Delibera Giunta regionale 27 Aprile 1993, n. 15/49
Formazione professionale piano formativo programma 1992. procedura di valutazione manifestazioni disponibilita' alla gestione di attivita' di formazione professionale in convenzione con la regione.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 27/04/1993 |
| Regione | Sardegna |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
L'on. le Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale fa seguito ed integrale riferimento all'informativa inviata alla Giunta regionale con nota n. 9.633 del 22 marzo 1993, relativa, fra l'altro, all'argomento in oggetto.
Con essa si preannunciava l'imminenza della conclusione, a breve termine, della valutazione di cui all'oggetto e la sottoposizione, all'esame ed all'approvazione della Giunta regionale, della proposta di affidamento dell'attivita' corsuale compresa nel programmo' 1992 per la quale sono state presentate manifestazioni di disponibilita' alla gestione da valutarsi in base alle indicazioni ed ai criteri contenuti nel piano pluriennale 1991-1993 e nel piano annuale 1992.
Con l'approvazione del piano pluriennale di formazione professionale 19911993, approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 25 luglio 1991 (v. Relazione pubblicata sul B.U.R.A.S. N. 34, supplemento straordinario n. 21/1), la Regione ha inteso, come noto, ricondurre la programmazione della formazione professionale ai suoi connotati essenziali e. Cioe'. L'individuazione di attivita' formative da espletare, rimuovendo, dalla fase di approvazione del piano annuale (con decorrenza 1992) l'individuazione delle strutture di gestione, sia pubbliche che private.
Cio' per recuperare metodologicamente li' netti distinzione sussistente tra oggetto principale e sostanziale della programmazione, e, cioe', l'individuazione del fabbisogno formativo, ed oggetto derivato e strumentale della programmazione stessa, l'individuazione degli strumenti di attuazione delle attivita' programmate, per affermare che quest'ultimo deve rapportarsi al primo in termini di logica consequenzialita', senza porsi in termini aprioristicamente condizionanti.
In ordine all'affidabilita' in gestione di attivita' formativa dalla Regione a centri privati di formazione professionale, l'on. le Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale ritiene opportuno rammentare quanto dispone l'art. 16, 6 comma della l.r. 1 giugno 1979, n. 47.
Esso prevede, infatti, che l'attivita' formativa programmata dalla Regione in esubero rispetto alle possibilita' strutturali dei centri pubblici di formazione professionale, venga affidata ad enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi o del movimento cooperativo, a condizione che gli stessi posseggano i seguenti requisiti:
1) avere come fine la formazione professionale;
2) disporre di strutture, capacita' organizzativa e attrezzature idonee;
3) non perseguire scopi di lucro;
4) garantire il controllo sociale delle attivita'
5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita'
7) accettare il controllo della Regione che puo' effettuarsi anche mediante ispezioni. Sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati ricorda, inoltre, che, ai sensi delle previsioni del Piano pluriennale di F.P. 1991-1993 e del Piano annuale 1992 non sono ammesse alla successiva valutazione nel merito le offerte di disponibilita' di Enti di formazione professionale che:
1) non abbiano svolto attivita' formativa in convenzione con la Regione nei due anni precedenti a quello di approvazione del Piano pluriennale di formazione professionale 1991-1993 approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 25 luglio 1991 (v. Buras n. 34 del 29 agosto 1991. Suppl. N. 21/1 pag. 74) e, cioe', negli anni 1989 e 1990
2) abbiano, a proprio carico, gravi irregolarita' di natura didattica, amministrativa e contabile riscontrate in relazione ad attivita' formative svolte, nei tre anni precedenti a quello corrente, in convenzione con la Regione in particolare:
- non abbiano presentato la rendicontazione relativamente ad attivita' pregressa
- non abbiano versato alla Regione i fondi residui della gestione di attivita' pregressa
- abbiano rilevanti pendenze debitorie contabili oggetto di contenzioso con la Regione
3) non abbiano i requisiti previsti dalla lente per lo svolgimento dell'attivita' formativa
Le manifestazioni di disponibilita' ritenute ammissibili sono, poi, oggetto di valutazione sulla base dell'esistenza di condizioni di priorita' e sulla base della valutazione di alcuni indicatori di efficienza (v. Nota n. 1). Con riferimento alle attivita' corsuali per le quali, in attuazione di quanto disposto dal Piano pluriennale di formazione professionale 1991-1993 (v. Nota n. 1) e dal Piano annuale 1992, e' stata sollecitata la proposizione di manifestazioni di disponibilita' alla gestione, si sono proposti 51 (cinquantuno) soggetti privati di formazione professionale. Prima della valutazione nel merito e' stata verificata, per esse, la sussistenza dell'ammissibilita'. Nell'allegato n. 3 sono indicati i soggetti che si sono proposti e l'indicazione dei motivi per i quali le manifestazioni di disponibilita' alla gestione presentate da alcuni di essi non sono state ammesse alla successiva valutazione di merito. In relazione agli esiti della valutazione effettuata, e' indicato, nell'elenco che si allega alla presente deliberazione sotto il n. 2, a fianco di ciascuno dei corsi in esso specificati, la sigla dell'ente al quale si propone che essi siano affidati in gestione. In tale elenco sono riportate tutte le attivita' pubblicizzate nel dicembre dello scorso anno con, a fianco, la sigla dell'ente proposto per l'affidamento ovvero la dicitura "da definire". La dicitura "da definire" sta ad indicare o che nessun ente si e' proposto per la gestione, o che, se Enti si sono proposti, la loro manifestazione di disponibilita' e' stata ritenuta non ammissibile (v. Allegato n. 3) ovvero, ancora, che tra le proposte ritenute ammissibili e valutate, nessuna e risultata connotabile dalla presenza di alcuno degli elementi di giudizio che consenta l'esercizio di una seppur minima valutazione. Le attivita' corsuali la cui assegnazione resta da definire, saranno pubblicizzate nuovamente per sollecitare la presentazione di manifestazioni di disponibilita' alla loro gestione. Presso l 'Assessorato del lavoro, sara' attivato uno sportello informativo per rendere edotti gli Enti interessati in ordine all'esito della procedura sperimentale innovativa della valutazione delle offerte formative. Conseguentemente all'approvazione da parte della Giunta regionale si procedera', come di consueto, all'adozione degli atti di affidamento. Prima della stipula delle convenzioni, ed in corso di gestione, verranno effettuate le verifiche dirette ad appurare la sussistenza delle condizioni dichiarate nell'offerta di disponibilita'. In ordine ai tempi di attuazione del piano 1992, l'on. le Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale ritiene opportuno richiamare l'attenzione su quanto sottolineato dal Piano di formazione professionale 1992. Era consapevolmente previsto, infatti, che il procedimento innovativo sopra descritto, in questa fase di prima attuazione, data la necessaria sperimentalita' delle procedure e degli aspetti organizzativi ad essa inerenti, avrebbe immancabilmente procurato ritardi nell'avvio delle attivita' corsuali interessate da tale procedimento, rispetto ai tempi di attivazione del Piano possibili con l'espletamento della precedente procedura. E', peraltro, questo, un prezzo che la Giunta regionale ed il Consiglio Regionale, in sede di approvazione del Piano pluriennale 1991-1993, ha ritenuto ben valesse il beneficio dell'attivazione di un meccanismo inducente un processo di valutazione inizialmente gravoso (vista anche la notevole mole di proposte pervenute) ma che a medio ed a lungo termine non potra' non indurre rilevanti benefici sia nella percezione e nei governo doveroso, da parte della Regione di un' attivita' cosi' rilevante quantitativamente e qualitativamente cosi' strategica. Quale e' la formazione professionale, sia nell'auto-valutazione degli Enti privati di formazione convenzionati con la Regione stessa, quale stimolo anche competitivo all'elevazione dello standard di qualita' dei servizi che essi, quali soggetti strumentali, offrono, per conto e nell'interesse dell'amministrazione pubblica, alla collettivita'. Uno tra i benefici che sicuramente tale procedura sta concretamente inducendo e' nnello di una prima rivisitazione del sistema formativo privato di formazione professionale per un recupero, ampiamente da tempo auspicato in tutte le sedi istituzionali e di dibattito sociale, di una corretta attuazione della normativa di settore nel rispetto dello spirito e della lettera delle disposizioni vigenti, in specie in materia di ammissibilita' al convenzionamento con la Regione per l'espletamento di attivita' formativa. Nel corso dell'esame della documentazione presentata dagli Enti che si sono proposti, concernente gli atti costitutivi e gli statuti degli Enti stessi, riferisce, infatti l'on. le Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, e' emersa, la sussistenza di fattispecie diverse da quelle previste dalla legge nazionale e regionale di settore (l. 845/78 e l.r. 47/82).
Come piu' sopra ricordato, la l.r. 1 giugno 1979, n. 47, prevede che l'attivita' formativa programmata dalla Regione in esubero, rispetto alle possibilita' strutturali dei centri pubblici di formazione professionale, venga affidata ad Enti che siano emanazione:
- o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori
- o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi
- o del movimento cooperativo, a condizione che gli stessi posseggano i seguenti requisiti:
1) avere come fine la formazione professionale;
2) disporre di strutture, capacita' organizzativa e attrezzature idonee;
3) non perseguire scopi di lucro;
4) garantire il controllo sociale delle attivita'
5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
6) rendere pubblico il bilancio attivita' annuale per ciascun centro di attivita'
7) accettare il controllo della re'gione che puo' effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati
Dopo ampia ed approfondita discussione, la giunta, con l'astensione dell'Assessore Benedetto Barranu,
Delibera
In conformita'.
Della presente deliberazione, per opportuna informazione, verra' data comunicazione alla competente commissione consiliare.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il coordinatore generale f.to Fiorentino
Il presidente
F.to Cabras
Allegato n. 1 (omissis)
Allegato n. 2 (omissis)





