Legge regionale 6 Giugno 1990, n. 8

Norme per favorire l'aggiornamento dei pubblici dipendenti e lo sviluppo della telematica al servizio della pubblica amministrazione.

Ente 3
Fonte Altro
n. 28
09/06/1990
Regione Sicilia

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

Al fine di favorire l'aggiornamento giuridico dei pubblici dipendenti e lo sviluppo della telematica al servizio della pubblica amministrazione, il presidente della Regione e' autorizzato a stipulare una convenzione per agevolare l'utilizzo, da parte di uffici regionali ed enti locali, dell'"Osservatorio telematico per l'aggiornamento degli enti pubblici", realizzato dall'istituto per la pubblica amministrazione in collaborazoine con la SIP.

Art. 2

1 .

La convenzione avra' durata triennale e dovra' essere disdetta, con preAvviso di sei mesi, nell'ipotesi in cui si provveda da parte della Regione a regolare diversamente la materia.

2 .

La convenzione dovra' prevedere: a) l'obbligo di mantenere in attivita' l'Osservatorio per tutta la durata della convenzione; b) le modalita' di corresponsionene di aggiornamento dell'intervento finanziario di cui alla presente legge; c) la possibilita' di accedere all'Osservatorio, senza ulteriori compensi all'istituto, per tutti gli uffici regionali e gli enti locali che ne facciano richiesta; d) l'addestramento dei pubblici dipendenti che utilizzeranno l'Osservatorio.

3 .

La convenzione potra' essere fintantoche' non venga attuato il piano informatico regionale. All'attuazione del piano informatico la convenzione potra' essere modificata in modo da diffondere l'Osservatorio attraverso la rete telematica regionale.

Art. 3

1 .

Per le finalita' della presente legge e' autorizzata, per ciascuno degli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 la spesa di lire 3.600 milioni che trova riscontro nel biennio pluriennale della Regione per il triennio 1990-1992, codice 07.09 - fondi speciali destinati al finanziamento di attivita' ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

2 .

All'onere di lire 3.600 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilita' del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 4

1 .

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

2 .

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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