Legge regionale 31 Agosto 1993, n. 28

Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione.

Ente 3
Fonte G.U.R.I.
n. 11
19/03/1994
Regione Campania

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I

Art. 1 - Finalita'

1 .

Al fine di agevolare lo sviluppo di una nuova imprenditorialita' e l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione ed in armonia con la normativa statale e comunitaria, la Regione Campania, con il concorso di fondi comunitari, statali e regionali:

  • Incentiva la Costituzione di imprese, organizzate prevalentemente da giovani, da lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', i sensi dell'art. 4 della l.r.A? 223/91 o in cassa integrazione guadagni speciali (c.i.g.s.) ai sensi dell'art. 3 della stessa legge da almeno un anno;
  • Facilita l'accesso al lavoro delle fasce socialmente deboli, marginali o a rischio di emarginazione;
  • Promuove ed incentiva la qualificazione, la riqualificazione, aggiornamento professionale in relazione ai progetti presentati ai sensi della presente Legge regionale;
  • Concorre alla realizzazione del principio della pari opportunita' tra uomo e donna nell'accesso al lavoro.

2 .

Possono beneficiare di contributi secondo le modalita' indicate negli artt. Successivi le iniziative che propongono progetti per la produzione di beni e la fornitura di servizi nei settori di competenza della Regione che di anno in anno verranno indicati nella legge di bilancio.

Titolo II - agevolazione per le nuove imprenditorialita'

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1 .

I progetti debbono essere presentati da societa' o cooperative costituite per almeno 2/3 da giovani di eta' compersa tra i 18 e i 35 anni iscritti nelle liste di disoccupazione da almeno due anni, in possesso dei seguenti requisiti:

  • Residenza, da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, in un Comune della Campania;
  • Titolarita' di almeno 2/3 del capitale sociale.

2 .

Possono altresi' beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge i progetti presentati da:

  • Societa' o cooperative costituite, per almeno 2/3, da lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' ai sensi della legge n. 223/91 in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b);
  • Societa' o cooperative costituite per 2/3 da giovani con i requisiti di cui al primo comma e per 1/3 da lavoratori in c.i.g.s. Da almeno un anno in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b).

3 .

Sono escluse dalle agevolazioni le societa' di fatto e quelle con meno di tre soci.

4 .

I requisiti dell'eta' devono sussistere al momento della richiesta del contributo.

Art. 3 - Requisiti dei soggetti beneficiari

1 .

Ai fini delle concessioni delle agevolazioni di cui alla presente legge le cooperative devono essere iscritte nel registro prefettizio a norma dell'art. 13 d.l. N. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni e le socita' registrate a norma di legge.

2 .

Le imprese devono avere la sede legale ed operare nel territorio della Regione Campania.

3 .

Il trasferimento di quote societarie o di partecipazione e' consentita esclusivamente nei seguenti casi:

  • Per successione ereditaria;
  • Per cessione a titolo oneroso o gratuito a persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2;
  • Per cessione, a qualsiasi titolo, a persone fisiche e/o giuridiche, a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di notifica dell'approvazione del progetto, elevati a 10 anni se le agevolazioni comprendono investimenti per costruzioni di immobili o acquisto terreni.

4 .

E' fatto divieto ai soci di appartenere ad altre societa' o cooperative, che usufruiscano delle stesse agevolazioni della presente legge.

5 .

Per le imprese artigiane l'iscrizione all'apposito albo non costituisce pre-condizione per la delibera di concessione, ma solo per il decreto di liquidazione.

Art. 4 - Agevolazioni - vincoli

1 .

Per le finalita' di cui alla presente legge possono essere concesse a progetti che contemplino una spesa massima complessiva ed ammissibile non superiore a 600 milioni le seguenti agevolazioni:

  • Contributo in conto capitale - e' concesso un contributo in conto capitale del 60 per cento della spesa ammissibile. Tale contributo e' elevato al 70 per cento se almeno 1/3 dei soci e' costituito da portatori di handicap ed ex tossicodipendenti che abbiano concluso un programma di recupero concordato con i competenti servizi delle unita' sanitarie locali. Tra le spese ammissibili a contributo, al netto dell'iva, rientrano:
  • Contributo in conto interessi - E' concesso un finanziamento fino al 30 per cento delle spese ammissibili con tasso a carico dei soggetti beneficiari pari ad 1/3 di quello ufficiale di riferimento. La durata del finanziamento non puo' essere superiore ad anni 10 dei quali 3 di utilizzo e preammortamento. Tale finanziamento e' assistito da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli interventi da realizzare.
  • Contributo per spese di gestione - e' concesso un contributo sulle spese di gestione per i primi tre esercizi articolato nel seguente modo:

2 .

Sono escluse dai benefici le spese relative ai canoni per affitti di azienda, interessi relativi a mutui a tasso agevolato, salari, stipendi e rimborsi ai soci, canoni di leasing.

3 .

I soggetti beneficiari sono obbligati a non alienare a non distogliere dall'uso previsto per un periodo di almeno dieci anni dalla data di notifica di approvazione del progetto i beni oggetto dei benefici previsti dalla presente legge.

Art. 5 - Presentazione progetti

1 .

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:

  • Estratto notarile dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa o della societa' depositato presso la cancelleria del tribunale competente;
  • Estratto notarile del libro soci, qualora prima della presentazione della domanda siano mutati i soci della cooperativa e della societa', ovvero quando tale libro non dovesse essere tenuto, dichiarazione di tutti i soci resa davanti ad un notaio o ad un pubblico ufficiale attestante la loro qualita' di soci alla data di presentazione della domanda;
  • Certificato di nascita dei soci;
  • Certificato di residenza storica dei soci attestante la loro residenza da almeno due anni in un Comune della Regione Campania;
  • Atto notorio attestante che la sede legale, amministrativa ed operativa della societa' che richiede le agevolazioni sia ubicata nella Regione Campania;
  • Attestato rilasciato dall'ufficio circoscrizionale del lavoro comprovante l'iscrizione del lavoratore nella lista di mobilita' o in quella di collocamento da almeno due anni o dall'inps, comprovante il periodo di godimento della c.i.g.s.
  • Curriculum vitae dei soci con indicazione delle eventuali esperienze progettuali maturale;
  • Dichiarazione sottoscritta da tutti i soci della cooperativa o societa' destinataria del beneficio, che all'inizio dell'attivita' di cui al progetto approvato, documenteranno l'avvenuta cancellazione dalle liste di disoccupazione o da quelle di mobilita' o da quelle di c.i.g.s.
  • Dichiarazione giurata del responsabile della societa' o della cooperativa, attestante di non aver ottenuto benefici da parte della Regione dello stato e della CEE, nonche' l'impegno o non cumulare per almeno cinque anni altri benefici comunitari, nazionali o regionali con quelli previsti dalla presente legge per gli stessi investimenti ed allo stesso titolo;
  • Certificazione antimafia ai sensi della legge n. 55/90 e successive modificazioni e integrazioni di tutti i soci e nel caso di societa' di capitali o cooperative dei componenti del consiglio di amministrazione anche in presenza di amministratori delegati.

2 .

Al fine di prestare consulenza ai soggetti di cui all'art. 3 e' istituito sportello di orientamento presso le camere di commercio della Regione

Art. 6 - Contenuti progettuali

1 .

Per ottenere i contributi i soggetti interessati devono presentare progetto esecutivo dettagliato in duplice copia dal quale risultino:

  • Gli obiettivi da realizzare in conformita' alle finalita' di cui alla presente legge;
  • Le previsioni di redditivita' ed economicita' di gestione con riferimento alle concrete possibilita' di collocare i prodotti ed i servizi oggetto dell'attivita' suffragate da puntuali ricerche di mercato;
  • Numero, qualifica ed il ruolo del personale, compreso i soci che si prevede di impiegare per la realizzazione del progetto;
  • Il tipo e l'entita' del finanziamento richiesto;
  • Copia del progetto tecnico che si intende realizzare corredata da planimetria, elementi di identificazione del luogo ove sorgera' l'iniziativa, eventuali provvedimenti amministrativi di autorizzazione ed eventuali computi metriti estimativi, preventivi di acquisto, attrezzature e macchinari;
  • Stato patrimoniale, conto economico e prospetto dei flussi di cassa per i primi tre anni di attivita'.

Art. 7 - Esame dei progetti

1 .

Al fine di:

  • Procedere all'analisi di valutazione dei progetti;
  • Determinare la fattibilita' del progetto e la redditivita' economica dello stesso;
  • Verificare la coerenza degli obiettivi progettuali con le finalita' e le priorita' indicate nella presente legge e con gli indirizzi del piano di programmazione regionale; viene istituito, con delibera della Giunta regionale, su proposta del presidente, un nucleo di valutazione composto di cinque esperti scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti.

2 .

Il nucleo, che opera presso La presidenza della Giunta regionale, dura in carica tre anni e si avvale di una struttura di supporto formata da cinque dipendenti regionali. Con delibera di Giunta regionale vengono fissate le modalita' contrattuali della collaborazione.

3 .

In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque motivo, la Giunta regionale nomina con apposita delibera i nuovi componenti.

4 .

Il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza della carica di componente del nucleo per cause sopravvenute di ineleggibilita' e/o incompatibilita' e provvede alla sostituzione.

5 .

I progetti sono esaminati secondo l'ordine cronologico di presentazione.

6.

Entro sessanta giorni dalla data di ricezione, il nucleo di valutazione propone alla giunta il provedimento da adottare che viene emanato in via definitiva entro i successivi trenta giorni.

7 .

Il nucleo puo' avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni, della collaborazione dell'agenzia per l'impiego della Campania, con cui La presidenza della Giunta regionale stipulera' apposita convenzione.

8 .

Ogni sei mesi, il nucleo predispone una relazione sull'attivita' svolta, che sara' trasmessa alla Giunta regionale ed illustrata, nei successivi trenta giorni, in Consiglio regionale dal Presidente della Giunta regionale.

9 .

La Giunta regionale, sentito il nucleo di valutazione, adotta, entro trenta giorni dalla sua istituzione, con atto deliberativo, il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 8 - Modalita' di erogazione del contributo

1 .

Il provvedimento adottato dalla Giunta regionale e' comunicato al soggetto interessato entro trenta giorni dalla emanazione della delibera esecutiva.

2 .

Il contributo, verificata la sussistenza di quanto previsto all'art. 5 sulla posizione dei soci, verra' erogato con le seguenti modalita':

  • Anticipazione del 15 per cento del contributo accordato, previa presentazione dei seguenti documenti:
  • Stato di avanzamento, in misura tale da non superare complessivamente, sommato all'anticipo l'80 per cento del contributo accordato, previa presentazione della seguente documentazione:
  • Saldo finale, su richiesta del soggetto beneficiario, corredato dalla seguente documentazione:

3 .

La erogazione delle anticipazioni e del saldo avverra' con atto deliberativo della Giunta regionale sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dal nucleo di cui all'art. 7 e previa presentazione del certificato antimafia, ai sensi della legge n. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 - Finanziamenti

1 .

La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con istituti di credito per il finanziamneto del 30 per cento della spesa ammessa alla agevolazione, in favore dei soggetti di cui al precedente art. 3.

2 .

La Regione Campania si assume l'onere della differenza tra il tasso di interesse ufficiale di riferimento e quello agevolato indicato all'art. 4 della presente legge.

3 .

All'istituto di credito scelto dal soggetto interessato tra quelli convenzionati con l'ente Regione deve essere trasmessa dalla Giunta regionale la delibera di concessione.

4 .

L'istituto di credito, sulla base di tali atti ed eventuali propri accertamenti, e' autorizzato a concedere il finanziamento nella misura indicata nella delibera regionale.

5 .

Stipulato il contratto, l'istituto di credito, provvede a trasmettere copia all'ente regionale per gli adempimenti connessi alla convenzione.

Art. 10 - Contributi in conto capitale per costi di gestione

1 .

Al termine del primo, del secondo e del terzo anno di attivita' del soggetto beneficiario, ad esito positivo del controllo sui documenti giustificativi di spesa, con atto deliberativo della Giunta regionale sara' erogato il contributo per costi di gestione nella misura e con le limitazioni indicate nell'art. 4 lettera c) della presente legge, sentito il nucleo di cui all'art. 7.

Art. 11 - Assistenza tecnica

1 .

I soggetti beneficiari godranno di assistenza tecnica nella fase di avvio e per i primi due anni di gestione, per la corretta realizzazione del progetto.

2 .

Detta assistenza sara' fornita da enti pubblici strutture private con almeno due anni di esperienza nel settore previa convenzione stipulata dalla Giunta regionale su proposta del nucleo di cui all'art. 7.

3 .

Trimestralmente, le societa' prescelte dovranno inviare al nucleo di valutazione ed alla Giunta regionale un motivato parere sull'attuazione del progetto da parte delle aziende.

Art. 12 - Cumulabilita'

1 .

Gli incentivi di cui al precedente art. 4 non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie regionali o nazionali e/o comunitarie concesse per gli stessi investimenti ed allo stesso titolo.

2 .

Fanno eccezione quelle concesse al personale in lista di mobilita' e in c.i.g.s. Da almeno un anno fissato da leggi nazionali per l'avviamento di attivita' imprenditoriali.

3 .

Comunque le agevolazioni finanziarie regionali non possono contribuire a superare il 70 per cento della spesa necessaria per realizzare il progetto.

4 .

Il citato personale in lista di mobilita' o in c.i.g.s. Alla richiesta della prima anticipazione finanziaria, deve obbligatoriamente fornire attestato dell'ufficio provinciale del lavoro di cancellazione dalle liste di mobilita' o di c.i.g.s. E, per gli artigiani, deve essere fornita la certificazione di avvenuta iscrizione al relativo albo Provinciale.

Art. 13 - Controlli

1 .

Dalla data di presentazione del progetto e per i cinque anni successivi all'approvazione dello stesso, la Giunta regionale, attraverso l'Assessorato competente per materia, effettuera' controlli in merito all'attuazione dell'iniziativa, nonche' sull'esistenza dei requisti previsti quale condizione per l'ottenimento dei benefici.

2 .

Per tali controlli la Regione si avvarra' anche del nucleo di cui all'art. 7 della presente legge.

3 .

Per i progetti comprensivi di immobili, la durata del controllo e' elevata ad anni dieci.

Art. 14 - Revoca dei contributi

1 .

Il venir meno ad uno qualsiasi degli obblighi fissati nella presente legge a carico dei soggetti beneficiari, e' causa di revoca delle agevolazioni con l'obbligo alla restituzione delle somme incassate, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento di cui all'art. 64 del t.u. 6 marzo 1978, n. 218, maggiorato di tre punti.

2 .

Il provvedimento di revoca e' adottato dalla Giunta regionale su proposta del nucleo di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 15 - Ricorsi

1 .

Contro il provvedimento regionale di diniego o di revoca della concessione dei contributi, e' possibile il ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricezione.

2 .

La Giunta regionale dovra' pronunciarsi entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso sentito il nucleo di cui all'art. 7.

3 .

Trascorso tale termine, il ricorso si intende accolto.

Art. 16 - Prima norma finanziaria

1 .

Per le esigenze finanziarie di cui alla presente legge, la somma disponibile sara' cosi' ripartita:

  • Fino al massimo del 60 per le nuove imprenditorialita' giovanili di cui al Titolo II art. 2, comma 1;
  • Fino al massimo del 40 per le altre imprenditorialita' di cui al Titolo II art. 2, comma 22. La Giunta regionale, nell'esercizio finanziario in corso e per i successivi esercizi finanziari, su proposta del nucleo di cui all'art. 7 e sentita la commisione competente, e' autorizzata a modificare la percentuale degli stanziamenti di cui al precedente comma.

Art. 17 - Seconda norma finanziaria

1 .

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati per l'anno finanziario 1993 in lire 15 miliardi, si fara' fronte con lo stanziamento di cui al cap. 4170 sullo stato di previsione di spesa di nuova istituzione, con la denominazione "interventi regionali per incentivi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione", mediante prelievo dell'occorrente somma sul cap. 1040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 che si riduce di pari importo.

2 .

Per gli anni successivi si provvedera' con gli appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 18 - Dichiarazione d'urgenza

1 .

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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