Decreto Ministeriale 19 Febbraio 1997, n. 44/7
Istituzione presso gli uffici del ministro per le pari opportunita' della commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' femminile e dell'osservatorio per l'imprenditorialita' femminile.
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 52 04/03/1997 |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Decreta:
Art. 1
1 .
E' istituita la commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' femminile.
2 .
La commissione e' presieduta dal Ministro per le pari opportunita', o da un suo delegato, ed e' composta da otto esperti nominati dallo stesso Ministro in rappresentanza, rispettivamente, della commissione nazionale delle pari opportunita', del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del comitato per l'imprenditoria femminile, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del comitato di parita' istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Ministero del bilancio e della programrmione economica, del Ministro per le pari opportunita' e della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Per ciascun componente e' altresi' nominato un supplente che partecipera' alle riunioni in caso di impedimento.
3 .
La commissione opera presso gli uffici del Ministro per le pari opportunita' ed e' dal presidente con cadenza almeno trimestrale. La commissione e' validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario sono assicurate dal rappresentante del Ministro per le pari opportunita'.
Art. 2
1 .
La commissione ha il compito di esaminare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi e dei programmi comunitari volti alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditoria, per quanto concerne le pari opportunita', e di proporre alle autorita' competenti le conseguenti iniziative normative e amministrative. A tale fine la commissione si avvale anche dei risultati dell'osservatorio per l'imprenditorialita' femminile di cui all'art. 3, nonche' delle elaborazioni delle commissioni e gruppi di lavoro operanti presso gli uffici del Ministro per le pari opportunita'. Puo' inoltre invitare alle riunioni esperti, funzionari delle amministrazioni ed esponenti di associazioni culturali, imprenditoriali e sindacali.
Art. 3
1 .
E' istituito presso gli uffici del Ministro per le pari opportunita' per l'imprenditorialita' femminile.
2 .
L'osservatorio:
- Segue l'attuazione degli interventi legislativi e dei programmi governativi, locali e comunitari, rilevanti ai fini della promozione delle pari opportunita' in materia di imprenditoria, anche ai fini della misurazione degli effetti complessivi, dal punto di vista occupazionale, economico e della diffusione della cultura d'impresa;
- Cura la adozione di programmi specifici aventi il fine di facilitare la diffusione sul territorio della conoscenza delle risorse disponibili e delle modalita' di accesso agli strumenti nazionali ed ai fondi comunitari, anche mediante l'organizzazione sul territorio di strutture specifiche per la informazione e per la promozione e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali femminili;
- Propone alle autorita' competenti iniziative per la promozione di nuova imprenditorialita' femminile e piu' in generale per la valorizzazione delle capacita' e potenzialita' della donna nel mondo del lavoro, nel rispetto e in applicazione delle pari opportunita'.
3 .
Le attivita' di indagine e informazione possono essere affidate a soggetti pubblici o privati, in base ad apposita convenzione a titolo gratuito con il Ministro per le pari opportunita', avente durata annuale e rinnovabile, anche tacitamente, di anno in anno.
Art. 4
1 .
Con successivo provvedimento sara' determinata la misura del gettone di presenza eventualmente spettante ai componenti della commissione di cui all'art. 1.
2 .
Ai componenti della commissione di cui all'art. 1, estranei all'ufficio del Ministro per le pari opportunita', sara' corrisposto, ove competa, il trattamento economico di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, con equiparazione a dirigente generale per gli estranei alla p.a.
Art. 5
1 .
La relativa spesa gravera' sul capitolo 3816 dello stato di previsione delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1997. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.





