Decisione Unione Europea 21 Novembre 1996, n. 96/664/CE

Decisione del consiglio del 21 novembre 1996 riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversita linguistica della comunita nella societa dell'informazione

Ente 1
Fonte G.U.C.E.
n. 306
28/11/1996

tipologia: Unione Europea - Decisione

Art. 1

E' adottato un programma comunitario le cui finalita' sono:

- accrescere all'interno della comunita' la conoscenza di servizi multilingui che si avvalgono di tecnologie, risorse e standars linguistici e promuoverne la fornitura;

- creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle industrie nel settore linguistico;

- ridurre i costi del trasferimento delle informazioni tra le lingue, in particolare nell'interesse delle pmi;

- contribuire alla promozione della diversita' linguistica della comunita'.

Ai fini della presente decisione:

A) per "servizi multilingui" si intendono i servizi che permettono la comunicazione tra utenti di lingue diverse all'interno della comunita';

B) per "industrie del settore linguistico" si intendono le societa', istituzioni e operatori professionali che forniscono o permettono la fornitura di servizi mono o multilingui in settori quali il reperimento delle informazioni, la traduzione, l'ingegneria linguistica e i dizionari elettronici.

Art. 2

Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono intraprese, secondo le linee d'azione di cui all'allegato I e le modalita' di attuazione del programma specificate nell'allegato III, le seguenti azioni:

  • Sostegno alla creazione di una struttura di servizi per le risorse linguistiche e incoraggiamento della associazioni interessate a tale creazione;
  • Incentivazione dell'uso di tecnologie, risorse e norme linguistiche e della loro integrazione nelle applicazioni informatiche;
  • Promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico comunitario e degli Stati membri;
  • Misure di accompagnamento.

Art. 3

Il programma ha inizio il giorno dell'adozione della presente decisione e ha una durata di tre anni. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma per il periodo di cui sopra ammonta a 15 milioni di ecu. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorita' di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Una ripartizione indicativa degli importi considerati necessari figura nell'allegato II,

Art. 4

1 .

La commissione e' responsabile dell'attuazione del programma e del suo coordinamento con gli altri programmi comunitari. La commissione e' assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della commissione.

2 .

Il rappresentante della commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere e' formulato alla maggioranza stabilita dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il consiglio deve prendere su proposta della commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3 .

A) la commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

B) se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la commissione sottopone senza indugio al consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli e' stata sottoposta la proposta, la commissione adotta le misure proposte.

Art. 5

1 .

La procedura di cui all'articolo 4 si applica:

  • All'adozione del programma di lavoro,
  • Alla ripartizione delle uscite del bilancio,
  • Ai criteri e al contenuto degli inviti a presentare proposte,
  • Alla valutazione dei progetti proposti per il finanziamento comunitario in seguito all'invito a presentare proposte e l'importo stimato del contributo comunitario per ciascun progetto ove questo sia pari o superiore a 100 000 ecu; qualora l'importo del contributo comunitario sia inferiore a 100 000 ecu per ciascun progetto, la commissione informa unicamente il comitato in merito ai progetti e al risultato della loro valutazione,
  • Alle misure relative alla valutazione del programma,
  • A qualsiasi inosservanza delle regole di norma applicate di cui all'allegato III,
  • Alla partecipazione a progetti di persone giuridiche provenienti da paesi terzi e di organizzazioni internazionali.

2 .

La commissione tiene regolarmente informato il comitato dei progressi compiuti nell'attuazione del programma nella sua globalita'.

Art. 6

1 .

La commissione si assicura che le azioni di cui alla presente decisione siano subordinate ad un'effettiva stima preliminare, al controllo e alla successiva valutazione.

2 .

Durante l'attuazione dei progetti e dopo il loro completamento la commissione valuta il modo in cui sono stati realizzati nonche' l'impatto della loro attuazione onde accertare se gli obiettivi originari sono stati conseguiti. Nel far cio' la commissione analizza in particolare in quale misura il gruppo bersaglio delle pmi abbia beneficiato dei progetti realizzati.

3 .

I beneficiari prescelti presentano una relazione annuale alla commissione.

4 .

La commissione presenta al Parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale e al comitato delle Regioni, dopo l'esame da parte del comitato di cui all'articolo 4, una valutazione intermedia e una valutazione finale, realizzate sulla base di un'analisi effettuata da esperti indipendenti, dei risultati ottenuti con l'attuazione delle linee d'azione di cui all'allegato I. In base a tali risultati, la commissione puo' presentare proposte intese ad adeguare l'orientamento del programma. L'analisi e' presentata prima dell'approvazione di ogni ulteriore programma.

Art. 7

La partecipazione al programma puo' essere aperta, secondo la procedura di cui all'articolo 4, senza sostegno finanziario da parte della comunita', alle persone giuridiche stabilite nei paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, qualora tale partecipazione contribuisca efficacemente all'attuazione del programma e tenendo presente il principio del vantaggio reCiproco.

Art. 8

Allegato I

Linee d'azione

1. Linea d'azione 1: sostegno alla creazione di una struttura di servizi per le risorse linguistiche e incoraggiamento delle associazioni interessate a tale creazione le risorse linguistiche, come i dizionari, le banche di dati terminologici, le grammatiche, le raccolte di testi e di registrazioni vocali, costituiscono una materia prima essenziale per la ricerca in campo linguistico, per lo sviluppo di strumenti per il trattamento della lingua integrati nei sistemi informatici, l'apprendimento delle lingue e il miglioramento dei servizi di traduzione. Gli Stati membri, la commissione ed alcune societa' private hanno gia' investito somme considerevoli per produrre risorse linguistiche. Tuttavia, la portata e la complessita' di tali risorse variano da lingua a lingua, in particolare a seconda della domanda pubblica e privata di una determinata lingua all'interno della comunita', precludendo cosi' la diversita' linguistica. Inoltre la piena utilizzazione delle risorse disponibili e' attualmente ostacolata dal fatto che esse sono essenzialmente monolingui, spesso di difficile localizzazione e con specifiche di base a volte divergenti che ne limitano un piu' ampio utilizzo. L'obiettivo di questa linea d'azione e' di sostenere, per tutte le lingue europee, la realizzazione di una infrastruttura europea delle risorse multilingui, e di stimolare la creazione di risorse linguistiche elettroniche. La maggior parte delle imprese attive nel settore sono pmi, spesso novatrici ed efficienti, ma con mezzi finanziari insufficienti per il livello di investimenti richiesto.

2. Linea d'azione 2: stimolo all'utilizzazione di tecnologie, risorse e norme linguistiche e della loro integrazione nelle applicazioni informatiche spetta al settore privato produrre e commercializzare gli strumenti che facilitano lo sviluppo di applicazioni informatiche multilingui e il trasferimento dell'informazione tra le lingue. L'europa dispone di una solida base scientifica e tecnologica nel settore, che e' stata rafforzata dai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, in particolare dai programmi che vertono sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e sui sistemi telematici d'interesse generale. Il mercato europeo e' pero' in ritardo nello sfruttamento dei progressi della ricerca in materia di ingegneria linguistica. Devono essere compiuti sforzi particolari, in particolare nel quadro delle azioni di diffusione e di valorizzazione dei risultati della ricerca, del programma quadro e dei programmi specifici, per accelerare il trasferimento verso il mercato delle nuove tecnologie di trattamento della lingua. Tutte le linee d'azione proposte nel presente programma contribuiscono a creare un ambiente favorevole all'espansione delle industrie del settore linguistico, quali l'ingegneria linguistica e la traduzione. L'obiettivo di questa linea d'azione e' di suscitare una mobilitazione dell'industria del settore linguistico stimolando il trasferimento delle tecnologie e la domanda mediante un numero limitato di progetti dimostrativi a costi ripartiti, capaci di esercitare un effetto catalizzatore in taluni settori chiave. Facendo attenzione ad evitare doppioni, si cercano sinergie tra il presente programma e gli altri programmi relativi alla societa' dell'informazione, in particolare il quarto programma quadro di ricerca e sviluppo, il programma integrato per pmi e artigianato, il programma ida e il proposto programma ariane.

3. Linea d'azione 3: promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico comunitario e degli Stati membri in numerosi programmi comunitari e' stato riconosciuto il ruolo catalizzatore svolto dal settore pubblico ai fini di una piu' rapida e estesa adozione di norme comuni. Con il progredire del mercato interno e con l'eliminazione delle frontiere interne, si assistera' al moltiplicarsi dei trasferimenti di informazioni tra le amministrazioni nei vari Stati membri. Queste ultime dovranno sempre piu' far fronte all'esigenza di disporre di strumenti linguistici avanzati per facilitare, riducendone il costo, le loro comunicazioni con le autorita' omologhe negli altri Stati membri. Lo scambio dell'esperienza acquisita dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie nel trattamento dei multilinguismo e la condivisione delle risorse linguistiche prodotte dagli uni e dagli altri possono contribuire alla creazione di economie di scala e ad una riduzione del costo della comunicazione multilingue.

4. Misure di accompagnamento la realizzazione di una societa' dell'informazione multilingue richiede l'elaborazione di strategie convergenti da parte dei poteri pubblici, delle associazioni e delle istituzioni che operano per la sviluppo delle risorse e degli strumenti linguistici, degli utilizzatori sperimentali e degli operatori del mercato che producono e distribuiscono servizi d'informazione o forniscono strumenti, servizi e sistemi di trattamento della lingua. Per contribuirvi, la commissione mettera' in atto le seguenti misure d'accompagnamento:

Allegato II

Ripartizione indicativa delle spese

1. Sostegno alla creazione di strutture di servizi per le risorse linguistiche e incoraggiamento delle associazioni interessate a tale creazione (29-38 %).

2. Stimolo all'utilizzazione di tecnologie, risorse e norme linguistiche e della loro integrazione nelle applicazioni informatiche (29-38 %).

3. Promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico europeo (29-38 %).

4. Misure d'accompagnamento (4-9 %). Totale: 100 %

Allegato III

Modalita' di attuazione del programma

1. La commissione mette in opera il programma conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.

2. Le linee d'azione del programma sono intraprese, ove si prestino, mediante progetti a costi ripartiti, ad eccezione degli sviluppi per le istituzioni della comunita', per i quali il tasso puo' essere inizialmente del 100 %. Il finanziamento comunitario non e' superiore al minimo reputato necessario per un dato progetto e, in linea di massima, e' concesso unicamente qualora il progetto incontri ostacoli finanziari non altrimenti sormontabili. Inoltre il finanziamento comunitario non supera normalmente il 50 % dei costi dei progetti, tranne in casi straordinari debitamente documentati in cui si terra' conto in particolare della partecipazione di pmi o di Regioni svantaggiate, con partecipazione decrescente mano a mano che il progetto si avvicina al mercato. Le universita', le altre istituzioni e i centri di ricerca senza scopo di lucro che non tengono una contabilita' analitica saranno rimborsati sulla base di una presa a carico pari al 100 % dei costi aggiuntivi.

3. La selezione dei progetti a costi ripartiti e' in linea di massima basata sulla procedura normale di inviti alla presentazione di proposte pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee. Gli obiettivi sono definiti nei piani di lavoro elaborati in stretta concertazione con gli operatori del mercato e il comitato di cui all'articolo 4 della decisione.

4. In casi eccezionali, una volta sentito il parere del comitato di cui all'articolo 4, la commissione potra' tener conto di proposte di progetti non sollecitate, foriere di sviluppi particolarmente promettenti e importanti per la realizzazione degli obiettivi del programma, ma che non potrebbero essere presentate nel quadro della procedura normale degli inviti alla presentazione di proposte.

5. Le domande di sostegno comunitario dovrebbero essere corredate, se del caso, d'un piano finanziario in cui siano specificate tutte le componenti del finanziamento del progetto, inclusi il contributo richiesto alla comunita' e qualsiasi altra richiesta o concessione di contributi di altre fonti.

6. Il sostegno agli sforzi di costruzione di un'infrastruttura delle risorse linguistiche europee e/o la promozione dell'impiego di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico europeo potrebbe assumere la forma di azioni concertate, consistenti nel coordinare, in particolare mediante "reti di concertazione", lo sviluppo di risorse linguistiche multilingui. La partecipazione della comunita' potrebbe coprire fino al 100 % dei costi della concertazione.

7. I progetti interamente finanziati dal bilancio comunitario nel quadro dei contratti di studio e di servizio sono attuati mediante inviti alla presentazione di offerte da parte della commissione, in base al regolamento finanziario (1) e al regolamento che stabilisce le modalita' di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario. La trasparenza sara' assicurata dalla pubblicazione e della diffusione regolare del programma di lavoro alle associazioni professionali e ad altri organismi interessati.

8. Per l'attuazione del programma la commissione intraprende anche attivita' concepite in funzione degli obiettivi generali del programma e di quelli specifici ad ogni linea d'azione. Tali attivita' comprendono corsi pratici, seminari, conferenze, studi, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione, partecipazioni a progetti in cooperazione con amministrazioni degli Stati membri, istituzioni comunitarie e organizzazioni internazionali, in appoggio agli osservatori per le lingue nazionali riconosciuti dalle pubbliche autorita', e un sostegno specifico allo sviluppo di strumenti e risorse linguistici per quelle lingue della comunita' che ne hanno maggiormente bisogno. Tutte le attivita' che ricevono un sostegno finanziario devono, nelle circostanze appropriate, addurre attestazione del finanziamento della comunita'.

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