Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1992
Assegnazione dei contributi alle regioni per il finanziamento di programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi in favore degli stranieri extracomunitari e di programmi regionali integrati, per l'anno 1992.
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 103 05/05/1992 |
thesaurus: Politiche sociali - Politiche sociali:Immigrazione - Politiche sociali:Inclusione sociale
tipologia: Stato - Decreto Presid. Cons. Min.
Art. 1
Il contributo ordinario assegnato a ciascuna Regione per il accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari per l'anno 1992 e' determinato nella seguente misura:
Allegato al file ale001216arlex.txt
Art. 2
Il contributo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 193, assegnato a ciascuna Regione per il finanziamento di programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri, gli esuli ed i loro familiari per il medesimo anno1992 e' determinato nella seguente misura:
Allegato al file ale001216arlex2.txt
Art. 3
I contributi aggiuntivi previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 193, riservati al finanziamento di programmi regionali integrati diretti all'attuazione, per singole aree territoriali, di centri, beni e servizi successivi alla prima accoglienza, saranno assegnati alle Regioni che hanno gia' realizzato strutture e servizi di prima accoglienza e che presenteranno programmi nel complesso piu' significativi per efficacia, organicita' e numero di soggetti interessati.
Art. 4
I programmi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 devono essere presentati alLa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli Italiani all'estero e l'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto. I programmi di cui al precedente art. 3 devono essere presentati alLa Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per gli Italiani all'estero e l'immigrazione, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine sopraindicato. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.





