Legge provinciale 2 Maggio 1990, n. 13
Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria.
| Ente | 4 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 24 15/05/1990 |
| provincia | Trento |
tipologia: Enti locali - Legge
Art. 1 - Finalita'
1 .
Nel pieno rispetto e valorizzazione della persona umana, la Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in armonia con la normativa nazionale e con quella della CEE, promuove adeguate iniziative per il superamento delle difficolta' che ostacolano l'inserimento dei cittadini extracomunitari immigrati nella comunita' trentina.
2 .
La Provincia assicura, in particolare, ai cittadini extracomunitari immigrati ed ai loro familiari l'accesso ai servizi pubblici presenti sul territorio della Provincia secondo le modalita' e i criteri di cui alla presente legge, allo scopo di promuovere il loro migliore inserimento nella vita sociale e culturale, nel rispetto delle loro specifiche identita' etniche, culturali e religiose.
Art. 2 - Consulta provinciale dell'immigrazione
1 .
Per l'attuazione delle finalita' della presente legge ed in applicazione dell'articolo 2, comma 7 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' istituita presso la Giunta provinciale la consulta provinciale dell'immigazione.
2 .
- Il Presidente della Giunta provinciale o l'Assessore sostituto del presidente, con funzioni di presidente;
- Il dirigente del servizio competente in materia di immigrazione extracomunitaria;
- Il dirigente del servizio provinciale competente in materia di programmazione;
- Un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trento;
- Nove rappresentanti designati dalle associazioni previste dall'articolo 15, d'intesa tra loro, di cui almeno sei cittadini extracomunitari immigrati;
- Un rappresentante delle associazioni degli emigrati trentini iscritto al registro di cui all'articolo 21 della Legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, scelto d'intesa tra loro;
- Il presidente della conferenza dei presidenti dei comprensori;
- I sindaci di Trento e rovereto o loro delegati e due rappresentanti dei comuni designati l'uno dalla sezione provinciale di Trento dell'associazione nazionale comuni Italiani (Anci), l'altro dalla delegazione provinciale di Trento dell'unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (Uncem);
- Tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai rispettivi organi Provinciali;
- Un rappresentante ciascuno per le categorie degli industriali, artigiani, commercianti, degli agricoltori e della cooperazione, designati dalle rispettive associazioni d'intesa tra loro;
- Un funzionario designato dal questore nell'ambito dei suoi uffici;
- Due consiglieri Provinciali, dei quali uno designato dalle minoranze.
3 .
La consulta e' costituita con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale e' avvenuta la nomina.
4 .
Fino alla Costituzione della nuova consulta quella precedente mantiene i propri compiti.
5 .
Le designazioni devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la consulta e' costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti la consulta stessa, fatte comunque salve le successive integrazioni. Con deliberazione della giunta si provvede altresi' ad eventuali sostituzioni dei componenti.
6 .
La consulta elegge nel proprio seno il vicepresidente che verra' scelto fra i membri extracomunitari della consulta.
Art. 3 - Compiti della consulta
1 .
La consulta provinciale dell'immigrazione formula proposte ed esprime pareri in ordine ai problemi comunque concernenti l'immigrazione extracomunitaria ed in modo particolare per:
- La formulazione, l'attuazione e la verifica dei programmi di intervento della Provincia volti a realizzare le finalita' di cui all'articolo 1 in favore degli immigrati extracomunitari;
- L'effettuazione di studi, indagini e ricerche sul fenomeno immigratorio, con particolare riferimento alla verifica periodica del fenomeno stesso nei suoi aspetti sociali ed economici;
- La proposta di misure per la rimozione degli ostacoli che di fatto limitino l'uguaglianza fra i cittadini extracomunitari immigrati ed i cittadini Italiani;
- La definizione di interventi da realizzarsi presso il Parlamento e gli organi centrali di governo al fine dell'adozione di opportuni provvedimenti, anche in armonia con organi e disposizioni internazionali, per la tutela degli immigrati estracomunitari;
- L'individuazione e la diffusione di strumenti idonei a favorire la conservazione dell'originaria identita' culturale dei cittadini extracomunitari immigrati e a promuovere nel trentino i valori del confronto multiculturale.
Art. 4 - Comitato esecutivo della consulta provinciale dell'immigrazione
1 .
Il comitato esecutivo e' composto dal presidente e dal vicepresidente della consulta e da sei membri eletti dalla consulta stessa tra i suoi componenti, di cui almeno due scelti nell'ambito della Categoria Individuata all'articolo 2, lettera e). A tal fine ciascun componente la consulta puo' esprimere il proprio voto per non piu' di tre nominativi.
2 .
Fino all'elezione del nuovo comitato quello precedente mantiene i propri compiti.
Art. 5 - Compiti del comitato esecutivo
1 .
Il comitato esecutivo esprime parere alla Giunta provinciale sulle proposte di intervento e di convenzione da stipulare ai sensi dell'articolo 17 e provvede alla verifica dei risultati conseguiti mediante l'attuazione delle singole iniziative, elaborando un'apposita relazione annuale.
2 .
In tale ambito il comitato valuta la compatibilita' delle attivita' proposte con gli obiettivi della programmazione provinciale ed esprime le proprie valutazioni in ordine all'opportunita' della continuazione degli interventi nel quadro delle convenzioni stipulate, tenendo conto anche dei risultati raggiunti in relazione alle finalita' della presente legge.
3 .
Sulla base delle risultanze dell'attivita' di sua competenza a norma del comma 2, il comitato formula proposte e suggerimenti alla consulta di cui all'articolo 2.
4 .
Il comitato inoltre:
- Agisce in rappresentanza della consulta, ne realizza le determinazioni e cura la preparazione delle riunioni della consulta stessa;
- Esprime ogni altro parere richiesto dalla Giunta Provinciale;
- Formula proposte alle strutture Provinciali competenti per l'elaborazione dei programmi annuali degli interventi di settore.
Art. 6 - Funzionamento della consulta e del comitato esecutivo
1 .
La consulta si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno; puo' inoltre essere convocata in seduta straordinaria per iniziativa del presidente, sentito il parere del comitato esecutivo o su richiesta motivata della maggioranza dei componenti la consulta stessa.
2 .
La convocazione e' fatta dal presidente con Avviso da notificarsi ai componenti la consulta almeno venti giorni prima della data stabilita per la seduta. Con l'Avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno e deve essere trasmessa per ognuno di essi congrua documentazione.
3 .
Le sedute della consulta sono valide con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' dei voti prevale quello del presidente.
4 .
Il comitato e' convocato dal presidente quando egli ne ravvisi la necessita' ed in relazione agli impegni demandati dalla consulta o su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, almeno sette giorni prima di quello stabilito per la seduta, salvo i casi di motivata urgenza.
5 .
Le sedute del comitato sono valide quando sia presente almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6 .
Ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente puo' invitare a partecipare ai lavori della consulta e del comitato, senza diritto di voto, i rappresentanti dei gruppi consiliari operanti in Consiglio Provinciale, gli assessori Provinciali e regionali, esperti o rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni o amministrazioni interessati agli argomenti posti in esame.
7 .
Le funzioni di segretario della consulta e del comitato sono svolte da un funzionario del servizio provinciale competente.
8 .
La partecipazione alla consulta e al comitato e' gratuita, fatto salvo quanto disposto al comma 9.
9.
Ai componenti la consulta provinciale dell'immigrazione nonche' del comitato, che per lo svolgimento delle loro funzioni debbano compiere viaggi, spettano i rimborsi e le indennita' previste dalla Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della Legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26 e successive modificazioni.
Art. 7 - Destinatari degli interventi
1 .
La presente legge opera alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli successivi nei confronti dei cittadini extracomunitari immigrati dimoranti nel trentino.
2 .
Gli apolidi, i profughi ed i rifugiati possono beneficiare degli interventi di cui alla presente legge, ove non usufruiscano di piu' favorevoli o analoghi benefici in forza della normativa comunitaria, statale e Provinciale.
3 .
La presente legge non si applica ai cittadini immigrati dei paesi extracomunitari, quando per gli stessi siano previste norme particolari piu' favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali.
4 .
Ai fini della presente legge non sono considerati immigrati:
- I cittadini extracomunitari esentati dal richiedere il permesso di soggiorno secondo le leggi vigenti;
- I dipendenti di organizzazioni ed imprese straniere presenti nel trentino in base a contratti specifici e per tempo limitato, scaduto il quale siano tenuti al rimpatrio.
Art. 8 - Diritto ai servizi sociali e alle prestazioni socio-assistenziali
1 .
I cittadini estracomunitari immigrati ed i loro familiari sono ammessi ai servizi sociali e alle prestazioni socio-assistenziali previste dalle leggi Provinciali.
Art. 9 - Diritto alla salute
1 .
La Provincia assicura ai lavoratori e ai cittadini extracomunitari immigrati iscritti nelle liste di collocamento nonche' ai loro familiari, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale. Ai medesimi spettano le prestazioni sanitarie nei limiti e nella durata previsti per la generalita' dei cittadini Italiani.
2 .
I cittadini extracomunitari che hanno chiesto di regolarizzare la loro posizione ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 1989, n. 416 e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono a domanda assicurati presso il servizio sanitario nazionale ed iscritti all'unita' sanitaria locale del Comune di effettiva dimora.
3 .
I cittadini extracomunitari, anche se occasionalmente presenti sul territorio Provinciale, sono ammessi comunque alle prestazioni urgenti di assistenza sanitaria di base, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera ed inoltre ad azioni di prevenzione collettiva attivate nell'interesse della salute pubblica. Sono assicurati in tale ambito gli interventi di profilassi a mezzo vaccinazioni obbligatorie, gli accertamenti su malattie diffusive nonche' l'accesso ai presidi pubblici per la diagnosi e la cura di stati patologici collegati alla salute pubblica.
4 .
Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali piu' favorevoli.
Art. 10 - Diritto all'abitazione
1.
Gli immigrati extracomunitari, in costanza di lavoro, dipendente o autonomo, o iscritti nelle liste di collocamento, possono accedere ai benefici previsti dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa. Allo scopo devono essere previsti annualmente specifici interventi nell'ambito dell'edilizia abitativa agevolata e alloggi da assegnare ai soggetti di cui al presente comma.
2 .
Gli alloggi di edilizia abitativa pubblica di cui al comma 1, sono assegnati ai soggetti beneficiari, senza il vincolo di destinazione a detti soggetti. In caso di mancato utilizzo da parte dei soggetti anzidetti, gli alloggi medesimi rientrano nella totalita' degli alloggi da assegnarsi ai beneficiari di edilizia abitativa pubblica.
3 .
La Provincia promuove e sostiene altresi' ogni altra iniziativa tendente ad accrescere la disponibilita' di alloggi per far fronte a situazioni di emergenza abitativa di immigrati extracomunitari di cui all'articolo 7. A tal fine oltre a quanto disposto dall'articolo 18 possono essere concessi alle associazioni e agli organismi convenzionati ai sensi dell'articolo 17 contributi in conto capitale fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile per il risanamento e la ristrutturazione di alloggi di loro proprieta' ovvero di cui abbiano la disponibilita' per almeno quindici anni a decorrere dalla data di concessione dei contributi, da utilizzare per i fini di cui al presente comma. Possono essere ammessi interventi su immobili, in atto non destinati ad abitazione la cui precedente destinazione sia cessata. Gli immobili rimangono vincolati alla loro destinazione per almeno quindici anni dalla data di concessione del contributo; tuttavia la Giunta provinciale puo' autorizzare la diversa destinazione degli stessi, sentito il parere della consulta, di cui all'articolo 2, pena la revoca del contributo medesimo che deve essere restituito alla Provincia
4 .
L'assegnazione e il godimento degli alloggi di cui al comma 3 e' effettuata sulla base dei criteri e delle modalita' approvate dalla Giunta Provinciale.
5 .
La Giunta Provinciale, ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente articolo, con proprie deliberazioni stabilisce: art. 11.
- I termini per la presentazione delle domande;
- La documentazione tecnico-amministrativa da allegare alla domanda;
- La quantificazione e la specificazione, ove necessario, delle spese ammissibili a contributo;
- I criteri e le modalita' per la concessione, la determinazione e l'erogazione dei contributi, nonche' le modalita' di rendicontazione;
- I criteri e le modalita' per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di cui al comma 1;
- Ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.
Art. 11 - Diritto allo studio
1 .
La fruizione degli interventi e dei servizi previsti dalle leggi Provinciali in materia di diritto allo studio e' estesa ai cittadini extracomunitari immigrati.
2 .
La Provincia nell'ambito degli interventi previsti dalle leggi Provinciali promuove iniziative volte a facilitare l'inserimento e l'apprendimento scolastico di ogni ordine e grado dei cittadini extracomunitari immigrati.
3 .
In particolare nella fascia dell'istruzione secondaria superiore, parauniversitaria, universitaria e di specializzazione, la Provincia promuove e sostiene la concessione di borse di studio a cittadini extracomunitari immigrati meritevoli ed in difficili situazioni economiche.
Art. 12 - Diritto al lavoro
1 .
La Provincia sostiene l'accesso al lavoro dei cittadini extracomunitari immigrati. In particolare il piano di politica del lavoro di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, prevede interventi specifici di sostegno all'inserimento lavorativo di cittadini extracomunitari immigati indicando i casi in cui e' richiesta l'iscrizione nelle liste di collocamento.
Art. 13 - Diritto alla formazione e riqualificazione professionale
1 .
I cittadini extracomunitari immigrati possono accedere a tutte le attivita' di formazione e riqualificazione professionale programmate sul territorio Provinciale, ai sensi della Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo.
2 .
La Provincia promuove e programma nell'ambito del piano pluriennale della formazione professionale e dell'attuazione annuale dello stesso, specifici interventi volti a facilitare l'inserimento immediato degli stranieri nel mercato del lavoro.
3 .
I requisiti e le modalita' di accesso ai corsi di formazione e ai servizi di sostegno da parte dei cittadini extracomunitari immigrati sono indicate nel provvedimento di attuazione al piano della formazione professionale in conformita' all'articolo 5 della Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21.
4 .
Salve le situazioni di bisogno, a carico dei cittadini extracomunitari immigrati rimane il concorso per la partecipazione ai corsi di formazione e per la fruizione dei servizi di sostegno di cui all'articolo 25 della Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, secondo i criteri, le modalita' e l'entita' fissati dalla Giunta provinciale in base all'articolo 5 della medesima legge.
Art. 14 - Iniziative culturali
1 .
La Provincia sostiene spese o concede contributi per promuovere iniziative tese a valorizzare il patrimonio culturale d'origine dei cittadini extracomunitari immigrati e favorire le interrelazioni culturali degli stessi, nell'ambito del contesto socioculturale del trentino.
2 .
Le iniziative di cui al comma 1, costituiscono apposita sezione del piano provinciale di promozione della cultura, di cui all'articolo 4 della Legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.
Art. 15 - Associazioni operanti a favore degli immigrati extracomunitari
1 .
La Provincia riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale, formativo ed assistenziale svolte da associazioni, fondazioni o da altri organismi privati, anche a carattere cooperativo, che operino, senza fine di lucro e con carattere di continuita', a favore degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.
2 .
Per la realizzazione delle funzioni di cui al comma 1, la Provincia interviene a favore dei soggetti di cui al medesimo comma con:
- La concessione di contributi per il sostegno delle loro attivita';
- La stipulazione di convenzioni per la realizzazione di iniziative o di interventi individuati dalla Giunta Provinciale.
Art. 16 - Concessione di contributi alle associazioni
1 .
Alle associazioni, fondazioni e agli altri organismi privati di cui all'articolo 15 della presente legge, la Giunta provinciale puo' concedere contributi annuali destinati a sostenerne l'attivita'.
2 .
Le associazioni interessate ai contributi devono inoltrare alla Giunta provinciale domanda corredata di:
- Programma delle attivita' per le quali si chiede il contributo e relazione illustrativa sui contenuti, modalita' di realizzazione e finalita' delle attivita' stesse;
- Piano finanziario con l'indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili;
- Dettagliata relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e relativo bilancio consuntivo.
3 .
A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le domande afferenti le richieste di contributo per l'anno successivo, andranno presentate entro il 31 ottobre di ogni anno.
4 .
Alla concessione dei contributi provvede, sentito il parere del comitato esecutivo della consulta, la Giunta provinciale con propria deliberazione.
5 .
L'ammontare dei contributi non puo' comunque essere superiore al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
6 .
L'erogazione dei contributi assegnati e' disposta mediante versamento in via anticipata in relazione a fabbisogni periodici di cassa.
7 .
La Giunta provinciale con proprio provvedimento fissa i termini e le modalita' di rendicontazione.
Art. 17 - Convenzioni
1 .
Per la realizzazione a favore degli immigrati extracomunitari di iniziative e di interventi individuati con le modalita' di cui all'articolo 15, la Giunta provinciale puo' stipulare apposite convenzioni con le associazioni e gli altri soggetti di cui al medesimo articolo. Le convenzioni, anche a carattere pluriennale, contengono in particolare:
- La definizione del tipo di iniziativa che l'associazione, in conformita' al rispettivo statuto, si impegna a realizzare;
- La durata dell'attivita' convenzionata e, se del caso, l'ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della stessa;
- L'indicazione del personale di cui il soggetto convenzionato dovra' avvalersi, e dei requisiti di professionalita' eventualmente richiesti in relazione al tipo di attivita' di cui si tratta;
- Le modalita' attraverso le quali dovra' venire garantito il collegamento dell'attivita' che forma oggetto della convenzione con le attivita' svolte dalla Provincia dai comprensori o da altri enti pubblici;
- La definizione delle modalita' per la concessione e l'erogazione, anche in via anticipata, di finanziamenti, la cui entita' viene commisurata al costo dei servizi in relazione anche ad altre eventuali entrate, nonche' i termini di assegnazione in uso di immobili o di altri beni e servizi;
- La definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione alla Provincia di informazioni sull'attivita' svolta e sull'utilizzazione dei finanziamenti e delle altre risorse impiegate e del relativo rendiconto, nonche' la definizione delle modalita' con le quali la Provincia controlla le attivita' svolte e verifica i risultati conseguiti.
2 .
In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione, la Giunta provinciale provvede, previa diffida, alla risoluzione della convenzione e dispone gli atti conseguenti.
Art. 18 - Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature
1 .
Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la Giunta provinciale e' autorizzata a mettere a disposizione delle associazioni e degli altri organismi di cui all'articolo 15, sulla base di convenzioni di disciplina dei rapporti patrimoniali, immobili, nonche' le relative attrezzature, per lo svolgimento di attivita' di assistenza nell'ambito delle politiche assistenziali della Provincia attuate ai sensi delle vigenti leggi, provvedendo alle spese concernenti detti immobili ed attrezzature.
Art. 19 - Disposizione per l'attuazione della legge
1 .
Con deliberazione della Giunta provinciale saranno definiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalita' di attuazione della legge medesima.
Art. 20
1 .
All'articolo 9 della Legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, e' aggiunto il seguente comma: "4. I benefici di cui alla presente legge sono concessi agli emigrati di origine trentina, ai loro congiunti e discendenti, ancorche' non in possesso della cittadinanza Italiana".
Art. 21
1 .
All'articolo 8 della Legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, e' aggiunto il seguente comma: "3. Ai soggetti previsti dall'articolo 9, comma 4, della presente legge sono estesi: a) gli interventi di cui alla Legge provinciale "interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria"; b) gli interventi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), della Legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16".
Art. 22
1 .
Alla fine del punto 1 "servizio affari giuridico-amministrativi" dell'allegato a alla Legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12e' aggiunto il seguente nuovo comma: "cura la trattazione di problemi riguardanti l'immigrazione straniera extracomunitaria e i rapporti con le associazioni di volontariato operanti nel settore".
Art. 23 - Norme transitorie
1 .
Nella prima applicazione della presente legge, la consulta provinciale dell'immigrazione e' costituita entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 24 - Disposizioni finanziarie
1 .
Per gli interventi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11,12,13 e 14, si provvede con le autorizzazioni di spesa e con gli stanziamenti autorizzati nel bilancio provinciale per i medesimi fini dalle leggi Provinciali in essi richiamate, fatto salvo quanto disposto al comma 2.
2 .
All'autorizzazione delle spese per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 10 si provvedera' con successiva Legge Provinciale.
3 .
Per gli interventi di cui agli articoli 16 e 17 e' autorizzato lo stanziamento di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990. Per gli esercizi successivi sara' disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
Art. 25 - Copertura degli oneri
1 .
Alla copertura dell'onere di lire 200.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 16 e 17 a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella b, per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce indicata per "interventi nel campo dei trasporti (spese correnti)" nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della Legge provinciale 12 marzo 1990,n. 9, concernente "bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario1990e bilancio pluriennale 1990-1992".
2 .
All'onere valutato nell'importo di lire 10.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 9, a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella b, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per "Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive" nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della Legge provinciale richiamata al comma 1.
3 .
All'onere di lire 200.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 16 e 17, per gli anni 1991 e 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilita' derivanti dalle previsioni di spese correnti iscritte nel settore funzionale "sistema delle reti", programma "infrastrutture viarie", area di intervento "trasporti pubblici" del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della Legge provinciale richiamata al comma 1.
4 .
All'onere valutato nell'importo di lire 10.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 9, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilita' derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "amministrazione generale", programma "amministrazione generale", area di attivita' "servizi generali del bilancio pluriennale 1990-1992", di cui all'articolo 14 della Legge provinciale richiamata al comma 1.
5 .
Per gli esercizi finanziari successivi si provvedera' secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia
Art. 26 - Variazioni di bilancio
1 .
Nello stato di previsione della spesa - tabella b -, per l'esercizio finanziario1990,sono introdotte le seguenti variazioni: (omissis).
2 .
Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1990-1992 di cui all'articolo 14 della Legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 25, le somme di cui al medesimo articolo 25 sono portate in diminuzione delle "spese per leggi in programma" nei settori funzionali, programmi ed aree di intervento e di attivita' indicati nei commi 3 e 4 del medesimo articolo 25 ed in aumento delle "spese per leggi operanti" dei settori funzionali, programmi ed aree di attivita' e di intervento nel cui ambito sono classificati i capitoli con le variazioni in aumento di cui al comma 1. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia





