Deliberazione CIPE 29 Agosto 1997, n. 175/97

Riparto risorse aree depresse anno 1997 - decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135. (deliberazione n. 175/97).

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 250
25/10/1997

tipologia: Stato - Deliberazione Cipe

1. Ricerca.

A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, e' assegnato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica l'importo di lire 500 miliardi per agevolazioni alle attivita' di ricerca, sviluppo e relativa diffusione, ad integrazione del finanziamento previsto con delibera di questo comitato in data 8 agosto 1997, meglio specificata in premessa.

2. Formazione.

A valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, e' disposto un finanziamento di complessivi 500 miliardi per la realizzazione di progetti di formazione, secondo la seguente articolazione:

  • 2.1. Ministero della pubblica istruzione: corsi postdiploma: lire 120 miliardi; interventi di qualificazione professionale: lire 42,6 miliardi; sviluppo delle tecnologie didattiche: lire 100,1 miliardi; totale: lire 262,7 miliardi. Per l'istituzione di corsi di postdiploma mirati all'attuazione delle aree protette ed al recupero ambientale il Ministero della pubblica istruzione adottera' adeguate forme di concertazione con il Ministero dell'ambiente.
  • 2.2. Progetto integrato funzione pubblica lavoro:progetto rap agenti di sviluppo locale: lire 169,9 miliardi;progetto "decentramento istituzionale": decentramento Ministero del lavoro: lire 8,9 miliardi;autonomia scolastica: lire 5,9 miliardi;subtotale: lire 14,8 miliardi progetto innovazione e coesione amministrativa: lire 52,6 miliardi;totale: lire 237,3 miliardi. Quale amministrazione capofila per la realizzazione del progetto integrato di formazione viene individuato il dipartimento per la funzione pubblica cui viene quindi assegnato l'importo complessivo di 237,3 miliardi.

3. Autostrada Salerno-Reggio Calabria (a3).

3.1. A carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135 / 1997,e' disposto il finanziamento delle seguenti tratte per l'importo accanto a ciascuna di esse indicato.

Allegato al file ale001041arlex.txt

Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale l'amministrazione titolare individua il responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216. Nei successivi dieci giorni detto responsabile fara' pervenire al Ministero competente una dichiarazione nella quale attesti che l'apertura della gara di appalto o delle altre forme di affidamento dei lavori puo' avvenire entro il termine massimo di otto mesi. Alla dichiarazione, redatta secondo l'unito schema che fa Parte Integrante della presente delibera, verranno allegati: il gantt con unita nota di dettaglio che individui, per ogni fase del procedimento sino all'apertura dei cantieri, gli adempimenti necessari alla sua realizzazione con il relativo cronogramma, indicando anche i tempi occorrenti per il rilascio e la formulazione di ogni autorizzazione, parere e proposta, nonche' i tempi occorrenti per l'espletamento della gara; il calendario dei lavori, comprensivo dell'individuazione della data del collaudo finale. La dichiarazione e la documentazione allegata dovranno essere sottoscritte, in ogni loro parte, dal responsabile del procedimento. Qualora entro il predetto termine di complessivi venti giorni non pervenga la suddetta documentazione, il finanziamento come sopra assegnato sara' revocato da questo comitato.

3.2. E' inoltre posta, a carico dell'accantonamento per progettazione previsto dalla delibera 23 aprile 1997 e per un importo massimo di lire 15 miliardi, la spesa per la progettazione di interventi infrastrutturali idonei ad eliminare le strozzature esistenti nei tratti campani dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed in particolare nel tratto mercato san severino-fratte dopo l'uscita Caserta-Salerno.

4. Ulteriori assegnazioni.

4.1. A carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, sono inoltre disposte le seguenti assegnazioni: Ministero per l'ambiente, lire 800 miliardi; Ministero dei lavori pubblici, lire 700 miliardi; Ministero per le politiche agricole, lire 485 miliardi; Ministero dei trasporti e della navigazione, lire 1.000 miliardi.

4.2. Nell'ambito delle risorse assegnate e delle priorita' rappresentate le amministrazioni interessate selezioneranno i singoli interventi da finanziare attraverso un'opportuna opera di concertazione coordinata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla stregua dei seguenti criteri: immediata eseguibilita' degli interventi, intesa l'espressione nel senso di appaltabilita' nel termine massimo di otto mesi; efficientamento, funzionalizzazione e completamento delle opere avviate, anche in una logica di integrazione tra iniziative complementari delle diverse amministrazioni e, per quanto concerne in particolare il comparto dei trasporti, di sinergia tra le varie modalita': carattere prioritario in tale contesto verra' dato all'eventuale integrazione della copertura finanziaria di interventi sbloccati ai sensi dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997; enucleazione di aree strategiche fra cui in particolare quella ferroviaria, con specifico riferimento all'aspetto della sicurezza nelle tre componenti ricordate in premessa, e quella della depurazione: per quanto attiene in particolare alla prima area considerata, la dislocazione del materiale rotabile nelle singole Regioni verra' confermata negli accordi stipulati tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Regioni stesse in attuazione delle disposizioni recate dalla legge 15 marzo1997,n. 59; adozione di una logica di pluriennalita' nella definizione della copertura finanziaria del costo degli interventi la cui realizzazione interessi piu' esercizi. Carattere prioritario verra' attribuito ai progetti caratterizzati dalla coesistenza di cofinanziamenti comunitari e/o regionali e/o locali e/o privati. In sede di selezione degli interventi da ammettere a finanziamento particolare attenzione verra' dedicata alle Regioni dell'obiettivo 1 in modo che, anche tenendo conto della localizzazione delle iniziative di cui ai punti 1 e 2 che verra' comunicata dalle amministrazioni interessate al Ministero del bilancio e della programmazione economica entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, il complesso delle risorse ripartite con la delibera medesima sia destinato alle suddette Regioni in percentuale non inferiore al 75%, tenendo conto del parametro del peso della popolazione e dell'incidenza della disoccupazione ricordato in premessa.

4.3. Gli interventi come sopra selezionati vengono approvati dal Ministro titolare con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale stessa.

4.4. Entro dieci giorni da detta pubblicazione l'organismo titolare individua per ogni intervento il responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994, come modificata dal decreto-legge n. 101/1995, convertito dalla legge n. 216/1995. Nei successivi dieci giorni detto responsabile fara' pervenire al Ministero competente la documentazione di cui al punto 3.1. In caso di interventi di completamento funzionale, il responsabile deve attestare altresi' l'effettiva e completa fruibilita' dell'opera mediante il finanziamento assentito. Qualora entro il predetto termine di complessivi venti giorni dalla pubblicazione del decreto il responsabile del procedimento non faccia pervenire la documentazione in questione il Ministero competente procede alla revoca del finanziamento.

4.5. A valere sull'accantonamento per progettazione di cui alla delibera 23 aprile 1997 meglio specificata in premessa e' assegnato al Ministero dei trasporti e della navigazione un importo di lire 40 miliardi per indagini, lavori preparatori e progettazioni esecutive.

5. Disposizioni comuni ai punti 3 e 4.

5.1. Alla scadenza del termine di venti giorni fissato al punto 4.4 il Ministro competente sottopone a questo comitato una relazione che evidenzi per quali opere e' stata trasmessa la documentazione di cui ai punti 3 e 4.

5.2. L'apertura della gara d'appalto o l'avvio delle altre modalita' di affidamento dei lavori deve avvenire entro otto mesi, rispettivamente, dalla data di pubblicazione della presente delibera per gli interventi di cui al punto 3 e dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale di cui al punto 4.3 per gli interventi selezionati ai sensi del punto 4 e comunque non oltre sei mesi dalla messa a disposizione dei finanziamenti. Per le opere di importo superiore all'equivalente, in lire, di cinque milioni di ecu l'apertura dei cantieri dovra' avvenire entro diciotto mesi dalla data di messa a disposizione dei finanziamenti. Per le opere di importo inferiore a quello indicato tale apertura dovra' essere assicurata entro dodici mesi dalla data suddetta. In caso di mancato rispetto dei termini previsti al presente punto il finanziamento sara' revocato da questo comitato. L'amministrazione titolare e' comunque responsabile del rispetto di detti termini.

5.3. Le economie che si realizzino nella fase della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi saranno accantonate per imprevisti in una percentuale non eccedente il 7% dell'importo a base d'asta e potranno essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministro competente, per le finalita' e con i criteri previsti dalla richiamata legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare per le varianti in corso d'opera e per gli agggiornamenti del prezzo nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti, rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art. 26 della citata legge, nonche' per i lavori suppletivi di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Il residuo restera' acquisito allo stato.

5.4. Il nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica effettuera' le verifiche di competenza, nella fase di realizzazione degli interventi finanziati, in coordinamento con il Ministero titolare. Qualora gli investimenti siano finanziati anche con risorse comunitarie o facendo ricorso a mutui di istituzioni finanziarie europee, le amministrazioni competenti assicureranno un adeguato monitoraggio delle opere finanziate, in linea con i regolamenti delle suddette istituzioni.

6. Relazioni.

Il Ministro competente provvedera' a riferire semestralmente a questo comitato sullo stato di attuazione della presente delibera, evidenziando i riflessi delle iniziative finanziate sui livelli occupazionali, nonche' formulando eventuali proposte per l'adozione di ulteriori direttive da parte di questo comitato. Per quanto concerne in particolare gli interventi di cui ai punti 3 e 4 della presente delibera, il Ministro competente dara' comunicazione dell'avvenuto affidamento dei lavori e relazionera' poi sullo stato di avanzamento degli interventi, comunicando altresi', al termine dei lavori, le economie che - anche in relazione agli accantonamenti per imprevisti di cui al precedente punto 5.3 - si siano realizzate.

7. Utilizzo delle ulteriori disponibilita'.

Gli importi che risultino comunque disponibili anche a seguito delle revoche disposte e delle economie realizzate nelle varie fasi procedimentali saranno destinate da questo comitato ad altri interventi rispondenti alle priorita' considerate nella presente delibera. Raccomanda alle competenti amministrazioni di dare massima accelerazione alle procedure finanziarie, in considerazione della rilevata appaltabilita' a breve degli interventi da finanziare ai sensi della presente delibera e delle indicazioni provenienti anche dalle parti sociali per l'immediata adozione di misure concrete per il rilancio dell'occupazione.

Allegato

Delibera C.I.P.E. 29 agosto 1997 relativa al riparto delle risorse per le aree depresse per il 1997 ex decreto-legge n. 67/1997 convertito nella legge n. 135/1997.

Allegato al file ale001041arlex1.txt

Il sottoscritto................... , responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dichiara, sotto la propria responsabilita', che i dati di cui sopra corrispondono a verita' e che le formalita' per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori per l'intervento cosi' individuato possono essere avviate entro il termine massimo di otto mesi.

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