Legge regionale 24 Giugno 1997, n. 30

Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 33
01/07/1997
Regione Basilicata

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Principi generali

1 .

La Regione Basilicata assume il metodo della programmazione quale modalita' primaria di esercizio delle proprie funzioni e competenze in materia di sviluppo socio-economico e territoriale e quale terreno permanente di confronto e di cooperazione con i soggetti del territorio, al fine di perseguire uno sviluppo diffuso ed equilibrato del territorio e di realizzare efficaci politiche di coesione di integrazione, dando concreta attuazione ai principi di responsabilita', di solidarieta' e di sussidiarieta'.

2 .

Nel processo di definizione e di gestione degli strumenti della programmazione la Regione assicura l'attiva partecipazione delle rappresentanze istituzionali delle comunita' locali e di quelle organizzate degli interessi economici professionali e sociali operanti in ambito regionale, individuando nell'esercizio coordinato delle funzioni di programmazione uno strumento fondamentale per la costruzione e lo sviluppo del sistema regionale delle autonomie, cosi' come disegnato nella Legge regionale 28 marzo 1996 n. 17.

3 .

A tal scopo, la presente legge disciplina le procedure della programmazione socio-economica e territoriale di livello regionale e le sue interconnessioni con quella di livello nazionale e comunitario e con quella di livello provinciale e d'area.

Art. 2 - Strumenti della programmazione regionale

1 .

Il metodo della programmazione trova la sua espressione piu' organica nel programma regionale di sviluppo (PRS), quale atto fondamentale di governo e di indirizzo dello sviluppo socio-economico e territoriale della Regione

2 .

Costituiscono inoltre strumenti della programmazione regionale, correlati al PRS:

  • Il piano di riferimento territoriale regionale e i connessi piani di coordinamento territoriale e Provinciali;
  • I piani di bacino derivanti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 e dalla Legge regionale 2 settembre 1996 n. 43;
  • I piani settoriali e i progetti speciali di competenza regionale;
  • I programmi pluriennali delle province e i piani socio- economici di sviluppo delle Comunita' Montane e degli enti di gestione dei parchi; e) gli atti di programmazione negoziata;
  • I programmi cofinanziati dall'UE
  • I piani di attivita' degli enti strumentali della Regione

Art. 3 - Programma regionale di sviluppo

1 .

Il programma regionale di sviluppo (PRS) viene approvato all'inizio di ogni legislatura, secondo le procedure indicate al seguente art. 4, e trova annuale verifica in occasione dell'approvazione del documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF) di cui al successivo art. 5.

2 .

Il PRS e' costituito da un rapporto generale, eventualmente integrato da ulteriori documenti di sintesi, che, con riferimento alle scelte ed agli orientamenti formulati a livello comunitario e nazionale, definisce gli indirizzi di governo del processo della programmazione e individua:

  • Gli obiettivi di sviluppo socio-economico e territoriale della Regione nonche' le priorita' da perseguire nell'arco temporale di vigenza del programma, le azioni e gli interventi settoriali e territoriali ritenuti strategici;
  • Gli orientamenti regionali relativi a programmi ed azioni di intervento di competenza delle amministrazioni centrali dello Stato, nonche' degli enti e delle aziende di rilevanza nazionale;
  • Le indicazioni per la predisposizione dei piani di' settore ed i progetti speciali di competenza regionale e le direttive programmatiche per gli enti strumentali della Regione;
  • Le linee di coordinamento per l'elaborazione dei programmi pluriennali delle province e dei piani di sviluppo socio- economici delle Comunita' Montane, dei programmi integrati d'area e degli atti di programmazione negoziata;
  • Il quadro delle risorse finanziarie-comunitarie, nazionali e regionali - disponibili o, comunque, attivabili per la realizzazione delle azioni e degli interventi programmati;
  • Le misure di accompagnamento e di raccordo, di carattere normativo, amministrativo ed organizzativo, indispensabili per l'attuazione dei programma.

Art. 4 - Procedure di formazione del prs

1 .

La Giunta regionale, in conformita' con gli indirizzi contenuti nella relazione programmatica approvata dai Consiglio regionale all'atto dell'elezione del presidente e della Giunta regionale, predispone lo schema di PRS per il quinquennio di riferimento.

2 .

Lo schema di P.R.S. E' costituito da un rapporto preliminare contenente le indicazioni e le opzioni di massima relative:

  • Agli obiettivi generali di sviluppo socio- economico e territoriale della Regione;
  • Agli assi strategici settoriali e territoriali a valenza regionale;
  • Ai caratteri ed ai vincoli dei programmi a dimensione sub-regionale;
  • Alle procedure e modalita' di attuazione dei programma.

3 .

Lo schema di PRS e' tempestivamente trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio Regionale, alle province, ai comuni, alle Comunita' Montane, agli enti strumentali ed al Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL), di cui al successivo art. 14.

4 .

La Giunta regionale, d'intesa con la conferenza permanente delle autonomie, convoca una sessione plenaria delle istituzioni locali per stabilire le modalita' di svolgimento di conferenze di programmazione decentrate sul territorio, onde consentire agli enti locali di concorrere attivamente alla definizione delle scelte del PRS. Analogamente, vengono definite d'intesa con il CREL: le piu' opportune forme di partecipazione delle forze economiche e sociali alle predette conferenze di programmazione.

5 .

Entro 90 giorni dalla ricezione dello schema di PRS le province procedono a raccogliere e coordinare le osservazioni sulla proposta di PRS espresse dai comuni e dalle Comunita' Montane.

6 .

Entro 90 giorni dalla ricezione dello schema di PRS, il CREL provvede a far pervenire alla Giunta regionale le proprie osservazioni e proposte, unitamente ad eventuali documenti prodotti dai soggetti organizzati della realta' economica, sociale e professionale operanti nella Regione.

7 .

Sulla base dei contributi formulati dagli enti locali e dal CREL, ovvero scaturiti dalle conferenze di programmazione, entro i successivi 30 giorni la Giunta regionale adotta la proposta definitiva del PRS e la trasmette al Consiglio regionale per l'esame e la successiva approvazione, ai sensi dell'art.11dello statuto regionale.

8 .

La predisposizione dello schema preliminare e della proposta definitiva del PRS e' curata dall'Assessore alla programmazione economica e finanziaria che si avvale delle strutture operative del dipartimento, di gruppi di lavoro interdipartimentali, nonche' di consulenze specializzate esterne all'amministrazione regionale. 9. Per la definizione delle azioni e degli interventi da candidare a finanziamento mediante l'attivazione di risorse comunitarie, la struttura incaricata della predisposizione dello schema preliminare e della proposta definitiva del PRS procedera' ad acquisire indicazioni ed osservazioni della cabina di regia dei programmi nazionali e comunitari di interesse regionale, di cui all'art. 10 della Legge regionale n. 12/1996.

Art. 5 - Documento annuale di programmazione economica e finanziaria

1 .

L'attuazione del PRS viene specificata e verificata annualmente in sede di approvazione del documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF), che viene approvato dal Consiglio Regionale, con proposta della giunta, entro il 31 ottobre di ogni anno.

2 .

In riferimento al PRS, il DAPEE:

  • Documenta lo stato di attuazione del PRS nel suo complesso e nelle sue articolazioni settoriali e territoriali;
  • Indica le azioni e gli interventi di competenza regionale ritenuti prioritari nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, specificando quelli da attuare mediante l'attivazione delle risorse comunitarie disponibili o, comunque, mobilitabili;
  • Illustra l'evoluzione dei flussi finanziari e delle politiche di gestione finanziaria della Regione individuando anche l'ammontare e la finalizzazione delle risorse finanziarie-comunitarie, nazionali e regionali - da destinare alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al precedente art. 2, secondo comma;
  • Precisa le misure di accompagnamento legislative, amministrative ed organizzative da adottare per l'implementazione del PRS

3 .

Il DAPEF, sottoposto alla preventiva discussione delle istituzioni locali, appositamente convocate in sessione plenaria, e del CREL, viene adottato dalla Giunta regionale, sentiti il comitato interdipartimentale di indirizzo e coordinamento, di cui all'art.11della Legge regionale 2 marzo 1996 n. 12, il nucleo di valutazione, di cui al successivo art. 12 e, specificatamente in relazione alle azioni ed agli interventi da realizzare attraverso risorse comunitarie, la cabina di regia dei programmi nazionali e comunitari di interesse regionale.

Art. 6 - Procedure di approvazione degli strumenti di programmazione

1 .

Il PRS e' approvato secondo le procedure di cui ai precedenti artt. 3 e 4. Eventuali adeguamenti o modifiche vengono proposti ed approvati con le medesime modalita'.

2 .

I piani settoriali ed i progetti speciali predisposti dai dipartimenti regionali competenti sono adottati dalla Giunta regionale previo parere del nucleo di valutazione e dopo aver sentiti la conferenza permanente delle autonomie locali ed il CREL, e quindi trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione.

3 .

Gli enti strumentali della Regione predispongono i rispettivi programmi di attivita' in coerenza con gli indirizzi formulati nel PRS e li approvano, previa acquisizione del parere di compatibilita' del nucleo di valutazione.

4 .

Le amministrazioni Provinciali approvano i rispettivi programmi pluriennali nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi fissati nel PRS, previa acquisizione delle osservazioni dei comuni, delle Comunita' Montane e del CREL analogamente le Comunita' Montane approvano i rispettivi piani di sviluppo socio-economici avendo cura di acquisire i contributi dei comuni interessati e delle forze sociali ed economiche operanti sul territorio di competenza.

5 .

Le modalita' di definizione e di attivazione degli strumenti di pianificazione e gestione del territorio sono specificate dalle leggi di disciplina della materia.

Art. 7 - Studi e progetti per l'attuazione del prs

1 .

Al fine di disporre di ogni utile dato conoscitivo circa la produzione programmatica e progettuale dei soggetti della programmazione regionale, il dipartimento programmazione economica e finanziaria provvede alla ricognizione sistematica di studi, progetti, documenti ed elaborati attinenti all'attuazione degli interventi del PRS sul territorio.

2 .

Nel quadro delle opzioni strategiche del PRS la Giunta regionale attiva il ricorso alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la predisposizione degli studi e degli elaborati progettuali relativi a grandi interventi infrastrutturali di interesse regionale.

Art. 8 - Programmazione negoziata

1 .

La Regione riconosce e promuove gli atti di programmazione negoziata quali strumenti fondamentali di concertazione delle azioni degli interventi pubblici e privati finalizzati allo sviluppo locale.

2 .

Costituiscono atti di programmazione negoziata:

  • Le intese istituzionali di programma tra lo Stato e la Regione e i conseguenti accordi di programma-quadro;
  • Gli accordi di programma, i contratti di programma, i patti territoriali, i contratti d'area e ogni altra forma di cooperazione e d'intesa, comunque denominata, sottoscritta da soggetti pubblici e privati nel rispetto delle normative vigenti;
  • I programmi integrati d'area promossi da enti locali, comprendenti investimenti produttivi, infrastrutture e servizi e finalizzati a realizzare ben definite condizioni di sviluppo locale sostenibile, attraverso l'attivazione di risorse proprie degli enti promotori e di provenienza regionale, nazionale e comunitaria.

3 .

In coerenza con le indicazioni contenute nel PRS, la Giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare e dopo aver consultato il CREL e la conferenza permanente delle autonomie, puo' emanare apposite direttive per disciplinare le condizioni e le modalita' dell'eventuale partecipazione regionale, avendo riguardo alle disposizioni emanate dagli organi della programmazione nazionale e comunitaria.

4 .

Gli atti di programmazione negoziata coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi fissati nei PRS e redatti in maniera conforme alle indicazioni contenute nelle direttive della Giunta regionale, qualora prevedono oneri finanziari a carico della Regione sono inseriti nel DAPEF, previo parere del nucleo di valutazione.

Art. 9 - Programmi cofinanziati dall'unione europea

1 .

Il PRS costituisce atto di indirizzo per la predisposizione delle proposte regionali di attivazione di programmi cofinanziati dall'unione europea. Le modalita' di finanziamento e di gestione dei programmi comunitari a valenza regionale approvati dalla Commissione Europea sono definite annualmente dal DAPEF

2 .

Le proposte programmatiche regionali a valere sui fondi comunitari a finalita' strutturale (FEAOG, FESR, FSE) sono definite dalla commissione tecnica interdipartimentale della cabina di regia dei programmi nazionali e comunitari di interesse regionale, che individua altresi' le strutture dipartimentali ed interdipartimentali titolari della predisposizione delle proposte di programma e responsabili della gestione dei programmi definitivamente ammessi al cofinanziamento comunitario.

3 .

Le proposte programmatiche, di cui al precedente comma, sono adottate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla programmazione economica e finanziaria, previa consultazione del comitato misto della cabina di regia, ed acquisizione del parere di compatibilita' rispetto al PRS del nucleo di valutazione, ed approvate dal Consiglio Regionale.

4 .

La deliberazione consiliare di approvazione della proposta regionale di attivazione di programmi comunitari a valere sui fondi a finalita' strutturale costituisce atto di indirizzo per la Giunta regionale nel corso dell'attivita' di partenariato con i competenti servizi comunitari, nonche' autorizzazione ad apportare gli opportuni adeguamenti per l'approvazione del programma in sede comunitaria.

5 .

La decisione della commissione europea, con la quale si approva in via definitiva il programma regionale cofinanziato con risorse comunitarie, e' comunicata tempestivamente dalla giunta al Consiglio regionale che ne prende atto.

6 .

Le riprogrammazioni e le rimodulazioni, le modificazioni e le integrazioni ai programmi regionali cofinanziati dall'Unione Europea sono assunte nelle sedi e secondo le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni comunitarie in tema di partenariato e comunicate dalla giunta al Consiglio Regionale.

7 .

Il Consiglio Regionale, su proposta della giunta e previa valutazione della commissione tecnica interdipartimentale e del comitato misto della cabina di regia, puo' emanare direttive per la gestione e la attuazione dei programmi regionali cofinanziati dall' UE.

8 .

Le proposte di programma relative alle iniziative comunitarie ed altre forme di attivazione di risorse comunitarie (bandi di gara, inviti a presentare proposte) sono predisposte dai dipartimenti competenti ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, previo esame della cabina di regia.

10. Le decisioni della Commissione Europea con le quali si approvano in via definitiva programmi comunitari a valenza regionale e le modifiche degli stessi, nonche' le relative direttive di attuazione, sono pubblicate per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Art. 10 - Sessione comunitaria del consiglio

1 .

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale convoca la sessione comunitaria dedicando ad essa una o piu' sedute, al fine di' verificare lo stato di attuazione dei programmi attivati a livello regionale e di definire gli indirizzi regionali in materia di politiche comunitarie.

2 .

In occasione della sessione comunitaria, la giunta presenta al Consiglio regionale una dettagliata relazione contenente lo stato di avanzamento dei singoli programmi comunitari in corso di attuazione, nonche' l'indicazione delle iniziative che l'esecutivo intende intraprendere nel corso dell'esercizio finanziario in tema di politiche comunitarie.

3 .

Alla relazione della Giunta regionale devono essere allegati il parere del nucleo di valutazione circa la compatibilita' dei programmi comunitari attivati con il PRS e le osservazioni del comitato misto sull'azione complessiva della Regione in campo comunitario.

4 .

La deliberazione del Consiglio Regionale, in merito alla relazione annuale in materia di' politiche comunitarie, costituisce per la Giunta regionale atto di indirizzo in tema di attivazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie.

Art. 11 - Accelerazione delle procedure

1 .

Al fine di assicurare la pronta attuazione dei progetti e degli interventi indicati nel PRS ed inseriti nel documento annuale di programmazione economica e finanziaria, le strutture e gli organismi regionali preposti alla valutazione degli stessi - ovvero al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta ed assensi, comunque denominati - operano di concerto ed istruiscono le relative pratiche con priorita' rispetto ad ogni altra, adottando i provvedimenti di competenza entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2 .

Il Presidente della Giunta regionale - allo scopo di acquisire intese, concerti ed autorizzazioni, comunque denominati, di competenza di differenti amministrazioni e necessari alla cantierabilita' di progetti ed interventi ammessi a finanziamento - puo' convocare apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, nonche' promuovere specifici accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 dell'8 agosto 1990.

3 .

Il mancato rispetto da parte degli enti attuatori dei tempi e delle modalita' di realizzazione dei progetti e degli interventi ammessi a finanziamento determina, in assenza di comprovati elementi giustificativi laddove e' possibile la sostituzione della Regione all'ente inadempiente e, nelle altre ipotesi, la revoca del finanziamento, il recupero delle somme eventualmente versate e l'assegnazione del contributo ad altro progetto di pronta cantierabilita'.

4 .

Sulla tempestiva e regolare attuazione dei programmi esercita funzioni di vigilanza e di monitoraggio la cabina di regia, che adotta le misure organizzative piu' opportune e propone alla Giunta regionale i provvedimenti necessari a consentire la realizzazione degli investimenti.

5 .

I pareri previsti dalla presente legge hanno carattere consultivo e non vincolante e devono essere resi, quando non diversamente disposto, non oltre il 15? giorno dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende reso positivamente.

Art. 12 - Nucleo di valutazione tecnico-economica

1 .

Presso il dipartimento per la programmazione economica e finanziaria e' istituito un nucleo di valutazione tecnico-economica, composto da dirigenti regionali individuati dal comitato interdipartimentale di indirizzo e coordinamento e da esperti esterni di qualificata competenza tecnico-scientifica nominati dalla Giunta regionale, nonche' dal dirigente titolare dell'ufficio responsabile della gestione del PRS, con funzioni di segretario.

2 .

Il nucleo di valutazione, su richiesta della Giunta regionale:

  • Formula osservazioni e valutazioni in merito allo stato di attuazione del PRS ed alle azioni ed interventi da finanziare annualmente in occasione dell'adozione del DAPEF;
  • Esprime pareri di compatibilita' con gli indirizzi formulati nel PRS in merito ai seguenti documenti:
  • Svolge attivita' di supporto e di consulenza in materia di programmazione socio-economica e territoriale di competenza della Regione

Art. 13 - Valutazione dell'impatto occupazionale e produttivo

1 .

I soggetti attuatori degli interventi per la realizzazione delle opere pubbliche e lavori pubblici di interesse pubblico di importo superiore a 2 miliardi di lire e di acquisto di beni e servizi di importi superiori a i miliardo di lire, approvano, contestualmente alla deliberazione di approvazione del progetto dell'opera pubblica e dei lavori pubblici e di acquisto di beni e servizi, una relazione denominata "valutazione d'impatto occupazionale produttivo" (VIOP), nella quale vengono analizzati gli effetti che le scelte effettuate producono sull'incremento dell'occupazione e sul rafforzamento delle strutture produttive e di servizio. La relazione VIOP costitutisce un allegatocostitutisce un allegato ai provvedimenti di approvazione del progetto o della spesa.

2 .

La relazione VIOP contiene l'analisi delle alternative prese in considerazione per la realizzazione delle opere e per l'acquisto di beni e servizi ed illustra le relative risultanze in ordine al rapporto costi/benefici, ai prevedibili incrementi occupazionali diretti ed indiretti, all'impatto sulle strutture produttive, di servizio e di ricerca dell'apparato economico.

3 .

La relazione VIOP e' redatta sulla base di linee-guida deliberate dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

4 .

L'importo di cui al comma 1 e' aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale, rilevati dall'istituto nazionale di statistica.

5 .

I soggetti attuatori possono redigere direttamente la relazione del VIOP oppure avvalersi di istituti universitari, di istituti di ricerca della Regione di studi professionali e strutture pubbliche e private di ricerca competenti nelle materie economiche e sociali.

Art. 14 - Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1 .

Al fine di affermare l'autonomia della societa' regionale e di favorire il concorso pluralistico delle rappresentanze degli interessi economici, professionali e sociali alla definizione delle politiche regionali di sviluppo e' istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL), quale organismo consultivo della Regione e degli enti locali di Basilicata.

2 .

Per l'espletamento delle proprie funzioni il CREL:

  • Assume autonome iniziative per favorire azioni di cooperazione, concertazione e programmazione negoziata dello sviluppo, su scala regionale e locale;
  • Formula proposte ed osservazioni sulle questioni fondamentali concernenti la realta' economica, sociale produttiva ed occupazionale della Basilicata;
  • Esprime pareri e valutazioni in ordine agli atti di programmazione della Regione e degli enti strumentali e locali, nonche' ai provvedimenti di maggiore rilevanza socio-economica e territoriale.

3 .

Sono organi del C.R.E.L.:

  • L'assemblea;
  • L'ufficio di presidenza;
  • Il presidente.

4 .

L'assemblea del CREL, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' composta da cinquantacinque membri, individuati dalla Giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, in rappresentanza delle organizzazioni e istituzioni di seguito specificate, in base al criterio della maggiore rappresentantivita' su scala regionale, di cui:

  • Dodici in rappresentanza delle organizzazioni sindacali del lavoro dipendente;
  • Otto in rappresentanza delle organizzazioni dell'imprenditoria;
  • Quindici in rappresentanza delle organizzazioni del lavoro autonomo e delle professioni;
  • Quattro in rappresentanza degli istituti del credito, delle assicurazioni e della finanza;
  • Tre in rappresentanza degli enti pubblici economici;
  • Quattro in rappresentanza delle realta' culturali (scuola, universita', ricerca, informazione);
  • Quattro in rappresentanza dell'associazionismo giovanile, femminile, ambientalista e del volontariato;
  • Cinque esperti di materie economiche e sociali eletti con voto limitato dal Consiglio Regionale.

5 .

L'ufficio di presidenza del CREL e' composto di tredici membri ed e' eletto, con voto separato e limitato dalle diverse componenti di cui al comma precedente, nella misura di tre rispettivamente per le organizzazioni comprese nelle lettere a) e c), di due per quelle di cui alla lettera b) e di uno per i soggetti rappresentati in ciascuna delle lettere successive.

6 .

L'ufficio di presidenza elegge al suo interno il presidente del CREL con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7 .

La riunione di insediamento dell'assemblea e' convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale, che sovrintende alle operazioni di voto e procede alla proclamazione degli eletti.

8 .

Gli organi del CREL durano in carica per l'intera legislatura regionale e vengono rinnovati entro i primi sei mesi della legislatura successiva. Per il loro funzionamento l'assemblea adotta un regolamento interno che diviene operante con la deliberazione di presa d'atto della Giunta regionale.

9 .

Ai lavori dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza possono essere invitati a partecipare amministratori e dirigenti della Regione degli enti locali e strumentali, nonche' esperti di riconosciuta qualificazione.

10.

Per lo svolgimento dei propri compiti il CREL si avvale di una segreteria tecnica,composta da personale regionale appositamente assegnato con atto deliberativo della Giunta regionale.

11.

Al presidente del CREL viene attribuita una indennita' lorda di carica pari al 15 di quella del consigliere regionale. Ai membri dell'ufficio di presidenza e dell'assemblea sono riconosciute le spese di viaggio per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali.

12.

Gli oneri di finanziamento del CREL, valutati per il corrente esercizio finanziario in l.50 milioni, sono coperti dalle disponibilita' previsti sul cap. 550 dei bilancio regionale. Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio prevederanno i relativi oneri sullo stesso e corrispondente capitolo del bilancio regionale.

Art. 15 - Osservatorio economico regionale

1 .

E' istituito presso il CREL l'osservatorio economico regionale, quale strumento di analisi per il monitoraggio delle politiche di sviluppo, al servizio della Regione delle istituzioni locali, delle forze sociali, culturali e produttive della Basilicata.

2 .

L'osservatorio provvede a:

  • Raccogliere in maniera sistematica e divulgare con periodicita' regolare dati e informazioni relativi alle dinamiche socio-economiche a scala regionale e interregionale;
  • Aggiornare permanentemente gli elementi di conoscenza e di riscontro circa lo stato degli investimenti pubblici e privati in Basilicata;
  • Promuovere l'interscambio di informazioni economiche con analoghe strutture di analisi e ricerca operanti su scala nazionale e comunitaria.

3 .

Alla strutturazione tecnica dell'osservatorio si provvedera' con provvedimento della Giunta regionale sentito l'ufficio di presidenza del CREL, con il quale si disporra' l'assegnazione del relativo personale e si determineranno gli indirizzi funzionali e i criteri per l'attivazione di convenzioni o consulenze specializzate.

Art. 16 - Abrogazione di norme

1 .

La Legge regionale n. 47 del 31 agosto 1993, contenente disposizioni in materia di "procedure della programmazione" e'17.10 28/02/2003 e' abrogata.

Art. 17 - Norme transitorie

1 .

Il programma regionale di sviluppo relativo alla legislatura regionale in corso e' approvato entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2 .

Nelle more dell'adozione della Legge regionale sull'uso e tutela del suolo, le province possono attivare le procedure per la redazione delle fasi conoscitive e valutative del piano territoriale di coordinamento, d'intesa con la Regione.

Art. 18 - Pubblicazione della legge

1 .

La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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