Legge provinciale 9 Novembre 1990, n. 29
Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio.
| Ente | 4 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 52 20/11/1990 |
| provincia | Trento |
tipologia: Enti locali - Legge
Capo I
Organizzazione e funzionamento delle unita' scolastiche
Art. 1 - Autonomia delle unita' scolastiche
1 .
Ai circoli didattici e agli istituti e scuole a carattere statale di ogni ordine e grado della Provincia di Trento, di seguito denominati "unita' scolastiche", e' riconosciuta autonomia organizzativa, finanziaria e amministrativa, nei limiti della presente legge.
Art. 2 - Autonomia organizzativa
1 .
Le unita' scolastiche possono stipulare convenzioni:
- Con altre scuole, al fine di realizzare iniziative di carattere educativo, formativo e sportivo;
- Con la Provincia con gli enti locali, i centri di formazione professionale, l'lstituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi, le universita' e gli istituti di sperimentazione educativi, le universita' e gli istituti di istruzione superiore, nonche' con enti pubblici economici ed imprese pubbliche e private, cooperative ed associazioni dotate o meno di personalita' giuridica, allo scopo di acquisire particolari servizi; in tale ambito, possono anche essere organizzate esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro per gli studenti della scuola secondaria superiore;
- Con gli enti locali, per l'erogazione e la gestione dei servizi che gli enti stessi sono tenuti a fornire alle scuole e per l'erogazione e la gestione di quelli richiesti dalle scuole, sulla base della vigente normativa.
2 .
La giunta' provinciale predispone schemi tipo di convenzione che le unita' scolastiche possono integrare e adattare alle specifiche esigenze locali.
Art. 3 - Autonomia finanziaria
1l.
Le entrate delle unita' scolastiche comprendono: a) l'assegnazione annua della Provincia per spese di funzionamento; b) le assegnazioni della Provincia per spese di investimento; c) il contributo di altri enti pubblici; d) il contributo di altre istituzioni, imprese o privati; e) i proventi derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 2; f) qualsiasi altra oblazione, provento o erogazione liberale.
2 .
La Giunta provinciale determina le assegnazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), secondo criteri e modalita' stabiliti, sentito il consiglio scolastico Provinciale, con propria deliberazione ed atti a garantire la qualificazione e la razionalizzazione della spesa scolastica, il riequilibrio di situazioni di svantaggio nonche' il perseguimento da parte delle unita' scolastiche, delle finalita' formative secondo gli ordinamenti vigenti.
Art. 4 - Autonomia amministrativa
1 .
I consigli di circolo o di istituto gestiscono i fondi a loro disposizione per il funzionamento amministrativo e didattico, nonche' i fondi relativi alle spese in conto capitale, sulla base del bilancio preventivo.
2 .
L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o di istituto rende il conto consuntivo annuale.
3 .
La Provincia provvede al trasferimento dei fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) a favore delle unita' scolastiche. Con il regolamento di cui all'articolo 8 si individuano particolari categorie di spese per le quali la Giunta Provinciale, in luogo delle assegnazioni di cui al precedente articolo 3, puo' provvedere direttamente in relazione al Comune interesse di piu' unita' scolastiche ovvero alla funzionalita' ed economicita' degli interventi.
4 .
Il servizio di cassa e' affidato ad una azienda o ad un istituto di credito, il quale deve assumere anche la custodia dei valori.
5 .
I pagamenti sono effettuati unicamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento firmati dal direttore didattico o dal preside e dal funzionario responsabile dei servizi di segreteria. In caso di impedimento o di assenza, sono autorizzati alla firma i loro sostituti.
6 .
Gli enti, le istituzioni e i privati che erogano contributi a favore delle unita' scolastiche possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Art. 5 - Vigilanza
1 .
Il bilancio preventivo, le sue eventuali variazioni e il conto consuntivo, relativi alle unita' scolastiche, sono inviati al sovrintendente scolastico per l'approvazione.
2 .
Copia dei conti consuntivi viene inviata dal sovrintendente scolastico al servizio competente in materia di istruzione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 3.
3 .
Il sovrintendente scolastico vigila sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e d'istituto.
Art. 6 - Revisori dei conti
1 .
Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle unita' scolastiche dotate di personalita' giuridica e' affidato a due revisori dei conti nominati dalla Giunta Provinciale, di cui uno designato dalle minoranze presenti in Consiglio Provinciale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.
2 .
I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione delle unita' scolastiche di cui al comma 1. La scelta dei revisori e' operata fra persone iscritte nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
3 .
I revisori dei conti di cui al comma 1 restano in carica tre anni.
Art. 7 - Comitato provinciale di valutazione del sistema scolostico
1 .
Al fine di fornire alla Giunta provinciale gli strumenti per valutare la produttivita' del sistema scolastico nella Provincia di Trento, nel suo complesso e nelle sue articolazioni territoriali, nonche' per valutare nel tempo gli effetti delle iniziative legisla- tive e delle politiche scolastiche condotte a livello Provinciale, e' istituito il "comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico", gestito con la collaborazione della sovrintendenza scolastica provinciale e dell'lstituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi.
2 .
Fanno parte del comitato esperti dei quali piu' della meta' scelti al di fuori dell'amministrazione Provinciale, della sovrintendenza scolastica provinciale e dell'istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi.
3 .
Il numero dei componenti il comitato, che in ogni caso non puo' essere superiore a 11, nonche' le modalita' di funzionamento dello stesso, sono stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale.
4 .
Ai componenti del comitato di cui al comma 1, sono corrisposti i compensi stabiliti dalla Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata da ultimo con l'articolo 42 della Legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della medesima Legge provinciale n. 6.
Art. 8 - Norme regolamentari
1 .
La Giunta provinciale adotta con propria deliberazione norme regolamentari per la disciplina delle materie di cui al presente capo.
2 .
In particolare, con apposito regolamento, da emanarsi con deliberazione della Giunta Provinciale, sono stabilite le modalita' e i tempi per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonche' per la regolazione del servizio di cassa e per la redazione degli inventari.
Capo II
Nuova disciplina sul consiglio scolastico Provinciale
Art. 9 - Disciplina transitoria
1 .
Sino all'entrata in vigore di una organica Legge provinciale applicativa dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, l'organizzazione e il funzionamento del consiglio scolastico provinciale sono disciplinati secondo le disposizioni del presente capo, fermo restando che per quanto non espressamente disposto si applica la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1914, n. 416.
Art. 10 - Consiglio scolastico provinciale
1 .
Le competenze e le funzioni del consiglio scolastico provinciale sono quelle stabilite dagli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, nonche' dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405. Il consiglio scolastico provinciale puo' esprimere altresi' pareri su proposte o disegni di legge Provinciali attinenti all'istruzione e si pronuncia sulle questioni che la Giunta provinciale ritenga di sottoporgli.
2 .
Il consiglio scolastico provinciale e' composto da:
- Il sovrintendente scolastico della Provincia di Trento;
- Il presidente dell'istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi;
- Il rettore dell'universita' statale degli studi di Trento, o un suo delegato;
- Il presidente dell'agenzia del lavoro, o un suo delegato;
- Dodici rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole materne Provinciali ed equiparate, nonche' nelle scuole elementari e secondarie a carattere statale, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole, i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare la rappresentanza dei diversi gradi di scuola, nonche' la presenza di un rappresentante delle scuole equiparate, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e di un rappresentante del personale docente in servizio nelle scuole di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405;
- Tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle scuole elementari e secondarie a carattere statale, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
- Due rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole a carattere statale, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
- Quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole a carattere statale, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute;
- Due rappresentanti eletti dagli studenti iscritti alle scuole secondarie superiori a carattere statale, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute.
3 .
E' facolta' dell'Assessore all'istruzione della Provincia autonoma di Trento di partecipare alle riunioni del consiglio scolastico provinciale senza diritto di voto.
4 .
Il consiglio scolastico provinciale dura in carica cinque anni; esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce altresi' ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
5 .
Le funzioni di segretario del consiglio scolastico provinciale sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.
6 .
Ai componenti del consiglio di cui al comma 2 sono corrisposti i compensi stabiliti dalla Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata da ultimo con l'articolo 42 della Legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della medesima Legge provinciale n. 6.
Art. 11 - Organizzazione del consiglio scolastico provinciale
1 .
Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente e il vicepresidente scegliendoli tra i rappresentanti di carattere elettivo.
2 .
La giunta esecutiva e' formata da sei componenti: il sovrintendente scolastico che la presiede, il vicepresidente e quattro membri eletti dal consiglio nel proprio ambito, dei quali almeno due in rappresentanza dei docenti.
3 .
La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico Provinciale, propone al presidente l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso.
4 .
Il consiglio scolastico Provinciale, oltre ad articolarsi in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, puo' costituire commissioni di studio relativamente alle materie di sua competenza.
5 .
La Provincia assicura al consiglio scolastico Provinciale, per l'esercizio delle sue funzioni, anche in relazione al rapporto con il pubblico, il supporto tecnico-organizzativo presso la sovrintendenza scolastica Provinciale.
Capo III
Nuove norme in materia di diritto allo studio
Art. 12 - Finalita'
1 .
Al fine di assicurare agli allievi delle scuole elementari e secondarie della Provincia l'equipollenza di trattamento di cui all'articolo 33 della Costituzione, e di agevolare l'adempimento dei compiti educativi delle famiglie, la Provincia promuove, d'intesa con gli enti locali territoriali e con gli organi collegiali della scuola, gli interventi di cui agli articoli seguenti.
2 .
Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla programmazione Provinciale.
Art. 13 - Destinatari degli interventi
1 .
Sono destinatari degli interventi previsti dal presente capo: art. 14.
- Gli allievi delle scuole elementari e secondarie frequentanti le scuole parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, con sede in Provincia istituite senza scopo di lucro ed autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
- Le stesse scuole di cui alla lettera a).
Art. 14 - Interventi diretti
1 .
E' prevista la concessione di assegni di studio per far fronte alle spese di iscrizione e di frequenza alle scuole di cui all'articolo 13.
2 .
Gli assegni sono determinati tenendo conto del reddito familiare, secondo i criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 17. Con il medesimo regolamento saranno altresi' determinati i criteri e le modalita' per la loro erogazione e rendicontazione.
3 .
L'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 puo' essere affidata dalla Giunta Provinciale, mediante apposite convenzioni, direttamente alle scuole interessate.
Art. 15 - Interventi indiretti
1 .
E' prevista la concessione di contributi in conto gestione a favore delle scuole di cui all'articolo 13.
2 .
Sono ammesse a beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le scuole che possiedono i seguenti requisiti: relativi albi. Art. 16.
- Almeno cinque anni di attivita' nella Provincia;
- Il personale direttivo deve essere in possesso di abilitazione all'insegnamento;
- Il personale docente, al momento dell'assunzione, deve essere fornito del titolo di abilitazione all'insegnamento cui e' destinato, con i limiti posti dalle vigenti disposizioni statali;
- Gli allievi devono essere forniti del titolo legale di studio richiesto per l'ammissione alle classi che intendono frequentare;
- Non deve essere operata alcuna discriminazione nelle iscrizioni degli allievi; le domande di iscrizione, che implicano l'adesione al progetto educativo della scuola, devono essere accolte, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sulla base dell'ordine di presentazione;
- I piani di studio annuali e i programmi di insegnamento devono essere conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali;
- La scuola deve essere dotata di uno statuto che escluda il fine di lucro e assicuri la pubblicita' dei bilanci;
- Il personale della scuola deve godere della regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale;
- Nella scuola devono essere in funzione organi collegiali analoghi a quelli previsti per la corrispondente scuola statale;
- I locali devono essere riconosciuti idonei dalle competenti autorita';
- Per le scuole sperimentali i programmi devono essere autorizzati dall'autorita' scolastica competente;
- Siano dotate di un collegio di revisori dei conti, un componente del quale sia indicato dalla Giunta provinciale e scelto tra i professionisti iscritti ai relativi albi.
Art. 16 - Controlli
1 .
E' fatto obbligo alle scuole beneficiarie dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 di presentare alla Giunta Provinciale, entro il termine stabilito dalla stessa, il bilancio consuntivo, con la relativa relazione dei revisori del conto, dell'esercizio cui si riferisce il contributo, dal quale
2 .
L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 o la violazione di quanto stabilito al precedente articolo 15 comporta la decadenza dei benefici.
Art. 17 - Regolamento
1 .
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale emana un regolamento attuativo del presente capo, che comprenda anche uno schema di convenzione per quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14.
Art. 18 - Decorrenza degli interventi
1 .
Le norme del presente capo si applicano a partire dall'anno scolastico 1991/1992.
Capo IV
Disposizioni finanziarie
Art. 19 - Rinvio autorizzazioni di spesa
1 .
Per i fini di cui agli articoli 3, comma 1, lettere a) e b), e 4, comma 3, si provvede con gli stanziamenti autorizzati con l'articolo 3, comma 6, della Legge provinciale 21 novembre 1988, n. 41 e con gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, della Legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.
2 .
Per i fini di cui agli articoli 14 e 15, si provvedera' con successiva Legge provinciale alle autorizzazioni di spesa.
Art. 20 - Coperrura degli oneri
1 .
Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo complessivo di lire 2.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 7, comma 4, e 10, comma 6, a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella b - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive" indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della Legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9.
2 .
Al maggior onere, valutato nell'importo di lire 20.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 7, comma 4, e 10, comma 6, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilita' derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "amministrazione generale", programma "amministrazione generale", area di attivita' "servizi generali" del bilancio pluriennale 1990-1992 di cui all'articolo 14 della Legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9.
3 .
Per gli esercizi successivi si provvedera' secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia
Art. 21 - Variazioni di bilancio
1 .
Nello stato di previsione della spesa - tabella b - per l'esercizio finanziario 1990, di cui all'articolo 3 della Legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9 sono introdotte le seguenti variazioni:
(omissis).
2 .
Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1990-1992 di cui all'articolo 14 della Legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, le somme di cui all'articolo 20 sono portate in diminuzione delle "spese per leggi in programma" ed in aumento delle "spese per leggi operanti" nel settore funzionale, programma ed area di attivita' indicati nel comma 2 del medesimo articolo 20. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia





