Regolamento regionale 24 Marzo 1992, n. 2

Legge regionale n. 37/89 - disciplina degli interventi in materia di diritto allo studio universitario.

Ente 3
Fonte Altro
n. 32
22/08/1992
Regione Toscana

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Regolamento

Titolo I - interventi a concorso

capo I

procedure concorsuali

Art. 1 - Bando

1. Il bando di concorso per l'assegno di studio ricomprende anche l'assegnazione degli alloggi.

Art. 2 - Contenuto

1. Il bando di concorso di ogni singola sede deve comunque contenere:

A) il numero degli assegni di studio messi a concorso nell'anno accademico di riferimento, secondo le prescrizioni del programma regionale per quella specifica sede;

B) la consistenza dell'assegno di studio in entita' monetaria e servizi;

C) la tipologia dei posti alloggio disponibili ed i criteri di assegnazione;

D) i requisiti generali di ammissione al concorso;

E) i requisiti specifici di merito e di reddito;

F) l'indicazione della documentazione relativa alle lettere d) ed e);

G) il termine di scadenza per la presentazione delle domande e della pubblicazione della graduatoria;

H) le modalita' per i ricorsi;

I) le modalita' ed i termini di erogazione dell'importo monetario dell'assegno di studio, di assegnazione del posto alloggio e di fruizione gratuita del servizio mensa;

L) le sanzioni amministrative e penali previste per le dichiarazioni non veritiere.

Art. 3 - Termini

1. I bandi di concorso per gli assegni di studio e gli alloggi universitari vengono resi pubblici dagli enti gestori entro quaranta giorni dall'approvazione del programma regionale per il dsu da parte del Consiglio Regionale.

2. Le domande di partecipazione al concorso sono presentate entro il trenta settembre, se relative al 1 anno di corsi di laurea, di scuole dirette ai fini speciali, di istruzione superiore e dell'accademia di belle arti; entro il 31 ottobre negli altri casi.

La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire, rispettivamente, entro il 31 ottobre e il 30 novembre.

Art. 4 - Pubblicita'

1. Gli enti gestori provvedono ad adeguate forme di pubblicazione dei bandi a livello locale, regionale e nazionale.

Capo II

Requisiti di merito e di reddito

Art. 5 - Documentazione del merito

1. Il candidato che partecipa al concorso e' tenuto comunque, sotto la propria responsabilita', a dichiarare:

A) l'anno di conseguimento del diploma di scuola media superiore e la relativa votazione nonche' l'anno di conclusione dell'eventuale corso integrativo;

B) il curriculum universitario seguito dalla data di prima iscrizione all'universita' e, se diplomatosi in anni scolastici non immediatamente precedenti, l'anno accademico di riferimento, i cur- ricula universitari precedenti nonche', se con piu' immatricolazioni, di non aver beneficiato delle provvidenze a concorso per uguali anni di corso;

C) il piano di studi seguito e gli esami superati con l'indicazione della data e della relativa votazione.

2. Il candidato dovra' inoltre presentare, se immatricolato per la prima volta, una copia di diploma di scuola media superiore.

3. L'accertamento della veridicita' delle dichiarazioni di cui ai comma precedenti, e rese dallo studente sotto la propria responsabilita', verra' effettuato in accordo fra gli uffici degli enti gestori e le segreterie universitarie.

Art. 6 - Documentazione del reddito

1. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione al concorso copia dei modelli di denuncia dei redditi 740 o 101 o 201 di tutti i componenti il nucleo familiare, accompagnate dalla dichiarazione di chi possiede redditi, resa sotto la propria responsabilita', sostitutiva del modello 104 delle imposte dirette da redigere su moduli predisposti dagli enti gestori, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

2. Gli studenti stranieri sono tenuti a presentare una dichiarazione delle rispettive ambasciate o dei consolati circa le condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza dello studente.

Art. 7 - Accertamenti

1. Gli accertamenti circa il possesso dei requisiti di merito dichiarati devono essere condotti da parte degli enti di gestione sulla totalita' degli studenti, tramite le segreterie delle facolta' universitarie.

2. Gli accertamenti relativi alla veridicita' delle dichiarazioni concernenti i requisiti di reddito sono effettuati dagli enti gestori anche avvalendosi della polizia tributaria secondo l'art. 4, comma 6 e 7 della Legge regionale n. 37/89.

capo III

erogazione dei servizi

Art. 8 - Termini

1. Il beneficio del posto alloggio, ancorche' nella forma di concorso nel pagamento dell'affitto (in pensioni convenzionate o in alloggi privati reperiti dagli studenti), per gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea, delle scuole dirette a fini speciali, dell'isef e delle accademie di belle arti, decorre dal 5 novembre. Per gli stessi soggetti il godimento del posto alloggio ha termine entro il 31 dicembre dell'anno successivo, salvo le interruzioni nei periodi di chiusura disposti ai sensi del successivo art. 23.

2. L'assegnazione del posto alloggio agli studenti deve avvenire non oltre il 1 gennaio di ogni anno. Il godimento del beneficio ha termine entro il 31 dicembre dell'anno successivo salvo le interruzioni nei periodi di chiusura disposti ai sensi del successivo art. 23.

3. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso regolare che beneficiano del posto alloggio in quanto vincitori di assegno di stu- dio ne usufruiscono fino al 30 aprile dell'anno successivo.

4. I posti alloggio nelle strutture direttamente gestite che si renderanno disponibili in data successiva alle assegnazioni la cui scadenza e' indicata al precedente secondo comma, sono da ritenersi "posti letto residuali".

5. L'assegnazione degli eventuali posti letto residuali puo' avere decorrenze e termini diversi rispetto a quelli precedentemente stabiliti ma comunque non potra' protrarsi oltre il termine di cui al secondo comma.

6. Gli enti gestori, nei bandi di concorso, devono precisare la durata del beneficio del posto alloggio per i diversi tipi di utenti sopra descritti.

7. Il godimento del servizio mensa grauito per gli studenti vincitori del concorso di assegno di studio inizia il 5 novembre e termina il 4 novembre dell'anno successivo.

8. La meta' dell'importo monetario dell'assegno di studio viene erogato allo studente entro il 1 gennaio dell'anno accademico per il quale e' stato dichiarato vincitore. L'altra meta' viene erogata entro il 31 marzo del medesimo anno accademico.

Art. 9 - Assegni di studio

1. Agli studenti che siano stati dichiarati vincitori di assegno di studio con l'uscita delle graduatorie e che solo successivamente abbiano fatta domanda e ottenuto il trasferimento ad altra universita', l'assegno di studio verra' corrisposto nella sola parte monetaria.

2. Gli studenti trasferiti da altre sedi universitarie agli atenei toscani potranno presentare richiesta di assegno di studio comunque entro i termini previsti dal precedente art. 3.

3. In caso di passaggio da un corso universitario ad un altro, l'assegno di studio non potra' essere ottenuto una seconda volta per i corrispondenti anni di corso per i quali se ne sia gia' beneficiato.

4. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, l'assegno di studio e' limitato al primo corso di diploma universitario, di laurea e di specializzazione.

5. In caso di passaggio da un corso universitario ad un altro, l'assegno di studio potra' essere ottenuto solo se non sussiste soluzione di continuita' fra l'ultimo anno frequentato nel corso precedente e l'anno d'ammissione nel nuovo corso. In caso contrario l'assegno di studio non potra' essere ottenuto per l'anno del passaggio ma solo per gli anni successivi, fermo restando il disposto del terzo comma.

6. Per la rinuncia ad usufruire ad uno o piu' servizi gratuiti che costituiscono l'assegno di studio, in qualsiasi tempo essa avvenga, non viene corrisposto alcun corrispettivo monetario.

7. A seguito di accoglimento di ricorsi il numero di assegni definito per il rispettivo corso ed anno dovra' corrispondentemente incrementarsi.

Titolo II

Capo I

Servizio abitativo

Art. 10 - Finalita'

1. L'organizzazione del servizio abitativo deve tendere ad assicurare allo studente, sia per quanto attiene ai bisogni primari, sia per i supporti di carattere culturale e didattico, condizioni di permanenza nella citta' sede degli studi tali da agevolare la frequenza degli stessi ed il conseguimento del titolo di studio.

2. Nell'ambito delle residenze possono essere previsti e disciplinati da parte degli enti gestori organismi di rappresentanza degli studenti.

Art. 11 - Tipologie di alloggio

1. Le strutture abitative sono costituite da residenze universitarie, complessi di appartamenti e appartamenti singoli in condomini.

2. Rientrano nelle tipologie di alloggio anche pensioni convenzionate e alloggi privati reperiti dagli studenti assegnisti.

Art. 12 - Residenze universitarie

1. Le residenze universitarie sono strutture abitative unitarie articolate in camere e/o miniappartamenti e ambienti comuni destinati ad attivita' culturali, ricreative e formative e a servizi.

2. Le camere possono essere ad un posto letto (superficie minima 12 mq.). L'arredo deve comprendere anche i posti studio.

3. Le camere sono dotate di servizi igienici preferibilmente privati, o in rapporto di almeno 1 ogni 4 posti letto.

4. Ciascuna residenza e' dotata di cucina con saletta attigua per la consumazione dei pasti o prima colazione nonche' di una lavanderia-stireria attrezzata con lavatrici, asciugatrici, attrezzature da stiro.

5. Ciascuna residenza e' dotata di una o piu' sale ritrovo di dimensioni complessivamente non inferiori a mq. 1,5 per studente alloggiato.

6. Le residenze sono dotate di sale studio/lettura attrezzate, aperte anche ad altri studenti.

7. Ciascuna residenza e' dotata di un guardaroba di deposito per conservazione materiale ingombrante o effetti personale degli studenti nel periodo nel quale gli stessi non accupano le camere.

8. Le residenze devono comprendere gli ambienti di servizio necessari all'organizzazione della vita interna ed all'espletamento dei servizi previsti.

9. Qualora siano disponbili spazi all'aperto questi, nei limiti delle possibilita' consentite, sono attrezzati per l'esercizio di attivita' sportive.

Art. 13 - Servizi presso le residenze

1. Presso le residenze sono assicurati i seguenti servizi:

A) servizio di portierato;

B) pulizia giornaliera degli ambienti comuni; c) fornitura di biancheria per le camere, con cambio settimanale, e di materiale per le pulizie.

Art. 14 - Direzione

1. Le residenze sono affidate alla responsabilita' di un direttore.

2. Il funzionamento dei servizi e l'andamento della vita interna delle residenze sono affidati alla direzione e sono disciplinati dall'azienda. A tale scopo la direzione puo' proporre all'azienda di avvalersi di collaborazione esterna.

Art. 15 - Collaborazione con i servizi del s.s.n.

1. Gli enti gestori attuano forme di collaborazione con gli appositi servizi del sistema sanitario nazionale per l'assistenza psicologica, la salute della donna, la procreazione responsabile, l'informazione sanitaria e con altri enti che si riterranno necessari, sencondo quanto disposto dalla Regione Toscana in merito al piano sanitario regionale e al piano regionale dei servizi sociali, a favore di tutti gli studenti universitari.

Art. 16 - Complessi di appartamenti

1. I complessi di appartamenti sono strutture abitative situate in blocchi di norma a sola utenza universitaria.

2. Le camere possono essere ad un posto letto (superficie minima 12 mq.) o a due posti letto (superficie minima 18 mq.). L'arredo deve comprendere anche i posti studio.

3. I servizi igienici all'interno di ogni singola unita' abitativa devono essere in rapporto di almeno 1 a 4 studenti alloggiati.

4. Ogni unita' abitativa componente il complesso comprende la cucina, o punto cottura, con tavolo pranzo e una stanza di soggiorno di superficie non inferiore a mq. 14.

5. Ogni unita' abitativa e' dotata di lavatrice. In alternativa dovra' essere previsto almeno un ambiente Comune adibito a lavanderia a servizio di tutto il complesso.

6. Anche i complessi di appartamenti possono prevedere spazi ed ambienti comuni per attivita' culturali, formative, ricreative e sportive. Nel caso in cui questi ne siano completamente sprovvisti dovra' essere garantito agli studenti ospiti l'utilizzo di strutture e ambienti di altre residenze, da incrementarsi in proporzione al numero degli utenti.

Art. 17 - Servizi presso i complessi

1. Presso i complessi di appartamenti e' assicurato il servizio di pulizia degli ambienti comuni e condominiali.

Art. 18 - Appartamenti in condominio

1. Le camere possono essere ad un posto letto (superficie minima 12 mq.) o a due posti letto (superficie minima 18 mq.). L'arredo deve comprendere anche i posti studio.

2. I servizi igienici all'interno di ogni singolo appartamento devono essere in rapporto di almeno 1 ogni 4 studenti alloggiati.

3. Ogni appartamento comprende la cucina, o punto cottura, con tavolo pranzo, una stanza di soggiorno di superficie non inferiore a mq. 14 ed e' dotato di lavatrice.

Art. 19 - Servizio di assistenza e manutenzione

1. Gli enti gestori assicurano un servizio di assistenza e manutenzione periodica delle residenze, dei complessi di appartamenti e degli appartamenti in condominio.

Art. 20 - Strutture abitative convenzionate

1. Gli enti gestori garantiscono che le eventuali strutture abitative convenzionate abbiano caratteristiche corrispondenti a quelle delle strutture direttamente gestite e comunque tali da soddisfare la particolare utenza studentesca.

2. Agli studenti ospiti delle strutture abitative convenzionate e' fornita copia dell'atto di convenzione dal quale risultino gli obblighi del concedente e le modalita' di resa del servizio.

Art. 21 - Fruizione non continuativa del servizio

1. Per coloro che non necessitino di una presenza costante nella citta' sede degli studi, gli enti gestori possono assicurare il servizio abitativo, in alternativa all'assegnazione annuale, anche mediante prenotazioni secondo un calendario definito di intesa con gli studenti.

2. Per accedere al servizio abitativo cosi' organizzato dovra' essere espressa la disponibilita' da parte dello studente al momento della domanda di assegno di studio.

3. Tale servizio comprende anche la pulizia giornaliera delle camere e la fornitura e il cambio della biancheria.

4. L'ente gestore qualora opti per l'organizzazione di tale tipo di servizio, dovra' costituire allo scopo una riserva di posti presso le residenze universitarie e disciplinarne il funzionamento con proprio regolamento.

5. Il servizio di cui al presente articolo e' rivolto agli studenti vincitori di posto alloggio ma puo' essere utilizzato, in periodi in cui non VI ricorrono tali soggetti, da altri universitari Italiani e stranieri e per gli scopi di cui all'art. 9, comma 8, della Legge regionale n. 37/89 a tariffe almeno pari ai costi di gestione.

Art. 22 - Foresteria

1. Gli enti gestori riservano alcuni posti alloggio per l'organizzazione di un servizio di foresteria e ne disciplinano il funzionamento con proprio regolamento.

Art. 23 - Periodo di apertura delle strutture

1. Le strutture abitative sono chiuse almeno un mese nel periodo estivo. In tale periodo possono essere utilizzate per gli scopi di cui al comma 8 dell'art. 9 della Legge regionale n. 37/89.

2. Puo' inoltre essere disposta la chiusura di parte delle strutture abitative nei periodi natalizio e pasquale in relazione a quanto stabilito dal calendario accademico e alle comunicazioni degli studenti sulle presenze negli alloggi.

Capo II

Servizio mensa

Art. 24 - Finalita' e modalita' del servizio

1. L'organizzazione del servizio mensa deve rispondere alle esigenze dello studente per agevolarne le condizioni abitative e la frequenza agli studi tutelando il suo benessere fisico e promuovendone l'educazione alimentare.

2. Per usufruire del servizio mensa sia a titolo gratuito che alle tariffe agevolate o convenzionate, occorre essere in possesso di tesserino di riconoscimento.

3. Gli enti gestori regolamentano le modalita' di controllo dell'accesso alle mense.

Art. 25 - Tipologia dei servizi

1. I punti di ristorazione possono essere ubicati sia presso le strutture abitative che presso le facolta' e possono distribuire servizi di diversa composizione e valore.

2. Tutte le pietanze, i prodotti e le preparazioni previsti nei punti di ristorazione dovranno essere contenuti in un menu', organizzato stagionalmente e con cadenza di quattro settimane per i pasti completi, completo delle tabelle dietetiche per quelli non confezionati e degli ingredienti e del peso o del contenuto per quelli confezionati. La preparazione e la distribuzione devono tener conto delle grammature prefissate che sono determinanti, oltre che per gli aspetti nutrizionali, anche per quelli gestionali, costituendo la premessa per la determinazione del costo. I menu' devono prevedere anche la possibilita' per l'utente di consumare, presso ogni punto di ristorazione, anche piatti non elaborati, piatti freddi o rispondenti a particolari esigenze dietetiche. In ogni punto di ristorazione dovra' essere affisso il menu' con la periodicita' prevista per ogni tipo di servizio, comprendente la scelta e le grammature a crudo degli ingredienti principali.

Art. 26 - Gestione

1. I servizi di ristorazione possono essere realizzati mediante gestione diretta, appalto o convenzionamento.

2. I servizi di ristorazione a gestione diretta devono essere organizzati in modo efficiente e competitivo.

3. La previsione di nuovi punti di ristorazione dovra' essere accompagnata da uno studio di fattibilita' comprendente l'analisi costi-benefici e da una relazione tecnico organizzativa che descriva finalita', modalita' di realizzazione e gestione del servizio.

Art. 27 - Controlli del servizio

1. Gli enti gestori nominano commissioni paritetiche di controllo composte da almeno sei membri meta' dei quali designati dagli studenti frequentanti le singole strutture e l'altra meta' operatori nominata dagli enti di gestione.

2. L'attivita' delle commissioni e' regolamentata dai singoli enti che comunque devono prevederne le convocazioni almento tre volte l'anno.

3. Gli enti gestori sono tenuti a dotarsi di servizi di assistenza tecnica per il controllo della qualita' del servizio avvalendosi delle competenti strutture pubbliche. Gli enti gestori possono inoltre realizzare inchieste su campioni di studenti utenti per rilevare la valutazione sulla qualita' del servizio erogato con riferimento a: qualita' gastronomica dei pAsti; rispetto delle grammature; igiene delle stoviglie e degli ambienti; rapporto con il personale addetto alla distribuzione; aspettative degli studenti. Al termine di ogni controllo o inchiesta gli enti gestori sono tenuti a risolvere in modo adeguato le eventuali carenze emerse dai risultati. Per favorire l'educazione alimentare degli utenti gli stessi enti possono promuovere incontri, seminari o pubblicazioni sulla corretta alimentazione.

capo III

servizio di consulenza, informazione e orientamento professionale

Art. 28 - Centri di informazione e documentazionea?

1. Il servizio di consulenza, informazione e orientamento professionale, di cui all'art. 11 della Legge regionale n. 37/89, e' erogato da appositi centri di informazione e documentazione per l'orientamento universitario (denominati cido), dipendenti dagli enti gestori.

2. Detti enti si avvalgono per le attivita' dei centri di apposite commissioni consultive di esperti, cosi' composte: un docente universitario in discipline economiche; un docente universitario in discipline pedagogiche o psicologiche; un docente universitario in discipline attinenti la comunicazione; un rappresentante del mondo imprenditoriale (il numero, a discrezione degli enti puo' salire a due); un rappresentante delle oo.ss. Piu' rappresentative sul territorio (il numero, a discrezione degli enti puo' salire a due). Ogni docente universitario puo' essere sostituito, a discrezione di ciascun ente, da un esperto della materia.

3. I cido, dotati di apposita strumentazione informatica, sono inseriti all'interno della rete informativa informatizzata della Regione Toscana che permette loro di comunicare reCiprocamente e con la Regione Toscana medesima. Alla Regione Toscana spetta il compito di individuare le modalita' di accesso e di permanenza dei centri nella rete regionale. Ogni centro puo' inserirsi autonomamente in altre reti telematiche, ritenute idonee allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 29 - Organizzazione dei centri

1. I centri svolgono funzioni di:

A) raccolta ed elaborazione dati sul mercato del lavoro, sui profili professionali e sulle professioni dei laureati in collaborazione con i centri di formazione professionale e con gli altri cido della Toscana;

B) reperimento e trattamento della documentazione;

C) informazione primaria e consulenza individuale.

2. L'organizzazione degli spazi in ambienti idonei dovra' essere funzionale allo svolgimento delle funzioni suddette.

3. Annualmente la relazione di verifica sull'utilizzo del centro da parte degli utenti (comprensiva dei dati qualitativi e quantitativi riferiti agli utenti) e parte della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 23 della Legge regionale n. 37 del 1989.

4. L'utilizzo dei centri da parte degli utenti costituisce parametro per la definizione degli organici dei centri medesimi. Ad una frequenza maggiore di utenti dovra' corrispondere prioritariamente un aumento organico per le funzioni b) e c).

Art. 30 - Rapporti con l'universita' e con altri enti pubblici competenti in materia

1. Gli enti gestori sono tenuti a provvedere a forme di coordinamento, nel rispetto della propria autonomia, tra i cido, i servizi di orientamento delle universita', le struture di orientamento della formazione professionale e quelle degli altri enti publici competenti in materia, stipulando anche apposite convenzioni al fine di cooperare nell'attuazione di programmi concordati di informazione e orientamento.

2. In particolare gli enti gestori sono tenuti ad avvalersi della collaborazione dei servizi di tutorato dell'universita' (art. 13, terzo comma, della legge n. 341 del 9 novembre 1990) finalizzata al sostegno formativo degli studenti assegnisti e di quelli alloggiati.

capo IV

servizio stampa e diffusione

Art. 31 - Finalita' e oggetto

1. Il servizio di cui al presente articolo concerne la produzione e diffusione dei seguenti materiali didattici:

A) libri;

B) audiovisivi;

C) altri materiali.

2. Essi saranno prodotti e forniti nei limiti delle capacita' op- erative e delle assegnazioni finanziarie disposte dai competenti organi di gestione. 3. I materiali didattici posono essere resi disponibili anche mediante prestito dietro idonea garanzia.

Art. 32 - Produzione e approvvigionamento dei materiali

1. Alla produzione e approvvigionamento dei materiali didattici si provvede su domanda scritta dei docenti titolari del corso di insegnamento nell'ambito del quale deve essere utilizzato il materiale.

2. Le richieste potranno anche pervenire da parte di associazioni, organizzazioni e singoli studenti. Dette domande dovranno comunque essere accompagnate dal parere favorevole del docente titolare del corso di insegnamento con massimo numero di studenti.

Art. 33 - Caratteristiche dei libri

1. I libri dovranno realizzarsi con standard qualitativi minimi, con carte possibilmente riciclate e con l'impiego di sistemi di riproduzione fotostatica e di duplicazione e stampa offset in relazione al numero di copie da produrre.

Art. 34 - Centri stampa

1. Alla produzione di libri potra' provvedersi in economia, tramite un centro stampa gestito dalle aziende o tramite centri stampa o altri soggetti esTerni, anche in relazione a quanto previsto dal successivo art. 36.

2. L'organizzazione di un centro stampa interno dovra' essere subordinata ad una precisa valutazione dei costi e dei benefici, dimensionando le attrezzature alle tipologie dei materiali e all'effettivo volume di produzione.

3. L'obiettivo dovra' essere quello di ottenere dei prodotti a costi non superiori a quelli che si sosterrebbero con il ricorso a centri stampa esTerni.

4. Gli enti gestori potranno provvedere alla produzione e diffusione dei materiali didattici mediante affidamento a terzi tramite stipula di apposite convenzioni, nel rispetto delle finalita' e dei principi stabiliti dall'art. 12 della Legge regionale n. 37/1989.

Art. 35 - Oneri a carico degli studenti

1. I prezzi dei materiali didattici posti in vendita dovranno determinarsi in modo da garantire la copertura dei costi di acquisto o di produzione.

Capo V

Attivita' culturali, ricreative e sportive

Art. 36 - Sostegno alla fruizione delle attivita'

1. Gli enti gestori, secondo gli indirizzi del programma regionale, favoriscono, anche in collaborazione con le Universita', le attivita' culturali, ricreative e sportive, nonche' l'interscambio di studenti, valido ai fini dei corsi di studio, con universita' e con altre istituzioni assimilate Italiane ed estere.

2. Ogni anno, a consuntivo, l'ente gestore predisporra' un prospetto delle iniziative promosse con l'indicazione del numero degli studenti che ne hanno usufruito.

3. Il prospetto fa parte della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 23 della Legge regionale n. 37/1989.

4. Gli enti gestori sono tenuti a dare ampia pubblicita' a quanto stabilito nei commi precedenti.

Art. 37 - Associazionismo studentesco

1. Nel sostenere finanziariamente le attivita' e le iniziative promosse dalle associazioni studentesche, cooperative o comitati studenteschi gli enti gestori debbono garantire la pluralita' degli orientamenti culturali.

2. Gli enti, nel caso di richiesta di finanziamenti da parte di associazioni, cooperative, o comitati studenteschi gia' finanziati in precedenza, debbono subordinare il nuovo finanziamento alla verifica degli esiti dei programmi realizzati secondo parametri di crescita culturale, di validita' delle iniziative, di quantita' degli studenti coinvolti, di rapporti con le citta' ospite, di utilita' sociale.

3. Ogni anno, all'inizio dell'anno accademico, gli enti rendono noto, tramite adeguata pubblicita', le disponibilita' finanziarie destinate al sostegno delle attivita' dell'associazionismo studentesco, con le priorita', i requisiti per l'accesso, le date di scadenza per la presentazione delle domande.

4. Ogni anno, a consuntivo, l'ente gestore e' tenuto a predisporre un prospetto per ciascuna delle associazioni, cooperative o comitato studentesco che ha ricevuto il contributo, specificando l'entita' del finanziamento ed il contenuto dell'iniziativa per cui lo stesso e' stato accordato. In nota ad ogni prospetto saranno esplicitate le verifiche effettuate ai sensi del precedente comma 2.

5. I prospetti di cui sopra fanno parte della documentazione di cui al 1? comma dell'art. 23 della Legge regionale n. 37/1989.

Art. 38 - Centri per studenti

1. Si definiscono centri per studenti gli ambienti dotati di basilari servizi didattici e di strumentazione audiovisiva nonche' mezzi di informazione. 2. Un apposito regolamento degli enti gestori disciplina l'utilizzo dei centri da parte degli studenti.

Art. 39 - Mobilita' studentesca

1. Gli enti gestori favoriscono, nei limiti stabiliti dal programma regionale, la mobilita' studentesca mediante: a) messa a disposizione dei servizi nelle strutture del diritto allo studio universitario a studenti stranieri impegnati nei programmi comunitari di studio, quando siano garantite pari condizioni a studenti Italiani nelle strutture formative e assistenziali da cui provengono gli studenti stranieri; b) sovvenzioni dirette a congrue in rapporto alle spese preventivate a laureandi o specializzandi per soggiorni di studio o ricerca all'estero; c) messa a disposizione degli studenti di occasioni turistico- culturali in Italia o all'estero, da attuarsi nei periodi liberi dalle attivita' didattiche, mediante convenzioni con altri enti preposti al diritto allo studio universitario di altre Regioni o altri paesi. Le convenzioni debbono prevedere la messa a disposizione di servizi e, nell'ambito del possibile, forme di reCiprocita'.

Art. 40 - Attuazione della mobilita'

1. La mobilita' di cui all'art. 39 lett. A) si attua nell'ambito di convenzioni tra gli enti gestori e le universita'.

2. Per la mobilita' di cui all'art. 39 lett. B) lo studente deve allegare alla domanda di sovvenzione una dichiarazione rilasciata dall'organo competente della facolta' cui e' iscritto in merito alla rilevanza formativa dell'esperienza per il proprio curriculum di studio.

3. E' cura dell'ente gestore predisporre a consuntivo di ogni esperienza di cui all'art. 39 lett. B) in collaborazione con lo studente che ha usufruito del beneficio, una relazione di valutazione complessiva sulle modalita' organizzative e sui risultati raggiunti. La relazione, firmata anche dagli studenti, fa parte della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 23 della Legge regionale n. 37 del 1989.

4. Ogni anno, all'inizio dell'anno accademico, gli enti comunicano, tramite adeguata pubblicita', i progetti di mobilita' previsti, divisi secondo le tipologie di cui all'art. 39 i requisiti che danno priorita' per accedere ai progetti e la data di scadenza delle domande.

Art. 41 - Promozione sportiva

1. Gli enti gestori facilitano l'accesso degli studenti agli impianti sportivi dell'universita' degli enti locali e dei privati mediante convenzioni e promuovono forme di coordinamento con il comitato per lo sport universitario di cui alla lege 28 giugno 1977 n. 34 e con il centro universitario sportivo Italiano (cus).

2. Ogni anno, all'inizio dell'anno accademico, gli enti pubblicizzano l'elenco degli impianti sportivi convenzionati e la quota finanziaria che lo studente deve comunque sostenere.

3. Le associazioni sportive studentesche possono accedere ai finanziamenti di cui all'art. 37 del presente regolamento secondo le modalita' di cui al medesimo articolo.

Capo VI

Prestito d'onore

Art. 42 - Attribuzione

1. La concessione del prestito d'onore e' subordinata all'impegno formale da parte dello studente, reso all'ente gestore, a rimborsare il prestito nei termini stabiliti dalle apposite convenzioni tra Regione Toscana ed istituti di credito.

2. Il prestito d'onore e' cumulabile con altri benefici anche gratuiti del diritto allo studio universitario mentre non e' possibile tenere accesi due prestiti contemporaneamente.

Art. 43 - Procedura

1. Entro i giorni 15 successivi alla presentazione della domanda per il prestito, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dai programmi regionali, l'ente gestore dispone con proprio atto deliberativo la concessione del nulla-osta che trasmette, unitamente a copia della domanda e documentazione relativa, al'istituto di credito convenzionato prescelto dallo studente ed alla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e della deliberazione dell'ente gestore delibera la concessione della garanzia fidejussoria che comunica tempestivamente all'istituto di credito convenzionato.

3. L'istituto di credito, ricevuti gli atti entro 30 giorni successivi delibera la concessione del prestito allo studente e con lo stesso perfeziona l'atto dandone successiva comunicazione all'ente gestore interessato ed alla Giunta regionale.

4. Ammontare del prestito, durata del prestito, modalita' di rimborso, vengono definiti dalla programmazione regionale in base alle convenzioni stipulate con gli istituti di credito.

Capo VII

Servizio sovvenzioni

Titolo III - obblighi e diritti degli studenti

capo I

diritti

Art. 45 - Diritti individuali

1. Ad ogni studente che usufruisce del servizio alloggio presso le strutture abitative del diritto allo studio competono i seguenti diritti:

A) diritto di occupare le camere per il periodo dell'apertura delle residenze e per la durata risultante dall'atto di assegnazione dell'alloggio;

B) diritto ad un livello prefissato di consumo per energia elettrica, acqua, gas, per gli studenti che occupino appartamenti o posti alloggio dotati di propri contatori;

C) diritto ad utilizzare pienamente le strutture ed i beni della residenza o dell'appartamento assegnato, nel rispetto delle norme e degli orari che ne regolano l'uso e delle necessita' di tutti gli utenti. Qualora l'alloggio non sia dotato di ambienti comuni lo studente ha diritto di usufruire degli spazi di altre strutture abitative del diritto allo studio;

D) diritto di avanzare proposte sul funzionamento della residenza, su acquisti di attrezzature e dotazioni, sull'utilizzo degli ambienti comuni;

E) diritto, durante l'orario di apertura delle strutture, a ricevere ospiti le cui generalita' devono essere dichiarate presso le portinerie;

F) diritto di ricevere, all'atto di assegnazione del posto alloggio, tutte le informazioni relative alle norme regolamentari e di comportamento, all'accettazione sottoscritta delle quali e' subordinata l'assegnazione stessa.

Art. 46 - Diritti comunitari

1. Alla comunita' degli studenti alloggiati presso le residenze e' attribuito:

A) il diritto di convocazione dell'assemblea e di riunione all'interno della residenza d'intesa con i responsabili per i problemi di utilizzazione degli spazi inTerni;

B) diritto di eleggere gli organismi di rappresentanza di cui al precedente art. 10.

capo II

obblighi

Art. 47 - Norme prescrittive

1. Lo studente e' tenuto ad osservare tutte le prescrizioni di legge e regolamento relative al servizio del quale e' utente, IV i compresa la specifica normativa regolamentare emanata dagli enti gestori per ciascuna struttura.

2. Gli studenti alloggiati in appartamenti inseriti in condomini sono inoltre tenuti ad osservare, ove esistente, il relativo regolamento di condominio del quale e' fornita copia al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Art. 48 - Alloggi a pagamento

1. Gli studenti beneficiari di alloggi a pagamento sono tenuti alla corresponsione della tariffa mensile.

2. Il mancato pagamento degli importi dovuti comporta la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio, previa diffida.

Art. 49 - Utilizzazione del posto alloggio

1. Il posto alloggio e' riservato esclusivamente allo studente assegnatario il quale non puo' cederne l'uso ad estranei, nemmeno temporaneamente, pena la revoca del beneficio.

2. Ugualmente viene disposta la revoca in caso di ospitalita' concessa nelle ore notturne.

Art. 50 - Cauzione

1. Lo studente beneficiario e' tenuto a conservare gli ambienti e gli arredi ricevuti in assegnazione, compresi quelli comuni, nello stato originario ed e' obbligato al versamento di una cauzione secondo l'ammontare previsto dal programma regionale.

Art. 51 - Assenze

1. Gli studenti ospiti delle residenze devono segnalare preventivamente le assenze superiori a 2 giorni. Gli studenti che occupino posti alloggio in appartamenti devono segnalare per scritto le assenze superiori a 5 giorni.

2. Le assenze non potranno protrarsi per piu' di quindici giorni, salvo autorizzazione su richiesta motivata.

3. Assenze prolungate oltre i termini suddetti e non motivate comportano, su proposta del responsabile della struttura abitativa, la decadenza dal beneficio.

4. Nei periodi di assenza dell'assegnatario superiori a quindici giorni puo' essere disposta l'assegnazione temporanea ad altri studenti.

Art. 52 - Malattie

1. Lo studente e' tenuto a denunciare le eventuali malattie contagiose.

2. L'amministrazione, in presenza di determinate malattie puo' sospendere temporaneamente l'assegnatario dall'uso del posto alloggio fino alla completa guarigione.

Art. 53 - Pulizie e manutenzione

1. Gli studenti sono tenuti ad effettuare la pulizia ed il riordino giornaliero degli ambienti ricevuti in assegnazione.

2. Degli eventuali guasti deve essere data tempestiva comunicazione al responsabile per i necessari interventi.

Art. 54 - Accesso all'alloggio da parte dell'amministrazione

1. Gli studenti sono tenuti a consentire l'accesso nelle camere o negli appartamenti del direttore dell'azienda o del personale da questi autorizzato, per verifiche periodiche sullo stato degli alloggi.

Art. 55 - Abusivismo

1. Gli studenti beneficiari del posto alloggio che qualsiasi motivo perdono il diritto all'assegnazione sono obbligati a renderlo disponibile entro 10 giorni dalla notifica della richiesta di rilascio.

2. Fatti salvi i provvedimenti di autotutela adottati dall'amministrazione per il recupero del bene, ogni giorno di accertata presenza abusiva presso le strutture abitative comporta l'addebito allo studente abusivo di l. 50.000 giornaliere a titolo di rimborso.

Titolo IV - sospensione decadenza e revoca dei benefici

Capo I

revoca dei benefici (ax art. 4, Legge regionale n. 37/1989)

Art. 56 - Falsita' di dichiarazioni o documentazioni

1. Lo studente che, in relazione alla certificazione prodotta per fruire degli interventi e dei servizi, abbia dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non rispondente al vero incorre nella immediata revoca dei benefici concessi.

2. In tal caso, fatta salva ogni altra sanzione penale o accademica il consiglio di amministrazione dell'azienda per il dsu procede alla ripetizione di quanto indebitamente percepito, maggiorato del 100% semestrale, in base ai seguenti criteri:

A) assegno di studio: ripetizione del valore monetario;

B) alloggio: ripetizione dell'importo fissato dal programma regionale per gli studenti decaduti dal beneficio;

C) mensa: previo controllo del numero dei pasti consumati al prezzo degli assegnisti, ripetizione della differenza tra tale tariffa e quella prevista per la generalita' degli studenti.

3. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi in cui, a norma dell'art. 4 della Legge regionale 14 giugno 1989, n. 37, sopraggiungano ulteriori accertamenti che rideterminano la situazione patrimoniale dello studente.

4. La dichiarazione di revoca a norma del presente articolo comporta la esclusione dai benefici per il diritto allo studio erogati per concorso per l'intero corso di studi.

Capo II

Violazione di obblighi

Art. 57 - Provvedimenti disciplinari

1. Lo studente che contravviene alle disposizioni regolamentari che disciplinano i servizi per il diritto allo studio o che, comunque, commette atti che ne compromettono il regolare svolgimento, IV i comprese molestie anche verbali nei confronti degli addetti e degli altri utenti, e' soggetto ai seguenti provvedimenti disciplinari, fatta salva ogni altra sanzione penale e civile:

A) richiamo; b) sospensione dei benefici; c) revoca dei benefici.

Art. 58 - Richiamo

1. Il richiamo consiste in una dichiarazione scritta di biasimo inflitta dal direttore dell'azienda per il dsu per infrazioni lievi, con invito rivolto allo studente ad astenersi per il futuro da tali comportamenti.

Art. 59 - Sospensione

1. La sospensione dei benefici in godimento, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sessanta giorni, viene inflitta nei casi di grave violazione o per aver commesso una mancanza anche lieve dopo aver subito una altra volta nello stesso anno accademico il richiamo di cui all'articolo precedente.

2. La sospensione puo' essere inflitta anche parzialmente nell'ambito dei benefici in godimento allo studente.

Art. 60 - Revoca

1. La revoca dei benefici concernenti gli interventi a concorso e' disposta nei casi di dolosa violazione degli obblighi di comportamento che abbiano procurato grave danno all'amministrazione o a terzi.

2. La revoca viene altresi' comminata nei casi in cui lo studente abbia commesso un'infrazione di cui all'articolo precedente, dopo aver subito durante lo stesso anno accademico un provvedimento di sospensione.

3. Nei casi di comportamento recidivo di particolare gravita', la revoca puo' essere disposta anche con effetti futuri per uno o piu' anni accademici successivi a quello durante il quale viene disposto il provvedimento.

Art. 61 - Sospensione cautelare

1. Qualora la gravita' dei fatti lo esiga, lo studente puo' essere sospeso dai benefici anche prima dell'inizio del procedimento di cui al successivo articolo 62.

2. La sospensione cautelare e' disposta dal Consiglio di amministrazione.

3. Lo studente che, successivamente, venga scagionato da ogni addebito ha diritto alla restituzione di quanto non erogato a titolo cautelare.

capo III

procedimento relativo alle infrazioni

Art. 62 - Rilevazione delle infrazioni

1. Il direttore dell'azienda, avuta comunque notizia di fatti che possono dar luogo ad uno dei provvedimenti indicati all'art. 57, invita lo studente a fornire chiarimenti sulla propria condotta, disponendo nel contempo gli opportuni accertamenti.

2. Sulla base degli accertamenti disposti, gli eventuali addebiti sono formalmente contestati allo studente con invito a presentare le proprie deduzioni in forma scritta nel termine di venti giorni.

3. Se in base agli ulteriori accertamenti effettuati a seguito delle deduzioni dello studente si rilevi esclusa l'esistenza dell'addebito, il direttore dispone l'archiviazione degli atti.

4. In caso contrario, l'atto di contestazione e' trasmesso al consiglio di amministrazione con una relazione sull'istruttoria svolta e con le deduzioni dell'interessato.

Art. 63 - Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ricevuti gli atti, ove non ne disponga l'archiviazione e ritenga che la sanzione da irrogare sia il richiamo, provvede immediatamente alla restituzione degli atti al direttore.

2. Negli altri casi il presidente provvede alla nomina di un istruttore, scelto fra i membri del consiglio, dandone tempestivamente notizia all'interessato.

Art. 64 - Trattazione orale

1. Terminate le indagini, l'istruttore trasmette gli atti al presidente per la fissazione della data della seduta per la trattazione orale.

2. Il presidente provvede tempestivamente dandone comunicazione all'interessato.

3. Lo studente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia fino a dieci giorni prima della data fissata per la trattazione orale, nonche' di far pervenire al Consiglio eventuali documenti o memorie difensive fino a cinque giorni prima della stessa data.

Art. 65 - Diritto di difesa

1. Lo studente, durante ogni fase del procedimento successiva alla contestazione degli addebiti, ha diritto di farsi assistere da un difensore.

Art. 66 - Deliberazione

1. Il consiglio di amministrazione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi allo studente lo dichiara nella propria deliberazione.

2. Se invece gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, determina il provvedimento sanzionatorio facendone risultare la motivazione.

Art. 67 - Estinzione del procedimento

1. Il procedimento si estingue quando siano decorsi 30 giorni dall'ultimo atto senza che nessun atto ulteriore sia stato compiuto. Il presente regolamento e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

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