Direttiva Unione Europea 21 Dicembre 1988, n. 89/48/CEE

Relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni

Ente 1
Fonte Altro
n. 19
24/01/1989

tipologia: Unione Europea - Direttiva

Art. 1

Ai sensi della presente direttiva si intende:

  • Per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli;
  • E' assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un'autorita' competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella comunita' e riconosciuta da un'autorita' competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d'accesso e d'esercizio di una professione regolamentata;
  • Quando non si applica il primo comma, e' assimilata ad un'attivita' professionale regolamentata l'attivita' professionale esercitata dai membri di un'associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e:
  • Per esperienza professionale, l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro;
  • Per tirocinio di adattamento, l'esercizio di una professione regolamentata svolta nello Stato membro ospitante sotto la responsabilita' di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio e' oggetto di una valutazione. Le modalita' del tirocinio di adattamento e della valutazione nonche' lo status del tirocinante migrante sono determinati dall' autorita' competente dello Stato membro ospitante;
  • Per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorita' competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare la capacita' del richiedente ad esercitare in tale stato una professione regolamentata. Per consentire il controllo, le autorita' competenti redigono un elenco delle materie che, attraverso un confronto tra la formazione richiesta nello stato rispettivo e quella ricevuta dal richiedente, non sono comprese nel diploma o nel/nei titolo/i presentato/i dal richiedente.

La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che il richiedente e' un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verta su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e' una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Questa prova puo' anche comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attivita' in questione nello Stato membro ospitante. La modalita' della prova attitudinale sono determinate dalle autorita' competenti di detto Stato membro nel rispetto delle norme del diritto comunitario. Le autorita' competenti dello Stato membro ospitante stabiliscono lo status, in detto Stato membro, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale in tale stato.

Art. 2

La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante. La presente direttiva non si applica alle professioni contemplate da una direttiva specifica che istituisca fra gli Stati membri il reCiproco riconoscimento dei diplomi.

  • Gu n. C 217 del 28. 8. 1985, pag. 3 e GU n. C 143 del 10. 6. 1986, pag. 7.
  • Gu n. C 345 del 31. 12. 1985, pag. 80 e GU n. C 309 del 5. 12. 1988.
  • Gu n. C 75 del 3. 4. 1986, pag. 5.

Art. 3

Quando nello Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata e' subordinato al possesso di un diploma, l'autorita' competente non puo' rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso a/o l'esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:

  • Se il richiedente possiede il diploma che e' prescritto in un altro Stato membro per l'accesso o l'esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che e' stato ottenuto in un altro Stato membro, oppure
  • Se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non e' regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lettera c) e del primo comma dell'articolo 1, lettera d), ed e' in possesso di uno o piu' titoli di formazione:

E' assimilato al titolo di formazione di cui al primo comma qualsiasi titolo o insieme di titoli che sia stato rilasciato da un'autorita' competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella comunita' e sia riconosciuto come equivalente da detto Stato membro, a condizione che il riconoscimento sia stato notificato agli altri Stati membri e alla commissione.

Art. 4

1. L'articolo 3 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:

  • Provi che possiede un'esperienza professionale, quando la durata della formazione addotta a norma dell'articolo 3, lettere a) e b) e' inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato membro ospitante. In tal caso, la durata dell'esperienza professionale richiesta:
  • Compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga a una prova attitudinale:

Se lo Stato membro ospitante ricorre a tale possibilita', esso deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. In deroga a tale principio, lo stato ospitante puo' prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale se si tratta di professioni il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o l'assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attivita'. Qualora lo Stato membro ospitante intenda introdurre eccezioni al diritto di scelta del richiedente per altre professioni, si applica la procedura di cui all'articolo 10.

2. Tuttavia lo Stato membro ospitante non puo' applicare cumulativamente le lettere a) e b) del paragrafo 1.

Art. 5

Fatti salvi gli articoli 3 e 4, qualsiasi Stato membro ospitante ha la facolta' di permettere al richiedente, per migliorare le sue possibilita' di adattamento all'ambiente professionale nello stato, di seguirvi, a titolo di equivalenza, la parte della formazione professionale costituita da un periodo di attivita' professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato, che non abbia seguito nello Stato membro d'origine o di provenienza.

Art. 6

1 .

L'autorita' competente dello Stato membro ospitante che subordina l'accesso ad una professione regolamentata alla presentazione di prove relative all'onorabilita', alla moralita' o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l'esercizio di una siffatta professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per delitti penali, accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta professione sul suo territorio la presentazione di documenti rilasciati dalle autorita' competenti dello Stato membro di origine o di provenienza dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Se le autorita' competenti dello Stato membro di origine o di provenienza non rilasciano i documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata - o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non e' contemplata, da una dichiarazione solenne - prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine o di provenienza, che rilascera' un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.

2 .

Se l'autorita' competente dello Stato membro ospitante richiede ai cittadini di tale Stato membro, per l'accesso ad una professione regolamenta o per il suo esercizio, un documento che ne attesti la sana Costituzione fisica o psichica, essa accetta quale prova sufficiente in materia la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine o di provenienza. Quando lo Stato membro di origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per l'accesso alla professione di cui trattasi o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante accetta dai cittadini di tale Stato membro d'origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorita' competente di detto Stato membro, corrispondente agli attestati dello Stato membro ospitante.

3 .

L'autorita' competente dello Stato membro ospitante puo' esigere che i documenti o attestati di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano stati rilasciati piu' di tre mesi prima della data della loro presentazione.

4 .

Quando l'autorita' competente di uno Stato membro ospitante richiede ai cittadini di tale Stato membro la presentazione di una dichiarazione giurata o una dichiarazione solenne per l'accesso ad una professione regolamentata o per il suo esercizio e la formula di tale dichiarazione giurata o solenne non puo' essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri, detta autorita' provvede affinche' venga presentata agli interessati una formula adeguata ed equivalente.

Art. 7

1 .

L'autorita' competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli altri Stati membri, che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una professione regolamentata sul suo territorio, il diritto di fregiarsi del titolo professionale dello Stato membro ospitante che corrisponde a questa professione.

2 .

L'autorita' competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli Stati membri, che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una attivita' professionale regolamentata sul suo territorio, il diritto di avvalersi del loro legittimo titolo di studio ed eventualmente della relativa abbreviazione, dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale stato. Lo Stato membro ospitante puo' prescrivere che il titolo sia seguito dal nome e dal luogo dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato.

3 .

Qualora una professione sia regolamentata nello Stato membro ospitante da un'associazione o un'organizzazione di cui all'articolo 1, lettera d), i cittadini degli Stati membri potranno avvalersi del titolo professionale o dell'abbreviazione conferiti da dette organizzazioni o associazioni soltanto se e' comprovata la qualita' di membro delle medesime. Qualora l'associazione o l'organizzazione subordini l'affiliazione al possesso di taluni qualifiche, essa puo' applicare tali requisiti ai cittadini di altri Stati membri titolari di un diploma ai sensi dell'articolo 1, lettera a) o di un titolo di formazione ai sensi dell'articolo 3, lettera b) solo in conformita' delle disposizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 3 e 4.

Art. 8

1 .

Lo Stato membro ospitante accetta, come prova che le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 sono soddisfatte, gli attestati e i documenti rilasciati dalle autorita' competenti degli Stati membri, che l'interessato deve presentare a sostegno della propria richiesta di poter esercitare la professione in questione.

2 .

La procedura d'esame di una richiesta di poter esercitare una professione regolamentata deve concludersi nei piu' brevi termini con una decisione motivata dell'autorita' competente dello Stato membro ospitante, adottata al piu' tardi entro i quattro mesi successivi alla presentazione della documentazione completa dell'interessato. Contro tale decisione o assenza di decisione puo' essere proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno.

Art. 9

1 .

Entro il termine previsto all'articolo 12 gli Stati membri designano le autorita' competenti abilitate a ricevere le richieste ed a prendere le decisioni di cui alla presente direttiva. Essi ne informano gli altri Stati membri e la commissione.

2. Ogni Stato membro designa un coordinatore delle attivita' delle autorita' di cui al paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la commissione. Il suo compito e' promuovere l'applicazione uniforme della presente direttiva a tutte le professioni in questione. Presso la commissione viene istituito un gruppo di coordinamento composto dai coordinatori designati da ciascuno Stato membro o dai loro supplenti e presieduto da un rappresentante della commissione. Tale gruppo ha per compito:

  • - di facilitare l'attuazione della presente direttiva;
  • - di raccogliere tutte le informazioni utili ai fini della sua applicazione negli Stati membri.

Esso puo' essere consultato dalla commissione circa le modifiche che potrebbero essere apportate al sistema in vigore.

Art. 10

1 .

Qualora uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, terza frase, non intenda lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale, per una professione ai sensi della presente direttiva, esso comunica immediatamente alla commissione il progetto della relativa disposizione, informandola nel contempo dei moviti che rendono necessaria l'emanazione di tale disposizione. La commissione informa immediatamente gli altri Stati membri circa tale progetto; essa puo' anche consultare in merito il gruppo di coordinamento di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

2 .

Fatta salva la facolta' della commissione e degli altri Stati membri di presentare osservazioni circa il progetto, lo Stato membro puo' adottare la disposizione soltanto se la commissione non VI si e' opposta entro tre mesi mediante decisione.

3 .

Su richiesta di uno Stato membro o della commissione, gli Stati membri comunicano loro senza indugio il testo definitivo di una disposizione conseguente all'applicazione del presente articolo.

Art. 11

A decorrere dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 12, gli Stati membri comunicano alla commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema istituito. Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene un riepilogo statistico delle decisioni adottate nonche' una descrizione dei principali problemi connessi con l'applicazione della direttiva.

Art. 12

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di due anni a decorrere dalla sua notifica (2). Essi ne informano immediatamente la commissione. Essi comunicano alla commissione il testo delle disposizioni essenziali di diretto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 13

Al piu' tardi entro cinque anni dalla scadenza del termine previsto all'articolo 12, la commissione presenta al Parlamento europeo e al consiglio una relazione sullo stato d'applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi del livello di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Dopo aver proceduto a tutte le necessarie consultazioni, essa presenta in tale occasione le proprie conclusioni sulle eventuali modifiche da apportarsi eventualmente al sistema istituito. Al tempo stesso la commissione presenta se del caso proposte intese a migliorare le regole in vigore al fine di facilitare la libera circolazione, il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi per la categoria di persone interessate dalla presente direttiva.

Art. 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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