Decreto Legge 29 Febbraio 1992, n. 193
Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno in italia di cittadini extracomunitari.
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 52 03/03/1992 |
tipologia: Stato - Decreto legge
1. Per l'erogazione di contributi alle Regioni per le attivita' di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' autorizzata la spesa di ulteriori lire 30 miliardi per l'anno finanziario 1992.
2. La meta' delle somme stanziate al comma 1 e' riservata a programmi regionali integrati diretti all'attuazione, per singole aree territoriali, di centri, beni e servizi successivi alla prima accoglienza.
3. L'entita' del contributo di cui al comma 2 e' determinata dal Comitato previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1990, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 1990. A tal fine il Comitato deve tener conto, in particolare, delle strutture e dei servizi di prima accoglienza realizzati dalla Regione del complesso, dell'efficacia e della organicita' degli interventi e dei servizi previsti e del numero dei soggetti interessati dal programma regionale presentato. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tale Comitato e' presieduto da un rappresentante delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri o, se nominato, del Ministro per gli Italiani all'estero e l'immigrazione.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "interventi a favore dei lavoratori immigrati e disciplina dell'attivita' dei girovaghi".
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2
1 .
Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' sostituito dal seguente: "4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, commi 5, 5- bis , 5- ter e 5-quater, qualora venga proposta e notificata, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto resta sospesa fino alla decisione sulla domanda cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale.".
Art. 3
1 .
Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna anche non definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per uno dei reati previsti nei commi 5- bis e 5- ter del presente articolo, sono espulsi dal territorio dello stato.".
2 .
Nel comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: "sono altresi' espulsi" sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando quanto previsto dai commi 5- bis e 5-quater, sono altresi' espulsi".
Art. 4
1 .
Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi: "5-bis. Quando, ricorrendo lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale, si procede all'arresto dello straniero per uno dei delitti previsti dagli articoli 423 (incendio), 582 aggravato ai sensi del secondo comma dell'articolo 583 (lesione gravissima), 600 (riduzione in schiavitu'), 601 (tratta e commercio di schiavi), 602 (alienazione e acquisto di schiavi), 605 (sequestro di persona), 624 (furto) aggravato ai sensi dell'articolo 625, 628 (rapina), 629 (estorsione) del codice penale, nonche' per un delitto concernente le armi, per quello previsto dall'articolo 3, comma 8, del presente decreto, per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per il delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere piu' delitti fra quelli che precedono, il Prefetto, a seguito di tempestiva comunicazione da parte degli ufficiali o degli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto, dispone con decreto motivato l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria competente. 5-ter. Quando si procede per uno dei delitti di cui agli articoli 572 e 591 del codice penale se commesso in danno di minori, ovvero per un reato aggravato ai sensi degli articoli 111 e 112, commi primo, n. 4, secondo e terzo, del codice penale, anche fuori dei casi di flagranza, il Prefetto puo' disporre con decreto motivato l'espulsione dello straniero con accompagnamento immediato alla frontiera, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria competente. A tal fine, a cura della segreteria o cancelleria competente, e' data comunicazione al Prefetto della pendenza del procedimento. 5-quater. L'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera e' altresi' disposta dal Prefetto, con decreto motivato, in tutti i casi in cui lo straniero e' entrato in territorio nazionale privo di un passaporto valido o documento equipollente riconosciuto dalle autorita' Italiane, nonche' di visto, ove prescritto, in violazione delle disposizioni in materia di ingresso.".
Art. 5
1 .
Nel comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: "fatto salvo quanto previsto dal comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo quanto previsto dai commi 5, 5- bis , 5- ter e 5-quater".
2 .
Nel comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: "o senza" sono soppresse.
3 .
Dopo il comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' aggiunto il seguente comma: "12-bis. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del presente articolo e' autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al dibattimento o al compimento di quegli atti per i quali e' necessaria la sua presenza. All'atto del rientro, il questore puo' richiedere al presidente del tribunale l'applicazione della misura di cui al comma 11. Una volta cessate le suddette esigenze processuali, lo straniero e' riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorita' giudiziaria competente.".
Art. 6
1 .
Continua ad applicarsi l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo anteriormente vigente, nei confronti degli stranieri che hanno commesso uno dei reati IV i indicati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
2 .
Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, non si applicano in riferimento ai reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7
1 .
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





