Legge regionale 10 Settembre 1993, n. 59
Istituzione di un fondo di garanzia e credito agevolato a medio termine delle piccole e medie imprese produttive.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 35 23/09/1993 |
| Regione | Abruzzo |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
E' istituito un fondo speciale destinato per prestazioni di garanzia e per Costituzione di provvista a tasso agevolato per credito a medio termine, alle piccole e medio imprese produttive.
Art. 2 - Dotazione organica
La dotazione finanziaria del fondo di cui al precedente art. 1 e' stabilita, per l' anno 1993 in lire 4.000.000.000 che verra' trasferita alla fira con apposita convenzione.
Art. 3 - Gestione
Il fondo e' gestito dalla fira spa (finanziaria regionale abruzzese) nel rispetto delle disposizioni generali contenute nella presente legge. Fira utilizza il fondo previsto nel precedente art. 1 per interventi a favore di piccole e medie imprese produttive che comportino miglioramenti nelle tecnologie e/o nelle strutture organizzative aziendali e/o incremento dei livelli occupazionali. Gli interventi previsti dalla presente legge possono essere effettuati dalla fira direttamente o mediante apposite convenzioni da stipularsi con il sistema finanziario o con organizzazioni di categoria gia' esistenti a valenza provinciale e regionale.
Art. 4 - Rapporti previsionali
La fira deve presentare alla Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, un rapporto previsionale circa l' utilizzo del fondo di cui al precedente art. 2; entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno deve altresi' presentare una relazione consuntiva sull' attivita' realizzata nel semestre precedente. Nel primo anno di attuazione della presente legge il rapporto previsionale di cui al precedente comma 1 deve essere presentato entro 90 giorni dall' entrata in vigore della legge stessa.
Art. 5 - Spese gestione
Per la copertura delle spese di gestione e di attuazione della presente legge e' riservata alla fira una quota del 2% (due per cento) delle risorse finanziarie disponibili.
Art. 6 - Disponibilita'
L' ammontare totale di cui al precedente art. 2, detratto del 2% (due per cento) di cui al precedente art. 5 e' cosi' ripartito:
- I due terzi sono utilizzati per l' acquisto di titoli con finalita' di Costituzione di un fondo di garanzia a medio termine;
- Un terzo piu' l' ammontare degli interessi che matureranno dall' acquisto dei titoli stessi devono essere destinati alla riduzione del costo delle operazioni di credito a medio termine.
Art. 7 - Modalita' operative
Le modalita' di dettaglio per l' operativita' del fondo stesso sono predisposte e divulgate dalla fira entro 60 gg. Dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 8 - Indicazione di indirizzo relativo al credito
L' abbattimento del tasso, nell' ambito dell' intervento relativo al credito a medio termine, e' 0 pari al 3% (tre per cento) annuo. La durata del finanziamento e' di 5 (cinque) anni con l' aggiunta di un anno di preammortamento. Il rimborso deve avvenire in rate semestrali posticipate. L' importo finanziabile non puo' essere superiore a l. 300 milioni.
Art. 9 - Indicazioni di indirizzo relative al fondo di garanzia
La durata della garanzia non puo' essere superiore a 5 anni. L' importo finanziabile per ogni impresa, relativo alla garanzia non puo' superare i 500 milioni.
Art. 10 - Cumulabilita'
Le misure suddette sono comunque cumulabili nei limiti previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.
Art. 11 - Norma finanziaria
Articolo 11 subarticolo 1
All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, definito per l' anno 1993 in l. 4.000.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio.
Articolo 11 subarticolo 2
All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, definito per l' anno 1993 in l. 4.000.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio. Cap. 324000 denominato << fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in c/ capitale>> - in diminuzione l. 4.000.000.000.
Omissis
La partita n. 5 dell' elenco n. 4 e' corrispondentemente ridotta.
Articolo 11 subarticolo 3
All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, definito per l' anno 1993 in l. 4.000.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio.
Omissis
Cap. 23441 (di nuova istituzione ed iscrizione sett. Xxiii, tit. 2, ctg. Iv, sez. 10) denominato: << Costituzione del fondo di garanzia a credito agevolato a medio termine per le piccole e medie imprese>> - in aumento l. 400.000.000. La partita n. 5 dell' elenco n. 4 e' corrispondentemente ridotta.
Articolo 11 subarticolo 4
La partita n. 5 dell' elenco n. 4 e' corrispondentemente ridotta.
Art. 12 - Urgenza
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.





