secondo il seguente calcolo: il 30% della spesa riconosciuta a consuntivo, e nei limiti della sovvenzione autorizzata, verra' diviso per il numero di allievi ai quali avrebbe dovuto essere assicurata m'occupazione il 50% del numero di allievi per il quale il corso era stato approvato e finanziato) ed il risultato sara' quindi moltiplicato per il numero dei corsisti ai quali tale obiettivo non e' stato garantito. L'importo calcolato con i criteri sopra esposti verra' detratto dalla somma liquidabile a titolo di "saldo sovvenzione" e, ove l'ammontare del saldo non sia sufficiente a permettere tale recupero, la differenza dovra' essere rimborsata alla Regione dall'ente gestore. L'ente gestore, inoltre, non potra' essere autorizzato a svolgere attivita' formativa per il biennio successivo a quello in cui si e' verificato l'inadempimento.
Art. 6
L'ente gestore dichiara di conoscere la normativa sull'ordinamento della formazione professionale (Legge regionale n. 23/92) ed in particolare gli articoli 23 e 30 e si impegna a rispettarla. Dichiara altresi' di aver preso visione delle circolari che disciplinano la gestione amministrativa e didattica dei corsi di formazione professionale ed in particolare della circolare n. 1/87 e successive integrazioni e modificazioni e della circolare n. 1/90 nonche' delle deliberazioni di Giunta regionale: n. 404 del 22 gennaio 1991 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - assi 2, 3, 4); n. 1623 del 5 marzo 1991 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - asse 5); n. 1897 del 25 marzo 1992 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - assi 2, 3, 4 e 5); n. 7891 del 22 settembre 1992 (Avviso pubblico per il 1993); n. 11209 del 3 dicembre 1992 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - asse 5). In particolare l'ente gestore si obbliga: ad applicare al personale dipendente con contratto di lavoro subordinato, i contratti nazionali di lavoro di categoria (vedi art. 23, secondo comma, lettera c); ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni anche di carattere tecnico, in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di prevenzione e di infortuni sul lavoro; a provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attivita' convenzionate; a rispettare il divieto di subappaltare in tutto o in parte l'attivita' formativa autorizzata con la presente convenzione; tuttavia, poiche' la normativa regionale lo consente, a comunicare tempestivamente agli uffici regionali competenti l'eventuale necessita' di acquisizione, sotto la propria responsabilita', di servizi da imprese individuali o societarie, oppure da esperti particolarmente qualificati relativamente a quelle para' di attivita' cui non si possa far fronte con i propri dipendenti o con i propri mezzi.
Art. 7
L'ente gestore si obbliga a redigere e a trasmettere, tramite apposito modulo, entro novanta giorni dal termine dell'attivita' formativa, il rendiconto delle spese sostenute e degli impegni assunti. La presentazione del rendiconto prescinde dallo svincolo del saldo da parte della Regione e consiste nella esposizione, per le varie voci, delle somme delle spese gia' sostenute e registrate su libro cassa, piu' i coso certi e documentati in sospeso. La documentazione originale di costo e/o spesa dovra' essere custodita dall'ente gestore presso la propria sede. La restituzione delle somme non utilizzate dovra' avvenire entro lo stesso termine di giorni novanta mediante versamento su c/c postale n. 00785014 intestato alla tesoreria della Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento: "restituzione parte sovvenzione non utilizzata per lo svolgimento delle attivita' formative di cui alla deliberazione n. ............... Del ...............".
Art. 8
La sovvenzione di cui all'art. 3 verra' erogata con le seguenti modalita': 35% successivamente alla data di esecutivita' della deliberazione di 35% successivamente alla data di esecutivita' della deliberazione di concessione (e comunque non prima dell'inizio dell'attivita' formativa); 35% alla presentazione di una dichiarazione attestante l'avvenuta totale utilizzazione di quanto gia' corrisposto e contenente l'elencazione delle spese sostenute distinte secondo le voci di spesa indicate nella scheda organizzativo - contabile allegata alla presente convenzione. Lo svincolo del secondo 35% e' comunque condizionato alla dichiarazione dell'avvenuto pagamento delle spettanze agli allievi per la parte di attivita' gia' effettuata. Qualora la dichiarazione sia presentata al termine dell'attivita' formativa dovra' essere attestato anche il numero delle ore effettivamente svolte ed il numero degli allievi finali; 30% a saldo dopo la presentazione della documentazione comprovante l'assolvimento dell'impegno occupazionale e successivamente alla presentazione del modulo di cui al precedente art. 7 e di una dichiarazione attestante l'ammontare delle spese sostenute distinte per singole voci, sia di quelle effettivamente erogate, sia di quelle derivanti da impegni certi.
Art. 9
La presente convenzione, che e' valida soltanto per la durata dell'attivita' formativa in parola, sara' risolta in qualsiasi momento con provvedimento della Giunta regionale in caso di inadempienza dell'ente gestore agli obblighi assunti oppure per gravi irregolarita' amministrativo-contabili e didattiche nella gestione della attivita' di cui all'art. 1. In caso di risoluzione della presente convenzione, le spese sostenute dall'ente gestore, per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. I non potranno essere riconosciute e pertanto essere ammesse al rendiconto.
Art. 10
L'ente gestore dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per finalita' connesse alla formazione professionale oggetto della presente convenzione; in caso contrario la sovvenzione regionale verra' decurtata di un importo equivalente.
Art. 11
L'ente gestore si impegna a pubblicare tempestivamente, ed almeno per una volta, il bando per le selezioni in un giornale di stampa a diffusione nazionale. A tal fine potra' utilizzare il finanziamento appositamente previsto nella scheda finanziaria alla voce 15/2. L'eventuale maggiore spesa rispetto a quella IV i indicata rimane a carico dell'ente stesso.
Art. 12
A garanzia degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'ente gestore, prima dell'inizio dell'attivita' formativa, dovra' produrre la documentazione attestante la stipula di fideiussione bancaria c assicurativa a copertura dell'importo totale della presente convenzione. La relativa spesa rimane a carico dell'ente gestore. Inoltre, sempre prima dell'inizio dell'attivita' formativa, dovra' attuare gli adempimenti previsti dal punto il/a della circolare n. 1/87.
Art. 13
L'irregolare svolgimento dei corsi autorizzati (numero iniziale degli allievi inferiore al previsto, numero finale degli allievi inferiore al 50% di quello inferiore al previsto, numero finale degli allievi inferiore al 50% di quello previsto, attrezzature tecnico-didattiche insufficienti o non idonee, programmi didattici non conformi agli ordinamenti didattici concordati con la Regione o qualsiasi altro motivo previsto dalla vigente normativa) dara' luogo, nel caso non si pervenga all'adozione di provvedimenti di risoluzione ai sensi dell'art. 9, ad una diminuzione proporzionale della sovvenzione, raffrontata all'irregolarita' riscontrata e quantificata con provvedimento della Giunta regionale.
Allegato al file ale000872arlex3.txt
Art. 1
La/il ...................................................................... In seguito denominata ente gestore, garantisce il regolare svolgimento nella piena osservanza della normativa regionale in materia, delle attivita' di formazione professionale di cui alla deliberazione citata in premessa presso la sede di .....................................................................
Art. 2
Presso tale sede, per la realizzazione del corso di cui all'articolo precedente, si puo' impiegare: a) personale docente tecnico proveniente dai settori produttivi e dai servizi connessi con la tipologia del corso di cui all'art. 1 e personale amministrativo e di servizio dipendente, con contratto di lavoro subordinato, dell'ente gestore. B) personale con rapporto di collaborazione professionale. L'elenco del personale di cui alle lettere a) e b) deve essere trasmesso almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attivita' formativa con l'indicazione dei requisiti posseduti e delle mansioni da svolgere e per il personale con rapporto di collaborazione professionale, dell'ammontare dei compensi da corrispondere, commisurati a quanto previsto dalla voce .................... Dell'annessa scheda organizzativo contabile (allegato b); c) personale di universita' pubbliche e private, imprese, istituti di studi e ricerca di comprovata idoneita', mediante appositi accordi. In tal caso, l'ente gestore dovra' documentare, sempre almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attivita' formativa, che i predetti soggetti abbiano svolto attivita' di formazione professionale nell'ultimo triennio presso enti e/o aziende, nonche' fornire copia dell'elenco dei docenti con l'indicazione sia dei requisiti posseduti e delle mansioni da svolgere, sia dell'ammontare finanziario concordato. Le modalita' di svolgimento e l'articolazione del corso richiedono un impegno complessivo di n ....... Ore/allievo, di formazione a fronte delle ............ Ore di durata del corso programmato, impegno che sara' verificato in base all'elenco definitivo degli allievi da trasmettere al raggiungimento del 10% delle ore corso. L'orario settimanale delle lezioni puo' essere variato solo previa autorizzazione dell'Assessorato competente.
Art. 3
Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al precedente art. 1 la Regione corrisponde all'ente gestore una sovvenzione globale di l. ................. Pari all'80% del costo totale dell'attivita' medesima, ammontante a l. ................. Resta pertanto inteso che il residuo 20% di detto costo totale, pari a l. ................. Sara' a carico dell'ente gestore. L'importo totale dovra' essere utilizzato dall'ente gestore stesso secondo le voci di spesa indicate nella predetta scheda organizzativo-contabile approvata con la citata deliberazione.
Art. 4
Non saranno consentiti storni di somme tra le voci di spesa indicate nella scheda di cui al precedente art. 3; per l'attivita' di cui alla presente convenzione non saranno concesso sovvenzioni integrative. Le eventuali eccedenze di spesa rispetto agli importi sopra riportati saranno quindi a carico dell'ente gestore.
Art. 5
L'ente gestore dichiara di conoscere la normativa sull'ordinamento della formazione professionale (Legge regionale n. 23/92) ed in particolare gli articoli 23 e 30 e si impegna a rispettarla. Dichiara altresi di aver preso visione delle circolari che disciplinano le gestioni amministrativa e didattica di formazione professionale ed in particolare della circolare n. 1/87 e successive integrazioni e modificazioni e deha circolare n. 1/90 nonche' delle deliberazioni di Giunta regionale: n. 404 del 22 gennaio 1991 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - assi 2, 3 e 4); n. 1623 del 5 marzo 1991 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - asse 5); n. 1897 del 25 marzo 1992 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - assi 2, 3, 4 e 5); n. 7891 del 22 settembre 1992 (Avviso pubblico per il 1993); n. L 1209 del 3 dicembre 1992 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - asse 5). In particolare l'ente gestore si obbliga: ad applicare al personale dipendente con contratto di lavoro subordinato i contratti nazionali di lavoro di categoria (v. Art. 23, secondo comma, lettera c); ad osservare tutte le disposizioni anche di carattere tecnico, in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di prevenzione e di infortuni sul lavoro; a provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento dehe attivita' convenzionate; a rispettare il divieto di subappaltare in tutto o in parte l'attivita' formativa autorizzata con la presente convenzione; tuttavia, poiche' la normativa regionale lo consente, a comunicare tempestivamente agli uffici regionali competenti l'eventuale necessita' di acquisizione, sotto la propria responsabilita', di servizi da imprese individuali o societarie, oppure da esperti particolarmente qualificati relativamente a quelle parti di attivita' cui non si possa far fronte con i propri dipendenti o con i propri mezzi.
Art. 6
L'ente gestore si obbliga a redigere e a trasmettere, tramite apposito modulo, entro novanta giorni dal termine dell'attivita' formativa, il rendiconto delle spese sostenute e degli impegni assunti. La presentazione del rendiconto prescinde dallo svincolo del saldo da parte della Regione e consiste nella esposizione, per le varie voci, delle somme delle spese gia' sostenute e registrate su libro cassa piu' i costi certi e documentati in sospeso. La documentazione originale di costo e/o spesa dovra' essere custodita dall'ente gestore presso la propria sede. La restituzione delle somme non utilizzate dovra' avvenire entro lo stesso termine di giorni novanta mediante versamento su c/c postale n. 00785014 intestato alla tesoreria dellaa Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento: "restituzione parte sovvenzione non utilizzata per lo svolgimento dehe attivita' formative di cui alla deliberazione n. .............. Del ....................".
Art. 7
La sovvenzione di cui all'art. 3 verra' erogata con le seguenti modalita': 35% successivamente alla data di esecutivita' della deliberazione di 35% successivamente alla data di esecutivita' della deliberazione di concessione (e comunque non prima dell'inizio dell'attivita' formativa); 35% alla presentazione di una dichiarazione attestante l'avvenuta totale utilizzazione di quanto gia' corrisposto e contenente l'elencazione delle spese sostenute distinte secondo le voci di spesa indicate nella scheda organizzativo-contabile allegata alla presente convenzione. Lo svincolo del secondo 35%, e' comunque condizionato alla dichiarazione dell'avvenuto pagamento delle spettanze agli allievi per la parte di attivita' gia' effettuata. Qualora la dichiarazione sia presentata al termine dell'attivita' formativa dovra' essere attestato anche il numero delle ore effettivamente svolte ed il numero degli allievi finali; 30% successivamente alla presentazione del modulo di cui al precedente art. 6 e di una dichiarazione attestante l'ammontare delle spese sostenute distinte per singole voci, sia di quelle effettivamente erogate, sia di quelle derivanti da impegni certi.
Art. 8
La presente convenzione' che e' valida soltanto per la durata dell'attivita' formativa in parola, sara' risolta in qualsiasi momento con provvedimento della Giunta regionale in caso di inadempienza dell'ente gestore agli obblighi assunti oppure per gravi irregolarita' amministrativo-contabili e didattiche nella gestione della attivita' di cui all'art. 1. In caso di risoluzione della presente convenzione, le spese sostenute dall'ente gestore, per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. I non potranno essere riconosciute e pertanto essere ammesse al rendiconto.
Art. 9
L'ente gestore dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per finalita' connesse alla formazione professionale oggetto della presente convenzione; in caso contrario la sovvenzione regionale verrra' decurtata di un importo equivalente.
Art. 10
L'ente gestore si impegna a pubblicare tempestivamente, ed almeno per una volta, il bando per le selezioni in un giornale di stampa a diffusione ' nazionale. A tal fine potra' utilizzare il finanziamento appositamente previsto nella scheda finanziaria alla voce 15/2. L'eventuale maggiore spesa rispetto a quella IV i indicata rimane a carico dell'ente stesso.
Art. 11
A garanzia degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'ente gestore, prima dell'inizio dell'attivita' formativa, dovra' produrre la documentazione attestante la stipula di fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dell'importo totale della presente convenzione. La relativa spesa rimane a carico dell'ente gestore. Inoltre, sempre prima dell'inizio dell'attivita' formativa, dovra' attuare gli adempimenti previsti dal punto ii/a della circolare n. 1/87.
Art. 12
L'irregolare svolgimento dei corsi autorizzati (numero iniziale degli allievi inferiore al previsto, numero finale degli allievi inferiore al 50% di quello inferiore al previsto, numero finale degli allievi inferiore al 50% di quello previsto, attrezzature tecnico-didattiche insufficienti 0 non idonee, programmi didattici non conformi agli ordinamenti didattici concordati con la Regione o qualsiasi altro motivo previsto dalla vigente normativa) dara' luogo, nel caso non si pervenga all'adozione di procedimenti di risoluzione ai sensi dell'art. 9, ad una diminuzione proporzionale della sovvenzione, raffrontata all'irregolarita' riscontrata e quantificata con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 1
La/il ........................................ In seguito denominata ente gestore, garantisce il regolare svolgimento, nella piena osservanza della normativa regionale in materia, delle attivita' di formazione professionale di cui alla deliberazione citata in premessa presso la sede di ........................................
Art. 2
Presso tale sede, per la realizzazione del corso di cui all'articolo precedente, si puo' impiegare: a) personale docente tecnico proveniente dai settori produttivi e dai servizi connessi con la tipologia del corso di cui all'art. 1 e personale amministrativo e di servizio dipendente, con contratto di lavoro subordinato, dell'ente gestore; b) personale con rapporto di collaborazione professionale. L'elenco del personale di cui alle lettere a) e b) deve essere trasmesso almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attivita' formativa con l'indicazione dei requisiti posseduti e delle mansioni da svolgere e per il personale con rapporto di collaborazione professionale, dell'ammontare dei compensi da corrispondere, commisurati a quanto previsto dalla voce della .................... Annessa scheda organizzativo-contabile (allegato b); c) personale di universita' pubbliche e private, imprese, istituti di studi e ricerca di comprovata idoneita', mediante appositi accordi. In tal caso, l'ente gestore dovra' documentare, sempre almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attivita' formativa, che i predetti soggetti abbiano svolto attivita' di formazione professionale nell'ultimo triennio presso enti e/o aziende, nonche' fornire copia dell'elenco dei docenti con l'indicazione sia dei requisiti posseduti e delle mansioni da svolgere, sia dell'ammontare finanziario concordato. Le modalita' di svolgimento e l'articolazione del corso richiedono un impegno complessivo di n. ......... Ore/allievo, di formazione a fronte delle ............ Ore di durata del corso programmato, impegno che sara' verificato in base all'elenco definitivo degli allievi da trasmettere al raggiungimento del 10% delle ore corso. L'orario settimanale delle lezioni puo' essere variato solo previa autorizzazione dell'Assessorato competente.
Art. 3
Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al precedente art. I la Regione corrisponde all'ente gestore una sovvenzione globale di l.............. L'importo totale dovra' essere utilizzato dall'ente gestore stesso secondo le voci di spesa indicate nella predetta scheda organizzativo-contabile approvata con la citata deliberazione.
Art. 4
Non saranno consentiti storni di somme tra le voci di spesa indicate nella scheda di cui al precedente art. 3; per l'attivita' di cui alla presente convenzione non saranno concesse sovvenzioni integrative. Le eventuali eccedenze di spesa rispetto agli importi sopra riportati saranno quindi a carico dell'ente gestore.
Art. 5
L'ente gestore si impegna, al termine dell'attivita', a presentare una relazione sui risultati conseguiti e sul livello di qualificazione raggiunto per i singoli allievi.
Art. 6
L'ente gestore dichiara di conoscere la normativa sull'ordinamento della formazione professionale (Legge regionale n. 23/92) ed in particolare gli articoli 23 e 30 e si impegna a rispettarla. Dichiara altresi' di aver preso visione delle circolari che disciplinano la gestione amministrativa e didattica dei corsi di formazione professionale ed in particolare della circolare n. 1/87 e successive integrazioni e modificazioni e della circolare n. 1/90 nonche' delle deliberazioni di Giunta regionale: n. 404 del 22 gennaio 1991 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - assi 2, 3, 4); n. 1623 del 5 marzo 1991 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - asse 5); n. 1897 del 25 marzo 1992 (criteri per ali obiettivi 3 e 4 - assi 2, 3, 4 e 5); n. 7891 del 22 settembre 1992 (Avviso pubblico per il 1993); n. 11209 del 3 dicembre 1992 (criteri per gli obiettivi 3 e 4 - asse 5). In particolare l'ente gestore si obbliga: ad applicare al personale dipendente con contratto di lavoro subordinato, i contratti nazionali di lavoro di categoria (vedi art. 23, secondo comma, lettera c); ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni anche di carattere tecnico, in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di prevenzione e di infortuni sul lavoro; a provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attivita' convenzionate; a rispettare il divieto di subappaltare in tutto o in parte l'attivita' formativa autorizzata con la presente convenzione; tuttavia, poiche' la normativa regionale lo consente, a comunicare tempestivamente agli uffici regionali competenti l'eventuale necessita' di acquisizione, sotto la propria responsabilita', di servizi da imprese individuali o societarie oppure da esperti particolarmente qualificati relativamente a quelle parti di attivita' cui non si possa far fronte con i propri dipendenti o con i propri mezzi.
Art. 7
L'ente gestore si obbliga a redigere e trasmettere, tramite apposito modulo, entro novanta giorni dal termine dell'attivita' formativa, il rendiconto delle spese sostenute e degli impegni assunti. La presentazione del rendiconto prescinde dallo svincolo del saldo da parte della Regione e consiste nella esposizione, per le varie voci, delle somme dehe spese gia' sostenute e registrate su libro cassa, piu' i costi certi e documentati in sospeso. La documentazione originale di costo e/o spesa dovra' essere custodita dall'ente gestore presso la propria sede. La restituzione delle somme non utilizzate dovra' avvenire entro lo stesso termine di giorni novanta mediante versamento su c/c postale n. 00785014 intestato alla tesoreria della Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento: "restituzione parte sovvenzione non utilizzata per lo svolgimento delle attivita' formative di cui alla deliberazione n. ............... Del ................".
Art. 8
La sovvenzione di cui all'art. 3 verra' erogata con le seguenti modalita': 35% successivamente alla data di esecutivita' della deliberazione di 35% successivamente alla data di esecutivita' della deliberazione di concessione (e; comunque non prima dell'inizio dell'attivita' formativa); 35% alla presentazione di una dichiarazione attestante l'avvenuta totale utilizzazione di quanto gia' corrisposto e contenente l'elencazione delle spese sostenute distinte secondo le voci di spesa indicate nella scheda organizzativo-contabile allegata alla presente convenzione. Lo svincolo del secondo 35% e' comunque condizionato alla dichiarazione dell'avvenuto pagamento delle spettanze agli allievi per la parte di attivita' gia' effettuata. Qualora la dichiarazione sia presentata al termine dell'attivita' formativa dovra' essere attestato anche il numero delle ore effettivamente svolte ed il numero degli allievi finali; 30% successivamente alla presentazione del modulo di cui al precedente art. 7 e di una dichiarazione attestante l'ammontare delle spese sostenute distinte per singole voci, sia di quelle effettivamente erogate, sia di quelle derivanti da impegni certi.
Art. 9
La presente convenzione, che e' valida soltanto per la durata dell'attivita' formativa in parola, sara' risolta in qualsiasi momento con provvedimento della Giunta regionale in caso di inadempienza dell'ente gestore agli obblighi assunti oppure per gravi irregolarita' amministrativo-contabili e didattiche nella gestione dell'attivita' di cui all'art. 1. In caso di risoluzione della presente convenzione, le spese sostenute dall'ente gestore, per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 1 non potranno essere riconosciute e pertanto essere ammesse al rendiconto.
Art. 10
L'ente gestore dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per finalita' connesse alla formazione professionale oggetto della presente convenzione; in caso contrario la sovvenzione regionale verra' decurtata di un importo equivalente.
Art. 11
L'ente gestore si impegna a pubblicare tempestivamente, ed almeno per una volta, il bando (qualora sia previsto) per le selezioni in un giornale di stampa a diffusione nazionale. A tal fine potra' utilizzare il finanziamento appositamente previsto nella scheda finanziaria alla voce 15/2. L'eventuale maggiore spesa rispetto a quella IV i indicata rimane a carico dell'ente stesso.
Art. 12
A garanzia degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'ente gestore, prima dell'inizio dell'attivita' formativa, dovra' produrre la documentazione attestante la stipula di fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dell'importo totale della presente convenzione. La relativa spesa rimane a carico dell'ente gestore. Inoltre, sempre prima dell'inizio dell'attivita' formativa, dovra' attuare gli adempimenti previsti dal punto il/a della circolare n. 1/87. .
Art. 13
L'irregolare svolgimento dei corsi autorizzati (numero iniziale degli allievi inferiore al previsto, numero finale degli allievi inferiore al 50% di quello inferiore al previsto, numero finale degli allievi inferiore al 50% di quello previsto, attrezzature tecnico-didattiche insufficienti o non idonee, programmi didattici non conformi agli ordinamenti didattici concordati con la Regione o qualsiasi altro motivo previsto dalla vigente normativa) dara' luogo, nel caso non si pervenga all'adozione di provvedimenti di risoluzione ai sensi dell'art. 9, ad una diminuzione proporzionale della sovvenzione, raffrontata all'irregolarita' riscontrata e quantificata con provvedimento deha Giunta regionale.





