Delibera Giunta regionale 18 Novembre 1997, n. 7820

D.g.r. n. 6917/97 "piano di f.p. 1997/98 - tav. 1.a.6 - titolo ii lett. c - modifica - stages formativi per disoccupati ultratrentaduenni" - approvazione definitiva.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 67
04/12/1997
Regione Basilicata

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

Delibera

1. Di approvare definitivamente le modifiche alla tav. 1.a.6 tit. II, lett. C del piano di f.p. 1997/98, quale risulta nell'allegato testo modificato della d.g.r. N. 6917/97, costituente Parte Integrante e sostanziale del presente atto. Tutti gli atti ai quali e' fatto riferimento nella premessa e nel testo della delibera sono depositati presso il dipartimento formazione, lavoro e cultura, che ne curera' la conservazione nei modi di legge.

Consiglio regionale della Basilicata

Iv commissione politica sociale

D.g.r. N. 6917/97 piano di f.p. 1997/98 tav. 1.a.6 Titolo II lett. C. Modifica stages formativi per disoccupati ultratrentaduenni. Parere.

Si comunica che la IV commissione consiliare permanente, nella seduta del 7.11.97, ha esaminato la delibera di giunta n. 6917/97 avente oggetto: piano di f.p.1997/98 tav. 1.a.6 Titolo II lett. C modifica stages formativi per disoccupati ultratrentaduenni ed ha espresso, all'unanimita', parere favorevole con le seguenti modifiche al Titolo II lett. C:

  • - al punto 2, la data 30 novembre 1997 viene cambiata in 31 dicembre;
  • - al punto 3, al terzo rigo dopo la parola agricolo va inserito salvo il caso di utilizzo per mansioni di concetto e superiori;
  • - al punto 11 ed al punto 12 la data del 30 novembre 1997 e' cambiata in 31 dicembre 1997;
  • - al punto 13, al primo rigo la dizione entro 35 giorni successivi al 30 novembre 1997 viene modificata con la dizione entro il 30 gennaio 1998;
  • Al punto 13 la lettera a) viene soppressa; la lettera b) diventa a); la lettera c) diventa b) e al termine viene aggiunta la dizione e' fatta salva la possibilita' per le imprese di erogare almeno 40 ore di formazione teorica sulle normative del lavoro e della prevenzione degli infortuni anche in modo collettivo, utilizzando le associazioni datoriali;
  • - al punto14, l'espressione entro i successivi 12 giorni viene sostituita con la dizione entro il 10 febbraio;
  • - il punto 15 viene cosi' formulato: gli stages non possono essere attivati per parenti o affini, fino al quarto grado, del titolare e/o amministratori sella struttura ospitante, e non possono essere attivate nei confronti del coniuge degli stessi soggetti sopra richiamati. Inoltre dalla scheda viene eliminato il riferimento all'obbligo scolastico assolto.

C. Stages formativi per disoccupati

1.sono finanziabili interventi in favore di ultratrentaduenni disoccupati di lunga durata che abbiano la necessita' di effettuare stage formativi presso aziende operanti sul territorio regionale le quali presentino a tal fine richiesta su apposita modulistica

2.gli interventi sono riservati disoccupati di lunga durata (da almeno 12 mesi) e residenti da almeno un anno in Basilicata, che alla data del 31 dicembre 1997 abbiano compiuto il trentaduesimo anno di eta'; tali condizioni potranno essere documentate anche con autocertificazione.

3. Gli stages formativi possono essere svolti presso imprese, anche in forma cooperativa o indivisuale, operanti in qualsiasi settore produttivo, con eccezione di quello edile ed agricolo, salvo il caso di utilizzo per mansioni di concetto e superiori, che abbiano almeno un dipendente e non piu' di 200. Nel computo numerico dei limiti aziendali sono compresi i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con contratto di reinserimento, mentre non sono compresi i lavoratori assunti con contratto a termine. I lavoratori con contratto a tempo parziale sono considerati pro-quota.

4. Le imprese e le strutture ospitanti assicurano i giovani , in conformita' a quanto previsto dalle norme in materia di formazione professionale , contro gli infortuni e le malattie professionali , nonche per la responsabilita' civile verso terzi. L'impiego dei giovani negli stages formativi non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

5. Gli stage formativi non possono riguardare attivita' a carattere stagionale di cui all'art. 1, c.2, lett. A ) legge 230/62 elencate nel dpr 1525/63 e successive modifiche ed integrazioni.

6. I soggetti di cui al precedente punto 3 non devono aver licenziato personale nel corso dei dodici mesi precedenti la dichiarazione di disponibilita', salvo che per giusta causa o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento di vecchiaia, e i disoccupati impegnati devono essere ad incremento del personale mediante occupato nel medesimo periodo; il computo di cui sopra va effettuato secondo le stesse modalita' previste dal d. Lgs. 280/97 , art.5 , c.4.

7. I soggetti di cui al precedente punto 3 devono, inoltre, essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, IV i comprese le norme sul condono previdenziale, e devono rispettare i c.c.n. 1. Gli stessi soggetti di cui al precedente non possono attivare un numero di stages superiore a quello dei dipendenti in organico e per un massimo di 10 unita'.

8. Ai borsisti viene erogata una indennita' di frequenza pari a # 800.000 mensili per 8 mesi; tale indennita' viene erogata dalla Regione Basilicata al diretto interessato, a seguito di attenzione mensile, seconda apposita modulistica , da parte del soggetto ospitante.

9. L'orario di impegno presso le strutture ospitanti e' da tempo parziale per 20 ore settimanali e per non piu' di otto ore giornaliere ; in tale ambito ognuna di tali strutture potra' autonomamente articolare l'impegno dei borsisti in conformita' alle proprie modalita' di organizzazione e gestionali.

10. Ai soggetti ospitanti viene corrisposto un contributo di # 300.000 mensili comprensivo degli assicurativi di cui al punto 4, per mesi 8.

11. I soggetti di cui al punto3), se interessati , devono inoltrare dichiarazione di disponibilita' ad accogliere presso le proprie sedi i disoccupati da impegnare in stages alla Regione Basilicata , dipartimento formazione lavoro - cultura, c. So umberto i n. 28, 85100 Potenza , anche per il tramite delle organizzazioni datoriali di categoria , entro il 31 dicembre 1997. Nella medesima dichiarazione dovranno autocertificare il possesso dei requisiti previsti e comunque fatta salva la facolta' della Regione Basilicata di verificare la autenticita' delle attestazioni prodotte, anche tramite l'inps; in caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'.26 legge 15/68.

12. Scaduto il termine del 31 .12. 97 la Regione determina le graduatorie di ammissione autorizzando l'avvio dei relativi stages fino a concorrenza delle somme effettivamente disponibili. In caso di mancata totale utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili , l'ufficio regionale competente procedera' alla riapertura dei termini di presentazione delle dichiarazioni di disponibilita' dei soggetti ospitanti, alle medesime condizioni e secondo le stesse modalita' di cui al presente atto, sino alla concorrenza del budget previsto.

13. Entro il 30 gennaio 1998, la Regione Basilicata dipartimento formazione lavoro cultura affigge nel proprio albo la graduatoria delle imprese ammissibili redatta secondo l'ordine di priorita' definito sulla base dei seguenti requisiti:

  1. Ordine cronologico di presentazione delle domande ;
  2. Maggiore dimensione dell'impresa in caso di domande presentate lo stesso giorno.

E' fatta salva la possibilita' per le imprese di erogare almeno 40 ore di formazione teorica sulla normativa del lavoro, della prevenzione degli infortuni, anche in modo collettivo utilizzando le associazioni datoriali.

14. Entro il 10 febbraio, a pena di decadenza, la struttura ospitante dovra' dare concreto avvio allo stage, dandone preventiva formale comunicazione all'ufficio competente della Regione Basilicata , in uno con la prescritta documentazione relativa a ciascun borsista, scelto nominativamente tra i disoccupati aventi i prescritti requisiti.

15. Gli stages non possono essere attivati per parenti o affini fino al quarto grado del titolare e/o amministratori della struttura ospitante, e non possono essere attivate nei confronti del coniuge degli stessi soggetti sopra richiamati .

16. Alle strutture che assumono i disoccupati a tempo indeterminato , durante o al termine della borsa di lavoro, sono riconosciute le agevolazioni previste dal piano di f.p. 1997/98 sostegno all'occupazione, o eventuali condizioni di maggior favore vigenti al momento delle assunzioni.

Azioni sul documento