Legge regionale 25 Ottobre 1996, n. 33

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 20 giugno 1981, n. 12, "ulteriori provvidenze a favore dell'artigianato" e 7 gennaio 1985, n. 2 "modifiche alla legge regionale del 20 giugno 1981, n. 12, e ulteriori provvidenze a

Ente 3
Fonte G.U.R.I.
n. 11
15/03/1997
Regione Molise

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

Con la presente legge di modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 20 giugno 1981, n. 12 e 7 gennaio 1985, n. 2 la Regione si propone l'adeguamento della propria normativa in materia di provvidenze a favore dell'artigianato al mutato contesto economico e finanziario in cui si trovano ad operare le imprese artigiane, anche perche' trovino piena ed immediata operativita' le misure 2.2.1, 2.2.2, e 2.2.3 del pop Molise 1994 - 1999, approvato con decisioni n. C 94376 del 20 dicembre 1994 e n. Sg (96) d/7838 del 6 settembre 1996 dalla commissione europea.

Art. 2

1 .

All'art. 6 e all'art. 27 della Legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 sono soppresse le parole "sentita la competente commissione consiliare".

2 .

Al 2 comma dell'art. 13 della Legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 dopo le parole "in conto interessi" aggiungere le seguenti parole: " e in conto canoni ".

3 .

Al 3 comma dell'art. 18 della Legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 sostituire le parole "dell'1 annuo" con le parole: "dello 0,50 una tantum".

4 .

La Giunta regionale invia, semestralmente, dettagliata relazione inerente i provvedimenti adottati.

Art. 3

1 .

All'art. 2 della Legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 dopo le parole "ed i loro consorzi" aggiungere le seguenti parole: "nonche' le piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria (guce n. 96/280/ce) operanti nei settori delle attivita' estrattive, manifatturiere ed edili di cui alle sezioni c.d.f. Delle classificazioni delle attivita' economiche istat "91".

Art. 4

1 .

Al 1 comma dell'art. 3 della Legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 le parole: "a) entro l'importo massimo di 700 milioni " e "b) entro l'importo massimo di 300 milioni" sono sostituite rispettivamente dalle parole: "a) entro l'importo massimo di un miliardo di lire" e "b) entro l'importo massimo di 500 milioni di lire".

2 .

Allo stesso art. 3, alla lettera a) e b), dopo le parole "a beneficio di imprese artigiane" aggiungere le seguenti parole: "e di piccole e medie imprese,".

Art. 5

L'art. 5 della Legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 e' sostituito dal seguente: "le imprese artigiane ed i loro consorzi nonche' le piccole e medie imprese di cui all'art. 2 della presente legge, possono stipulare contratti di cessione di crediti commerciali factoring mediante interventi agevolati a carico della Regione Molise".

Art. 6

1 .

L'art. 7 della Legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 e' abrogato ed e' sostituito con il presente: per i contratti di cessione globale di crediti commerciali spettano alle societa' di cui al precedente art. 6:

  • Una commissione percentuale sugli importi ceduti nella misura dello 0,20 mese a copertura delle spese di contabilizzazione, di gestione o di incasso dei crediti;
  • Un interesse sulle somme anticipate, rispetto alle scadenze dei pagamenti previsti dalle fatture, stabilito in misura non superiore al tasso del prime - rate abi, in vigore al momento dell'anticipazione, aumentata di 2 punti;
  • Una commissione una tantum per spese di istruttoria ed oneri accessori da determinare in rapporto al fido richiesto ed al numero di debitori ceduti, comunque in misura non superiore a l. 500.000.

Art. 7

1 .

L'art. 8 della Legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 e' abrogato ed e' sostituito con il presente: gli interventi agevolati dalla Regione Molise previsti dal precedente art. 7 consistono:

  • In un contributo pari al 50 della commissione di cui alla lettera a) e c) del precedente art. 7;
  • Una quota pari al 50 dell'interesse stabilito alla lettera b) del precedente art. 7.

Art. 8

1 .

I conferimenti di cui all'art. 13 della Legge regionale 20 giugno 1981, n. 12, potranno essere destinati anche all'abbattimento del tasso di interesse previsto per gli interventi finanziari dell'artigiancassa s.p.a.

2 .

L'abbattimento del tasso e' fissato nella misura dei 40 del tasso praticato dall'artigiancassa s.p.a. A carico delle imprese artigiane. Tale misura potra' essere modificata con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'artigianato.

3 .

I rapporti tra la Regione Molise e l'artigiancassa s.p.a. Derivanti dall'attuazione della presente legge saranno regolati da apposita convenzione.

Art. 9

1 .

Le intensita' degli aiuti concessi ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1981, n. 12 e 7 gennalo 1985, n. 2 non potranno essere superiori al limite stabilito dalla commissione della Comunita' Europea in termini di e.s.n.

Art. 10

1 .

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con l'imputazione al capitoli n. 12232, n. 12234 e n. 50710 dello stato di previsione di spesa di esercizio 1996 o corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 11

1 .

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

In sede di opposizione del visto alla Legge regionale 25 ottobre 1996, n. 33, il commissario del governo ha riportato quanto segue: "visto: fermo restando l'obbligo da parte della Regione Molise di adeguarsi ad eventuali rilievi dell'unione europea".

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