Legge regionale 25 Luglio 1997, n. 33
Istituzione dell'osservatorio regionale dell'artigianato.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 40 28/07/1997 |
| Regione | Basilicata |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Istituzione dell'osservatorio regionale dell'artigianato
E' istituito presso la Giunta regionale, dipartimento attivita' produttive, l'osservatorio regionale dell'artigianato per dare attuazione all'art. 5 dello statuto regionale, per promuovere un'attivita' di analisi e di studio delle problematiche relative all'artigianato lucano ed acquisire dati ed elementi informativi necessari per lo sviluppo, la qualificazione, gli indirizzi del settore. L'attivita' dell'osservatorio regionale dell'artigianato, concorre alla operativita' dell'osservatorio nazionale e del sistema informativo nazionale dell'artigianato di cui al Decreto Legge 31 luglio 1997,convertito in legge 3 ottobre 1987 n. 399 utilizzando sistemi compatibili fra i due osservatori ed avvalendosi anche dei dati rivenienti dall'osservatorio nazionale.
Art. 2 - Struttura organizzativa
Per quanto concerne la struttura organizzativa, la stessa e' definita nell'ambito della Legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 dal dirigente generale del dipartimento attivita' produttive inserendola nell'area di attivita' dell'artigianato. Per lo svolgimento dell'attivita' dell'osservatorio ci si avvarra' di un comitato tecnico che verra' istituito con provvedimento della Giunta regionale. Il comitato tecnico e' composto da n. 5 membri: il responsabile della struttura regionale preposta all'artigianato che lo presiede o un suo delegato; un dirigente del dipartimento programmazione; dal presidente della commissione regionale dell'artigianato o un suo delegato; dal presidente dell'unione delle camere di commercio o un suo delegato; da un docente dell'universita' degli studi di Basilicata. Svolgera' la funzione di segretario un funzionario del dipartimento attivita' produttive della Regione Il comitato tecnico, dura in carica cinque anni e comunque la sua durata e' collegata con la funzione sopra indicata. Il comitato tecnico e' convocato dal presidente. Esso, per i compiti di cui al successivo art. 3, dovra' dotarsi del preventivo parere della commissione regionale per l'artigianato e potra' avvalersi di esperti o rappresentanti di enti o associazioni a vario Titolo Interessati all'attivita' dell'osservatorio. Ai componenti del comitato tecnico esterni all'amministrazione regionale viene corrisposta, per ogni seduta, una indennita' di l. 100.000. Spetta, altresi', in ogni caso, il rimborso delle spese di viaggio e missione se dovuto.
Art. 3 - Compiti del comitato tecnico
Il comitato tecnico: predispone il programma annuale di attivita' e lo trasmette alla Giunta regionale; cura le pubblicazioni periodiche ed annuali realizzate dall'osservatorio; da' l'impulso per la realizzazione degli obiettivi posti alla base dell'osservatorio.
Art. 4 - Obiettivi dell'osservatorio
L'attivita' dell'osservatorio deve concorrere:
- Alla programmazione regionale nel settore dell'artigianato;
- Alla raccolta e utilizzazione dei dati nel rispetto della legislazione vigente in materia di segreto statistico;
- Alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia d'artigianato;
- Alla realizzazione del sistema informativo regionale sull'artigianato in raccordo con il sistema informativo nazionale, in attuazione della legge n. 399/1987;
- Alla promozione di indagini, ricerche, studi, collaborazioni in materia d'artigianato;
- Alla realizzazione di seminari, pubblicazioni, convegni di studio in materia d'artigianato;
- All'aggiornamento ed elaborazione dei dati disponibili acquisendo sistematicamente i nuovi dati;
- Alla creazione, se autorizzato dalla Giunta regionale, di particolari indagini e studi di carattere settoriale o locale su richiesta di istituzioni e realta' associative che ne abbiano titolo;
- Alla proposta di iniziative volte allo sviluppo e valorizzazione dell'artigianato, con particolare riferimento all'artigianato artistico e tradizionale.
Art. 5 - Programma annuale di attivita'
Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'articolato che precede, l'osservatorio regionale dell'artigianato, su proposta del comitato tecnico e sentita la c.r.a., predispone entro il mese di ottobre di ogni anno un programma di attivita' da svolgere nell'anno successivo, corredato da un apposito preventivo finanziario. Il documento, sentita l'apposita commissione consiliare, viene approvato dalla Giunta regionale.
Art. 6 - Norma finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in lire 404.949.580 si fara' fronte, per l'esercizio finanziario 1997, con la disponibilita' sul cap. 6185 del bilancio corrente. Per gli anni successivi, si provvedera' con gli stanziamenti previsti sugli stessi o corrispondenti capitoli di bilancio".
Art. 7 - Pubblicazione della legge
La presente Legge regionale e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.





