Legge regionale 24 Dicembre 1990, n. 46

Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in sardegna.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 52
29/12/1990
Regione Sardegna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I - principi generali e strumento di intervento

Art. 1 - Finalita' della legge

1 .

La Regione Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze statutarie, promuove interventi per l'equiparazione del trattamento dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie a quello degli altri abitanti della Regione.

2 .

Promuove inoltre azioni positive volte al superamento delle condizioni di svantaggio dei lavoratori extracomunitari in Sardegna con interventi di carattere sociale, culturale ed economico.

Art. 2 - Principi ispiratori

1 .

La legislazione regionale in materia di lavoratori extracomunitari e' ispirata ai principi fondamentali della uguaglianza, della solidarieta' sociale e della cooperazione.

2 .

L'intervento regionale e' volto ad assicurare ai soggetti destinatari della presente legge lo stesso trattamento applicato ai cittadini Italiani che siano emigrati all'estero per libera scelta o per necessita' economiche.

Art. 3 - Legislazione di riferimento

1 .

La presente legge attua, per quanto di competenza della Regione Sardegna:

  • I principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
  • Le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 97 del 1949 sui lavoratori migranti, ratificata con legge 22 ottobre 1952, n. 263, e n. 143 del 1975, sulle emigrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parita' di opportunita' e di trattamento dei lavoratori migranti, ratificate con legge 10 aprile 1981, n. 158;
  • La legge del 30 dicembre 1986, n. 943, "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine";
  • Il Decreto Legge 30 dicembre 1989, n. 416, e' la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39, recante: "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e di soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato".

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1 .

Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli immigrati provenienti da paesi extracomunitari che dimorino, in conformita' alla vigente legislazione, nel territorio della Sardegna per motivi di lavoro o di studio ed a coloro che di fatto si trovino nella condizione di rifugiati e che per motivi politici o religiosi, per razza o per l'appartenenza ad un gruppo nazionale o etnico nel paese d'origine non possano esercitare i diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione.

Art. 5 - Equiparazione di trattamenti

1 .

La Regione opera attraverso i propri strumenti e nell'ambito delle proprie competenze perche' agli stranieri di cui all'articolo 4 ed ai loro familiari sia garantito il diritto di fruire, in termini di effettiva parita':

  • Dei servizi scolastici di ogni ordine e grado, ove siano in possesso dei necessari requisiti, e dei corsi di formazione professionale;
  • Dei servizi sanitari di diagnosi e cura erogati dalle unita' sanitarie locali ai sensi dell'articolo 9 del disegno di legge 30 dicembre 1989, n. 415, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39;
  • Dei servizi sociali riconosciuti ai cittadini nell'ambito regionale, provinciale e comunale;
  • Della piena tutela dei diritti del lavoro;
  • Dell'accesso al finanziamento agevolato di cui alla Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32.

Art. 6 - Azioni positive

1 .

La Regione al fine di superare la diseguaglianza di fatto, attua azioni positive in favore dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie che, tra l'altro, riguardano:

  • L'osservazione sistematica del fenomeno immigratorio e delle sue caratteristiche, la realizzazione e divulgazione di studi e ricerche sull'argomento, da attuarsi attraverso un'apposita sezione dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro;
  • La realizzazione di iniziative culturali destinate ai residenti in Sardegna, con particolare attenzione ai giovani che frequentano la scuola, volte a favorire la conoscenza delle problematiche culturali, sociali ed economiche dei lavoratori immigrati e delle loro Regioni d'origine;
  • La realizzazione di iniziative culturali destinate agli immigrati volte a favorire:
  • La realizzazione di strumenti permanenti di informazione su tutte le materie che possano facilitare l'esercizio dei loro diritti e favorire la fruizione dei servizi di cui ai precedenti articoli;
  • La tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari, dell'associazionismo, del collegamento con le Regioni d'origine;
  • La tutela di diritti sindacali e di ogni altra normativa previdenziale o assistenziale a cui abbiano diritto.

Art. 7 - Procedure

1 .

Le iniziative di cui al presente titolo sono realizzate principalmente degli enti locali, da istituzioni pubbliche, dalla scuola.

2 .

La consulta di cui al successivo articolo 10, sulla base delle conoscenze assunte dall'ufficio regionale per gli immigrati di cui al successivo titolo II, elabora ogni anno una proposta di programma di intervento per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge.

3 .

Il programma e' presentato per l'approvazione alla Giunta regionale dall'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ed alla sua realizzazione si provvede tramite l'Ufficio regionale per gli immigrati di cui al titolo II della presente legge.

Titolo II - ufficio regionale per gli immigrati

Art. 8 - Costituzione, compiti e organizzazione dell'ufficio regionale per gli immigrati

1 .

Per la realizzazione delle finalita' di cui al titolo I della presente Legge, e' istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, nell'ambito del Fondo sociale di cui alla Legge regionale 7 aprile 1955, n. 10, l'ufficio regionale per gli immigrati articolato in tre aree operative:

  • Sportello ed assistenza;
  • Animazione culturale;
  • Studi e ricerche.

2 .

Nell'ambito organizzativo dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Fondo sociale ex Legge regionale n. 10 del 1965 - a ciascuna delle tre aree operative e' preposto un responsablle.

Art. 9 - Funzionamento ed oneri

1 .

Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale si avvale delle proprie strutture tecnico-amministrative e di consulenti esterni convenzionati con le modalita' previste dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2 .

Alla relativa spesa dello stanziamento, all'uopo previsto, l'Assessorato competente provvede tramite il Fondo sociale di cui alla Legge regionale n. 10 del 1965.

Titolo III - consulta per l'immigrazione

Art. 10 - Istituzione e compiti della consulta per l'immigrazione

1 .

E' istituita la Consulta regionale per l'immigrazione con i seguenti compiti: art. 11.

  • Proporre, agli organismi competenti, iniziative competenti, iniziative su tutte le materie di cui alla presente legge;
  • Formulare il programma annuale di intervento di cui al precedente articolo 7;
  • Esprimere pareri su tutte le materie relative al fenomeno dell'immigrazione.

Art. 11 - Composizione e modalita' della costituzione

1 .

Sono componenti della Consulta per l'immigrazione:

  • L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede;
  • Sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari eletti con le modalita' di cui al successivo articolo 12;
  • Tre rappresentanti designati, a turno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
  • Tre rappresentanti designati a turno, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano regionale;
  • Tre esperti in materia di immigrazione, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore del lavoro;
  • Tre rappresentanti designati, a turno, dalle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'emigrazione ed all'immigrazione;
  • Un funzionario dell'Assessorato del lavoro, designato dal coordinatore generale dell'Assessorato stesso, che funge da segretario.

2 .

La Consulta e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta, su proposta dell'Assessore del lavoro e formazione professionale, ed e' insediata entro 90 giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale. La Consulta rimane in carica per la durata della legislatura.

3 .

In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque motivo, di alcuno dei componenti, alla loro sostituzione si provvede con le modalita' di cui al precedente comma.

4 .

La mancata o ritardata designazione, da parte delle organizzazioni di cui al presente articolo, di alcuno dei componenti la Consulta non pregiudica la Costituzione dell'organo, a condizione che sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti medesimi.

5 .

La Consulta ha sede in Cagliari, presso l'Assessorato regionale del lavoro e si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno.

6 .

Ai membri della Consulta che non risiedano nel Comune ove ha sede la Consulta, spetta una diaria di lire 15.000 per ogni giornata di trasferta. Spetta, inoltre, ad essi il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute sui mezzi pubblici di linea oppure, in caso di uso del proprio automezzo, una indennita' chilometrica pari a quella dovuta al personale della Regione.

7 .

Le spese per il funzionamento sono a carico dello specifico finanziamento gestito tramite il Fondo sociale di cui al precedente articolo 9.

Art. 12 - Modalita' per l'elezione dei rappresentanti degli immigrati

1 .

I rappresentanti degli immigrati sono eletti a suffragio universale da tutti gli immigrati di eta' superiore ai 18 anni. Le modalita' per l'elezione sono stabllite, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale del lavoro.

Art. 13 - Funzionamento degli uffici della consulta

1 .

Per il funzionamento degli uffici della Consulta sara' utilizzato il personale dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale all'uopo destinato nella misura necessaria, di volta in volta, per le relative esigenze di servizio.

Titolo IV - norme transitorie e finali

Art. 14 - Armonizzazione delle normative

1 .

La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze, i necessari provvedimenti di impulso e di indirizzo perche' gli enti locali ed i restanti soggetti pubblici armonizzino i propri regolamenti e le proprie attivita' in modo da garantire effettivamente la fruizione dei servizi di cui alla presente legge.

Art. 15 - Norma finanziaria

1 .

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario1991,nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e' istituito il seguente capitolo: 1.1.1.6.2.2.08.07 (05-01) cat. Progr. 03 - somma da versare al Fondo sociale di cui alla legge 7 aprile 1965, n. 10 per l'attuazione delle azioni positive in favore dei lavoratori immigrati. Lire 500.000.000

2 .

A favore del suddetto capitolo e' stornata, ai sensi dell'articolo 30 della Legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la corrispondente somma di lire 500 milioni dal capitolo 03016 ed e' ridotta di pari importo la riserva di cui alla voce 2 della tabella a della Legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge Finanziaria). Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al sopraindicato capitolo del bilancio della Regione per il 1991 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

3 .

Alle spese per gli anni successivi al 1991 si fara' fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche (IRPEF) derivante dal suo naturale incremento. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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