Regolamento regionale 4 Maggio 1990, n. 1
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 40 09/05/1990 |
| Regione | Calabria |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Regolamento
Art. 1 - Destinatari
Destinatari degli interventi della L.R. 24/2/1988, n. 2 sono: le societa' cooperative, le societa' e le associazioni (per associazioni devono intendersi: i consorzi fra le cooperative, le imprese artigiane in forma associata, i consorzi e le societa' consortili fra imprese artigiane e gruppi di professionisti associati). E' consentita la presenza di soci cosiddetti "tutori", di eta' superiore ai 35 anni, e non necessariamente disoccupati, che siano in possesso di comprovate esperienze di lavoro o settoriali da documentare adeguatamente in un curriculum da allegare alla progettazione. La loro partecipazione al capitale d'impresa ed alla compagine sociale non deve comunque superare il 30%.
Art. 2 - Requisiti
I requisiti di cui all'art. 8 e 11 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda per l'accesso alle provvidenze della L.R. 2/88. Il requisito della disoccupazione deve sussistere anche alla data di approvazione della delibera della g.r. Si fa eccezione per il requisito del limite di eta', purche' sussista lo stato di disoccupazione. I soci dovranno essere direttamente e produttivamente impegnati nelle attivita' di cui al progetto ammesso al finanziamento. I soggetti richiedenti i benefici della L.R. Devono essere residenti nel territorio regionale.
Art. 3 - Modalita' di presentazione della domanda di finanziamento
La richiesta di contributo, corredata dal relativo progetto, deve essere presentata all'Assessorato regionale competente per settore. Una copia della stessa deve, inoltre, essere presentata allo Assessorato regionale al Lavoro. Il progetto deve essere corredato dalla documentazione indicata nel facsimile di domanda, predisposto dall'Assessorato al Lavoro (allegato n. 1 che costituisce Parte Integrante del presente regolamento). Le domande si presentano entro il 31 ottobre di ogni anno. L'istruttoria dei progetti pervenuti sara' eseguita seguendo piani trimestrali di acquisizione delle proposte pervenute dal 1 febbraio al 30 aprile, dal 1 maggio al 31 luglio e dal 1 agosto al 31 ottobre di ciascun anno. La presentazione di istanze di finanziamento e dei relativi progetti dal 1 novembre al 31 gennaio dell'anno seguente si considera sterile d'effetti.
Art. 4 - Modalita' d'erogazione contributi
Dopo l'approvazione del piano d'intervento da parte della G.R., su richiesta degli aventi titolo, i contributi previsti saranno liquidati, con dispositivo dell'Assessore al Lavoro relativamente alle spese di gestione e di avviamento e con decreto del presidente della G.R. Relativamente alle spese in conto capitale, e secondo le modalita' seguenti: resta fermo che l'intervento finanziario regionale non suscettibile di ulteriori aumenti. Eventuali variazioni di costi in sede di attuazione del progetto, possono trovare soddisfazione nell'ambito del contributo complessivo concesso per l'iniziativa, ovvero essere assunti direttamente dalla cooperativa, societa', associazione.
A) spese di avviamento in unica soluzione previa presentazione delle pezze giustificative accompagnate da dichiarazione liberatoria. Si considerano spese di avviamento tutte le spese strettamente necessarie all'avvio dell'attivita' (spese di Costituzione, spese di progettazione, acquisto o costruzione di modelli, prototipi, marchi, logotipi, depliants, cataloghi, canoni di leasing, canoni di locazione locali, ecc), consumi (energia telefono, ecc.). La cooperativa, societa' associazione a dimostrazione dell'avviamento della iniziativa dovra', entro 6 mesi dall'erogazione della quota relativa all'avviamento, inoltrare la richiesta di pagamento della prima quota delle spese in conto capitale di cui alla successiva lettera c).
B) spese di gestione e funzionamento in due rate semestrali di cui la prima (50%) in forma anticipata previa presentazione di una relazione dettagliata delle spese di funzionamento da sostenere nell'anno finanziario. Il saldo residuo (50%) sara' erogato a consuntivo previa presentazione di fatture, note liberatorie giustificative, ecc. Si considerano spese di gestione quelle sostenute dopo l'avviamento e nei 3 anni seguenti. Ogni relazione di spesa dovra' recare la firma autenticata del rappresentante legale.
C) Spese in conto capitale Il 20% del contributo come anticipazione per fronteggiare le spese relative all'acquisto ed alla realizzazione degli investimenti; la restante parte sulla base degli stati di avanzamento presentati secondo lo schema allegato n. 2. L'anticipazione potra' essere direttamente corrisposta alle ditte fornitrici, agli istituti bancari cessionari di un eventuale credito all'impresa, secondo le modalita' previste dal diritto bancario o direttamente a favore dell'impresa, a presentazione di fatture corredate da dichiarazioni liberatorie e od altri documenti giustificativi. In relazione a circostanze diverse da quelle previste dal presente articolo, l'impresa, per ottenere l'erogazione della quota del 20 dper cento del contributo in c/capitale, dovra' costituire, in favore della Regione Calabria, una fideiussione assicurativa di pari importo che sara' vincolata fino all'acquisizione della piena proprieta' dei beni e degli strumenti funzionali all'attivita' di lavoro progettata. La cooperativa, societa', associazione entro i 18 mesi successivi all'erogazione della quota di avviamento dovra' realizzare l'iniziativa proposta. Con istanza documentata puo' essere chiesta una ulteriore proroga dei tempi di completamento dell'opera.
Art. 5 - Documentazione richiesta per l'erogazione dei contributi
La richiesta, a firma autenticata dei rappresentanti legali, di erogazione dei cotributi deve essere corredata dalla seguente documentazione: 1) assunzione, per le imprese artigiane, della forma giuridica di s.n. c. O coopertiva, come previsto dall'art.2 della L. N. 443/85; 2) certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria commerciale del tribunale, non anteriore a 3 mesi; 3) iscrizione C.C.I.A.A. 4) eventuali autorizzazioni amministrative; 5) certificato di iscrizione albo professionale; 6) eventuale modifica della struttura societaria; 7) concessione edilizia; 8) certificato di destinazione urbanistica; 9) certificato antinquinamento secondo normativa vigente; 10) nulla osta Genio Civile; 11) dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. N. 15 del 4/1/1968 che l'impresa beneficiaria non ha goduto ne' gode di provvidenze previste da altra normativa nazionale o regionale vigente ed in particolare di quella prevista dalla legge n. 44/86; 12) dichiarazione sostitutiva di certificazione come da L. N. 15 del 4 gennaio 1968 di ogni singolo socio: a) di essere residente in Calabria; b) di essere attualmente disoccupato; c) di non fare parte di altra societa' o cooperativa avente le medesime finalita' della societa'; d) di essere direttamente e produttivamente impegnato nella attivita' di cui al progetto ammesso a finanziamento; e) di aver avviato l'attivita' prevista dal progetto ammesso a finanziamento. 13) dichiarazione, sostitutiva di certificazione come da L. N. 15 del 4 gennaio 1968, del rappresentante legale: a) di non alienare o distogliere dall'uso i beni per i quali si e' richiesto ed ottenuto il beneficio delle agevolazioni di legge: per il periodo di 5 anni i beni mobili e per il periodo di 9 anni i beni immobili: b) di osservare nei confronti dei dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di cui all'art. 5 del T.U. Approvato con d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Art. 6 - Cessioni
La cessione delle quote di partecipazione nelle societa', cooperative, s.n. c., s.a.s. E s.r.l. Viene disciplinata dalle norme del codice civile. Se la cessione della quota di partecipazione si perfeziona nel triennio entro il quale le societa' cooperative, le societa' e le associazioni sono assistite economicamente dalla Regione Calabria col contributo in conto alle spese di gestione, il socio subentrante, purche' in possesso dei requisiti di cui agli art. 8 e 11 della L.R. N. 2/88, dovra' rimborsare al socio uscente le quote di capitale immesse nella societa', cooperativa o associazione, la quota parte delle spese generali sostenute (e la quota parte degli eventuali utili non distribuiti per la capitalizzazione delle societa', cooperative ecc.) con esclusione della quota parte dei contributi in c/capitale e in cispose di gestione ed avviamento erogate dalla Regione Calabria si sensi della L.R. N. 2/88 per ricondurre ad unita' il capitale societario.
Art. 7 - Graduatoria
L'istruttoria preliminare dei progetti di occupazione giovanile viene eseguita dal personale assegnato all'Assessorato al Lavoro. Qualora gli Assessorati competenti non faranno pervenire all'Assessorato al lavoro i progetti loro pervenuti con l'espressione del parere, il Nucleo di valutazione di cui alla Legge regionale n. 2/88 ha la facolta' ad analizzarli e valutarli nel merito ai lini dell'ammissibilita' al finanziamento. Il parere di conformita' alla programmazione regionale dell'intervento proposto resta ascritto nella competenza dell'Assessorato competente. Il nucelo di valutazione di cui alla L.R. N. 2/88 accerta l'attentidibilita' delle proposte di attivita' contenute nei programmi presentati da coopertive, societa' o associazioni, valuta le priorita' riconosciute dalla L.R. Numero 2/88 art. 3 e propone alla G.R. (ed al Consiglio Regionale) una graduatoria fra gli aventi diritto (sulla base dei punteggi ricavati dalla tabella allegata n. 3). Il nucelo di valutazione di cui all'art. 2 L.R. N. 2/88 segnala alla G.R. Ai tini della graduatoria di priorita' quelle iniziative imprenditoriali che sono particolarmente apprezzabili ai fini dell'innovazione e sotto il profilo delle tecnologie utilizzate e dell'organizzazione produttiva. Il nucleo di valutazione trasmette alla G.R. Una relazione annuale sullo stato di attuazione dei progetti.
Art. 8 - Variazioni programma
Nel caso in cui il soggetto beneficiario modifica, nel corso della realizzazione il programma di intervento, deve darne comunicazione al presidente della G.R. Ed al Nucelo di valutazione presso l'Assessorato regionale al lavoro che dovra' valutare se l'iniziativa resta compatibile con le finalita' del progetto approvato, con particolare riferimento al rapporto costo/benefici. Le erogazioni saranno comunque sospese e potranno proseguire solo ad avvenuta approvazione da parte della G.R. Che ne prendera' atto, dandone comunicazione all'operatore richiedente ed all'istituto di credito.
Art. 9 - Cessioni di credito
Le cessioni o procedure all'incasso devono essere notificate nelle forme di legge alla G.R. Che ne prendera' atto dandone comunicazione all'operatore richiedente ed all'istituto di credito.
Art. 10 - Documentazione f nate
La documentazione finale di spesa necessaria per la concessione residua dei contributi in conto capitale deve consistere in fatture o documentazione fiscalmente regolare in originale quietanzato o in copia autenticata. Per i beni mobili oggetto del contributo, la ditta fornitrice dovra' dichiarare sotto la propria responsabilita' che quanto fatturato e' nuovo di fabbrica. L'Assessorato al Lavoro dovra' annullare la documentazione di spesa con bollo apposito recante la trascrizione degli estremi dei provvedimenti di concessione dei contributi, acquisirne copia e trattenerla agli atti.
Art. 11 - verifica e controllo
Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 2/88 e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 23 della L.R. N. 11/87, viene costituito un gruppo di lavoro formato da funzionari regionali con specifica professionalita' appartenenti all'Assessorato al Lavoro e agli Assessorati competenti per settori d'intervento, designati dagli assessori al ramo con il compito di eseguire sopralluoghi, verifiche in corso d'opera ed il collaudo finale sui singoli progetti approvati dalla G.R. Il servizio di verifica e controllo sara' effettuato congiuntamente dai funzionari assegnati all'Assessorato al lavoro ed ai settori di attivita' pertinente all'intervento produttivo o di servizio. Per i servizi alle imprese la verifica resta affidata ai funzionari assegnati all'Assessorato al Lavoro. Il Nucelo di valutazione di cui all'art. 2, secondo comma, decidera' sulle controversie eventuali.
Art. 12 - Contratti formazione-lavoro
Le domande tese ad ottenere i benefici di cui all'art. 12 della L.R. 2/88, devono essere acquisite dall'Assessorato al lavoro entro il 31 ottobre di ogni anno corredate dalla seguente documentazione: a) copia del provvedimento della commissione regionale per l'impiego; b) nulla osta dell'ufficio di collocamento del lavoratore assunto con contratto formazione-lavoro ai sensi della L. 113/86; c) atto notorio del lavoratore che attesti la propria assunzione con contratto formazione-lavoro; d) copia autenticata del libro matricola e del libro retribuzioni dal gennaio 1988.
Art. 13 - Contratti di apprendistato
Le domande tese ad ottenere i benefici di cui all'art. 13, della L.R. 2/88, devono essere acquisite dall'Assessorato al lavoro entro il 31 ottobre di ogni anno corredate dalla seguente documentazione: a) certificato iscrizione C.C.I.A.A. B) fotocopia nulla osta dell'ufficio di collocamento del lavoratore assunto con contratto di apprendistato; c) atto notorio del lavoratore che attesti la propria assunzione con contratto di apprendistato; d) dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro artigiano, di non fruire di contributi previsti da analoghe leggi regionali e nazionali relativamente alla voce "retribuzione personale"; e) copia autenticata del libro matricola e del libro retribuzioni dal gennaio 1989.
Art. 14
Ai componenti del nucelo di valutazione di cui all'art. 2 della L.R. N. 2/88 esterni all'amministrazione regionale, spetta un gettone per ogni giornata di seduta e per un massimo di 200 sedute annuali, per ciasun componente e le indennita' di missione, ove dovute, secondo quanto disposto dalla L.R. 4/8/1988, n. 19 e successive modifiche e integrazioni. La corresponsione delle indennita' previste sara' effettuata con delibera della G.R.
Art. 15 - Convenzioni per borse di studio
In attesa dell'apposita legge che disciplinera' le convenzioni per borse di studio, di cui all'art. 14 comma 2, L.R. N. 2/881'Assessore al lavoro col parere del nucelo.di valutazione di cui all'art. 2 della Legge regionale suddetta sottoporra', secondo le procedure di cui all'art. 4 un piano annuale di conferimento di borse di studio mirato alla proposizone di un disegno di formazione per giovani laureati finalizzata ed individuzalizzata verso le nuove professioni. Sono attivati rapporti di collaborazione con le universita' Italiane e della Calabria, prioritariamente, per l'organizzazione e la gestione di corsi di ricerca e sperimentazione in settori che presentino potenzialita' di sviluppo occupazionale. Il nucleo di valutazione esaminera' le proposte di concessione di borse di studio per percorsi formativi individualizzati richiesti da giovani laureati. La determinazione dei requisiti soggettivi specifici da parte dei richiedenti e' demandata al piano annuale di attuazione da approvare con delibera della G.R. Da pubblicare su B.U.R.C. E da diffondere presso le univesita'. I termini, le modalita' di partecipazione e la presentazione delle domande sono fissati annualmente con delibera della G.R. Mediante bando tipo allegato n. 4. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.
Allegato al file ALe001180arlex.txt
Allegato al file ALe001180arlex2.txt





