Legge provinciale 4 Aprile 1990, n. 8

Modifiche all'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.

Ente 4
Fonte B.U.R.
n. 20
24/04/1990
provincia Bolzano

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Enti locali - Legge

Art. 1

1 .

L'articolo 1 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, integrato dall'articolo 1 della Legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, e' sostituito dal seguente: "art. 1. Attivita' artigiane

  • 1. Si considerano artigiane le attivita' di produzione e trasformazione di beni o le prestazioni di servizi, svolte con capacita' e cognizioni professionali e indirizzate a soddisfare una domanda personalizzata.
  • 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
  • 3. Nel regolamento di esecuzione della presente legge, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, sono definiti i profili professionali per singole attivita' artigiane. Il profilo professionale consiste nella descrizione del campo di lavoro, delle conoscenze e delle nozioni peculiari ad un'attivita' artigiana.
  • 4. Nel regolamento di esecuzione sono individuate le attivita' che implicano particolari cognizioni e capacita' professionali, anche sotto il profilo della garanzia e tutela degli utenti, per le quali e' data facolta' di sostenere l'esame di maestro artigiano, rispettivamente di specializzazione professionale".

Art. 2

1 .

L'articolo 2 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e' sostituito dal seguente: "art. 2. Imprenditore artigiano e impresa artigiana

  • 1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualita' di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilita' con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
  • 2. L'imprenditore artigiano nell'esercizio di particolari attivita' che richiedono una peculiare preparazione ed implicano respondabilita' a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla vigente normativa.
  • 3. E' artigiana l'impresa che viene esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti di cui al comma 4, e nella quale egli stesso svolge personalmente e manualmente prestazioni professionali proprie di un'attivita' artigiana.
  • 4. E' altresi' considerata artigiana l'impresa che, nei limiti predetti e con gli scopi di cui all'articolo 1, e' costituita ed esercitata in forma di societa', escluse le societa' a responsabilita' limitata e per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, nelle societa' in accomandita semplice, dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.
  • 5. All'atto della classificazione di un'impresa artigiana, assume rilevanza la natura e la struttura complessiva della stessa. In particolare non si considerano esercitate artigianalmente le attivita' qualora:
  • 6. Sono escluse limitazioni alla liberta' di accesso del singolo imprenditore all'attivita' artigiana o di esercizio della sua professione.
  • 7. Se l'impresa artigiana e' svolta in forma societaria o cooperativa, i requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti dalla maggioranza dei soci, nelle societa' composte da due soli soci, da almeno uno di essi, e in quelle in accomandita semplice, da almeno la maggioranza dei soci accomandatari".

Art. 3

1 .

L'articolo 6 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'articolo 4 della Legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, e' sostituito dal seguente: "art. 6. Diritto alla continuazione dell'esercizio di un'impresa artigiana

  • 1. In caso di invalidita', di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano la relativa impresa puo' conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane anche in mancanza di requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore eta' dei figli minorenni, sempreche' l'esercizio dell'impresa venga assunto del coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore per i figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
  • 2. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 deve essere richiesto per iscritto alla commissione provinciale dell'artigianato, entro 3 mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento.
  • 3. Per motivi particolarmente giustificati l'Assessore provinciale competente in materia, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, puo' estendere i termini di cui al comma 1".

Art. 4

1 .

L'articolo 7 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'articolo 5 della Legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, e' sostituito dal seguente: "art. 7. Istituzione dell'albo delle imprese artigiane

  • 1. La commissione provinciale dell'artigianato provvede alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  • 2. Nell'albo sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 1 e 2, nonche' i consorzi, le comunioni di interesse ed altre forme associative tra imprese artigiane iscritte a loro volta nell'albo, aventi per oggetto la collaborazione interaziendale.
  • 3. L'albo delle imprese artigiane e' composto di quattro sezioni, nelle quali vengono iscritte rispettivamente:
  • 4. L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane deve contenere:
  • 5. L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e' costitutiva.
  • 6. L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane implica il riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa e comporta l'applicazione nei confronti della stessa e del titolare delle disposizioni legislative ed amministrative concernenti il settore artigiano.
  • 7. Puo' adoperare la denominazione di "impresa di maestro artigiano" l'impresa artigiana di cui almeno un titolare sia in possesso del diploma di maestro artigiano o, nel caso di societa' in accomandita semplice, almeno un socio accomandatario".

Art. 5

1 .

L'articolo 8 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'articolo 6 della Legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, e' sostituito dal seguente: "art. 8. Domanda di iscrizione

  • 1. L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane si effettua su domanda indirizzata alla commissione provinciale dell'artigianato, contenente i dati richiesti dall'articolo 7, comma 4, da presentarsi entro 15 giorni dall'inizio dell'attivita' aziendale al Sindaco del Comune territorialmente competente, che provvede ad inoltrarla entro i successivi 30 giorni alla commissione predetta, corredandola dello stato di famiglia del titolare e di un'attestazione sulla rispondenza dei locali dell'azienda ai requisiti richiesti a norma di legge e sull'avvenuto inizio dell'attivita' artigianale.
  • 2. Per le imprese artigiane esercitate in forma societaria o cooperativa devono essere prodotti copia autentica dell'atto costitutivo e il certificato di iscrizione nel registro delle societa' presso il tribunale, in quanto richiesta dalle vigenti leggi.
  • 3. Per l'esercizio di attivita' soggette alle leggi di pubblica sicurezza o al possesso di concessioni o autorizzazioni amministrative, va prodotta copia autentica del relativo provvedimento.
  • 4. Le autorita' amministrative competenti rilasciano le autorizzazioni o concessioni di cui al comma 3 solo a condizione che il richiedente possa comprovare il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla vigente normativa".

Art. 6

1 .

I commi 3 e 4 dell'articolo 9 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, sostituito dall'articolo 8 della Legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, sono sostituiti dai seguenti:

  • "3. Decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, senza che la commissione provinciale dell'artigianato abbia comunicato la decisione, la domanda si intende accolta a tutti gli effetti.
  • 4. Contro il provvedimento di diniego della commissione provinciale dell'artigianato e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. La decisione della Giunta provinciale puo' essere impugnata davanti all'autorita' giurisdizionale competente nei termini e modalita' indicati nella vigente normativa".

Art. 7

1 .

Il titolo ed i commi 1 e 2 dell'articolo 12 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'articolo11della Legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, sono sostituiti dai seguenti: Art. 12. Ambito dell'esercizio di un'attivita' artigiana

  • 1. L'ambito dell'esercizio di un'attivita' artigiana e' rilevabile dal relativo profilo professionale, rispettivamente dalla descrizione dell'attivita' esercitata e dalla relativa iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
  • 2. Entro tale ambito l'esercente una impresa artigiana puo' in particolare:
  • None
  • None
  • None
  • 3. La parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano e di specializzazione professionale puo' essere sostenuta innanzi ad apposite commissioni composte da un presidente e da due esperti nelle materie di diritto, contabilita', ragioneria ed economia aziendale e da un maestro artigiano.
  • 4. Per piu' attivita' artigiane similari puo' essere istituita un'unica commissione d'esame.
  • 5. I membri delle commissioni di esame di maestro artigiano rimangono in carica 5 anni e possono essere riconfermati alla scadenza del mandato.
  • 6. Gli artigiani componenti delle commissioni d'esame sono nominati su designazione della commissione provinciale dell'artigianato. Qualora le desigazioni non pervengano entro 60 giorni dalla richiesta, la nomina e' disposta direttamente dall'Assessore competente in materia, ricorrendo eventualmente anche alla nomina di insegnanti di scuole professionali in sostituzione dei componenti artigiani.
  • 7. Per ciascun membro effettivo della commissione e' nominato un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
  • 8. La commissione d'esame di maestro artigiano delibera a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 9. Ai componenti della commissione d'esame sono corrisposte le indennita' e il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa. 10. Le funzioni di segreteria delle commissioni sono svolte da funzionari della ripartizione competente in materia o da personale delle scuole professionali".

Art. 12

1 .

  • 12 impreditori artigiani, di cui almeno la meta' in possesso del diploma di maestro artigiano, scelti tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni di categoria piu' rappresentative della Provincia;
  • 4 lavoratori artigiani dipendenti in possesso di diploma di lavorante o di maestro artigiano, scelti tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative della Provincia;
  • 2 direttori di scuola professionale, proposti dagli ispettori della formazione professionale;
  • Un funzionario dell'Assessorato competente in materia, quale esperto;
  • Un funzionario dell'ufficio ispettorato provinciale del lavoro, quale esperto;
  • Un esperto particolarmente qualificato nel settore, proposto dall'Assessore provinciale competente in materia".

2 .

Dopo il comma 4 del medesimo articolo 39 e' aggiunto il seguente comma: "5. L'Assessore provinciale competente in materia rilascia, in caso di esito positivo dell'esame di specializzazione professionale, apposito diploma".

Art. 14

1 .

  • 2. Commissioni di esame di specializzazione professionale
  • 1. Le commissioni d'esame sono composte:
  • 2. Si applicano per analogia le disposizioni di cui all'articolo 31".

1 .

I commi 2 e 3 dell'articolo 43 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'articolo 24 della Legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, sono sostituiti dai seguenti:

  • "2. Nell'espletamento delle funzioni di vigilanza ed in particolare per l'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 44, il personale dell'ufficio provinciale dell'artigianato, i membri ed il segretario della commissione provinciale dell'artigianato, nonche' eventuali esperti designati dal presidente della commissione stessa, muniti di apposito documento di riconoscimento rialasciato dal Presidente della Giunta Provinciale, possono, ove necessario, accedere a proprieta' privata o pubblica. Per l'espletamento di tali funzioni sono corrisposte agli interessati le indennita' e il trattamento economico di missione previsto dalla vigente normativa.
  • 3. I pareri e le proposte della commissione provinciale dell'artigianato devono essere comunicati entro 60 giorni dalla richiesta".

Art. 16

1 .

L'articolo 44 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'articolo 26 della Legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, e' sostituito dal seguente: "art. 4 4. Sanzioni amministrative

  • 1. Chiunque eserciti un'attivita' artigiana senza essere in possesso dei requsiti professionali prescritti dalla vigente normativa, e' punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.500.000 a lire 4.500.000.
  • 2. Il direttore della ripartizione provinciale competente in materia dispone la chiusura dell'esercizio qualora il titolare esercita un'attivita' artigianale senza essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla vigente normativa.
  • 3. Chiunque esercita un'attivita' artigiana e non presenta entro il termine prescritto domanda di iscrizione alla commissione provinciale dell'artigianato, e' punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000.
  • 4. Chiunque presenta domanda di iscrizione, modificazione o cancellazione dall'albo delle imprese artigiane contenente dichirazioni non veritiere, e' punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000.
  • 5. L'omessa o ritardata comunicazione delle variazioni e l'omessa esposizione del certificato di iscrizione di cui all'articolo 9, comma 1, e' punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 200.000 a lire 400.000.
  • 6. Le imprese non iscritte all'albo delle imprese artigiane che si avvalgono di una Regione sociale, di un'insegna o di un marchio con riferimento ad un'attivita' artiginale, sono punite con una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
  • 7. Le imprese scritte all'albo delle imprese artigiane per una determinata attivita' che si avvalgano di riferimenti ad attivita' diverse, sono punite con una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000.
  • 8. Chiunque nella ragione sociale, nel marchio aziendale o di fabbrica o nella corrispondenza si serve della denominazione di "impresa di maestro artgiano" senza averne la facolta', e' punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
  • 9. Chiunque non osserva le norme previste dal regolamento per il servizio di spazzatura dei camini, e' punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 200.000 a lire 400.000. In caso di violazione grave e reiterata da parte dello spazzacamino, il Sindaco del Comune territorialmente competente puo' procedere alla sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi, disponendo contemporaneamente la sostituzione dell'artigiano sospeso con un altro spazzacamino. Dopo ripetute sospensioni, l'autorizzazione e' revocata. In caso di violazione grave e reiterata dell'ordinamento del servizio di spazzatura aldi fuori della zona di competenza, l'Assessore provinciale competente in materia dispone per la durata suddetta la sospensione dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco o l'eventuale revoca della stessa.
  • 10. Le autorita' competeti in materia di artigianato devono segnalare all'Assessorato provinciale competente in materia, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, le violazioni di legge di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
  • 11. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, modifica dalla Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31".

Art. 17

1 .

L'articolo 46 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e' sostituitodal seguente: "art. 4 6. Misure di incentivazione

  • 1. Possono fruire delle misure di incentivazione per investimenti nelle imprese artigiane, previste dalle leggi Provinciali, tutte le imprese artigiane iscritte in una delle quattro sezioni dell'albo delle imprese artigiane.
  • 2. Possono altresi' fruire delle misure di incentivazione per investimenti nelle imprese artigiane, previste dalle leggi Provinciali, le persone o societa' che intendono costituire un'impresa artigiana. In questi casi l'importo dell'incentivazione e' liquidato ad avvenuta iscrizione dell'impresa artigiana all'albo delle imprese artigiane.
  • 3. Gli interventi previsti dalle leggi Provinciali sono rivolti in via principale a:
  • 4. Le modalita' ed i termini per la concessione delle provvidenze di cui ai commi 1, 2 e 3 sono determinate con deliberazione della Giunta Provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione".

Art. 18 - Norme transitorie

1 .

Nel testo in lingua Italiana delle leggi Provinciali 16 febbraio 1981, n. 3, e 16 dicembre 1983, n. 51, la dizione "registro delle imprese artigiane" e' sostituita da "albo delle imprese artigiane", quella di "esame di idoneita'" e' sostiuita da "esame di specializzazione professionale".

2 .

Le imprese artigiane esercenti un'attivita' para-artigiana iscritte nell'apposita appendice al registro delle imprese artigiane in virtu' delle norme Provinciali precedentemente vigenti sono trascritte d'ufficio nelle rispettive sezioni dell'albo delle imprese artigiane.

3 .

Le persone iscritte alla data del 20 maggio 1987 all'albo degli artigiani di cui all'articolo 30 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'articolo 14 della Legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, nonche' gli iscritti dopo tale data con provvedimento previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, sono trascritti d'ufficio nelle rispettive sezioni del ruolo degli artigiani qualificati.

4 .

Ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'articolo 4 le persone iscritte alla data del 20 maggio 1987 alla prima sezione dell'albo degli artigiani di cui all'articolo 30 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'articolo 14 della Legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, nonche' gli iscritti alla medesima sezione dopo tale data con provvedimento previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, sono parificate ai maestri artigiani.

5 .

Le disposizioni dell'articolo 17 si applicano anche per le domande di contributo presentate dopo il 20 maggio 1987.

Art. 19 - Modifica di leggi provinciali

1 .

Il comma 8 dell'articolo 6 della Legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, sostituito dall'articolo 2 della Legge provinciale 28 novembre 1969, n. 22, e' abrogato.

2 .

Per ciascuno dei membri della commissione di esame di maestro per le attivita' alberghiere di cui all'articolo 23/ bis della Legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, istituito dall'articolo 18 della Legge provinciale 7 agosto 1987, n. 19, va nominato un membro supplente che sostituisce quello effettivo in caso di assensa o impedimento.

3 .

I contributi Provinciali previsti dall'articolo 2, comma 3, della Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, possono essere erogati anche ai residenti nella Provincia che frequentano dei corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano o di specializzazione professionale svolti nel territorio Provinciale.

4 .

  • L'Assessore provinciale competente in materia, che la presiede;
  • Un rappresentante della commissione provinciale dell'artigianato scelto tra una terna di nominativi designati dalla stessa;
  • Un rappresentante degli istituti bancari convenzionati di cui all'articolo 3;
  • Tre artigiami, scelti tra terne di nominativi, designate dalle organizzazioni di categoria piu' rapapresentative operanti in Provincia di Bolzano;
  • Un esperto aziendale designato dall'Assessore competente in materia".

5 .

All'articolo 3 della Legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11, e' aggiunto il seguente comma: "la disposizione sulla distanza minima stabilita dal regolamento comunale non si applica in caso di trasloco di un esercizio esistente".

6 .

Alla fine dell'articolo 19 della Legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, e' aggiunto il seguente comma: "4. La Provincia puo' sostenere anche manifestazioni ed iniziative di cui ai commi 2 e 3, organizzate da gruppi o sezioni di mestiere, nonche' da appositi comitati o associazioni, concedendo contributi sulle relative spese".

7 .

All'articolo 23 della Legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, e' inserito tra il comma 9 e il comma 10, il seguente comma: "9/ bis. Al personale di cui al comma 9 spetta inoltre il rimborso delle spese per i viaggi di andata e ritorno effettuati con mezzo pubblico o privato dalla dimora al luogo di insegnamento nella misura prevista per i dipendenti Provinciali. Nei casi in cui trattasi di insegnamento presso i corsi di preparazione all'esame di maestro o di specializzazione professionale, l'autorizzazione per effettuare i viaggi e' concessa dall'ufficio provinciale per l'artigianato; tale ufficio dispone altresi' la liquidazione del compenso per l'insegnamento ed il rimborso delle spese di viaggio".

8 .

Nel comma 9 dell'articolo 23 della Legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, nel testo Italiano, dopo le parole "all'esame di maestro" e' soppressa la prola "artigiano".

9 .

Il comma 1 dell'articolo 2 della Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e' sostituito dal seguente: "1. Sono esercizi di somministrazione di bevande i bar analcolici, i bar, i caffe', le osterie, le birrerie, le enoteche e simili".

10.

Il comma 4 dell'articolo 2 della Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e' abrogato.

11.

Il comma 1 dell'articolo 3 della Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e' sostituito dal seguente: "1. Sono esercizi di somministrazione di pasti e bevande i ristori, le trattorie, i ristoranti, i grill, le pizzerie, le rosticcerie e simili, gli spacci interni e le mense aziendali".

12.

Il comma 2 dell'articolo 3 della Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e' abrogato.

13.

Alla fine del comma 1 dell'articolo 36 della Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e' aggiunto il seguente periodo: "la denominazione aggiuntiva di 'gelateria' o simile puo' essere assunta qualora i gelati offerti siano di provenienza artigianale ai sensi dell'ordinamento sull'artigianato".

14.

Il comma 1 dell'articolo 46 della Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, e' sostituito dal seguente: "1. Le imprese assegnatarie devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) avere un rapporto superficie/addetto non superiore a 300 mq; per le segherie, le imprese di costruzione e di trattamento e lavorazione di materiali inerti un rapporto superficie/addetto non superiore ai 1000 mq; b) nelle zone produttive di interesse provinciale avere un livello occupazionale di almeno 20 addetti, ridotto a 10 per le imprese artigiane e commerciali, da raggiungersi dopo 3 anni dalla data di assegnazione delle aree".

15.

All'articolo 50 della Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, sostituito dall'articolo 19 della Legge provinciale 31 luglio 1987, n. 17, sono aggiunti i seguenti commi:

  • "5. L'agevolazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche alle imprese che acquistano e/o apprestano terreni a scopo produttivo ubicati non in zone per insediamenti produttivi, purche' i relativi progetti siano conformi ai piani urbanistici. In tal caso la liquidazione viene disposta dopo l'accertamento dell'acquisto del terreno e/o della regolare esecuzione delle opere di apprestamento ammesse a contributo. All'agevolazione possono essere ammesse anche le domande presentate dopo il 18 agosto 1987.
  • 6. L'agevolazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche alle imprese assegnatarie XX in base all'articolo 4 della Legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 3 XX di area non agevolata in zone di interesse Provinciale. Sono ammesse al'agevolazione anche le domande presentate dopo il 12 febbraio 1986".

16.

Il comma 2 dell'articolo 51 della Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, e' sostituito dal seguente: "2. La liquidazione viene disposta, con provvedimento dell'Assessore competente in materia, dopo l'accertamento dell'acquisizione dei terreni e dell'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 35 della Legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'articolo 4 della Legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 3, rispettivamente dopo l'accertamento dell'esecuzione delle opere ammesse a contributo".

17.

Nel comma 1, lettera a), dell'articolo 52 della Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, vengono soppresse le parole "e l'impegno finanziario".

18.

In deroga al limite stabilito dall'articolo 5, comma 1, della Legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, alle imprese artigiane e' consentito occupare apprendisti in ragione di due per ogni maestro artigiano e di uno per ogni dipendente o socio qualificato.

19.

Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 23/ bis della Legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, istituito dall'articolo 18 della Legge provinciale 7 agosto 1987, n. 19, dopo le parole "due rappresentanti delle organizzazioni di categoria" e' inserita la parola "possibilmente".

20.

Il termine di cui all'articolo 8, lettera e), della Legge provinciale 7 agosto 1987, n. 19, relativo all'obbligo di presentazione del contratto di apprendistato e' prorogato da 15 a 20 giorni con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Art. 20 - Abrogazione di norme

1 .

Gli articoli 4, 5, 6, 26, 29, 34, 35, 36, 37, 41, 45 e 48 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, sono abrogati.

2 .

Gli articoli 3, 4, 17, 18, 19, 22 e 27 della Legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, sono abrogati.

Art. 21 - Ampliamento degli organici del personale

1 .

Per coprire il maggiore fabbisogno di personale derivante dall'attuazione della presente legge, l'organico del ruolo amministrativo del personale provinciale e' ampliato di un posto nella VII qualifica funzionale, cinque posti nella VI qualifica funzionale e quattro posti nella IV qualifica funzionale. L'organico del ruolo tecnico del personale provinciale e' ridotto di un posto nella VI qualifica funzionale.

Art. 22 - Disposizioni finanziarie

1 .

Alla copertura dei maggiori oneri per il personale derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 150 milioni per l'anno 1990 e in lire 300 milioni all'anno a partire dal 1991, si provvede;

  • Per l'anno 1990 con riduzione di lire 150 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 75025 del bilancio di previsione per l'anno1990;
  • Per gli anni 1991 e 1992 con quote dello stanziamento previsto per il biennio 1991-1992 alla sezione 10, settore 10.2, lettera b.1), del bilancio pluriennale 1990-1192 della Provincia

Art. 23 - Variazioni al bilancio 1990

1 .

Art. 24.

(omissis).

Testo unificato

1 .

La Giunta provinciale provvede a riunire ed a coordinare in forma di testo unificato la presente legge con le leggi Provinciali 16 febbraio 1981, n. 3, e 16 dicembre 1983, n. 51, concernenti l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Disposizioni finali

Azioni sul documento