Legge regionale 9 Aprile 1997, n. 28
Intervento finanziario della regione per l'integrazione del fondo investimento e occupazione (fio).
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 9 01/05/1997 |
| Regione | Abruzzo |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
Per fronteggiare i fabbisogni individuati con deliberazione del Consiglio regionale 28 dicembre 1995 n. 19/11, con la quale sono state riprogrammate le opere a suo tempo finanziate con il Fondo Investimenti ed Occupazione (Fio) e non completate entro i termini assegnati od indicati, e' istituito un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa. Lo stanziamento relativo sara' determinato da apposita legge di variazione al bilancio e compatibilmente con le risorse disponibili. La Giunta regionale lo utilizzera' con le modalita' e le priorita' di cui al successivo art. 2.
Art. 2
Le risorse cosi' come reperite al precedente art. 1 saranno attribuite al corrispondente capitolo solo in assenza di disponibilita' finanziarie derivate da economie accertate, su altri progetti eseguiti con finanziamento Fio, con il provvedimento di definizione dei relativi contratti di appalto a suo tempo stipulati o delle concessioni a suo tempo assentite ai vari enti attuatori. Le risorse sono destinate prioritariamente alla copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione delle opere da eseguire in gestione diretta. Allo stesso possono accedere anche gli enti concessionari della Regione ove i maggiori fabbisogni non derivino da comportamenti omissivi degli enti stessi o comunque da fatti ad essi imputabili ed a condizione che i medesimi certifichino di non poter far fronte, con proprie risorse, ai predetti maggiori fabbisogni. Le relative domande, da inoltrare al Presidente della Giunta regionale, debbono essere corredate del provvedimento di approvazione del certificato di collaudo e della relazione economica redatta dai collaudatori, nel quale l'ente interessato deve dare atto della inesistenza delle predette circostanze preclusive. Nel caso di piu' domande concorrenti, le stesse saranno esaminate in ordine cronologico secondo la data di presentazione se utilmente e completamente documentate e saranno soddisfatte entro il limite di disponibilita' finanziaria assicurata dalle economie accertate o che via via saranno accertate sui singoli interventi ultimati o, dalle risorse che saranno attribuite ai sensi dei precedenti commi 1 e 2. Il soddisfacimento delle istanze relative alla esecuzione di ulteriori opere oltre quelle ultimate e collaudate, sara' subordinato a quello relativo a tutti gli altri casi.
Art. 3
Le erogazioni a favore degli enti concessionari saranno effettuate con le procedure stabilite dalla Legge regionale 11 settembre 1979 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4
All'onere derivante all'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997in lire 100.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della Legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000, quota parte della partita n. 10- elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, e' istituito ed iscritto (nel sett. 15, tit. 2, sez.10, ctg. 1) il cap. 152119, con la denominazione: "intervento finanziario della Regione per l'integrazione del Fondo Investimenti e Occupazione (Fio)", con lo stanziamento di sola competenza di lire 100.000.000. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.





