Piani di formazione professionale ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27. anno 1992.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 7 13/02/1993 |
| Regione | Sicilia |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto assessorile
L'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione
Visto lo statuto della Regione;
Vista la Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Vista la Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27;
Vista la Legge regionale 16 novembre 1991, n. 43;
Vista la Legge regionale 28 febbraio 1992, n. 2;
Vista la Legge regionale 16 marzo 1992, n. 4;
Considerato che, a sensi degli artt. 1 e 5 della Legge regionale n. 27/91 l'Assessorato del lavoro, la previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e' autorizzato ad istituire e finanziare corsi di formazione professionale volti all'acquisizione di specifiche professionalita';
Considerato che l'istituzione dei corsi deve avvenire sulla scorta di piani, anche di settore, approvati con provvedimento dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa acquisizione dei pareri da parte della commissione regionale per l'impiego nonche' della competente Commissione Permanente per il lavoro dell'assemblea regionale Siciliana;
Considerato che per l'elaborazione dei predetti piani l'amministrazione ha dato incarico alla Agenzia per l'impiego e la formazione professioanle di effettuare un'indagine conoscitiva circa le esigenze di nuovi profili professionale nel mercato del lavoro;
Considerato che la predetta indagine ha rappresentato l'esigenza della formazione di 80 profili professionali da destinare sia al settore pubblico che privato, evidenziando tuttavia quelli di piu' immediata spendibilita' sul mercato del lavoro (n. 28 profili);
Considerato che sulla scorta dei risultati del lavoro svolto dall'agenzia sono stati predisposti due pieni di formazione: il primo relativo alle iniziative ex art. 1 della Legge regionale n. 27/91 e l'altro concernente il successivo articolo 5;
Considerato che, ai sensi della citata Legge regionale n. 2/92, si e' proceduto alla ulteriore rimodulazione, per il quadriennio 1992/1995, delle spese concernenti le inziative di cui agli artt. 1 e 5 della Legge regionale n. 27/91 rispetto alla originaria ripartizione contenuta nell'art. 28 della legge medesima;
Considerato che, ai sensi della sopracitata Legge regionale n. 4/92, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 1992 e' pari a L. 47,5 miliardi per le iniziative di cui all'art. 1 e di L. 8 miliardi per quelle di cui all'art. 5;
Ritenuto congruo prevedere per ciascuna iniziativa di cui all'art. 1 un costo medio di L. 513 milioni e di L. 531 milioni per quelle di cui all'art. 5, salvo liquidazione definitiva in sede di accoglimento delle istanze di finanziamento e conseguente verifica della rendicontazione finale di ciascuna delle iniziative;
Ritenuto, altresi', opportuno prevedere la somma di L. 289 milioni (sul piano ex art. 1) e L. 23 milioni (per quello ex art. 5) da destinare alle spese di selezione degli aspiranti nonche' alle verifiche finali dell'efficienza ed efficacia delle azioni, casi come meglio rappresentato nella nota introduttiva ai piani;
Visti i pareri espressi dalla commissione regionale per l'impiego nella seduta del 5 novembre 1992 e dalla commissione legislativa dell'ars nella seduta del 18 novembre 1992;
Decreta:
Art. 1
Sono approvati i piani di formazione professioanle di cui agli artt. 1 e 5 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, nel testo allegato al presente decreto di cui fanno Parte Integrante contestualmente ad una nota introduttiva Comune
Art. 2
Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 della Legge regionale n. 27/91 e' impegnata la somma di L. 47.211.000.000 a carico del cap. 34118 del bilancio della Regione anno 1992.
Art. 3
Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 della Legge regionale n. 27/91 e' impegnata la somma di L. 7.977.000.000 a carico del capitolo 34119 del bilancio della Regione anno 1992.
Art. 4
Per le finalita' di cui in premessa sono, altresi', impegnate le somme di L. 289.000.000 e L. 23.000.000 a carico, rispettivamente, dei capitoli 34118 e 34119 del bilancio della Regione per l'anno 1992.
Art. 5
L'attuazione degli interventi sara' affidata, con le modalita' previste dal 4 comma dell'art. 1 della Legge regionale n. 27/91 e relative norme attuative, ad organismi aventi i requisiti richiesti, secondo un piano nel quale gli interventi verranno compresi sino alla concorrenza delle dotazioni finanziarie di cui ai precedenti artt. 2 e 3.
Art. 6
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 4 dicembre 1992.
Errore
Registrato alla Corte dei Conti sezione controllo per la Regione Siciliana, addi' 7 gennaio 1993. Reg. N. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della fornzazione professionale e dell'emigrazione, fig. 1.
Piani di formazione professionale
(ex artt. 1 e 5 Legge regionale n. 27/91)
Anno 1992
Allegato
Nota introduttiva:
Porre mano all'applicazione degli articoli 1 e 5 della Legge regionale n. 27 del 15 maggio 1991 significa innanzitutto interpretare le novita' introdotte nei criteri per la predisposizione dei piani di formazione e porre in essere le procedure coerenti con la nuova impostazione. La logica dei piani di formazione, insieme di corsi proposti dai soggetti attuanti e contenenti la previsione di spesa determinata dagli organismi sulla base di parametri, limiti, criteri fissati dalle circolari assessoriali, viene ribaltata. L'essenza innovativa sta quindi nello spostamento dell'iniziativa propositiva, dal soggetto attuante, all'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. In un periodo nel quale si tende a contenere l'ingerenza del "pubblico" e si invoca il "privato" la scelta potrebbe apparire una tendenza controcorrente. Ma e' di facile lettura l'intento del legislatore di volere affrancare la scelta formativa dai condizionamenti dei soggetti attuanti, spesso orientati a proporre iniziative disegnate in ragione delle proprie capacita' e dehe proprie competenze piuttosto che in ragione degli effettivi fabbisogni del mercato del lavoro. Questa scelta presuppone innanzitutto la conoscenza approfondita del mercato del lavoro isolano al fine di programmare iniziative mirate ai fabbisogni di formazione reali, coerenti con le tendenze del mercato del lavoro locale, tese ad assecondare e promuovere le novita' imposte al sistema produttivo dall'innovazione tecnologica. In coerenza con i nuovi indirizzi, con nota n. 1104 del 4 novembre 1991 e' stata investita l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale del compito di fornire ogni utile elemento atto a consentire la predisposizione di piani formativi coerenti con gli indirizzi fissati dalla Legge regionale in parola. Cio' anche in conformita' a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 5 che conferisce all'Assessorato la facolta' di avvalersi dell'agenzia nell'ambito delle competenze alla stessa assegnate dall'articolo 9 deha Legge regionale 21 settembre 1990 n. 36. Resa operativa alla fine del 1991,l'Agenzia non poteva certo assolvere immediatamente al compito affidatole per la mancanza di dati, di analisi, di elaborazioni. Essa molto opportunamente e' andata alla ricerca di un "metodo" per individuare le qualifiche e i profili professionali piu' richiesti dal mercato del lavoro locale. A seguito di consultazioni con le parti sociali, di analisi delle richieste ricorrenti nei quotidiani e in giornali specializzati, l'Agenzia ha individuato 80 profili professionali attualmente piu' richiesti dal mercato Siciliano. Dagli 80 sono stati sviluppati dall'Agenzia 28 profili di piu' immediata spendibilita' per i quali sono stati individuati gli indirizzi formativi. I profili preceduti da una premessa, distribuiti per comparti e distribuiti altresi' tra iniziative programmate ai sensi dell'art. 1 ed iniziative da attuare ai sensi dell'art. 5 contenenti gli indirizzi formativi, la durata delle iniziative, i titoli di studio richiesti per l'accesso ai corsi, costituiscono il nucleo attorno al quale i piani dell'articolo 1 e' dell'articolo 5 si sviluppano e si articolano. Interpretare l'essenza delle novita' introdotte impone una verifica della compatibilita' delle vecchie procedure e l'individuazione delle diverse fasi in cui il nuovo processo si sviluppa. Gli articoli 1 e 5, piu' volte citati, fanno riferimento a piani, alla istituzione e finanziamento dei corsi, alla progettazione dei corsi, ai decreti di approvazione dei piani senza che nel contempo venga scandita la successione temporale delle diverse fasi. La logica dei precedenti piani non pone problemi siffatti. Poiche' i piani costituiscono la risultante delle proposte fatte dagli organismi attuanti, appare evidente che essi si presentano come una proposta finita contenente i corsi, i soggetti attuanti, la spesa richiesta dagli organismi per la realizzazione delle attivita'. Con il decreto di approvazione vengono quindi istituiti in un unico contesto i corsi e definiti i soggetti attuanti.
Non cosi' nel nuovo processo nel quale si individuano due fasi di programmazione:
A) fase di predisposizione ed approvazione dei piani; e') fase di progettazione ed istituzione dei corsi.
Fase di predisposizione del piano
Con i piani si individuano quindi le qualifiche ed i profili professionali, gli indirizzi formativi, il numero dei partecipanti, la durata, le modalita' per l'individuazione dei costi, i titoli di studio e professionali richiesti ai lini dell'ammissione ai corsi ed i criteri per la relativa valutazione. In conformita' a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge regionale n. 27/91 due piani predisposti (il primo ex articolo 1, e l'altro ex art. 5 della Legge regionale n. 27/91) vengono sottoposti al preventivo parere della Commissione regionale per l'impiego e successivamente al parere della commissione legislativa permanente per il lavoro dell'assemblea regionale Siciliana.
I piani comprendono i seguenti documenti:
1) le schede contenenti gli indirizzi formativi, la durata delle attivita', i titoli di studio richiesti per ciascun profilo professionale;
2) tabella riepilogativa della distribuzione dei corsi con l'indicazione del comparto, della qualifica, del profilo, del numero dei corsi della distribuzione territoriale delle attivita' per Provincia del numero degli allievi per corso, del numero complessivo degli allievi da avviare, del numero delle ore per ciascun corso, del numero delle ore complessive di formazione, ed il numero delle ore/allievo;
3) tabella riepilogativa per comparto con l'indicazione della durata delle iniziative da progettare e dei rispettivi moduli;
4) criteri per la individuazione dei costi;
5) criteri per la valutazione dei titoli di studio e professionali richiesti ai lini dell'ammissione ai corsi.
Per quanto attiene ai costi ed ai dati complessivi del piano si rinvia all'analisi qui di seguito descritta in termini previsionali:
Corsi di cui all'art. 1, Legge regionale n. 27/91
-somma disponibile L. 47.500.000.000.
Totale corsi n. 92.
Totale allievi n. 1.840.
Totale ore/corso n. 95.050.
Totale ore/allievo n. 1.901.000.
L'ammontare del costo complessivo viene ipotizzato sulla scorta dei dati certi di cui alle lettere a, b, c. Il totale e' stato poi incrementato di una percentuale pari a circa il 25% delle suddette somme, da destinare alle spese non predeterminabili a causa della variabilita' delle modalita' di svolgimento delle singole azioni:
A) indennita' allievi L. 5.000 X ore/allievo 1.901.000: L. 9.505 milioni;
B) costo ora/corso (parametrato) L. 271.646 (media) X 95.050 ore: L. 25.820 milioni;
C) spese di gestione (10% di b): L. 2.582 milioni.
Totale L. 37.907 milioni;
D) altre spese (circa 24,5% del totale-stima): L. 9.304 milioni.
Somme destinate alla copertura degli oneri occorrenti per la selezione degli aspiranti e per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei risultati delle azioni formative: L. 289 milioni. Totale generale L. 47.500 miloni.
Corsi di cui all'art. 5, Legge regionale n. 27/91
-somma disponibile L. 8.000.000.000
Totale corsi n. 15.
Totale allievi n. 300.
Totale ore/corso n. 17.250.
Totale ore/allievo n. 345.000.
L'ammontare del costo complessivo viene ipotizzato sulla scorta dei dati certi di cui alle lettere a, b, c. Il totale e' stato poi incrementato di una percentuale pari a circa il 31% delle suddette somme da destianre alle spese non predeterminabili a causa della variabilita' delle modalita' di svolgimento delle singole azioni:
A) indennita' allievi L. 5.000 X ore/allievo 345.000: L. 1.725 milioni;
B) costo ora/corso (parametrato) L. 230.000 X 17.250 ore: l 3.967,5 milioni
C) spese di gestione (10% di b): L. 396,75 milioni.
Totale L. 6.089,25 milioni;
D) altre spese (circa 31% del totale-stima): L. 1.887,75 milioni.
Somme destinate alla copertura degli oneri occorrenti per la selezione degli aspiranti e per la valutazione dell'efficacia e dell'efflcienza dei risultati delle azioni formative: L. 23 milioni.
Totale generale L. 8.000 milioni.
I piani, muniti dei pareri della Commissione regionale per l'impiego e della Commissione legislativa permanente per il lavoro dell'Assemblea regionale Siciliana, verranno approvati dall'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale ed l'emigrazione mediante apposito decreto con il quale si procedero' altresi' all'impiego delle somme occorrenti previste per la realizzazione dehe iniziative.
Fse di progettazione e istituzione dei corsi
Con la pubblicazione dei piani nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana si conclude la prima fase ed inizia quella di progettazione che si concludera' con la istituzione dei corsi. I piani vengono pubblicati assieme alla circolare che regolamenta le attivita', indirizzata agli istituti e dipartimenti universitari dell'isola, agli enti, istituti e societa' di formazione professionale, agi uffici periferici dell'Assessorato ed alla Corte dei Conti. Verra' altresi' pubblicato il decreto contenente i criteri ai quali: l'amministrazione si atterra' per la valutazione qualitativa dei progetti e per la conseguente assegnazione dei corsi agli organismi proponenti. Ai sensi della circolare i soggetti abilitati a svolgere attivita' di: formazione professionale potranno presentare i programmi per te realizzazione dei corsi entro le date che verranno all'uopo stabilite. Le proposte saranno successivamente istruite dall'amministrazione secondo i criteri che saranno fissati dall'apposito decreto' dell'Assessore per il lavoro. Il comma 3 dell'articolo i della legge n. 27/91 stabilisce che "ai lini della predisposizione dei piani formativi e della progettazione del corsi possono essere chiamati a partecipare alle sedute della commissione regionale per l'impiego esperti di settore...". Nell'ambito dei piani gia' approvati, l'Assessore istituisce e finanzia le singole iniziative. Da quanto sopradetto emerge che anche la scelta delle propo ste formative passa attraverso il parere che la commissione dovra' esprimere sull'assegnazione dei corsi ai soggetti attuanti. A seguito della istituzione, l'amministrazione regionale procedera' alla stipula delle convenzioni con i soggetti attuanti. Nel preordinare gli indirizzi formativi dei 28 profili professionali che compongono i piani predisposti ai sensi degli artt. 1 e c della Legge regionale n. 27/91,l'Agenzia per l'impiego ha tenuto a sottolineare con forza l'importanza di un efficace sistema di controllo rivolto, non soltanto alla verifica dell'efficienza degli organismi attuanti, ma estesa anche a quella dell'efficacia delle azioni svolte. Invero la verifica dell'efficienza e dell'efficacia costituisce una componente fondamentale del nuovo processo programmatario considerato che l'iniziativa propositiva, dal soggetto attuante, viene ad essere posta in capo dell'amministrazione regionale.
Spetta pertanto a quest'ultima ipotizzare efficaci sistemi atti a garantire una scelta oculata degli organismi attuanti, il monitoraggio delle attivita' in corso di svolgimento, l'analisi dell'efficacia necessaria per una valutazione del soggetto attuante e per una eventuale rimodulazione delle attivita' successive da programmare nel triennio. In questa ottica l'amministrazione istituira' momenti di valutazione e controllo volti alla verifica della corrispondenza delle singole iniziative con le previsioni dei piani
Tali valutazioni dovranno essere predisposte:
-ex ante: in attuazione dell'art. 12 della Legge regionale n. 10/91, con decreto dell'Assessore per il lavoro verranno individuati i criteri per la valutazione della qualita' delle iniziative da ammettere a finanziamento;
-durante: nel corso dello svolgimento delle attivita' 1'amministrazione effettuera' frequenti verifiche volte ad accertare la corrispondenza del loro svolgimento ai progetti esecutivi approvati dall'Assessorato nonche' alle convenzioni stipulate con i singoli enti;
-ex post: verifica finale dell'efficacia dell'azione la quale verra' articolata mediante due distinte modalita':
A) alla fine dello svolgimento delle iniziative cosi' come previsto dada legge, si procedera' alla verifica dei risultati conseguiti dagli allievi mediante esami finali che verranno espletati ai sensi della vigente legislazione in materia di formazione professionale;
B) decorsi sei mesi dalla conclusione delle attivita', verra' attuata una ricognizione ricorrente dei risultati occupazionali conseguiti della corrispondenza delle nuove professionalita' acquisite, dell'impatto delle azioni nel mercato del lavoro e nelle singole realta' locali, ed infine della congruita' delle azioni ai risultati attesi.
Criteri per la valutazione dei titoli di studio e professionali
Si premette che i titoli di studio di cui i candidati devono esscre in possesso per l'ammissione ai colsi sono desumibili dalle schede dei relativi profili allegati al presente piano. Per quanto attiene alla loro valutazione nonche' alle valutazioni dei titoli professionali le commissioni di selezione dovranno attenersi ai criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali 3 febbraio 1992, concernente "determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei pubblici concorsi ai sensi della Legge regionale 30 aprile 1991, n. 12", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Parte I, del 7 marzo 1992, n. 13. Per gli effetti di cui al presente piano non sono applicabili gli arti. 5 e 6, limitatamente al primo periodo. Inoltre la disposizione di cui all'art. 1 non terra' conto dei servizi prestati "in enti pubblici" e pertanto le percentuali relative ai titoli di studio e professioanli vengono determinate rispettivamente nella misura del 75% (anziche' 60%) e 25%( anziche' 20%), con il conseguente aumento dei punteggi del 25%. Nelle selezioni concernenti i corsi per il cui accesso e' richiesto il diploma di scuola media inferiore, per la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli, la commissione dovra' attenersi a quanto appresso segue:
1) il punteggio spettante nei concorsi per il cui accesso e' richiesto il diploma di scuola media inferiore (75 punti su base 100) e' cosi' attribuito:
-punti 60 al titolo di studio richiesto;
-punti 15 per il titolo di studio superiore
2) il punteggio spettante al diploma di scuola media inferiore, 60 punti e' cosi' distribuito:
- 15 punti per diploma con giudizio sufficiente;
- 30 punti per diploma con giudizio buono;
- 45 punti per diploma con giudizio distinto;
- 60 punti per diploma con giudizio ottimo.
Per i titoli professionali valutati nella misura massima complessiva di punti 25 si adotteranno i seguenti criteri:
A) titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso enti dello stato, o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 8 ciascuno fino al massimo di 16 punti;
B) corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello stato, o della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3: punti 0,3 per ciascun mese fino a un massimo di punti 9.
Assessorato degli enti locali
Decreto 3 febbraio 1992.
Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei pubblici concorsi, ai sensi della Legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.
L'Assessore per gli enti locali
Visto lo statuto della Regione
Vista la Legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;
Considerato che l'art. 5 della legge citata da' facolta' agli enti, di cui all'articolo 1, di bandire concorsi per titoli da valutare secondo criteri stabiliti con decreto dell'Assessore per gli enti locali ritenuto che la determinazione dei suddetti titoli e relativi criteri deve essere ispirata al principio della selezione per merito e per professionalita' visto il parere della commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali dell'Assemblea regionale, espresso in data 10 dicembre 1991 e del quale si accolgono le modifiche suggerite;
Art. 1
I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per soli titoli, di cui all'art. 5 della Legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, sono i titoli di studio, i titoli professionali e i servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente, al 60%, al 20% e al 20%.
Art. 2 - 1) il punteggio spettante al titolo di studio (60 punti su base 100) e' cosi' attribuito:
A) nei concorsi a posti per il cui accesso e' richiesta la laurea:
-punti 48 al titolo di studio richiesto
-punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca;
B) nei concorsi per il cui accesso e' richiesto il diploma di scuola media di 2 grado:
-punti 48 per il diploma richiesto;
-punti 6 per altro diploma equivalente;
-punti 6 per il titolo di studio superiore.
2) il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 48 punti e' cosi' attribuito:
-0,70 per ogni punto di voto di laurea superiore a 100/110;
- 1,40 per la lode.
I superiori punti si sommano gli uni agli altri. Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2 titolo di studio (12 punti) tenendo presente il rapporto di 1 a 4.
3) il punteggio spettante al diploma richiesto (48 punti) e' cosi' attribuito:
- 1,66 per ogni punto di voto superiore a 36/60;
- 1,20 per ogni punto di voto superiore a 54/60;
-0,96 punti al voto di 60/60.
I superiori punti si sommano gli uni agli altri. Allo stesso modo si procede per l'attribuzione del punteggio (6 punti) relativo al secondo diploma, tenendo presente il rapporto 1/8. Per il punteggio (punti 6) relativo alla laurea si procede come al punto 2 tenendo presente il diverso rapporto.
Art. 3
Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze
Art. 4
I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente art. L (20% = punti 20).
Essi sono:
A) titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso enti dello stato, o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4;
B) abilitazioni all'esercizio profesionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso: punti 2 ciascuna fino al massimo di punti 4. Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del titolo di studio;
C) corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello stato o della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3: punti 0,10 per ciascun mese fino al massimo di punti 2;
D) pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2;
Pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati
-punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1;
Pubblicazioni su periodici a carattere scientifico:
-punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.
11 superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attivita' dell'ente;
E) idoneita' conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami:
-relativi a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre: punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3;
-relativi a posti richiedenti titolo di studio superiore: punti i fino ad un massimo di punti 2.
Se il titolo di studio equipollente e' il diploma di laurea, a ciascuna idoneita' conseguita sono attribuiti punti 1 fino ad un massimo di punti 5.
Art. 5
Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici nella misura massima di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20), e' cosi distribuito:
A) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore: punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 5
B) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore: punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 15. I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili. L'anzianita' necessaria come requisito di accesso al posto non e' valutabile ai lini del presente articolo. Il servizio militare prestato e' valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.
Art. 6
A parita' di punteggio finale e' preferito, ai lini della assunzione il concorrente che abbia maggiore carico familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392. In caso di ulteriore parita', e' preferito il concorrente di eta' maggiore.
Art. 7
Il presente decreto sara' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione.
Decreta:
Palermo, 3 febbraio 1992.
Lombardo
Criteri per la determinazione dei costi
Per la determinazione dei costi gli organismi promotori si atterrarmo alle seguenti indicazioni:
A) spese concernenti gli allievi
1) indennita' allievi: dovra' essere prevista una indennita' giornaliera pari a L. 40.000 lorde; l'indennita' verra' proporzionalmente ridotta per partecipazioni inferiori (ad es. Assenza parziale);
2) assicurazione: dovra' essere preventivato un ammontare pari al costo dell'assicurazione INAIL;
3) viaggi: stima del costo reale;
4) vitto: stima del costo reale. La semi-convittualita' e' limitata ai progetti che prevedono una durata di 8 ore giornaliere;
5) residenzialita' e stages: stima del costo reale. La convittualita' puo' essere prevista per allievi che risiedono in localita' che distano almeno 40 km. Dal luogo di svolgiemntO delle attivita' corsuali;
6) materiale didattico individuale: stima del costo reale.
B) spese di funzionamento
Le spese di funzionamento sono da ritenere omnicomprensive di qualsiasi onere accessorio (es: vitto, alloggio, viaggi, personale docente e non docente) e comprendono: la progettazione dell'intervento, il coordinamento didattico, la docenza, il tutor, le spese di segreteria, di amministrazione e del personale ausiliario.
Le predette spese potranno essere preventivate in:
- L. 300.000 h/aula (corsi per laureati);
- L. 250.000 h/aula (corsi per diplomati);
- L. 230.000 h/aula (altri corsi);
Non dovranno essere previsti i costi concernenti la selezione degli allievi e la pubblicita' dei bandi, atteso che tali adempimenti verranno espletati a cura dell'amministrazione con parte dei fondi stanziati per le finalita' della legge. Le predette spese relative al funzionamento potranno essere aumentate, per ciascuna h/aula, ove viene prevista la presenza di docenti provenienti da localita' esterne al territorio regionale, in ragione del 20% del costo di ciascuna ora che si preveda verra' svolta da tali docenti. La presenza del tutor e' ritenuta indispensabile.
C) spese di funzionamento a costi reali
Tale categoria compende le spese concernenti l'elaborazione da'- testi e dispense didatiche, l'affitto, ammortamento o leasing delle attrezzature didattiche, le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente proveniente da localita' esterne al territorio regionale, le spese per il materiale didattico in dotazione collettiva, spese per le commissioni di esami finali, nella misura spettante ai membri delle commissioni d'esami operanti in seno all'amministrazione regionale e relativo trattamento di missione, ove ne ricorrano i presupposti, spettante al funzionario regionale con qualifica di dirigente superiore. Tali costi dovranno essere previsti in termini di previsioni reali.
D) spese di gestione
Quest'ultima categoria comprende tutte le spese non menzionate precedentemente (ad es.: l'affitto dei locali, enel, sip, cancelleria, stampati) a fronte delle quali potra' essere previsto un ammontare pari al 10% del totale della previsione di cui al precedente punto b). Le previsioni sopra descritte sono considerate parametri massimi. Pertanto l'amministrazione potra' ridurre, in sede istruttoria, tali importi in considerazione della tipologia della attivita' e del percorso formativo proposto.
Criteri per la individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento
I progetti da ammettere a finanziamento in applicazione degli artt. 1 e 5 della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, verranno individuati in base ai criteri approvati con decreto dell'Assessore regioanle per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professioanle e l'emigrazione adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, sentito il parere della Commissione regionale per l'impiego.
(omissis)





