Legge regionale 1 Dicembre 1997, n. 37

*disciplina degli interventi "de minimis".*

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 49
03/12/1997
Regione Friuli Venezia Giulia

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Regola

1 .

L'amministrazione regionale, in conformita' alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti a favore delle imprese, e' autorizzata a concedere contributi applicando la regola "de minimis".

2 .

Sono esclusi da questo regime di intervento le imprese appartenenti a settori oggetto di norme comunitarie speciali in materia di aiuti, adottate sulla base di trattati CEE e ceca, e gli aiuti alle esportazioni.

3 .

Possono beneficiare dei contributi "de minimis" tutte le imprese a prescindere dalla loro dimensione, con priorita' per le piccole imprese.

4 .

Gli aiuti "de minimis" sono previsti e disciplinati da leggi di settore.

Art. 2 - Limiti

1 .

L'aiuto "de minimis" puo' raggiungere un importo massimo, fissato dalle norme comunitarie, pari a complessivi 100.000 ecu in tre anni solari consecutivi.

2 .

L'ammontare massimo del contributo "de minimis" puo' essere raggiunto in una o piu' assegnazioni.

3 .

L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa, ai sensi della presente legge o di altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dall'unione europea, non puo' in alcun caso superare nell'arco temporale dei tre anni i limiti di importo indicati al comma 1.

Art. 3 - Cumulo

1 .

L'importo massimo del contributo "de minimis" comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato a tale titolo e non pregiudica la possibilita' del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dall'Unione Europea senza limite di cumulo.

Art. 4 - Aggiornamento massimali

1 .

Le eventuali modifiche apportate dalla Commissione Europea relativamente all'importo massimo del contributo "de minimis" e al limite temporale vengono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione

Art. 5 - Valore dell'ecu

1 .

Il valore per la conversione lira/ecu e' quello stabilito con decreto del Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riferito all'anno antecedente l'assegnazione.

Art. 6 - Entrata in vigore

1 .

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nell Bollettino Ufficiale della Regione La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

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