Legge regionale 31 Luglio 1996, n. 61

L.r. 31 agosto 1994, n. 70 "nuova disciplina in materia di formazione professionale" - modifica.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 43
08/08/1996
Regione Toscana

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: "art. 12. (anno formativo). - 1. L'anno formativo decorre dal primo giorno del mese di gennaio e termina l'ultimo giorno del mese di dicembre del medesimo anno".

Art. 2

1 .

Al comma 1 dell'art. 15, le parole "entro il 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno di ogni anno".

Art. 3

1 .

All'art. 19 e' aggiunto il seguente comma 8: "tra le funzioni relative alla formazione professionale sono da intendersi ricomprese quelle di cui all'art. 4 del d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 10, lettera b)".

Art. 4 - Norma transitoria

1 .

Le attivita' iniziate nell'anno formativo 1995-1996 devono comunque trovare conclusione entro il 31 dicembre 1996. Nel periodo 1 settembre 1996-31 dicembre 1996 sono avviate esclusivamente le attivita' indispensabili al funzionamento del sistema per le quali continuano ad applicarsi i contenuti programmatici di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 6 marzo 1995, n. 137 e successive integrazioni. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

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