Legge regionale 25 Ottobre 1996, n. 33
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 20 giugno 1981, n. 12, "ulteriori provvidenze a favore dell'artigianato" e 7 gennaio 1985, n. 2 "modifiche alla legge regionale del 20 giugno 1981, n. 12, e ulteriori provvidenze a
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 11 15/03/1997 |
| Regione | Molise |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
1 .
Con la presente legge di modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 20 giugno 1981, n. 12 e 7 gennaio 1985, n. 2 la Regione si propone l'adeguamento della propria normativa in materia di provvidenze a favore dell'artigianato al mutato contesto economico e finanziario in cui si trovano ad operare le imprese artigiane, anche perche' trovino piena ed immediata operativita' le misure 2.2.1, 2.2.2, e 2.2.3 del pop Molise 1994 - 1999, approvato con decisioni n. C 94376 del 20 dicembre 1994 e n. Sg (96) d/7838 del 6 settembre 1996 dalla commissione europea.
Art. 2
1 .
All'art. 6 e all'art. 27 della Legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 sono soppresse le parole "sentita la competente commissione consiliare".
2 .
Al 2 comma dell'art. 13 della Legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 dopo le parole "in conto interessi" aggiungere le seguenti parole: " e in conto canoni ".
3 .
Al 3 comma dell'art. 18 della Legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 sostituire le parole "dell'1 annuo" con le parole: "dello 0,50 una tantum".
4 .
La Giunta regionale invia, semestralmente, dettagliata relazione inerente i provvedimenti adottati.
Art. 3
1 .
All'art. 2 della Legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 dopo le parole "ed i loro consorzi" aggiungere le seguenti parole: "nonche' le piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria (guce n. 96/280/ce) operanti nei settori delle attivita' estrattive, manifatturiere ed edili di cui alle sezioni c.d.f. Delle classificazioni delle attivita' economiche istat "91".
Art. 4
1 .
Al 1 comma dell'art. 3 della Legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 le parole: "a) entro l'importo massimo di 700 milioni " e "b) entro l'importo massimo di 300 milioni" sono sostituite rispettivamente dalle parole: "a) entro l'importo massimo di un miliardo di lire" e "b) entro l'importo massimo di 500 milioni di lire".
2 .
Allo stesso art. 3, alla lettera a) e b), dopo le parole "a beneficio di imprese artigiane" aggiungere le seguenti parole: "e di piccole e medie imprese,".
Art. 5
L'art. 5 della Legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 e' sostituito dal seguente: "le imprese artigiane ed i loro consorzi nonche' le piccole e medie imprese di cui all'art. 2 della presente legge, possono stipulare contratti di cessione di crediti commerciali factoring mediante interventi agevolati a carico della Regione Molise".
Art. 6
1 .
L'art. 7 della Legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 e' abrogato ed e' sostituito con il presente: per i contratti di cessione globale di crediti commerciali spettano alle societa' di cui al precedente art. 6:
- Una commissione percentuale sugli importi ceduti nella misura dello 0,20 mese a copertura delle spese di contabilizzazione, di gestione o di incasso dei crediti;
- Un interesse sulle somme anticipate, rispetto alle scadenze dei pagamenti previsti dalle fatture, stabilito in misura non superiore al tasso del prime - rate abi, in vigore al momento dell'anticipazione, aumentata di 2 punti;
- Una commissione una tantum per spese di istruttoria ed oneri accessori da determinare in rapporto al fido richiesto ed al numero di debitori ceduti, comunque in misura non superiore a l. 500.000.
Art. 7
1 .
L'art. 8 della Legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 e' abrogato ed e' sostituito con il presente: gli interventi agevolati dalla Regione Molise previsti dal precedente art. 7 consistono:
- In un contributo pari al 50 della commissione di cui alla lettera a) e c) del precedente art. 7;
- Una quota pari al 50 dell'interesse stabilito alla lettera b) del precedente art. 7.
Art. 8
1 .
I conferimenti di cui all'art. 13 della Legge regionale 20 giugno 1981, n. 12, potranno essere destinati anche all'abbattimento del tasso di interesse previsto per gli interventi finanziari dell'artigiancassa s.p.a.
2 .
L'abbattimento del tasso e' fissato nella misura dei 40 del tasso praticato dall'artigiancassa s.p.a. A carico delle imprese artigiane. Tale misura potra' essere modificata con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'artigianato.
3 .
I rapporti tra la Regione Molise e l'artigiancassa s.p.a. Derivanti dall'attuazione della presente legge saranno regolati da apposita convenzione.
Art. 9
1 .
Le intensita' degli aiuti concessi ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1981, n. 12 e 7 gennalo 1985, n. 2 non potranno essere superiori al limite stabilito dalla commissione della Comunita' Europea in termini di e.s.n.
Art. 10
1 .
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con l'imputazione al capitoli n. 12232, n. 12234 e n. 50710 dello stato di previsione di spesa di esercizio 1996 o corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 11
1 .
La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
In sede di opposizione del visto alla Legge regionale 25 ottobre 1996, n. 33, il commissario del governo ha riportato quanto segue: "visto: fermo restando l'obbligo da parte della Regione Molise di adeguarsi ad eventuali rilievi dell'unione europea".





