Legge regionale 18 Marzo 1997, n. 6

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 382".

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 32
01/03/1997
Regione Emilia Romagna

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Integrazione dell'art. 9 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 71.

All'art. 9 della Legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente nuovo comma: "2-bis. I contributi di cui ai precedenti commi possono essere erogati, alle stesse condizioni e per la medesima durata, alle cooperative sociali iscritte nella sez. B del corrispondente albo regionale, che mantengono alle proprie dipendenze lavoratori per i quali siano venute meno le condizioni di svantaggio.".

Art. 2 - Modifica dell'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 71.

L'art. 10 della Legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 e' cosi' sostituito: art. 10. Partecipazione alle gare e scelta del contraente

1. La partecipazione alle gare per l'appalto dei servizi di cui alla presente legge e' subordinata all'assenza di cause di esclusione ed, in particolare, al rispetto delle norme contrattuali di lavoro, previdenziali e assicurative, nonche' al possesso dei requisiti di capacita' tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria definiti con direttiva adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente.

2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al contratto, quali, tra l'altro, il merito tecnico, la qualita' del progetto e del servizio, le sue modalita' di gestione ed il prezzo.

3. Qualora la fornitura abbia ad oggetto beni o servizi diversi da quelli socio-assistenziali, sanitari ed educativi, il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati costituisce particolare elemento di valutazione qualitativa, sulla base dei criteri di ponderazione determinati con la direttiva della Giunta regionale di cui al comma 1.

4. Il bando di gara o il capitolato d'oneri indicano gli elementi di valutazione che saranno applicati e l'ordine di importanza loro attribuita.

5. Fino alla emanazione di una apposita Direttiva regionale che definisca gli standard di qualita' dei servizi di cui alla presente legge, nella scelta del contraente, l'elemento prezzo non puo' avere un peso superiore al cinquanta per cento del punteggio complessivo previsto per l'aggiudicazione.

6. La Giunta regionale, sulla base delle norme statali e comunitarie relative agli appalti di servizi, definisce con la direttiva di cui al comma 1:

  1. Le cause di esclusione;
  2. I requisiti per la partecipazione alle gare;
  3. Gli elementi per la valutazione della qualita' dell'offerta;
  4. La documentazione probatoria;
  5. La metodologia di attribuzione dei punteggi da assegnare agli elementi di valutazione.".

Art. 3 - Modifica dell'art. 11 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 71.

Il comma 5 dell'art. 11 della Legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 e' cosi' sostituito: "5. I criteri per l'accesso e per la scelta del contraente di cui all'art. 10 nonche' lo schema di convenzione di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti di cui al precedente art. 2, anche agli altri soggetti fornitori di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.".

Art. 4 - Integrazione dell'art. 22 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 71.

All'art. 22 della Legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente nuovo comma: "1-bis. La commissione acquisisce per il tramite delle amministrazioni Provinciali elementi di conoscenza per il monitoraggio sullo stato di applicazione della presente legge e formula periodicamente, in merito, osservazioni e proposte alla Giunta regionale.". La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione emilia-romagna.

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