LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1994, N. 70
Nuova disciplina in materia di formazione professionale.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 60 07/09/1994 |
| Regione | Toscana |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Titolo I - norme generali
Art. 1 - Finalita' della formazione professionale
1 .
La Regione Toscana, nell'ambito dei principi fissati dalla legislazione nazionale, disciplina con la presente legge le attivita' di formazione professionale, con esclusione di quella relativa agli operatori sanitari.
2 .
La formazione professionale e' servizio di interesse pubblico, opera nel contesto della programmazione economico-sociale per contribuire a rendere effettivo, in attuazione dei principi costituzionali, il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta favorendo la crescita della cultura professionale, e si qualifica come strumento collegato alla evoluzione dell'organizzazione del lavoro e funzionale ad una politica attiva dell'impiego.
3 .
Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati:
- Alla qualificazione e specializzazione professionale, per l'inserimento in attivita' lavorative, dei giovani che abbiamo assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti ovvero abbiano conseguito un diploma di qualifica, di maturita', universitario o di laurea;
- Alla qualificazione, riqualificazione e riconversione, nonche' all'aggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale dei lavoratori dipendenti ad ogni livello tecnico-professionale, anche nell'ambito di contratti di apprendistato, di formazione e lavoro e di altri rapporti a causa mista;
- Alla qualificazione, riqualificazione, riconversione e all'aggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale dei lavoratori autonomi e loro coadiutori, degli imprenditori, dirigenti e soci di imprese e di cooperative;
- Alla preparazione ed all'aggiornamento professionale dei quadri e degli operatori delle associazioni di volontariato od aventi finalita' di servizio sociale, dei componenti gli organismi per le pari opportunita' e dei soggetti coinvolti in rapporti di partneriato e di dialogo sociale europeo, ai sensi delle vigenti norme regionali, statali e dell'Unione Europea;
- Alla qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e specializzazione dei formatori e degli altri operatori di strutture e di servizi, pubblici e privati, di formazione professionale, di orientamento e di promozione e sostegno delle politiche per l'occupazione, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale;
- Alla Costituzione ed al mantenimento delle condizioni idonee a favorire l'autonoma scelta professionale dei giovani, l'inserimento o reinserimento lavorativo dei cittadini privi di occupazione, lo sviluppo professionale e la mobilita' dei lavoratori in attivita', anche mediante percorsi di alternanza tra istruzione, formazione professionale e lavoro in una prospettiva in formazione continua.
4 .
Nell'ambito e per i fini di cui al presente articolo la Regione istituisce ed attua, riconosce o autorizza iniziative di formazione professionale organicamente progettate, promuove e realizza attivita' di informazione e sensibilizzazione, documentazione, ricerca e sperimentazione, assistenza tecnica, anche nel quadro di azioni coordinate o integrate con altre misure di politica attiva per l'impiego.
Art. 2 - Coordinamento con altre attivita'
1 .
Gli interventi e le attivita' di cui alla presente legge sono programmati ed attuati in rapporto di reCiproco coordinamento con le attivita' di osservazione e di governo del mercato del lavoro, di orientamento e di istruzione professionale, di promozione e sostegno del diritto allo studio e di aiuto all'occupazione.
Art. 3 - Destinatari degli interventi
1 .
Agli interventi di cui alla presente legge sono ammessi tutti i cittadini Italiani nonche', nell'ambito delle norme vigenti, gli stranieri ospiti per ragioni di lavoro o di formazione.nell'ammissione agli interventi e' garantita la piena parita' tra i sessi.
2 .
La Regione promuove e realizza interventi specificamente rivolti alla formazione professionale delle donne, anche nell'ambito di azioni positive volte a determinare condizioni di pari opportunita' professionali. Promuove e realizza altresi' interventi specificamente rivolti a portatori di handicap e ad altre fasce deboli del mercato del lavoro e favorisce la partecipazione da parte di invalidi e disabili alle iniziative di formazione professionale destinate alla generalita' degli utenti, attuando gli opportuni adattamenti strutturali ed organizzativi in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali.
3 .
La Regione favorisce altresi', d'intesa con i competenti organi del Ministero di grazia e giustizia la partecipazione dei detenuti alle iniziative e ai progetti di formazione professionale.
4 .
Salvo quanto previsto al comma 1, la Regione promuove, attua e sostiene interventi specificamente rivolti a cittadini stranieri e ad apolidi, anche nell'ambito di programmi di iniziativa o di azione comunitaria o, in collaborazione e d'intesa con i competenti organi dello Stato, nel quadro di rapporti di scambio e di cooperazione internazionale.
Art. 4 - Diritto alla formazione
1 .
Salvo quanto previsto dal comma 3, l'ammissione e la frequenza ai corsi e ad ogni altra attivita' formativa, ad eccezione dei corsi riconosciuti, e' gratuita; ai partecipanti sono forniti tutti gli strumenti materiali didattici necessari per lo svolgimento dell'attivita' formativa.
2 .
Ai frequentanti i corsi di formazione professionale, ad eccezione di quelli riconosciuti, sono erogati ulteriori servizi e forme di sostegno economico secondo le modalita' e nei termini previsti dal piano regionale triennale.
3 .
Gli interventi rivolti a lavoratori di una impresa o gruppo di imprese determinati possono essere condizionati ad una partecipazione finanziaria dell'impresa o gruppo medesimi, rapportata al costo complessivo, in misura non superiore al 50 per cento e non inferiore alla quota percentuale stabilita dalle disposizioni degli organi della Unione Europea, dello Stato o, in mancanza, dal Consiglio Regionale. Analoga partecipazione finanziaria puo' essere stabilita dalla Giunta regionale entro gli stessi limiti massimi, per l'ammissione ad iniziative formative di particolare rilievo specificamente ed esclusivamente rivolte ad imprenditori e a dirigenti in attivita'.
Art. 5 - Ripartizione delle competenze e informazione
1 .
Le funzioni amministrative in materia di formazione professionale sono delegate alle Provincie salvo quelle riservate alla Regione ai sensi del presente titolo e di quelli successivi.
2 .
Sono comunque di competenza della Regione le funzioni concernenti:
- I rapporti con le altre Regioni, con le Provincie autonome, con gli organi centrali e regionali dello Stato e, nell'ambito delle vigenti norme, con gli organi e gli uffici dell'Unione Europea;
- L'autorizzazione per la presentazione, da parte di soggetti terzi, di progetti di formazione relativi a programmi di interesse nazionale o di iniziativa comunitaria;
- La vigilanza, in collaborazione con i competenti organi ed uffici dello Stato quando prevista, sull'attuazione dei progetti di cui alla precedente lettera b), ed il rilascio, a richiesta, delle relative certificazioni ed attestazioni prescritte da disposizioni statali e dell'Unione Europea.
3 .
Le Provincie, ai sensi della presente legge:
- Partecipano alla programmazione degli interventi, nonche' all'esercizio delle funzioni regionali;
- Provvedono alla attuazione dei programmi di rispettiva competenza, realizzando i relativi interventi direttamente o mediante affidamento ad altri soggetti idonei.
4 .
La Regione e le Provincie sono tenute a fornirsi reCiprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 6 - Rapporti con le parti sociali
1 .
La Regione nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, ricerca e promuove la partecipazione delle organizzazioni democratiche rappresentative, a livello regionale, dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle imprese, nonche' degli enti ed organismi bilaterali e plurilaterali da esse promossi nell'ambito di accordi nazionali e regionali, attivando strumenti, anche a carattere permanente, e procedure idonei a garantirla e favorirla.
2 .
La partecipazione di cui al 1 comma si attua in particolare nei campi dell'osservazione del mercato del lavoro e delle sue tendenze, della rilevazione ed analisi dell'offerta di lavoro e dei fabbisogni di professionalita', della programmazione degli interventi relativi a contratti a causa mista, a processi di formazione continua o rivolti a lavoratori in cassa integrazione guadagni od in mobilita', della elaborazione ed attuazione dei programmi comunitari secondo i principi e le regole del dialogo sociale europeo, nonche' della verifica di efficienza e di efficacia delle attivita'.
3 .
La Regione promuove altresi' idonee forme di consultazione e di partecipazione, nei campi di specifico interesse, anche di altri soggetti rappresentativi di interessi sociali, con particolare riferimento a categorie svantaggiate di lavoratori ed a fasce deboli del mercato del lavoro.
4 .
Le province, per le funzioni e nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, ricercano promuovono ed attuano corrispondenti forme di collaborazione e partecipazione.
5 .
Al fine di favorire lo sviluppo dei rapporti di cui al presente articolo e di sostenere la capacita' di iniziativa, di proposta e di collaborazione delle parti sociali, la Regione promuove, d'intesa con queste, idonee iniziative di assistenza tecnica nel quadro dei programmi comunitari.
Art. 7 - Rapporti con l'ordinamento scolastico statale e con le universita'
1 .
Per le finalita' e nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la Regione e le Provincie promuovono ed attuano la collaborazione, il reCiproco coordinamento delle attivita' e idonee forme di integrazione operativa con l'ordinamento scolastico statale e con le universita', mediante intese, accordi anche di programma e convenzioni rivolti ad elevare la qualita' dell'offerta formativa del sistema pubblico allargato nella Regione
2 .
Le intese e gli accordi possono stabilire, nel rispetto delle vigenti disposizioni della Legge Statale e secondo le rispettive competenze, ogni forma di collaborazione utile al migliore assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, anche ulteriore rispetto a quelle specificamente stabilite dalla presente legge.
3 .
In particolare, possono essere programmati e realizzati: progetti integrati di orientamento e formazione curricolare e professionale volti alla prevenzione od al recupero della dispersione scolastica e universitaria; progetti integrati di formazione curricolare e professionale rivolti agli allievi della scuola secondaria superiore e dei corsi universitari, idonei a favorire ed accelerare l'inserimento lavorativo al termine del ciclo di studi; progetti integrati di recupero e consolidamento di conoscenze e competenze e di formazione professionale rivolti a soggetti adulti, anche in attuazione di programmi di formazione continua.
4 .
La Regione e le Provincie possono mettere a disposizione degli organi della scuola statale e delle universita' strutture, attrezzature e personale per lo svolgimento di attivita' di tirocinio lavorativo e di formazione pratica.
Titolo II - norme per la qualificazione e lo svolgimento delle attivita' formative
Art. 8 - Centri di interesse regionale
1 .
La Regione sostiene ed alimenta il processo di costante qualificazione e di innovazione del sistema regionale di formazione professionale, tramite i centri di interesse regionale da essa espressamente individuati.
2 .
I centri di interesse regionale sono organismi o moduli organizzativi costituiti in forme giuridicamente previste dalle vigenti disposizioni, con la partecipazione della Regione o il riconoscimento da parte di questa.
3 .
I centri suddetti operano in riferimento a specifici comparti di attivita' economiche, o a gruppi omogenei di professionalita', e svolgono nei rispettivi settori, direttamente o su incarico della Regione attivita' a carattere formativo o ad esse connesse, concernenti lo studio e la elaborazione, la ricerca applicata, la sperimentazione, la documentazione, la diffusione dei risultati, la consulenza ed assistenza tecnica.
4 .
Nei centri di interesse regionale e' garantito l'apporto integrato delle seguenti componenti essenziali:
- Almeno una agenzia formativa di cui al successivo art. 9 specializzata o con documentata esperienza nel settore;
- L'universita', ovvero sue facolta', dipartimenti, istituti, corsi o insegnamenti;
- Almeno una impresa o consorzio o associazione di imprese dell'area tematica di riferimento del centro.
5 .
Nei centri di interesse regionale puo' inoltre essere previsto l'apporto, tra gli altri, di istituti di istruzione, di istituti e centri di ricerca, di centri e strutture di servizio promossi da imprese o da associazioni sindacali.
6 .
I soggetti che concorrono al fuzionamento del centro, i rispettivi apporti e reCiproci rapporti devono risultare da atti formalmente assunti ed impegnativi ai sensi di legge. E' altresi' individuato, con le stesse modalita', chi ha la rappresentanza del centro e chi sia responsabile, sotto il profilo amministrativo, delle attivita' realizzate per la Regione
7 .
I contenuti e le modalita' dei rapporti tra la Regione ed i centri sono definiti da convenzioni-quadro di durata quadriennale deliberate dalla Giunta regionale. Nell'ambito della convenzione, le singole attivita' che i centri di interesse regionale sono tenuti a realizzare sono individuate ed affidate ai sensi della presente legge.
8 .
I progetti direttamente presentati dalla Regione ai competenti organismi statali o dell'Unione Europea possono essere realizzati dai centri di interesse regionale. Ln tal caso il Consiglio regionale puo' emanare direttive alla giunta e la giunta puo' formulare indirizzi operativi ai centri volti ad assicurare che gli interventi si svolgano in conformita' dei progetti approvati. La convenzione di cui al comma 7 prevede le modalita' per l'adeguamento in ogni tempo agli indirizzi operativi della Giunta regionale. 9. La individuazione dei centri di interesse regionale, nonche' la partecipazione o il riconoscimento della Regione ai sensi del comma 2, e' di competenza del Consiglio Regionale, che provvede, nel rispetto delle norme vigenti, con propria deliberazione, sentite le parti sociali, previo accertamento dei requisiti di cui al presente articolo e dell'elevato livello qualitativo delle prestazioni professionali che il centro e' in grado di garantire.
Art. 9 - Agenzie formative
1 .
Per agenzie formative della Regione si intendono, ai sensi e per gli effetti della presente legge, le strutture e le articolazioni organizzative da essa istituite per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale e, limitatamente all'esercizio delle attivita' previste dalle convenzioni di cui all'art. 8, i centri di interesse regionale individuati ai sensi del medesimo articolo. Sono agenzie formative della Provincia i centri di formazione professionale e le altre strutture da essa istituite per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale, anche congiuntamente ad altre attivita' e con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, in una delle forme previste dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3 .
Sono inoltre considerate agenzie formative ai fini della presente legge:
- Le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici o di diritto pubblico interno od internazionale con specifiche finalita' di formazione;
- Gli enti, comunque denominati, costituiti, anche congiuntamente, da organizzazioni democratiche rappresentative, a livello nazionale o regionale, dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o del movimento cooperativo;
- Gli enti in qualsiasi forma costituiti da associazioni o fondazioni con finalita' formative o sociali o da imprese e loro consorzi;
- Altri soggetti, costituiti senza fini di lucro, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4.
4 .
Le agenzie formative di cui al comma 3 possono essere soggetti di convenzione per lo svolgimento di corsi di formazione professionale qualora posseggano i seguenti requisiti: avere tra i propri fini ed attivita' la formazione professionale; disporre di strutture materiali e organizzative, di attrezzature e di capacita' professionali idonee alla realizzazione degli interventi programmati; applicare nei confronti del personale dipendente i contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore di appartenenza; osservare le vigenti disposizioni in materia di lavoro e di assicurazioni sociali obbligatorie.
5 .
Le convenzioni di cui al comma 4 sono stipulate a condizione che il soggetto interessato: renda pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio per il centro di attivita' oggetto della convenzione stessa; accetti il controllo della Regione della Provincia e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sulla utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati; presti, se richiesto, idonea cauzione, anche mediante fideiussione, a garanzia del buon fine dei finanziamenti attribuiti.
6 .
Le imprese e gli altri enti che non abbiano ad oggetto della propria attivita' la formazione professionale possono assumere il ruolo di agenzia formativa esclusivamente per interventi rivolti al personale interno o direttamente finalizzati all'inserimento lavorativo sulla base di accordi sindacali.
Art. 10
1 .
I corsi realizzati da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 9 possono essere riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale su proposta delle Provincie, purche' conformi alla programmazione regionale.
2 .
I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:
- Disporre di strutture, capacita' organizzative ed attrezzature idonee per i corsi da riconoscere;
- Applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale insegnante;
- Possedere gli altri requisiti di cui all'art. 9, comma 4;
- Indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo al fine di valutare la sua congruita' rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo;
- Accettare il controllo della Provincia che puo' effettuarsi anche mediante ispezione.
3 .
L'assenso agli enti pubblici per lo svolgimento di attivita' volontarie di formazione professionale, di cui all'art. 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' concesso dalla Giunta regionale su proposta delle Provincie alle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b).
4 .
La richiesta di riconoscimento o assenso e' presentata dai soggetti interessati alla Provincia che correda l'eventuale proposta alla Regione con le risultanze della istruttoria compiuta sull'esistenza delle condizioni di cui ai precedenti commi.
5 .
Qualora, sulla base di una relazione della Provincia si rilevi il venir meno dei requisiti richiesti o irregolarita' attinenti lo svolgimento delle attivita', il riconoscimento o l'assenso viene revocato dalla Giunta regionale con provvedimento motivato.
Art. 11 - Prove finali e commissioni d'esame
1 .
Gli interventi formativi, compresi i corsi riconosciuti o assentiti, si concludono, in relazione alle loro natura e finalita', con la certificazione dell'avvenuta frequenza ovvero con un esame di idoneita' il cui esito positivo costituisce presupposto per l'attestazione dell'avvenuto conseguimento della qualifica o specializzazione professionale. I certificati e gli attestati sono rilasciati dai competenti uffici della Giunta regionale secondo modelli definiti dalla giunta stessa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, primo comma, lett. A), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
2 .
Al termine degli interventi per i quali e' previsto il rilascio di attestato di qualifica o di specializzazione, gli allievi sostengono il prescritto esame finale di fronte ad apposita commissione tecnica nominata dalla Regione o dalla Provincia secondo le rispettive competenze determinate ai sensi della presente legge, e presieduta da un rappresentante degli enti medesimi.
3 .
Le commissioni di esame sono composte da: il presidente della commissione; un esperto designato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione; un esperto designato dal provveditore agli studi; un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale; un esperto designato congiuntamente dalle associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale; un rappresentante del collegio dei docenti.
4 .
Le commissioni di esame sono integrate da: un esperto designato congiuntamente dalle associazioni dei lavoratori autonomi o dalle organizzazioni della cooperazione o dalle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello regionale, quando l'intervento sia rivolto prevalentemente a soggetti da queste rappresentati; un rappresentante del soggetto attuatore, negli interventi riconosciuti, assentiti o convenzionati.
5 .
Qualora i soggetti chiamati ad effettuare la designazione congiunta non la effettuino nel termine richiesto, la Regione o le Provincie provvedono autonomamente a nominare gli esperti, attenendosi alle singole designazioni quando siano pervenute.
6 .
Le sedute delle commissioni di esame sono valide quando siano presenti, oltre al presidente, almeno la meta' degli altri membri nominati.
7 .
Ai componenti le commissioni di esame e' attribuita un'indennita', correlata al numero dei candidati ed al numero ed alla complessita' delle prove, nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale. Agli stessi, ricorrendone i presupposti di legge, sono corrisposti, con esclusione dei soggetti di cui all'ultimo alinea del precedente comma 4, il trattamento di missione ed i rimborsi delle spese sostenute, nelle misure ed alle condizioni previste dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza o, in mancanza, dall'ordinamento del personale regionale di qualifica funzionale dirigenziale.
8 .
Ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli uffici di collocamento, sulla base degli attestati, assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 12 - Anno formativo
1 .
L'anno formativo decorre dal primo giorno del mese di settembre e termina con l'ultimo giorno del mese di agosto dell'anno successivo.
2 .
La Giunta regionale, in base a specifiche motivazioni, anche connesse alla gestione di risorse statali e di fondi comunitari, puo' consentire l'esaurimento degli interventi relativi all'anno formativo anche oltre il 31 agosto, purche' entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Art. 13 - Beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi
1 .
Le entrate finanziarie a qualunque titolo realizzate nell'ambito ed in concessione degli interventi di cui alla presente legge, devono essere esposte da parte del soggetto attuatore nella rendicontazione e sono portate in detrazione al finanziamento assegnato quando gia' non escluse in sede di approvazione del progetto finanziato.
2 .
I beni, compresi i materiali didattici, acquisiti o prodotti per l'attuazione o nel corso degli interventi e delle prove di esame, con esclusione dei beni di consumo, entrano nel patrimonio disponibile della Regione quando il soggetto attuatore sia un centro di interesse regionale ai sensi dell'art. 8, comma 8, o un'agenzia formativa istituita ai sensi dell'art. 9, comma 1, ovvero entrano nel patrimonio della Provincia quando il soggetto attuatore sia un'agenzia formativa istituita ai sensi dell'art. 9, comma 2.
3 .
La destinazione dei beni di cui al comma 2 e' regolata da:
- Atti della Regione o delle province, nel caso in cui il soggetto attuatore sia tra quelli previsti dal comma 2, secondo le norme vigenti in materia di beni pubblici;
- Specifiche clausole contenute nelle convenzioni, nel caso in cui il soggetto attuatore sia diverso da quelli di cui al comma 2; tali clausole identificano i beni sottoposti a destinazione specifica, con esclusione comunque di quelli non commerciabili o di modico valore.
4 .
La regolamentazione della destinazione dei beni e' stabilita in osservanza dei seguenti principi:
- Quando i soggetti attuatori siano quelli previsti dal comma 2, sia disposta: la destinazione prioritaria all'esercizio delle funzioni o attivita' di cui alla presente legge; la possibilita' di assegnazione temporanea ad altri soggetti pubblici attuatori; la identificazione dei beni che, in quanto non commerciabili o inutili o inservibili per l'amministrazione, possono essere ceduti gratuitamente ad enti pubblici, ovvero ad enti o associazioni assistenziali o del volontariato, anche a fini di cooperazione internazionale;
- Quando il soggetto attuatore sia diverso da quelli previsti dal comma 2, sia disposta: la cessione dei beni, identificati ai sensi del comma 3, lettera b), ad enti pubblici, ovvero ad enti o associazioni assistenziali o del volontariato, anche a fini di cooperazione internazionale.
5 .
La documentazione degli interventi nonche' la pubblicazione dei materiali e dei prodotti di cui al presente articolo danno atto dell'eventuale concorso finanziario dello Stato e dell'Unione Europea.
6 .
I diritti di utilizzazione economica sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali realizzate nel corso degli interventi di formazione professionale spettano alla Regione le norme che disciplinano gli accessi agli interventi formativi e le convenzioni per l'attuazione di questi stabiliscono, a carico degli utenti, l'espresso riconoscimento di tali diritti quale condizione per l'accesso.
Titolo III - programmazione degli interventi di formazione professionale
Art. 14 - Piano regionale triennale per la formazione professionale
1 .
Il Consiglio Regionale, su proposta della giunta e sulla base delle determinazioni del programma regionale di sviluppo e degli altri strumenti della programmazione regionale, approva, espletate le procedure di dialogo sociale previste dall'art. 6, il piano regionale triennale per la formazione professionale. Il piano triennale dispone per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale, assume come riferimento finanziario le sue disponibilita' ed e' soggetto ad aggiornamento annuale in funzione della scorrevolezza del bilancio stesso.
2 .
Il piano triennale indica gli obiettivi e le strategie dell'intervento regionale e le risorse che si prevede di destinare.
3 .
Il piano triennale stabilisce in particolare:
- Gli obiettivi da conseguire, con eventuali indicazioni di priorita' relative al quadro territoriale e ai comparti economici;
- Gli indirizzi della programmazione didattica, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche, le universita' ed il sistema delle imprese;
- Gli indirizzi dell'attivita' di ricerca e sperimentazione, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione con istituti pubblici e privati ed al ruolo dei centri di interesse regionale di cui all'art. 8;
- I criteri per la formulazione dei progetti di formazione e di ricerca a titolarita' o partecipazione regionale o comunque ammissibili a finanziamento pubblico;
- I criteri per l'autorizzazione delle iniziative attuate dalle imprese o da enti pubblici o privati di formazione, nonche' per il loro riconoscimento o per l'assenso;
- I contenuti essenziali e comuni delle convenzioni per l'affidamento a terzi dell'attuazione di interventi;
- I criteri di priorita' per gli investimenti finalizzati all'adeguamento e allo sviluppo delle strutture dei centri di formazione professionale e delle sedi formative;
- I criteri e gli strumenti essenziali per il monitoraggio, la valutazione ed il controllo dei risultati dell'attivita';
- I criteri, anche in forma di fasce percentuali, per la ripartizione e l'impiego delle risorse finanziarie in relazione agli obiettivi indicati;
- I criteri per la pubblicizzazione degli interventi formativi e per l'impianto e l'alimentazione degli archivi e dei flussi informativi su basi informatiche;
- I requisiti di idoneita' e i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dei centri di formazione professionale e delle sedi formative.
4 .
Il piano triennale puo' contenere ulteriori prescrizioni, indirizzi e direttive, rivolti alla Giunta regionale e alle Provincie, in relazione alle rispettive competenze previste dalla presente legge, per la formazione e l'attuazione del programma annuale di attivita', nonche' per lo svolgimento delle altre funzioni regionali previste dagli articoli 5, 6, 7, 17 e 20.
5 .
La proposta di piano triennale e gli aggiornamenti annuali sono elaborati con il concorso delle province ed in rapporto con le parti sociali ai sensi dell'art. 6, sulla base dei dati disponibili risultanti dall'attivita' dell'osservatorio del mercato del lavoro, di valutazione degli interventi e di verifica della loro efficienza ed efficacia. La definizione da parte della Giunta regionale delle proposte di piano triennale e degli aggiornamenti annuali e' comunque preceduta da un contraddittorio di verifica con le Provincie medesime, promosso d'intesa e con la partecipazione della competente commissione consiliare. La mancata partecipazione dei singoli enti alle varie fasi del procedimento programmatorio non impedisce la definizione, a livello regionale, del piano triennale e degli aggiornamenti relativi.
Art. 15 - Programma annuale di attivita'
1 .
La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno e in conformita' del piano triennale e dei suoi aggiornamenti, sentite le parti sociali, approva con atto meramente esecutivo uno schema di programma, con la specificazione delle risorse per ciascuna Provincia articolate per obiettivi ed assi prioritari d'intervento.
2 .
Lo schema di programma indica altresi' le riserve finanziarie finalizzate agli interventi di diretta competenza regionale, distintamente articolate per le iniziative da attuarsi in rapporto con centri di interesse regionale o nell'ambito di convenzioni con enti e istituzioni pubbliche, per quelle relative a progetti da attuarsi su proposta di altri soggetti, pubblici e privati, e per quelle connesse ad esigenze straordinarie ed urgenti direttamente finalizzate all'occupazione.
3 .
Lo schema, unitamente al piano di indirizzi, e' pubblicato nel BURT e trasmesso alle Provincie. Entro il termine indicato nello schema di programma, comunque non inferiore a 30 giorni, le Provincie elaborano i propri programmi di attivita' e li trasmettono alla Giunta regionale unitamente alle proposte relative ad attivita' soggette ad autorizzazione, riconoscimento od assenso. Entro lo stesso termine i soggetti interessati presentano alla Giunta regionale i progetti, attinenti competenze riservate alla Regione di cui e' richiesto il finanziamento.
4 .
La Giunta regionale, decorso il termine di cui al comma 3, approva, anche con atti successivi, il programma regionale di attivita' per l'anno formativo di competenza, e ne cura la pubblicazione sul BURT
Art. 16 - Contenuti del programma annuale di attivita'
1 .
Il programma annuale di attivita' comprende:
- I programmi di attivita' delle Provincie, con la determinazione del relativo finanziamento;
- L'elenco delle attivita' autorizzate, promosse dalle imprese a favore dei propri dipendenti, con la determinazione delle quote di cofinanziamento ove previste;
- L'elenco delle attivita' riconosciute ed assentite, senza oneri di finanziamento a carico del bilancio regionale;
- L'elenco dei progetti promossi dalla Regione nell'ambito delle materie riservate, con l'indicazione del relativo finanziamento;
- L'elenco dei progetti proposti, nell'ambito delle materie riservate alla Regione da soggetti terzi ed ammessi a finanziamento, con l'indicazione del relativo ammontare;
- L'elenco dei progetti, relativi a programmi di interesse nazionale o di iniziativa comunitaria, con l'indicazione delle relative determinazioni.
2 .
Le attivita' costituenti il programma sono ordinate e identificate secondo classificazioni e codificazioni idonee ad alimentare il sistema informativo e ad agevolare le funzioni di vigilanza, verifica e controllo.
3 .
La Giunta regionale, in sede di deliberazione del programma annuale di attivita', determina, anche in relazione a singoli interventi, condizioni e prescrizioni attuative e stabilisce gli ambiti di flessibilita' dello svolgimento dei corsi.
4 .
Nel quadro del piano triennale ed ai fini dell'efficace perseguimento degli obiettivi in esso indicati la Giunta regionale delibera le integrazioni e le modificazioni del programma annuale di attivita' che si rendano necessarie od opportune in relazione ad esigenze straordinarie ed urgenti direttamente finalizzate all'occupazione o al massimo utilizzo delle risorse disponibili.
5 .
Gli atti di cui al presente articolo sono comunicati tempestivamente al Consiglio Regionale.
Art. 17 - Materie riservate alla regione
1 .
Sono riservate alla Regione le iniziative e gli interventi concernenti:
- Attivita' di ricerca, studio e documentazione, incluse quelle di osservazione del mercato del lavoro di interesse regionale;
- Attivita' a carattere sperimentale e progetti innovativi;
- Attivita' progettate ed istituite nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) o relative a programmi di interesse nazionale o di iniziativa comunitaria;
- Attivita' di formazione degli operatori del sistema regionale, pubblici e privati, e le altre attivita' di assistenza tecnica per la realizzazione dei programmi regionali;
- L'istituzione di borse di studio per la frequenza di corsi per particolari specializzazioni ed altre misure di sostegno economico, diverse da quelle previste dall'art. 4, comma 2;
- La documentazione, pubblicizzazione e promozione delle attivita', delle iniziative e degli interventi riservati alla competenza regionale e comunque attuati dalla Regione
2 .
La Regione puo' riservarsi inoltre le iniziative e gli interventi, diversi da quelli previsti al comma precedente, che, in relazione agli obiettivi formativi, alla tipologia dell'utenza ed alla molteplicita' delle sedi formative, risultino di interesse di piu' Provincie.
Art. 18 - Attuazione del programma annuale. competenze della giunta regionale
1 .
La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni del piano triennale, provvede all'attuazione del programma annuale di attivita'. In particolare, la Giunta regionale:
- Stabilisce le procedure e le modalita' per la elaborazione, la presentazione e l'istruttoria amministrativa dei progetti, per la gestione degli interventi e per la rendicontazione delle attivita' in relazione alle norme vigenti;
- Determina i criteri specifici e le modalita' uniformi per la valutazione dei progetti e la verifica delle attivita' e dei risultati; realizza la pubblicizzazione degli interventi e la predisposizione degli archivi e dei flussi informativi su basi informatiche;
- Indirizza le attivita' di vigilanza ed ispezione e detta disposizioni volte ad assicurare il controllo della gestione;
- Elabora formulari e schemi-tipo atti a favorire l'omogeneita' e la trasparenza dei procedimenti amministrativi;
- Detta disposizioni particolari attuative per l'osservanza dei requisiti di idoneita' e dei criteri per l'organizzazione ed il funzionamento dei centri di formazione professionale e delle sedi formative;
- Individua, anche mediante fasi sperimentali, requisiti, condizioni e criteri uniformi per l'accreditamento dei soggetti attuatori degli interventi e per la certificazione della qualita' delle iniziative;
- Detta disposizioni attuative, in conformita' della legge e in aderenza ad obiettivi di uniformita', per la riconoscibilita' e spendibilita' sul mercato del lavoro delle qualifiche, e stabilisce i programmi essenziali per il loro conseguimento e gli eventuali moduli capitalizzabili; stabilisce i requisiti minimi di ammissione ai relativi corsi e gli eventuali crediti formativi riconoscibili, lo svolgimento delle prove di selezione e di esame, la nomina ed il funzionamento delle commissioni di esame, i contenuti e le modalita' di redazione dei relativi verbali, lo svolgimento degli stage applicativi e dei tirocini pratici, l'accertamento e la documentazione dei risultati, i modelli dei certificati di frequenza e degli attestati di qualificazione e di specializzazione, salve le specificita' connesse alle attivita' a carattere sperimentale ed a quelle svolte in esecuzione di intese, accordi o convenzioni con altre amministrazioni ed istituzioni pubbliche;
- Dispone, ricorrendone i presupposti, la modificazione o la revoca degli interventi e l'adeguamento o la revoca dei relativi finanziamenti;
- Vigila sull'adempimento, da parte delle Provincie, delle funzioni delegate, adottando a tal fine, previa diffida a provvedere con assegnazione di congrui termini, idonei provvedimenti sostitutivi anche mediante appositi commissari ad acta.
2 .
Gli atti di cui al comma precedente sono tempestivamente comunicati al Consiglio Regionale.
3 .
- Avvalendosi di una o piu' Provincie, in accordo con queste;
- Affidandone la realizzazione, nell'ambito ed in attuazione di accordi od intese a tal fine stipulati, ad universita', istituti di istruzione statali, centri di ricerca ed altre istituzioni pubbliche;
- Affidandone la realizzazione, nell'ambito delle convenzioni a tal fine stipulate, ai soggetti gestori di centri di interesse regionale di cui al precedente art. 8;
- Affidandone la realizzazione, mediante specifica convenzione, a idonee agenzie formative di cui al precedente art. 9;
- Con altre modalita' previste dalle vigenti norme di legge.
4 .
Per l'attuazione degli interventi previsti nelle materie riservate la Regione ed i soggetti attuatori convenzionati possono utilizzare le forme di concorso integrativo disciplinate nel successivo art. 19, comma 2. Il ricorso all'eventuale collaborazione integrativa deve essere espressamente evidenziato nel progetto di intervento.
5 .
La Giunta regionale svolge, altresi', le altre funzioni e attivita' di competenza regionale previste dagli articoli 5, 6, 7, 13 e 20, in conformita' degli indirizzi, delle direttive e delle eventuali prescrizioni contenuti nel piano triennale.
Art. 19
1 .
Le Provincie, in attuazione del programma annuale delle attivita' approvato dalla Giunta regionale, definiscono il piano di dettaglio degli interventi a gestione diretta secondo criteri di efficienza, economicita' ed efficacia ed assicurando la piena utilizzazione delle risorse strumentali ed umane disponibili od acquisibili presso la Regione ed i comuni della Provincia in base a specifici accordi o convenzioni d'uso.
2 .
Le Provincie, per la gestione diretta degli interventi, possono inoltre avvalersi, nel quadro di accordi generali di collaborazione o mediante specifiche convenzioni, del concorso integrativo:
- Delle risorse strumentali e professionali della scuola, delle universita' e di altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico;
- Delle risorse strumentali e professionali che risultano nella disponibilita' di enti e societa', pubbliche e private, costituiti per finalita' esclusive o prevalenti di formazione e di gestione delle risorse umane;
- Delle risorse strumentali e professionali proprie di imprese o loro associazioni o consorzi, limitatamente all'uso di strutture, allo svolgimento di stage applicativi, di periodi di tirocinio pratico o di moduli di alternanza tra formazione e lavoro, ad attivita' di docenza tecnico-pratica, di assistenza e tutoraggio, di collaborazione alla redazione e verifica dei piani didattici. Il concorso dei soggetti di cui alle lettere b) e c) deve essere utilizzato in base ad espresse e specifiche motivazioni, direttamente correlate alla natura ed alle caratteristiche degli interventi da realizzare, e deve essere disposto in relazione a singole iniziative volta a volta determinate.
3 .
Le Provincie possono provvedere all'attuazione degli interventi programmati affidandone la realizzazione, mediante specifica convenzione, a idonee agenzie formative di cui al precedente art. 9.
4 .
Le Provincie stipulano le convenzioni di cui al presente articolo in conformita' dei propri ordinamenti e nel rispetto degli schemi-tipo deliberati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d).
5 .
I soggetti convenzionati ai sensi del comma 3 possono avvalersi, previo espresso assenso della Provincia del concorso integrativo di imprese o loro associazioni o consorzi per lo svolgimento di stage applicativi, di periodi di tirocinio pratico o di moduli di alternanza tra formazione e lavoro.
6 .
Le Provincie assumono tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del programma annuale di attivita' ed alla gestione degli interventi, disponendo altresi', quando ne ricorrano i presupposti, la risoluzione delle convenzioni e la riduzione o revoca dei finanziamenti.
7 .
Per esigenze di personale non soddisfatte con il ricorso a personale proprio od alle altre forme indicate nei commi precedenti, le Provincie possono instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato per la durata massima dell'anno formativo, tenuto conto di quanto previsto all'art. 12, comma 2. Per le attivita' di insegnamento la durata del rapporto di lavoro non puo' superare la durata dell'intervento per la realizzazione del quale esso e' instaurato. I rapporti di lavoro a tempo determinato non sono rinnovabili prima che sia trascorso un anno dalla cessazione del rapporto precedente.
Art. 20 - Valutazione, monitoraggio e controllo di gestione
1 .
Tutti gli interventi di cui alla presente legge sono soggetti a valutazione, preventiva, in corso di attuazione e successiva. La valutazione preventiva ha ad oggetto la congruita' complessiva del progetto, la sua rispondenza agli obiettivi ed agli indirizzi della programmazione, l'idoneita' del soggetto attuatore in base ai requisiti previsti dall'art. 9, nonche', successivamente, la verifica dei prescritti adempimenti per l'attuazione dell'intervento. La valutazione in corso di attuazione ha ad oggetto la verifica dello stato di avanzamento dell'intervento, del rispetto della programmazione didattica e della correttezza della gestione tecnico-amministrativa. La valutazione successiva ha ad oggetto la verifica dei risultati formativi conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati ed il riscontro della rendicontazione amministrativa.
2 .
Gli elementi necessari alle attivita' di valutazione e verifica di cui al comma precedente possono essere accertati ed acquisiti anche mediante sopralluoghi ispettivi. Le verifiche di carattere amministrativo sono svolte quando prescritto dalle vigenti disposizioni ed in ogni altro caso ritenuto opportuno, sulla base di apposite intese, congiuntamente agli uffici ispettivi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell'Unione Europea.
3 .
L'attivita' di valutazione di cui ai precedenti commi e' svolta, per gli interventi di rispettiva competenza, dalla Regione e dalle Provincie. Le Provincie redigono ed approvano, contestualmente alla rendicontazione finale degli interventi previsti nel programma annuale di attivita', apposita relazione sull'attivita' svolta a questo titolo, trasmettendone copia alla Regione
4 .
La Regione attua il monitoraggio degli interventi programmati mediante la rilevazione e la raccolta, l'elaborazione e la valutazione di informazioni e dati significativi, nell'ambito di apposito sistema informativo gestito ed alimentato anche mediante l'impiego di supporti e procedure informatizzate. Le Provincie e gli altri soggetti attuatori degli interventi sono tenuti a tal fine a fornire le informazioni e i dati di rispettiva competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richiesti.
5 .
Ai fini del controllo della gestione e della verifica di efficienza relativi all'attuazione del programma annuale di attivita', i dati di sintesi risultanti dall'attivita' di monitoraggio di cui al precedente comma sono raccolti annualmente in apposito documento a cura del competente servizio regionale. Il documento medesimo, corredato da una relazione esplicativa, valutativa e propositiva del dirigente responsabile del servizio, e' trasmesso alla Giunta regionale per le determinazioni di competenza. Analoga relazione predisposta dalla Giunta regionale e' trasmessa al consiglio per le valutazioni di competenza.
6 .
La Regione promuove iniziative volte a verificare il grado di conseguimento degli obiettivi del programma regionale per la formazione professionale. Le verifiche di efficacia sono rivolte in particolare alla rilevazione e valutazione dei dati relativi agli sbocchi occupazionali degli allievi formati, in relazione ai loro elementi quantitativi, alla coerenza tra qualifiche e mansioni, ai processi di mobilita' professionale, interaziendale, intersettoriale e territoriale.
7 .
Le attivita' previste nel presente articolo sono svolte secondo criteri e con modalita' stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18, nel rispetto di eventuali disposizioni definite a livello nazionale o nell'ambito dell'Unione Europea.
Titolo V - disposizioni finali e transitorie
Art. 21
1 .
- Schema di programma di cui all'art. 15, primo e secondo comma;
- Provvedimenti di cui all'art. 18, comma 1, lettere da a) a g).
- Attivita' di cui all'art. 17, comma 1, lettere b), d) ed e) e comma 2;
- Stipulazione delle intese, accordi e convenzioni di cui all'art. 7, comma 1.
2 .
Le Provincie collaborano alle funzioni di vigilanza, anche ispettiva, nonche' di valutazione, monitoraggio e controllo, proprie della Regione
Art. 22 - Norme applicabili
1 .
Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme statali e comunitarie in materia di formazione professionale.
2 .
Dalla data di entrata in vigore della presente legge: e' abrogata la Legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni; e' abrogata la Legge regionale 4 settembre 1984, n. 59; cessa ogni efficacia del Regolamento regionale 2 maggio 1985, n. 1, salvo quanto previsto dal successivo art. 24.
Art. 23 - Finanziamento degli interventi
1 .
Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si provvede, per ciascun esercizio finanziario, con legge di bilancio.
Art. 24 - Disposizioni per la programmazione 1994-1995
1 .
Le norme di cui all'art.14 ed all'art. 15, commi 1, 2, 3, si applicano con riferimento all'anno formativo 1995-1996. Per l'anno formativo 1994-1995, anche al fine di garantire la continuita' delle funzioni e delle attivita' di cui alla presente legge, il Consiglio Regionale, su proposta della giunta, determina con propri atti, i criteri, le procedure e le modalita' per la formazione del programma annuale, nel rispetto della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni.
2 .
Fino all'esecutivita' degli atti di cui all'art. 18 1 comma, lettere da a) a g), da adottarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni del Regolamento regionale 2 maggio 1985, n. 1. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.





