Decreto Presidente Giunta provinciale 31 Gennaio 1990, n. 4-17/leg
Regolamento per lo svolgimento delle selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' ai sensi della legge provinciale 1a? agosto 1988, n. 24
| Ente | 4 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 43 18/09/1990 |
| provincia | Trento |
tipologia: Enti locali - Decreto Presid. Giunta prov.
Art. 1
1.
La Provincia autonoma di Trento osserva, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sul collocamento obbligatorio nonche' di quelle relative alle quote riservatarie nell'ambito del pubblico impiego, le modalita' di cui agli articoli seguenti nell'assunzione di personale per la copertura dei posti dei profili professionali per l'accesso ai quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
2.
I profili professionali di cui al precedente comma sono i seguenti:
3? Livello funzionale retributivo:
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera;
Bidello;
Custode di museo;
Operatore d'appoggio nelle scuole dell'infanzia.
4? Livello funzionale retributivo:
Operatore amministrativo;
Autista;
Operaio qualificato.
Art. 2
1. La Giunta provinciale provvede a stabilire per ciascuno dei profili professionali di cui al precedente articolo, il numero di posti da coprire con le modalita' indicate nel presente regolamento.
2. I dipendenti che, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento che stabilisce il numero di posti da coprire, abbiano presentato, ai sensi dell'art. 66 della Legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, domanda di utilizzazione nei profili professionali previsti al comma 2 dell'art. 1 sono ammessi a sostenere apposite selezioni, da espletarsi anteriormente all'avvio delle procedure di cui ai successivi articoli.
3. Ad avvenuto inquadramento nei diversi profili professionali dei dipendenti risultati idonei, la Provincia richiede alla o alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, territorialmente competenti, l'avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari a quello dei posti rimasti da coprire, IV i compresi quelli resisi vacanti a seguito degli inquadramenti medesimi.
Art. 3
1. La richiesta di avviamento a selezione e' inoltrata ad ogni sezione circoscrizionale per l'impiego avente sede sul territorio provinciale e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione il quale provvede ad avviare i lavoratori secondo l'ordine della graduatoria unica integrata.
2. Per l'assunzione di personale da assegnare alle sedi periferiche degli uffici Provinciali, la richiesta di avviamento a selezione e' inoltrata alla sola sezione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente.
Art. 4
1. Le selezioni vengono effettuate da una Commissione esaminatrice nominata ai sensi dell'art. 69, secondo comma, della Legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.
2. Le selezioni consistono in una o piu' prove attitudinali a carattere teorico e/o pratico, al fine di valutare l'idoneita' del candidato in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale da ricoprire.
3. Il programma e le materie d'esame nonche' i criteri di valutazione, sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale con riferimento a ciascu profilo professionale ed in base ai conteuti di professionalita' indicati nelle relative declaratorie.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono, in ordine alle modalita' di espletamento della selezione, in quanto applicabili, le vigenti norme in materia di concorsi.
Art. 5
1. I candidati risultati idonei sono invitati dall'Amministrazione a presentare nel termine di 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:
1) originale o copia autenticata del titolo di studio;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza Italiana;
4) certificato di residenza;
5) certificato di godimento dei diritti politici;
6) certificato generale del casellario giudiziale;
7) certificato medico attestante la sana e robusta Costituzione, l'idoneita' fisica all'impiego e l'esenzione da imperfezioni che possano influire sul rendimento (salva in ogni caso la facolta' dell'Amministrazione di sottoporre a visita medica collegiale di controllo);
8) documento comprovante la propria posizione in ordine agli obblighi di leva:
Copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa);
Copia dello stato di servizio (per gli ufficiali);
Dichiarazione del comando da cui dipende (per i militari alle armi);
Certificato dell'esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva;
9) copia autenticata della patente di guida, qualora richiesta per l'accesso al profilo;
10) una marca da bollo da L. 5.000.
2. I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7), dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della relativa richiesta.
3. Tutti i documenti dovranno essere redatti in conformita' alle leggi sul bollo e, in quanto occorre, debitamente legalizzati.
4. Non possono conseguire la nomina coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati decaduti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Art. 6
1. Alla copertura dei posti rimasti vacanti per mancata risposta alla convocazione, espletamento della prova di selezione con esito negativo, mancata accettazione della nomina o per carenza dei requisiti richieti si provvede con ulteriori avviamenti, nel rispetto delle modalita' di cui al presente regolamento.
Art. 7
1. Sono fatti salvi gli effetti del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti del profilo professionale di operatore amministrativo, 4? livello funzionale-retributivo del Ruolo unico del personale Provinciale, bandito con deliberazione della Giunta provinciale n. 12854, di data 27 ottobre 1989. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





