Legge regionale 21 Febbraio 1990, n. 6
Provvidenze per i lavoratori lucani all'estero ed istituzione della commissione regionale dei lucani all'estero e della commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in basilicata.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 9 01/03/1990 |
| Regione | Basilicata |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
La Regione in applicazione degli articoli 5 e 8 del proprio statuto, al fine di superare ogni ostacolo che impedisce la reale parita' di diritti con gli altri cittadini, dei lucani all'estero e delle loro famiglie, nonche' dei lavoratori extracomunitari in Basilicata, promuove, nei confronti di questi, forme di solidarieta' e di tutela, favorendo:
- L'integrazione sociale, culturale e civile con gli autoctoni;
- La conservazione del patrimonio linguistico;
- La diffusione delle componenti culturali regionali tra le collettivita' dei lucani all'estero;
- La partecipazione ai corsi di formazione e riqualificazione professionale che si svolgono in Basilicata;
- Il reinserimento nelle attivita' produttive dei lavoratori lucani e delle loro famiglie che rientrano in Basilicata;
- Iniziative, anche in concorso con lo stato e la CEE, dirette a garantire l'inserimento nel mondo del lavoro a parita' di condizione con gli autoctoni;
- Ogni iniziativa tendente ad assicurare la conservazione e la diffusione della cultura di origine.
Art. 2 - Destinatari degli interventi
Sono destinatari degli interventi disciplinati dalla presente legge:
- I cittadini di origine lucana per nascita o residenza che lavorano all'estero e le loro famiglie;
- Il coniuge e i figli dei cittadini di cui al punto a) che trasferiscono, anche al momento del rientro definitivo, la propria residenza in un Comune della Basilicata;
- I lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel territorio della Basilicata e le loro famiglie. Le provvidenze della presente legge non si applicano agli emigrati rientrati in patria da due anni.
Art. 3 - Istituzione della commissione regionale
Per l'attuazione dei compiti di cui all'art. 1 sono istituite presso la Giunta regionale la commissione regionale dei lucani all'estero e la commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata. La Giunta regionale sovrintende al funzionamento della commissione e si sostituisce alla stessa in caso di uso mancato funzionamento. L'Assessore regionale al ramo presenzia alle riunioni della commissione e dell'esecutivo.
Art. 4 - Composizione della commissione regionale dei lucani all'estero
La commissione regionale dei lucani all'estero e' composta da:
- Presidente eletto dal Consiglio Regionale;
- 4 membri eletti dal Consiglio Regionale;
- Un rappresentante per ongi 2000 iscritti o frazioni superiori a 300 di ciascun paese europeo, eletto nel congresso nazionale delegati nominati nelle assemblee delle associazioni lucane iscritte all'albo regionale;
- Un rappresentante per ogni 2000 iscritti o frazione superiore a 300 di ciascun paese extraeuropeo, eletto nel congresso nazionale dei delegati nominati nelle assembnlee delle associazioni lucane, iscritte all'albo regionale. Il delegato di ciascuna associazione rappresenta in congresso un numero di voti pari al numero degli iscritti alla propria associazione. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. I membri di cui alle lettere a) e b) sono scelti tra cittadini residenti in Basilicata. I membri di cui alle lettere c) e d) sono eletti in base ad un regolamento approvato a maggioranza assoluta dai rispettivi delegati;
- Un rappresentante dell'universita' della Basilicata;
- Il direttore dell'ufficio regionale del lavoro;
- Tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede regionale;
- Tre rappresentanti designati dalle organizzazioni degli industriali maggiormente rappresentative in sede regionale;
- Un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali piu' rapprentative che operano continuamente con proprie strutture da almeno due anni nella Regione Basilicata a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
- Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'ufficio lavoro ed emigrazione.
Art. 5 - Designazione, decadenze, dimissioni
Le proposte di designazione dei componenti la commissione di cui ai punti c) e d) dell'articolo precedente devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la commissione e', comunque, insediata. I componenti della commissione che non siano piu' in possesso dei requisiti richiesti, che si dimettano o decadano, sono sostituiti con il primo dei non eletti nei rispettivi congressi relativamente ai componenti di cui ai citati punti c) e d) e con nuovi designati dai rispettivi organismi rappresentati per gli altri componenti. I nuovi componenti restano in carica fino alla data prevista per la scadenza della commissione. I componenti la commissione restano in carica per la durata della legislatura regionale.
Art. 6 - Compiti della commissione regionale dei lucani all'estero
La commissione regionale dei lucani all'estero ha i seguenti compiti:
- Adotta il programma delle attivita' annuali ed i criteri per la concessione di sovvenzioni alle associazioni;
- Studia il fenomeno dell'emigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della Regione nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con i Ministeri interessati, nonche' con gli uffici, organizzazioni ed enti operanti nel settore;
- Formula proposte in materia di occupazione, anche avvalendosi dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro;
- Segnala agli organi competenti l'opportunita' di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative per la tutela dei diritti degli emigrati e delle loro famiglie nell'ambito della competenza regionale;
- Segnala l'opportunita' di convocare e di organizzare conferenze sui problemi dell'emigrazione anche in collegamento con le altre Regioni, con il governo e con le comunita' organizzate all'estero;
- Propone programmi per il reinserimento sociale dei lavoratori rimpatriati da realizzarsi mediante incentivi e misure di sostegno ed attivita' in forma singola od associata, nei settori dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e di ogni altro settore di competenza regionale;
- Propone programmi annuali di attivita' tese a conservare l'identita' storico-culturale dei lucani residenti all'estero ed a favorire il sorgere di associazioni nelle localita' estere di maggiore conmcentrazione di lucani ed a potenziare quelle esistenti nel rispetto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e relativi atti governativi di indirizzo ed ordinamento;
- Propone l'organizzazione, anche in collaborazione con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, enti ed istituzioni, di soggiorni culturali e viaggi di studio sul territorio regionale, riservati ai figli degli emigrati all'estero, nonche' di scambi culturali tra gli stessi e giovani studenti residenti in Basilicata e di soggiorni per anziani emigrati residenti all'estero, con particolare riguardo alle condizioni di disaggio economico dei beneficiari attestate dall'autorita' consolare.
Art. 7 - Convocazione della commissione
La commissione adotta nella prima seduta il regolamento per il suo funzionamento. La commissione adotta il regolamento per la convocazione e lo svolgimento dei congressi e delle assemblee delle associazioni entro i limiti della presente legge. La commissione regionale dei lucani all'estero si riunisce una volta all'anno. Ai componenti la commissione, per la partecipazione alle sedute, compete il rimborso spese o il trattamento di missione previsto dalla Legge regionale per i dipendenti appartenenti alla qualifica funzionale piu' elevata. Ai fini della individuazione della sede per il trattamento di cui al precedente comma si ha riguardo alla sede abituale di lavoro, ancorche' situata all'estero. Ai membri della commissione e' corrisposto un gettone di presenza di l. 50.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute.
Art. 8 - Nomina dell'esecutivo
La commissione regionale dei lucani all'estero elegge, nel suo seno, un esecutivo composto di 4 membri, con voto limitato a 1. Il presidente della commissione assume La presidenza dell'esecutivo. Le funzioni di segretario dell'esecutivo sono svolte dal segretario della commissione.
Art. 9 - Compiti dell'esecutivo
L'esecutivo, sulla base dello stanziamento del bilancio regionale, propone il programma delle attivita' annuali ed i criteri per la concessione delle sovvenzioni alle associazioni che, adottate dalla commissione, sono approvate dalla Giunta regionale. L'esecutivo assume le iniziative per rendere operanti le indicazioni della commissione.
Art. 10 - Convocazione dell'esecutivo
L'esecutivo della commissione dei lucani all'estero e' convocato al massimo ogni quadrimestre. Per la validita' delle riunioni dell'esecutivo e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti.
Art. 11 - Elezione e compiti del presidente
Il presidente della commissione dei lucani all'estero viene eletto dal Consiglio Regionale. Egli convoca, d'intesa con la Giunta regionale, all'inizio di ogni legislatura regionale, i congressi nazionali per l'elezione dei rappresentanti di ciascun paese in seno alla commissione, secondo quanto disciplinato negli appositi regolamenti. Presiede altresi', su delega della giunta, la commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata. Al presidente, o suo delegato, per le missioni all'estero o in Italia e' riconosciuto il trattamento riservato ai consiglieri regionali in carica.
Art. 12 - Albo regionale
Presso l'ufficio lavoro ed emigrazione e' istituito l'albo regionale delle associazioni e delle loro federazioni, operanti all'estero o in Italia. E' iscritta all'albo regionale di cui al comma precedente, la associazione che annoveri almeno 50 iscritti e che ispiri il proprio statuto ai principi della Costituzione e dello statuto della Regione Basilicata ed al rispetto delle leggi nazionali e regionali. L'iscrizione va confermata ogni quinquennio, prima dello svolgimento dei congressi.
Art. 13 - Modalita' di iscrizione all'albo regionale
Per ottenere l'iscrizione all'albo regionale, le associazioni e le loro federazioni di cui al precedente articolo debbono inoltrare domanda alla commissione regionale dei lucani all'estero, corredata dalla copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto redatti con atto pubblico e dall'elenco nominativo degli iscritti. Le associazioni lucane all'estero, anche se aderenti ad eventuali organizzazioni operanti in Basilicata, debbono corredare la domanda del visto dell'autorita' consolare o da parte dell'autorita' competenti del paese. L'elenco delle associazioni lucane e delle loro federazioni iscritte all'albo regionale, come ogni modalita' o integrazioni allo stesso, sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Art. 14 - Modalita' per l'ottenimento dei benefici
La commissione regionale dei lucani all'estero propone alla Giunta regionale i criteri per la concessione di sovvenzioni alle associazioni lucane e alle loro federazioni, nell'ambito degli obiettivi della presente legge, sulla base delle attivita' che si intendono svolgere. Le associazioni e le federazioni di cui al comma precedente, per l'ottenimento delle sovvenzioni devono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, domanda corredata da:
- Programma delle attivita' con il preventivo di spesa;
- Relazione documentata sull'attivita' svolta dall'associazione o dalla federazione. Le sovvenzioni assegnate sono erogate:
La mancata presentazione di tale documentazione, comporta la esclusione delle sovvenzioni per gli anni successivi e l'eventuale recupero della somma gia' erogata.
Art. 15 - Provvidenze a favore dei lucani all'estero e delle loro famiglie
Al fine di consentire il diritto allo studio e l'inserimento nella vita della Regione dei figli dei lucani all'estero, l'amministrazione regionale e' autorizzata ad istituire a favore dei medesimi, borse di studio annuali e poliennali per la frequenza alle scuole di ogni ordine e grado, a corsi universitari e di formazione professionale nell'ambito della Regione Basilicata. A favore degli orfani di lavoratori lucani emigrati, che non abbiano diritto all'assistenza, la Regione e' autorizzata ad istituire speciali assegni. All'erogazione delle borse di studio e degli assegni, di cui ai commi precedenti, si provvede con deliberazione della Giunta regionale su proposta della commissione regionale dei lucani all'estero. La Regione tramite la commissione medesima, organizza vacanze studio per i figli dei lavoratori lucani all'estero, favorendo, con ogni possibile facilitazione, le vacanze degli emigrati e delle loro famiglie in localita' turistiche della Basilicata. I criteri di erogazione delle borse di studio e il divieto di cumulabilita' con analoghi benefici saranno disposti nei piani annuali previsti dalle vigenti leggi regionali sul diritto allo studio.
Art. 16 - Corsi di formazione
La Regione puo' istituire corsi per l'orientamento, la formazione e la riqualificazione professionale per i lavori lucani rientrati in Basilicata. La Giunta regionale, su proposta della commissione, determinera', per i singoli corsi, il tipo e le materie d'insegnamento, la durata ed il relativo finanziamento.
Art. 17 - Facilitazioni
Ai lavoratori lucani all'estero da almeno due anni consecutivi o per il periodo minore in caso di malattia o invalidita' contratta sul lavoro, che rientrano definitivamente in Basilicata e che ne facciano domanda, e' concesso un contributo per spese di viaggio, trasporto masserizie e per indennizzi di prima sistemazione pari a l. 500.000 usufruibile una sola volta. Per i lucani rientrati dai paesi extracontinentali il contributo viene erogato nella misura pari al costo delle spese di viaggio in classe turistica. In considerazione del particolare stato di disaggio in cui versano gli emigrati lucani in america Latina, il contributo viene erogato nella misura pari al costo delle spese di viaggio in classe turistica aumentate di 3 milioni di lire per nucleo familiare per indennizzo di prima sistemazione. Detto contributo e' concesso anche ai figli di emigrati lucani che abbiano mantenuto la cittadinza. E' concesso un sussidio straordinario pari al costo del trasporto delle salme al paese di origine degli immigrati lucani deceduti all'estero, qualunque sia stato il periodo di permanenza, qualora questo non faccia carico a enti o a istituzioni pubbliche o private. L'erogazione dei contributi previsti dai commi precedenti e' delegata al Comune dell'ultima residenza. Spetta ad esso ricevere le domande ed istruire le pratiche corredate dei singoli documenti. Al termine di ogni trimestre i comuni presenteranno al Presidente della Giunta regionale per il rimborso, il rendiconto dei contributi erogati.
Art. 18 - Modalita' per l'ottenimento dei benefici
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui ai primi tre commi del precedente art. 17, devono pervenire al Comune della ultima residenza dell'emigrato, entro 120 giorni, e devono essere corredate dei seguenti documenti:
- Attestato del sindaco o del consolato dal quale si rilevi che il richiedente e' emigrato o e' figlio di emigrato in america Latina e che il suo rientro debba ritenersi definitivo;
- Certificato di invalidita' o malattia contratta all'estero per gli emigrati costretti al rientro per tali cause e prima che siano trascorsi due anni di permanenza all'estero.
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al 4? comma del precedente art. 17 devono pervenire, entro 120 giorni al Comune dove la salma dell'emigrato e' stata traslata e devono essere corredate dai seguenti documenti:
- Certificato di morte;
- Fatture e documenti domprovanti le spese sotenute per il trasporto della salma, tradotti in Italiano e vistati dal consolato o dal sindaco del Comune che effettua il rimborso.
Art. 19 - Interventi per favorire gli investimenti
La Giunta regionale, sentito l'esecutivo della commissione dei lucani all'estero, puo' disporre, a favore degli imigrati singoli o associati che rientrino, dopo almeno tre anni di permanenza all'estero, e che abbiano presentato domanda non oltre un anno dall'effettivo rientro in patria, contributi a fondo perduto nella misura del 25% e comunque fino ad un massimo di 80 milioni, nel caso non intervengano leggi di settore contenenti misure piu' favorevoli:
- Per l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento di immobili ad uso di abitazioni non di lusso;
- Per l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento, l'adattamento, l'arredamento di immobili ad uso ricettivo nel settore turistico, anche se le opere non insistano nell'ambito dei comprensori turistici;
- Per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento di immobili rustici che costituiscono pertinenze di fondo agricolo;
- Per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, l'adattamento di immobili destinati all'esercizio di attivita' artigiane o commerciali e acquisto della relative attrezzature;
- Per l'acquisto di fondi rustici per l'esercizio dell'attivita' agricola;
- Per la Costituzione di cooperative di distribuzione e di consumo di prodotti lucani, in Italia o all'estero.
Per l'ammissione ai benefici di cui al punto a), i beneficiari dei contributi dovranno dimostrare di non essere proprietari, anche per quanto riguarda i componenti il proprio nucleo familiare, di altre abitazioni tranne che non si tratti di abitazioni inadeguate, a norma di legge, alle esigenze del nucleo familiare. Per l'ammissione ai benefici di cui ai punti b) , c) , d) , e), requisito essenziale e' rappresentato dall'iscrizione agli albi professionali, che potra' essere ottenuta anche entro un anno dal rientro definitivo dell'emigrato. L'erogazione del contributo e' subordinata alla condizione di effettivo rientro nella Regione dell'emigrato richiedente, il quale decade dal beneficio qualora non rientri in Basilicata entro il termine di 6 mesi dalla esecutivita' della delibera della Giunta regionale con la quale e' concesso. I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con analoghi contributi disposti da altre leggi.
Art. 20 - Edilizia economica e popolare
La Giunta regionale autorizza agli enti preposti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a favore dei lavoratori emigrati che ne facciano richiesta, entro il limite del 5% degli alloggi da assengare annualmente per ciascun ambito territoriale. I comuni nell'assegnazione di aree destinate ai piani di edilizia economica e popolare ed ai piani per insediamenti produttivi, riservano a favore degli emigrati una quota non inferiore al 5% delle medesime, stabilendo criteri oggettivi di assegnazione che tengano conto della particolarita' della loro condizione. Le quote riservate agli emigrati ai sensi del presente articolo e non utilizzate sono assegnate in base ai criteri generali.
Art. 21 - Diritto di precedenza dell'emigrato
Gli emigrati che abbiano i requisiti previsti dal 1 comma dell'articolo 19 possono beneficiare dei contributi previsti dalle leggi regionali, con diritto di precedenza rispetto ad altri che ne abbiano fatto richiesta.
Art. 22 - Commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in basilicata
Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'art. 1 della legge n. 943 del 30 dicembre 1986, ed in ottemperanza del punto 7, dell'art. 2 della stessa legge, e' istituita la commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata, composta da:
- Quattro esperti eletti dal Consiglio Regionale, tra cui il presidente, operanti nel campo dell'assistenza dell'emigrazione, con voto limitato;
- Tre rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni piu' rappresentative operanti nella Regione;
- Tre rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali regionali dei lavoratori;
- Tre rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali dei datori di lavoro;
- Tre rappresentanti delle associazioni operanti nel campo della assistenza all'emigrazione.
I componenti la commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura regionale.
Art. 23 - Designazione e validita' delle sedute
Le proposte di designazione dei componenti la commissione di cui al precedente articolo, devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta. Qualora non siano pervenute tutte le designazioni nel temrine indicato, la commissione e' validamente costituita purche' siano assicurate le nomine della maggioranza dei componenti. I componenti la commissione che non siano piu' in possesso dei requisiti richiesti, che si dimettano o decadano, sono sostituiti con provvedimento della Giunta regionale su designazione dei rispettivi organismi. I nuovi componenti restano in carica fino alla durata prevista per la scadenza della commissione. Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti; in seconda convocazione e' necessaria la presenza di almeno 1/4 dei suoi componenti. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno in via ordinaria; in seduta straordinaria ogni qual volta lo ritenga il presidente o lo richieda almeno 1/3 dei componenti. In quest'ultimo caso la convocazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla richiesta. Ai componenti la commissione compete il rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell'art. 2 - ottavo comma - della legge 30 dicembre 1986, n. 943.
Art. 24 - Criteri per la concessione dei benefici
La concessione dei benefici previsti dalla presente legge avverra' sulla base della presentazione cronologica delle richieste, ritenute ammissibili, fino alla concorrenza delle somme stanziate nel bilancio annuale di previsione. Le spese di funzionamento della commissione e delle sue articolazioni non possono superare il 20% dello stanziamento previsto in bilancio per l'attivazione della presente legge.
Art. 25 - Norma finanziaria
Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte mediante gli stanziamenti di cui ai capitoli di bilancio: 6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6450 "interventi a favore degli emigrati e degli immigrati".
Art. 26 - Nomina transitoria
Per le domande di contributo, gia' presentate ai sensi delle leggi regionali n. 13/81 e n. 17/85, e per quelle per le quali e' stata adottata deliberazione di nulla-osta per la stipula dei mutui, l'ulteriore istruttoria sara' effettuata secondo la presente normativa. I benefici di cui all'art. 17 della presente legge, sono estesi ai lavoratori lucani che, rientrati dall'estero, nell'anno 1989 non abbiano usufruito di altre provvidenze e che presentano regolare domanda al Comune dell'ultima residenza, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Art. 27 - Abrogazione
Art. 28
La presente Legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Basilicata.





