Legge regionale 6 Novembre 1997, n. 43

Istituzione dell'osservatorio regionale dell'artigianato.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 20
03/12/1997
Regione Liguria

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - (finalita')

1 .

La Regione allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato, promuove una attivita' permanente di rilevazione, di analisi e di studio delle problematiche del settore, nell'ambito del sistema statistico e del sistema informativo regionale, e partecipa al sistema informativo e osservatorio economico nazionale dell'artigianato istituito con Decreto Legge 31 luglio 1987 n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987 n. 399 mediante il collegamento della banca dati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della presente legge alla rete informatica che il sistema intende adottare.

Art. 2 - (osservatorio regionale dell'artigianato)

1 .

Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1, la Regione istituisce, nell'ambito delle attivita' riguardanti l'artigianato, l'osservatorio regionale dell'artigianato, di seguito denominato osservatorio.

2 .

L'osservatorio opera in stretto collegamento con le strutture competenti per le attivita' economiche, per la statistica e per il sistema informativo e con gli altri osservatori regionali.

3 .

L'osservatorio per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 4 si avvale di una commissione tecnica nominata dal Presidente della Giunta regionale per un triennio composta da:

  • L'Assessore regionale all'artigianato, o un suo delegato, che la presiede;
  • Il presidente della commissione regionale per l'artigianato;
  • Il dirigente della struttura regionale preposta all'artigianato;
  • Il dirigente della struttura regionale preposta alle politiche attive del lavoro;
  • Il dirigente della struttura regionale preposta al sistema informativo del lavoro;
  • Il dirigente della struttura regionale preposta alla statistica;
  • Il dirigente della struttura regionale preposta ai sistemi informatici;
  • Il direttore regionale della cassa per il credito alle imprese artigiane s.p.a. - artigiancassa;
  • Il direttore dell'unione regionale delle camere di commercio della Liguria;
  • Un esperto in scienze economiche designato dall'universita' di Genova;
  • Due esperti designati dalle organizzazioni di categoria degli artigiani piu' rappresentative a livello regionale.

4 .

Il presidente della commissione puo' sottoporre all'esame della commissione stessa atti concernenti le attivita' di cui all'articolo 3.

5 .

Nella prima seduta la commissione tecnica delibera le modalita' del proprio funzionamento.

6 .

Alle riunioni della commissione tecnica possono essere invitati a partecipare esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati a vario titolo all'attivita' dell'osservatorio stesso.

7 .

Ai componenti della commissione tecnica, con esclusione dei dipendenti regionali, sono attribuiti i compensi ed i rimborsi di cui alla tabella "a" della Legge regionale 4 giugno 1996 n. 25, ove spettanti.

8 .

Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dalla struttura regionale preposta all'artigianato.

Art. 3 - (attivita' dell'osservatorio)

1 .

L'osservatorio per le finalita' di cui all'articolo 1 provvede:

  • Alla individuazione e all'analisi delle caratteristiche strutturali e congiunturali del settore artigiano mediante indagini conoscitive funzionali anche al sistema informativo e osservatorio economico nazionale;
  • Alla individuazione delle rilevazioni statistiche necessarie, da inserire nel programma statistico regionale di cui alla Legge regionale 6 agosto 1996 n. 34 (norme sull'attivita' statistica regionale);
  • Alla progettazione, Costituzione e aggiornamento, nell'ambito degli standard definiti per il sistema informativo regionale, di una banca dati informatizzata per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle principali informazioni sul settore contenente l'archivio delle imprese artigiane e quanto necessario per realizzare il quadro di riferimento dell'artigianato in Liguria;
  • A fornire una base di conoscenza capace di costituire un valido supporto per la programmazione degli interventi e la gestione delle risorse finanziarie disponibili;
  • A realizzare un sistema di monitoraggio permanente sulle imprese artigiane, da utilizzare sia per la verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi attuati, sia per l'analisi del grado di evoluzione delle dinamiche imprenditoriali locali;
  • Ad assicurare la partecipazione al sistema informativo e osservatorio economico nazionale dell'artigianato, di cui al Decreto Legge 318/1987, convertito con modificazioni nella legge 399/1987, mediante l'utilizzo della rete regionale collegata alla rete informatica che il sistema intende adottare e rendendo disponibili agli altri soggetti del sistema stesso e al Ministero i risultati delle attivita' realizzate;
  • A diffondere, anche su base informatica, i dati e le informazioni socio - economiche nonche' i servizi relativi sulla realta' artigiana ligure presso gli enti, le istituzioni, le categorie economiche e tutti i soggetti interessati anche attraverso l'organizzazione di specifiche attivita' di aggiornamento e di studio;
  • A favorire la cooperazione, anche su base informatica, fra gli enti e le istituzioni interessati alla Costituzione della base informativa del settore artigiano anche mediante la collocazione nell'infrastruttura telematica "liguria in rete".

2 .

Per la realizzazione delle attivita' di cui alle lettere a), c), d), f) del comma 1, la Giunta regionale provvede ad integrare la convenzione stipulata con le camere di commercio ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della Legge regionale 28 agosto 1989 n. 41 o a stipulare una analoga convenzione con l'unione regionale delle camere di commercio, appositamente delegata da queste ultime. La convenzione dovra' prevedere che, in caso di carenza di stanziamenti statali, alle attivita' di mantenimento dell'osservatorio provvedano i soggetti convenzionati con oneri a proprio carico.

3 .

La Giunta regionale per la realizzazione delle attivita' dell'osservatorio puo' altresi' stipulare convenzioni con enti, istituzioni, societa', istituti di ricerca, organizzazioni professionali e di categoria.

4 .

La Regione puo' sostenere oneri integrativi per la realizzazione delle attivita' dell'osservatorio nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 4 - (programma annuale di attivita')

1 .

L'osservatorio, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone il programma delle attivita' da svolgersi nell'anno successivo.

2 .

Il programma di cui al comma 1 e' approvato dalla Giunta regionale.

Art. 5 - (norma finanziaria)

1 .

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1997: a) stato di previsione dell'entrata: - istituzione del capitolo 1789 "fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione dell'osservatorio regionale dell'artigianato in ambito sioe (d.m. Industria, commercio e artigianato 19/12/1996)" con la previsione di lire 490.200.000 in termini di competenza e di cassa; b) stato di previsione della spesa: - istituzione del capitolo 7806 "spese finanziate con fondi provenienti dallo Stato per la realizzazione dell'osservatorio regionale dell'artigianato" con lo stanziamento di lire 490.200.000 in termini di competenza e di cassa.

2 .

Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 4, si provvede mediante istituzione a partire dal 1998 del capitolo 7808 "oneri integrativi per la realizzazione dell'osservatorio regionale dell'artigianato".

3 .

Per gli esercizi successivi agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede con legge di bilancio.

4 .

Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 495 "spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

5 .

Per gli esercizi successivi, agli oneri di cui al comma 4 si provvede con i relativi bilanci. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

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