Deliberazione CIPE 18 Dicembre 1996, n. 28/97

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1996, con il concorso del fondo sociale europeo.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 53
05/03/1997

tipologia: Stato - Deliberazione Cipe

Delibera:

1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del Fondo Sociale Europeo, pari a complessive lire 1.191,3 miliardi, relative ai quadri comunitari di sostegno e di documenti unici di programmazione degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b, quali risultanti dalle allegate tabelle a, b, e c sono assicurate, per l'anno 1996, quanto a lire 837,9 miliardi dalle disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 183/1987, quanto a lire 173,6 miliardi dai bilanci regionali, quanto a lire 116,3 miliardi da contributi di operatori privati e quanto a lire 63,4 miliardi da altri interventi pubblici di settore.

2. Il finanziamento a carico del fondo di rotazione grava sull'esercizio finanziario 1996.

3. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui al precedente comma 1, il predetto fondo di rotazione provvede, sulla base delle vigenti disposizioni, alle erogazioni di competenza, liquidando, in favore delle Regioni e province autonome, titolari di programmi operativi, il primo anticipo a seguito della pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per i programmi multiregionali, le erogazioni saranno effettuate sulla base delle richieste che perverranno al fondo medesimo dal Ministero del lavoro e previdenza sociale.

4. Il fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire, negli esercizi successivi al 1996 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio in favore degli aventi diritto.

5. I titolari dei programmi verificano che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi, anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennita' per cassa integrazione, mobilita', sgravi contributivi ed istituti similari, nonche' limitatamente alle Regioni del centro nord, i costi ammissibili al finanziamento di cui alla legge 492/1988, il cui ammontare viene posto in detrazione delle quote a carico del fondo di rotazione e dei bilanci regionali, come determinate al precedente comma 1. I titolari di detti programmi verificano, altresi' che per i progetti presentati dagli enti e societa' pubbliche, la relativa quota nazionale di cofinanziamento sia assicurata con risorse dei propri bilanci. Le risultanze di tale verifica sono comunicate, a cura delle Regioni, al Ministero del lavoro e previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, ai fini della sottoposizione al CIPE di apposita delibera di rimodulazione del cofinanziamento nazionale pubblico.

6. Gli stessi titolari dei programmi attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi. A tal fine essi dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte o in corso di definizione nel quadro del partenariato.

7. I comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio. Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonche' quanto previsto dagli articoli 5 (comma 2) e 6 (comma 3) del testo coordinato della legge 8 agosto 1995, n. 341.

8. A seguito delle verifiche di cui al punto 5, il CIPE, su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, adotta le necessarie variazioni alla presente delibera. 9. La presente delibera annulla e sostituisce quella adottata in data 9 maggio 1996, di cui vengono fatti salvi gli effetti gia' prodotti.

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