Legge regionale 6 Settembre 1993, n. 43
Disposizioni per accelerare le procedure di finanziamento in materia di formazione professionale.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 20 22/09/1993 |
| Regione | Liguria |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Anticipazioni
1 .
La Giunta regionale sulla base delle previsioni del piano annuale di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 e all'articolo 4 della regionale 7 agosto 1979 n. 27 contenente le indicazioni dei corsi e l'individuazione dei soggetti incaricati dell'esecuzione al fine di evitare aggravio di interessi passivi per gli enti gestori di formazione professionale procede con proprio atto ad erogare acconti sul finanziamento delle attivita' formative per consentire agli enti in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 5 lettera b) l'attuazione dei corsi.
2 .
Gli acconti di cui al comma 1 sono subordinati alla sottoscrizione da parte degli enti di un atto di impegno e sottomissione unilaterale nel quale sono indicati i criteri i tempi e le modalita' per l'effettuazione dei corsi.
3 .
Gli acconti per ogni corso sono concessi al singolo ente fino al limite del 60 per cento del costo complessivo dei corsi stabilito in via provvisoria in base ai parametri di spesa regionale.
4 .
Gli acconti sono corrisposti in un massimo di tre rate trimestrali pari ad un terzo del totale calcolato ai sensi del comma 3. La prima rata e' liquidata contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1; la liquidazione della seconda rata avviene trascorsi tre mesi dalla liquidazione della prima rata. La liquidazione della terza rata da effettuarsi dopo ulteriori tre mesi e' subordinata all'invio da parte del singolo ente di idonee documentazione circa l'osservanza dell'atto di impegno di cui al comma 2.
5 .
Sulla base delle risultanze dell'istruttoria si provvede agli eventuali conguagli e nel caso di attivita' non avviate al recupero degli acconti gia' corrisposti maggiorati degli interessi legali.
6 .
In caso di approvazione di integrazioni al piano annuale di cui al comma 1 si procede con le modalita' disciplinate nei commi precedenti.
7 .
La liquidazione degli acconti e' subordinata alla presentazione da parte degli enti di idonea garanzia reale o personale anche tramite rilascio di polizza fidejussoria.
Art. 2 - Ripianamento dei bilanci degli enti gestori
1 .
La Giunta regionale nei limiti degli stanziamenti del bilancio puo' erogare agli enti gestori un contributo per il ripianamento delle eventuali e documentate passivita' conseguenti dall'applicazione dei reCiproci rapporti finanziari convenzionali come certificate con apposito provvedimento assunto dalla Giunta regionale. Il contributo dovra' essere finalizzato a realizzare economie di gestione ordinaria dell'ente anche per poter conseguire recuperi a diminuzione degli esercizi successivi.
2 .
Il contributo e' commisurato all'entita' delle passivita' certificate entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La certificazione dovra' essere accompagnata da una documentazione attestante la finalita' di cui al comma 1.
3 .
Contestualmente la Giunta regionale risolve anche attraverso transazioni le pendenze in corso fra la Regione e gli enti di formazione profesionale.
Art. 3 - Convenzione tra regionee istituti di credito
1 .
Nel caso di carenza di liquidita' da cui derivi l'impossibilita' di corrispondere gli acconti ai sensi dell'articolo 1 la Giunta regionale puo' stipulare una convenzione con istituto bancario per l'apertura di una linea di credito a favore degli enti gestori di cui all'art. 1.
2 .
L'apertura di credito e' concessa nei limiti delle rate trimestrali gia' maturate da ciascun enti ai sensi dell'articolo 1 comma 4.
3 .
Le condizioni di interesse applicate alla linea di credito non dovranno essere superiori a quelle previste dal tesoriere regionale per le anticipazioni di tesoreria.
4 .
Gli interessi passivi connessi all'utilizzo delle aperture di credito sono a carico della Regione
Art. 4 - Imputazione dei fondi regionali
1 .
Le liquidazioni della Regione successive all'utilizzo da parte degli enti gestori della linea di credito sono prioritariamente finalizzate alla copertura dello scoperto bancario; a tal fine l'apertura della linea di credito a favore di ciascun ente e' subordinata al rilascio di delega all'incassso a favore dell'istituto bancario da parte degli enti gestori.
Art. 5 - Norma finanziaria
Articolo 5 subarticolo 1
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede con il capitolo 4020 " spese per attivita' formative affidate dalla Regione a soggetti diversi (legge 21 dicembre 1978 n. 845 e Legge regionale 7 agosto 1979 n. 27 articoli 30 e 32)" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
Omissis
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci di previsione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa del capitolo 9550 " interessi passivi su anticipazioni di cassa apertura di credito ed altre operazioni di finanziamento a breve termine" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci di previsione.
Articolo 5 subarticolo 3
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci di previsione.
Art. 6 - Norma transitoria finale
1 .
In fase di prima applicazione della presente legge per l'anno 1993 le norme di cui all'articolo 1 si osservano con riferimento ai corsi previsti nel piano di riprogrammazione dello stesso anno. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.





