Legge regionale 25 Luglio 1997, n. 35
Modifica del termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 36 - modifica alla legge regionale 29 agosto 1985, n. 32, riguardante interventi straordinari di sostegno all'occupazione giovanile con particolare riferimento alla promozione di una nuova imprenditorialita', allo sviluppo del terziario qualificato ed alla elevazione della qualita' della vita.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 40 28/07/1997 |
| Regione | Basilicata |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
Il termine di cui all'art. 2 della Legge regionale n. 36 del 30 luglio 1996 e' fissato al 30 novembre 1997.
Art. 2
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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