Legge regionale 6 Dicembre 1990, n. 94

Istituzione della scuola per le professioni della montagna, presso il centro regionale di formazione professionale di sulmona.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 19
18/05/1991
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

Al fine di qualificare il nostro sistema formativo, ai sensi degli articoli 3, terzo comma, lettere a) e b), e 6), secondo comma, lettera a) della L.R. 5- 12- 1979, n. 63, la Regione istituisce, presso il centro regionale di formazione professionale si sulmona, la <>.

Art. 2

Compito della scuola e' lo studio, la programmazione e la gestione dei corsi di formazione relativi alle attivita' escursionistiche, di tempo libero, turistiche, di osservazione e visita nei luoghi montani. Oltre alla competenza sulle attivita' relative alle qualifiche disciplinate dalle L.R. N. 22/80, n. 65/82, n. 15/84 e della legge n. 6/89 - secondo i criteri e le modalita' in essa indicate - la scuola rilascia attestati di qualifica, gestisce corsi formativi e di aggiornamento ricorrente relativi ad attivita' richieste dalla istituzione di parchi regionali, nazionali, riserve naturali e guidate e dalla diffusione di strutture organizzative dell'accoglienza in montagna, come rifugi, bivacchi e camping. Altri compiti della scuola sono l'informazione e l'orientamento professionale sulle qualifiche rilasciate e la preparazione di personale capace di fornire soccorso in montagna in ogni condizione climatica.

Art. 3

Presso la scuola opera una commissione scientifico - tecnica che ha il compito di predisporre programmi didattici dei corsi, dove non previsto da apposite leggi regionali. La commissione sovrintende allo svolgimento delle attivita'. Anche sulla base di tale esperienza, la commissione inoltra annualmente una proposta di attivita' formativa al settore formazione professionale della Giunta regionale che di essa tiene conto nella redazione del piano annuale della formazione professionale.

Art. 4

La commissione di cui all'art. 3 e' nominata dal Presidente della Giunta regionale su proposta della giunta ed e' composta da:

1) il direttore del parco nazionale d'Abruzzo;

2) un professore ordinario del corso di laurea in scienze ambientali dell'universita' di l' aquila designato dal rettore della stessa universita';

3) due professionisti di discipline di montagna, di cui una guida alpina preferibilmente istruttore nazionale e un maestro di sci preferibilmente istruttore nazionale, scelti dalla Giunta regionale, d' intesa con la competente commissione consiliare, tra coloro che abbiano svolto attivita' di docenza nei corsi formativi gestiti dalla Regione Abruzzo;

4) un esperto ambientalista designato dall' Assessore all' urbanistica;

5) il direttore del CRFP di Sulmona, che assume le funzioni di segretario. I commissario nominato nominato, a scrutinio segreto, un presidente scelto tra i componenti la Commissione. Il presidente ha il compito di convocare e presiedere le riunioni della commissione e di redigere l' annuale relazione, da inviare alla Giunta regionale.

Art. 5

Al fine di potere esercitare, con adeguati strumenti, il compito di informazione e di orientamento professionale sulle attivita' svolte dalla scuola, il crfp di sulmona acquisisce la necessaria documentazione sulle tematiche floro - faunistiche, geomorfologiche e ambientali, con particolare riferimento a quelle abruzzesi. Per lo svolgimento delle attivita' di orientamento, la scuola puo' pubblicare testi a stampa e predisporre appositi strumenti audivisuali.

Art. 6

Le attivita' e le prove finali dei corsi - articolate in momenti tecnico - pratici, didattici, teorici - hanno luogo nel territorio, preferibilmente regionale, che per conformazione si presti alle necessita' della programmazione didattica dei corsi.

Art. 7

Per consentire l'attivita' della commissione di cui all'art. 3 e l'attivita' di orientamento e di documentazione, e' disposta la erogazione di lire 50 milioni a favore del crfp di sulmona, il cui direttore ne rispondera' nella sua qualita' di funzionario delegato.

Art. 8

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 50.000.000 per l'anno 1990, si fa fronte previa riduzione, di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento del cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990. Lo stanziamento della partita n. 4 dell'elenco n. 3 allegato a detto bilancio e' ridotto di lire 50.000.000. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a introdurre, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta stessa, le occorrenti variazioni al bilancio 1990, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 29- 12- 1977, n. 81 e dell'art. 21 della L.R. 21- 02- 1990, n. 12. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel <>. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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