Legge regionale 20 Ottobre 1997, n. 31

Modifica della legge regionale n. 51 del 13 dicembre 1996 concernente: "interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile nella regione lazio".

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 30
30/10/1997
Regione Lazio

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

L'articolo 7 della Legge regionale 13 dicembre 1996, n. 51, e' sostituito dal seguente: "art. 7. - disposizioni transitorie - 1. Per il primo anno di applicazione le domande per usufruire alle agevolazioni di cui all'articolo 4 devono pervenire all'Assessorato competente entro il 30 ottobre".

Art. 2

1 .

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

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