Decreto Ministeriale 21 Marzo 1997, n. 433

Riapertura dei termini per le assunzioni ai sensi dell'art. 6 della legge n. 451/1994.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 138
16/06/1997

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Decreta:

Art. 1

Le aziende di cui agli elenchi allegati ai decreti Ministeriali 9 marzo 1995 e 29 marzo 1995, ammesse ai benefici previsti dall'art. 6 della legge 19 luglio 1994, n. 451, possono effettuare le assunzioni agevolate, secondo i piani gia' presentati, fino a sette unita' se industriali e ad otto unita' se artigiane. Qualora le stesse aziende abbiano presentato piani che prevedano un numero di assunzioni inferiore ai suddetti limiti, possono riproporre, all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio e alla divisione X della direzione generale dei rapporti di lavoro, domanda, con il relativo piano integrativo, per assumere ulteriori unita' fino al raggiungimento dei limiti sopraindicati. Le aziende non incluse nei suddetti elenchi, interessate ad effettuare assunzioni, fino a sette unita' se industriali e ad otto unita' se artigiane, con il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 6 della legge 19 luglio 1994, n. 451, possono presentare domanda e relativo piano di assunzione, all'uffici provinciale del lavoro competente per territorio e alla direzione generale dei rapporti di lavoro, div. X. Le aziende interessate saranno ammesse ai benefici di cui all'art. 6 della legge n. 451/1994 secondo le modalita' stabilite agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto interMinisteriale 31 marzo 1994.

Art. 2

L'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 marzo 1995 e' sostituito dal seguente. Le aziende beneficiarie sono tenute a:

  • Procedere alle assunzioni entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto;
  • Rilasciare la dichiarazione che nei dodici mesi precedenti alle assunzioni, non hanno effettuato licenziamenti per riduzione del personale;
  • Effettuare almeno 1/3 delle assunzioni dalle liste di mobilita' e cigs. Tuttavia, se entro dieci giorni l'azienda non reperisce, dalle suddette liste, personale con i requisiti richiesti, potra' assumere dalle normali liste del collocamento ordinario;
  • Nel casi di assunzione di addetti dalle normali liste del collocamento ordinario, assicurarsi che essi siano iscritti da almeno quarantacinque giorni;
  • Inquadrare i lavoratori assunti secondo il piano generale approvato;
  • I benefici di cui al presente decreto non spettano nei casi di cui al comma 4-bis dell'art. 8 della legge n. 223/1991 come aggiunto dal comma 1 dell'art. 2 della legge n. 451/1994 .

Art. 3

Le agevolazioni di cui al presente decreto saranno concesse entro i limiti delle disponibilita' economiche residuate a seguito del parziale utilizzo dei fondi di cui all'art. 11 del decreto interMinisteriale 31 marzo 1994. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.

Azioni sul documento