Legge regionale 18 Luglio 1996, n. 7/96

Rifinanziamento della l.r. 22.12.1995, n. 143 recante: interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 27
09/08/1996
Regione Abruzzo

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'.

Viene rifinanziata per l'anno 1996 la l.r. 143/95 recante: "interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile" con lo stanziamento di l. 2.000.000.000 (duemiliardi).

Art. 2 - Norma finanziaria.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in l. 2.000.000.000, si provvede mediante riduzione per competenza e cassa dello stanziamento iscritto al cap. 324000 - fondo globale - quota parte dello stanziamento previsto - part. 2, elenco n. 4:

  • - cap. 324000 - fondo globale - in diminuzione di l. 2.000.000.000;
  • - cap. 282437 denominato: "interventi straordinari per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" - in aumento di l. 2.000.000.000.

Art. 3 - Urgenza.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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