Legge regionale 22 Aprile 1997, n. 36
Piano per l'individuazione di potenzialita' occupazionali permanenti.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 9 01/05/1997 |
| Regione | Abruzzo |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
La Regione Abruzzo, considerato il difficile momento congiunturale, ritiene urgente ed indifferibile acquisire indicazioni per la realizzazione di un piano di interventi urgenti in campo occupazionale, in specifiche aree di crisi nel settore edile, tessile, metalmeccanico, mediante meccanismi di riassorbimento dei lavoratori ed eventualmente riconversione professionale degli stessi, in settori di sviluppo nel piano individuati. Territorialmente le aree economiche interessate nei settori, cosi' come individuati nel precedente comma, attengono alla Provincia di Teramo (roseto - isola del gran sasso - montorio al vomano), al comprensorio Pescara - Chieti scalo, di L'Aquila e area gravitante nel territorio di sulmona e di vasto.
Art. 2
Per gli obiettivi di cui al precedente articolo 1, la Regione elabora un piano programmatico, attraverso una analisi delle caratteristiche del "capitale umano" nonche' di una indagine di tipo qualitativo rivolta ai due poli del mercato del lavoro, al fine di individuare nel breve periodo, potenzialita' occupazionali permanenti, verso le quali destinare e razionalizzare le risorse eventualmente disponibili, sia a livello regionale che statale e/o comunitario allo scopo attribuite.
Art. 3
Per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli che precedono, la Regione si avvale di apposito organismo composto da professionalita' di indubbia esperienza nel campo economico-sociale della realta' abruzzese, e che operano nelle universita' della Regione Tale organismo, deve essere collegato con una rete nazionale di istituti di ricerca che necessariamente abbiano esperienza specifica nel campo. La Giunta regionale, sulla base di un programma di lavoro contenente le modalita' ed i relativi tempi di attuazione, stipulera' apposita convenzione con l'organismo che verra' designato secondo le norme vigenti in materia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, nella fattispecie, le disposizioni di cui alla L.R. 27 giugno 1986, n. 22.
Art. 4
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 150.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della Legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000, quota parte della partita n. 27 - elenco n. 4 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997,e' istituito ed iscritto (nel sett. 2, tit. 2, ctg. 4, sez. 08) il capitolo 22451 denominato: "intervento regionale per la realizzazione di un piano per la individuazione di potenzialita' occupazionali" con lo stanziamento di sola competenza di lire 150.000.000. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.





