Decreto Ministeriale 6 Marzo 1997, n. 175/97

Istituzione dei diplomi di specializzazione in "metodi dell'informatica per le scienze umanistiche" ed in "teoria e tecnica della traduzione letteraria".

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 235
08/10/1997

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Decreta:

Art. 1

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella i, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti diplomi di specializzazione: diploma di specializzazione in metodi dell'informatica per le scienze umanistiche; diploma di specializzazione in teoria e tecnica della traduzione letteraria.

Art. 2

Dopo la tabella xlv/8, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella xlv/9 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore letterario. L'anzidetta tabella e' allegata al presente decreto di cui costituisce Parte Integrante.

Art. 3

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i competenti organi accademici delle universita' procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare le procedure per il riordinamento delle scuole di specializzazione del settore letterario, gia' attivate ai sensi del precedente ordinamento, in conformita' alle disposizioni di cui alla tabella xlv/9 allegata al presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato Tabella XLV/9 Diplomi di specializzazione del settore letterario

Art. 1

Al settore letterario afferiscono le seguenti scuole di specializzazione: metodi dell'informatica per le scienze umanistiche; teoria e tecnica della traduzione letteraria.

Art. 2 - Scuola di specializzazione in metodi dell'informatica per le scienze umanistiche

E' istituita la scuola di specializzazione in metodi dell'informatica per le scienze umanistiche. Al funzionamento della scuola possono concorrere le facolta' di lettere e filosofia, scienze della formazione, lingue e letterature straniere, sociologia, conservazione dei b.c., scienze della comunicazione e della spettacolo e, per gli aspetti e le competenze informatiche, le facolta' di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali. La scuola ha il compito di attivare corsi per la formazione di specialisti nel settore professionale dell'informatica umanistica, fornendo adeguate conoscenze di metodi e di contenuti scientifici volti alla soluzione di problemi testuali di catalogazione e di archiviazione collegati all'informatica, all'utilizzo ed allo sviluppo di strumenti informatici nell'ambito dei beni culturali, delle arti e dello spettacolo, alla gestione delle risorse informatiche presso centri o istituzioni a prevalente attivita' linguistica lessicale editoriale. La scuola puo' articolarsi in indirizzi, corrispondenti a settori di specializzazione. La scuola rilascia il titolo di specialista in metodi dell'informatica per le scienze umanistiche, in uno dei seguenti indirizzi della scuola:

  1. Beni culturali;
  2. Archivi e biblioteche;
  3. Trattamento del linguaggio naturale;
  4. Trattamento dei testi letterari;
  5. Trattamento delle fonti storiche;
  6. Editoria e informazione;
  7. Tecniche e didattica assistita.

Le universita' e gli istituti superiori che intendono istituire ed attivare una scuola di specializzazione in metodi dell'informatica per le scienze umanistiche, devono attenersi alle disposizioni del presente ordinamento, nonche' a quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e nella legge 19 novembre 1990, n. 341. Il corso degli studi della scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 100 ore di attivita' pratiche guidate. Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e alle strutture ed attrezzature disponibili, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in lettere, filosofia, scienze della comunicazione, lingue e letterature straniere, scienze dell'educazione, dams, sociologia, psicologia, storia, beni culturali. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere, riconosciuto a termini di legge equivalente ad una delle lauree predette e accettato dalle competenti autorita' accademiche Italiane (consigli della scuola e Senato accademico), e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a detta scuola. Le modalita' del concorso di ammissione sono determinate nel bando di concorso stesso nel rispetto delle norme vigenti. Presso le scuole e' costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio della scuola con apposito regolamento, da emanarsi in conformita' dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi, la tipologia delle forme didattiche, la propedeuticita' degli insegnamenti, le modalita' delle prove idoneative e di profitto. Nel formulare il piano degli studi, il consiglio deve prevedere l'attivazione di corsi di insegnamento, secondo gli indirizzi da attivare, di cui all'art. 2, nei vigenti settori scientificodisciplinari di cui alle lettere l ed m (ex decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 112 dell'8 agosto 1994), nonche' nei settori scientificodisciplinari di seguito indicati:

A01a logica matematica;

H09c disegno industriale;

H10a composizione architettonica e urbana;

H10b architettura del paesaggio e del territorio;

H11x disegno;

H12x storia dell'architettura;

H13x restauro;

H14b urbanistica;

K04x automatica;

K05a sistemi di elaborazione nell'informazione;

K05b informatica;

Q01a filosofia politica;

Q01b storia delle dottrine politiche;

Q01c storia delle istituzioni politiche;

Q03x storia e istituzioni delle americhe;

Q04x storia delle relazioni internazionali;

Q05a sociologia generale;

Q05b sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05c sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05d sociologia dell'ambiente e del territorio;

Q05e sociologia dei fenomeni politici;

Q05f sociologia giuridica e mutamento sociale;

Q05g sociologia della devianza;

Q06a storia e istituzioni dell'africa;

Q06b storia e istituzioni dell'asia;

S01a statistica;

S01b statistica per la ricerca sperimentale;

S03b statistica sociale.

Indipendentemente dagli indirizzi, dovra' essere garantita l'attivazione di insegnamenti riconducibili ai settori scientificodisciplinari di cui alla lettera k, per le necessarie conoscenze di base nel campo informatico. Al fine di completare la formazione degli specializzandi, il consiglio della scuola potra' attivare specifici moduli di insegnamento che, per contenuti e metodo, siano riconducibili ai settori scientificodisciplinari, nelle seguenti tematiche: beni archeologici, beni artistici, beni ambientali, beni storicoscientifici, trattamento delle fonti, archivi, biblioteche, linguistica, lessicologia e lessicografia, industria della lingua, tecniche della traduzione, statistica linguistica, teoria della scienza e della letteratura, critica letteraria e artistica, letteratura comparata, cartografia, editoria elettronica, documentazione scientifica, tecniche editoriali, diffusione dell'informazione, didattiche disciplinari, linguaggi per la realizzazione di corsi didattici, tecniche informatiche della valutazione, tecniche informatiche per la docimologia, analisi e valutazione del software didattico. All'inizio di ciascun anno di corso, gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta di eventuali corsi facoltativi e l'attivita' pratica che sara' svolta sotto la guida di un relatore designato dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola puo' promuovere attivita' inerenti alla specializzazione, svolte presso enti pubblici e privati, anche nell'ambito di specifiche convenzioni.

Art. 3 - Scuola di specializzazione in teoria e tecnica della traduzione letteraria

E' istituita la scuola di specializzazione in teoria e tecnica della traduzione letteraria. Al funzionamento della scuola possono concorrere le facolta' di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, scienze della formazione, scienze della comunicazione e dello spettacolo, lingua e cultura Italiana e la scuola superiore per interpreti e traduttori. La scuola ha il compito di attivare corsi per la formazione di specialisti nel settore professionale della traduzione letteraria, fornendo adeguate conoscenze storiche e teoriche di metodi e di pratiche della traduzione, volte a fornire gli strumenti filologici e linguistici per interpretare e tradurre testi classici e moderni e per contribuire alla promozione ed alla diffusione della cultura Italiana all'estero. La scuola si articola nei seguenti indirizzi:

  • Traduzione di prosa (saggistica, storia, narrativa);
  • Traduzione di poesia. La scuola rilascia il titolo di specialista in teoria e tecnica della traduzione letteraria.

Le universita' e gli istituti superiori che intendono istituire ed attivare una scuola di specializzazione in teoria e tecnica della traduzione letteraria, devono attenersi alle disposizioni del presente ordinamento, nonche' a quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10marzo 1982, n. 162, e nella legge 19 novembre 1990, n. 341. Il corso degli studi della scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 100 ore di attivita' pratiche guidate. Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane alle attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto del presidente della repubblica10 marzo 1982, n. 162. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in lettere, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, filosofia, scienze della comunicazione e i laureati come interpreti e traduttori. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere, riconosciuto a termini di legge equivalente ad una delle lauree predette e accettato dalle competenti autorita' accademiche Italiane (consigli della scuola e Senato accademico), e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a detta scuola. Le modalita' del concorso di ammissione sono determinate nel bando di concorso stesso nel rispetto delle norme vigenti. Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta di traduzione nella lingua Italiana. Il candidato dovra', inoltre, dar prova di conoscere con sicurezza oltre alla lingua scelta per la specializzazione, un'altra lingua compresa tra quelle a statuto nelle facolta' che concorrono al funzionamento della scuola. Presso le scuole e' costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio della scuola con apposito regolamento, da emanarsi in conformita' dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi, la tipologia delle forme didattiche, la propedeutica degli insegnamenti, le modalita' delle prove idoneative e di profitto. Nel formulare il piano degli studi, il consiglio deve prevedere l'attivazione di corsi di insegnamento, secondo gli indirizzi da attivare, da scegliere nell'ambito dei settori scientificodisciplinari di seguito indicati (ex decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 112 dell'8 agosto 1994):

L06a filologia anatolica;

L06b civilta' egee;

L06c lingua e letteratura greca;

L06d civilta' bizantina;

L06e lingua e letteratura neogreca;

L07a lingua e letteratura Latina;

L07b letteratura Latina medievale e umanistica;

L08a filologia classica;

L08b letteratura cristiana antica;

L08c drammaturgia antica;

L09a glottologia e linguistica;

L09b filologia italica e illirica;

L09c lingua e letteratura albanese;

L09d filologia celtica;

L09e filologia ugrofinnica;

L09f filologia baltica;

L09g turcologia e mongolistica;

L09h didattica delle lingue moderne;

L10a filologia romanza;

L10b lingua e letteratura catalana;

L10c lingua e letteratura romena;

L10d linguistica romanza;

L11a linguistica Italiana;

L11b filologia Italiana;

L12a letteratura Italiana;

L12b letteratura Italiana moderna e contemporanea;

L12c critica letteraria;

L12d letterature comparate;

L12e letterature dell'eta' medievale, umanistica e rinascimentale;

L13a caucasologia;

L13b lingua e letteratura armena;

L13c iranistica;

L13d lingua e letteratura persiana;

L13f religioni e filosofie dell'india;

L14b semiristica;

L14c ebraico;

L14d lingua e letteratura araba;

L15a assiriologia;

L16a lingua e letteratura francese;

L16b linguistica francese;

L17a lingua e letteratura spagnola;

L17b lingue letterature ispanoamericane;

L17c linguistica spagnola;

L17d lingua e letteratura portoghese e brasiliana;

L18a lingua e letteratura inglese;

L18b lingue e letterature nordamericane;

L18c linguistica inglese;

L19a lingua e letteratura tedesca;

L19b linguistica tedesca;

L20a filologia germanica;

L20b lingue e letterature nordiche;

L20c lingua e letteratura olandese e fiamminga;

L21a filologia slava;

L21b lingue e letterature slavoorientali;

L21c lingue e letterature slave meridionali;

L21d lingue e letterature slavooccidentali;

L22a indologia;

L22b tibetologia;

L22c dravidologia;

L22d lingue e letterature arie moderne;

L23a lingua e letteratura cinese;

L23b lingua e letteratura giapponese;

L23c lingue e letterature della penisola indocinese;

L23d lingue e letterature indonesiane;

L24a lingua e letteratura berbera;

L24b lingua e letteratura somala;

L24c lingua e letteratura swahili e bantu;

L24d lingue sudanesi;

L24e lingue e letterature etiopiche;

L28X Traduzione - lingua inglese (per le scuole interpreti e traduttori);

L29X Traduzione - lingua francese (per le scuole interpreti e traduttori);

L30X Traduzione - lingua tedesca (per le scuole interpreti e traduttori);

L31X Traduzione - lingua spagnola (per le scuole interpreti e traduttori);

L32X Traduzione - lingua russa (per le scuole interpreti e traduttori);

L33X Traduzione - lingua araba (per le scuole interpreti e traduttori);

L34X Traduzione - lingua cinese (per le scuole interpreti e traduttori);

L35X Traduzione - lingua giapponese (per le scuole interpreti e traduttori);

L36X Traduzione - lingua olandese (per le scuole interpreti e traduttori);

L37X Traduzione - lingua serbocroata (per le scuole interpreti e traduttori);

L38X Traduzione - lingua slovena (per le scuole interpreti e traduttori);

L39X Traduzione - lingua danese (per le scuole interpreti e traduttori);

L40X Traduzione - lingua neogreca (per le scuole interpreti e traduttori);

L41X Traduzione - lingua portoghese (per le scuole interpreti e traduttori);

M07d estetica;

M07e filosofia del linguaggio.

Al fine di completare la formazione degli specializzandi, il consiglio della scuola dovra' attivare specifici moduli di insegnamento che, per contenuti e metodo, siano riconducibili ai settori scientificodisciplinari nell'ambito dell'attivita' praticospecialistica, in particolare con esercitazioni di traduzione distinte per tipologie di testi:

  • Poesia, inclusi gli aspetti metrici;
  • Prova letteraria, saggistica e belletristica, con esercitazioni su lessici speciali con riferimento agli strumenti lessicografici.

All'inizio di ciascun anno di corso, gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta di eventuali corsi facoltativi e l'attivita' pratica che sara' svolta sotto la guida di un relatore designato dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola puo' promuovere attivita' inerenti alla specializzazione, svolte presso enti pubblici e privati, anche nell'ambito di specifiche convenzioni.

Azioni sul documento