Legge regionale 11 Dicembre 1997, n. 47

Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 (incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della liguria)

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 22
31/12/1997
Regione Liguria

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - (modifica dell'articolo 3)

1 .

Al comma 3 dell'articolo 3 della Legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 (incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria) come sostituito dall'articolo 2 comma 2 della l.r. 22/1995 le parole "lettera b" sono soppresse.

Art. 2 - (modifica dell'articolo 4)

1 .

Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 28/1993 e' abrogato.

Art. 3 - (modifica dell'articolo 5)

1 .

L'articolo 5 della l.r. 28/1993 e' sostituito dal seguente: "articolo 5 (entita' del contributo) 1. L'entita' del contributo in conto capitale previsto dall'articolo 3 e' pari al 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile con il massimale di lire 40.000.000."

Art. 4 - (modifica dell'articolo 6)

1 .

Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 28/1993 e' sostituito dal seguente: " 2. Non sono ammesse a contributo le iniziative di importo complessivo ammissibile inferiori a lire 40.000.000".

Art. 5 - (integrazione e modifica dell'articolo 13)

1 .

Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 28/1993 e' inserito il seguente comma: "1 bis. La Giunta regionale, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio stabilisce altresi' i termini entro i quali devono essere presentate le domande di contributo".

2 .

Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 28/1993 e' sostituito dal seguente: " 2. Possono essere ammesse al contributo anche le iniziative la cui documentazione di spesa abbia una data compresa nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda."

Art. 6 - (modifica e integrazione dell'articolo 15)

1 .

Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 28/1993 e' sostituito dal seguente comma: " 1. La Giunta regionale, sentito il comitato consultivo competente per territorio di cui all'articolo 8 della Legge regionale 24 luglio 1973 n. 26, concede i contributi nei limiti delle disponibilita' di bilancio stabilendo altresi' modalita', condizioni o vincoli cui deve essere subordinata la liquidazione dei contributi stessi, sulla base: a) di graduatoria predisposta per ciascuna delle tipologie di intervento di cui agli articoli 3, 8, 9 e 11 in conformita' ai criteri di cui all'articolo 14; b) della spesa riconosciuta ammissibile".

2 .

Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 28/1993 e' inserito il seguente comma: "1 bis. Le domande ricomprese nella graduatoria di cui al comma 1, lettera a), decadono ove le disponibilita' di bilancio non abbiano consentito la concessione del rispettivo contributo nell'esercizio finanziario in cui tale graduatoria e' stata approvata".

Art. 7 - (modifica dell'articolo 16)

1 .

Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 sono aggiunte le seguenti parole: "o per trasferimento dell'impresa ad altro soggetto debitamente iscritto all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove assuma anch'esso tutti gli obblighi derivanti dalla concessione del contributo".

Art. 8 - (norma finanziaria)

1 .

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 5 della l.r. 28/1993 come modificati dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale ai seguenti capitoli: - 7835 "contributi in conto capitale alle imprese artigiane per l'insediamento di nuove attivita' e ammodernamento degli impianti esistenti, finanziati con fondi di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 31 luglio 1987 n. 318 convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987 n. 399"; - 7837 "contributi in conto capitale alle imprese artigiane per l'insediamento di nuove attivita' e ammodernamento degli impianti esistenti".

2 .

Agli oneri derivanti per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3 .

Sono soppressi, fatta salva la gestione dei residui, i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale: - 7830 "contributi sul capitale iniziale di mutui a medio termine stipulati dalle imprese artigiane, finanziati con fondi di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 31 luglio 1987 n. 318 convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987 n. 399"; - 7834 "contributi sul capitale iniziale di mutui a medio termine stipulati dalle imprese artigiane" - nuovi limiti di impegno; - 7838 "contributi sul capitale iniziale di mutui a medio termine stipulati dalle imprese artigiane" - vecchi limiti di impegno.

4 .

Il capitolo 7838 viene mantenuto in bilancio fino all'esaurimento degli obblighi assunti.

Art. 9 - (norma transitoria)

1 .

La presentazione delle domande di contributo ai sensi della presente legge e' sospesa fino alla data stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13 comma 1 bis della Legge regionale 28/1993, come introdotto dall'articolo 5 della presente legge.

2 .

La Legge regionale 28 maggio 1997 n. 20 "ulteriori modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 (incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria)" e' abrogata.

3 .

Le domande presentate alla Regione ai sensi della l.r. 28/1993 fino alla data di entrata in vigore della l.r. 20/1997 sono ammissibili a contributo in base alla previgente normativa con riduzione del 25 per cento del contributo spettante, fino ad esaurimento delle domande stesse nei limiti delle annuali disponibilita' di bilancio.

4 .

Il finanziamento delle domande di cui al comma 3 e' disposto fino ad esaurimento delle domande stesse nei limiti delle disponibilita' di bilancio con priorita' rispetto alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge a seguito del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 13 comma 1 bis della l.r. 28/1993, introdotto dall'articolo 5 della presente legge.

5 .

Per la concessione dei contributi di cui al comma 3 non e' richiesto il parere previsto dall'articolo 15 della l.r. 28/1993.

Art. 10 - (dichiarazione d'urgenza)

1 .

La presente Legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

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