Delibera Giunta regionale 7 Settembre 1993, n. 31/6
L. r . 2 marzo 1982, n. 7 art. 5 come sostituito dall'art. 1 della l.r. 13 giugno 1989, n. 42 e successivamente modificato dall'art. 61 della l.r. 28 aprile 1992, n. 6. aggiornamento albo personale docente e non docente degli enti di
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 05/10/1993 |
| Regione | Sardegna |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
L'On. le Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale fa presente che la l.r. 2 marzo 1982, n. 7, all'art. 5 come sostituito dall'art. I della l.r. 13 giugno 1989, n. 42 e successivamente modificato dall'art. 61 della l,r, 28 aprile 1992, n. 6, prevede che la Regione formalizzi un albo, sostanzialmente un elenco statico ad esaurimento e non dinamico, con l'iscrizione del personale docente e non docente degli enti convenzionati con la legione per l'attuazione dei piani di formazione professionale ai sensi della l.r. 1 giugno 1979, n. 47, che risulti con contratto a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 31 dicembre 1988. All'entrata in vigore della l.r. 42/1989, tale albo e' stato formalizzato con i piani di utilizzo adottati ai sensi del 2^ comma dell'art. 5 della l.r. N. 7/1982, come modificato dalla l.r. 42/89 medesima. L'avvento dell'ulteriore modificazione introdotta, come meglio si vedra' piu' avanti, dall'art. 61, 1^ comma della l.r, n. 6/1992, ha determinato la necessita' di stabilire una procedura di aggiornamento che e' stata attivata. Nel corso di tale procedura sono sorte alcune problematiche inerenti alla riconoscibilita' della sussistenza del requisito soggettivo all'iscrizione, che hanno imposto una disamina, approfondita. Sull'argomento, 1'0n. Le Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale richiama le seguenti deliberazioni, della Giunta regionale: 1?) N. 10/119 del 31 03 1992 - oggetto: definizione procedure istituzione albo personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 12 1988, degli enti di F.P. Convenzionati con la Regione n. 15/50 del 27 04 1993 - oggetto: problematiche interpretative della normativa con riferimento ad alcune istanze di iscrizione all'albo del personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 31 12 1988, degli enti di F.P. Convenzionati con la Regione.
Nel fare integrale rinvio alle predette deliberazioni, l'On. le Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ricorda che, in ordine alle problematiche illustrate con la predetta deliberazione n. 15/50 del 27 04 1993, il servizio legislativo delLa presidenza della Giunta regionale ha reso un parere formulato con nota n. 11340 del 30 06 93. Dovendosi completare gli atti procedurali inerenti alla formazione dell'albo di che trattasi, l'On. le Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale, fa presente la necessita' che vengano assunti, da parte della Giunta regionale, indirizzi applicativi risolutivi delle problematiche evidenziate e che venga, conseguentemente, definita l'avviata procedura di aggiornamento dell'albo. Al riguardo, riepilogando organicamente la tematica, l'on. le Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale propone quanto segue.
L'albo di cui all'art. 5, 1^ comma della l.r. N. 7/1982, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 13 giugno 1989, n. 42 e successivamente modificato dall'art. 61 della l.r. 28 aprile 1992, n. 6, substanzia in un elenco costituente mero ceduto dei soggetti aventi il requisito previsto dalla legge costituito dalla titolarita' di un contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 31 12 1988 con un ente di formazione professionale convenzionato con la Regione per l'attuazione dei piani di formazione professionale ai sensi della l.r. 1 giugno 1979., n. 47.
Funzione dell'albo
Ai sensi del 2- e 3^ comma dell'art. 5 della l.r. N. 7/1982, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 13 giugno 1989, n. 42: (2). Gli enti di formazione professionale convenzionati con la Regione' sono tenuti a garantire l'aggiornamento continuo e permanente del personale iscritto all'albo (di cui al 1^ comma ed il pieno utilizzo del personale stesso, anche attraverso processi di riconversione o mediante l'attivazione di processo' di mobilita' nel territorio, anche fra enti diversi. (3). Gli enti con personale iscritto nell'albo (di cui al primo comma), concorrono alla predisposizione di un piano di utilizzo, del personale iscritto all'albo medesimo, preordinato all'attuazione del piano di formazione professionale, che dovra' prevedere, con relativa copertura finanziaria, oltre alle attivita' corsuali, anche attivita' ad esse complementari quali le indagini, le analisi, l'orientamento, la verifica dei risultati.
Ratio della normativa
La "ratio" ispiratrice della normativa in parola, e stata, sostanzialmente, quella di determinare, attraverso il divieto, per la Regione di riconoscere spese per l'utilizzo di personale assunto a tempo indeterminato in data successiva al 31 12 1988, il blocco all'espandersi di un fenomeno negativo causa di rigidita' di un sistema formativo convenzionato nel quale, nel tempo, e' andata confluendo un notevole numero di operatori la cui garanzia occupazionale ha posto problemi di forte condizionamento delle scelte programmatorie della Regione in campo formativo. A fronte di cio', sul presupposto di una disponibilita' ad una mobilita' di impiego e ad una mobilita' territoriale ed interventi, la norma in parola ha previsto la possibilita' di riconoscere le spese del personale con rapporto a tempo indeterminato al 31 12 1988' anche per attivita' collaterali a quelle direttamente connesse con l'espletamento di attivita' formative" questo per alleviare il piu' possibile 1' esigenza di una corretta programmazione, istituzionalmente e doverosamente tesa al soddisfacimento di fabbisogni dell'utenza piuttosto che al fabbisogno di automantenimento del sistema, dal peso di rigidita' sistemiche dovute alla presenza di personale, in specie docente, difficilmente riconvertibile e riqualificabile nei tempi rapidi imposti dall'evoluzione della tecnologia e dall'affacciarsi di nuove professioni e di nuove metodiche didattiche. A fronte di una programmazione fortemente protesa a reiterare esperienze formative non in sintonia con le esigenze del momento, condizionata da una preoccupazione di garanzia di livelli occupazionali, il legislatore regionale ha preferito sobbarcarsi il peso finanziario di attivita' collaterali comunque utili nel contesto del sistema formativo, consentendo, nei limiti un tendenziale riassorbimento di un contingente "ad esaurimento" quale e' quello dell'albo di cui al 1^ comma dell'art. 5 sopra citato, una linea di apertura verso una {o mazlone piu' dinamicamente attenta e rispondente ai reali fabbisogni di un mercato del lavoro in evoluzione, in specie a seguito dei noti eventi di apertura dei confini nazionali inter-europel. E' questa la ragione per cui l'applicazione della norma in parola va intesa non gia' come il riconoscimento di un insussistente diritto ad uno "status" ma come la definizione "una tantum" di una soglia temporale fissata nei termini ristretti di riconoscimento dell'utilizzo di quel personale che indubitabilmente, alla data del 31 12 1988 gravava sul sistema e che continua a gravare, senza soluzione di continuita', all'attualita', sul sistema stesso. L'albo, che sarebbe piu' corretto definire "elenco", di cui all'art. 5 , 1^ comma della l.r. 2 marzo 1982, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della l.r, 13 giugno 1989, n. 42 e successivamente modificato dall'art. 61 della l.r. 28 aprile 1992, n. 6, non e, appunto, un elenco di soggetti nel quale si puo' essere iscritti e cancellati e, poi, ancora reiscritti, a domanda, come solitamente avviene per gli albi che garantiscono uno "status" per l'esercizio di professioni o mestieri. E' soltanto, si ribadisce, il censimento di una situazione nell'ambito della quale la Regione si e impegnata a svolgere un'attivita' di promozione di interventi tesi al pieno utilizzo, a beneficio della complessiva attivita' di formazione del sistema, di personale il cui onere, diversamente, sarebbe a carico degli enti di appartenenza i quali, non avendo, per lo piu', altre possibilita' di utilizzo se non per attivita' in convenzione con la Regione sarebbero legittimati alla risoluzione del rapporto di lavoro, dalla formalizzazione di tale elenco non deriva, pertanto, alcun rapporto tra la Regione ed il personale degli enti di formazione professionale convenzionati con la Regione stessa. Esso rileva solo ai fard della riconoscibilita' delle spese da parte della Regione nei confronti degli enti privati di formazione professionale con essa convenzionati per espletamento delle attivita' formative e/o connesse con le attivita' stesse, con le quali si integri il pieno utilizzo del personale avente il requisito per l'iscrizione all'albo in parola.
Condizioni per la sussistenza del requisito di iscrizione all'albo e per l'inserimento del piano di utilizzo.
Nell'elenco che integra l'albo in parola possono onere ricompresi solo docenti e non docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 31 12 1988, con enti convenzionati con la Regione per l'attuazione dei piani di formazione professionale ai sensi della l.r. 1 giugno 1979, n. 47, con riferimento alle quali sussistano tutte le seguenti condizioni: 1) si tratti di personale utilizzato, entro il 31 12 1988, solo per attivita' formative in convenzione diretta con la barione, con esclusione, quindi, di personale che l'ente abbia utilizzato per attivita' svolte in convenzione con altri enti, IV i compreso il Ministero del lavoro o con la CEE. Cio' in aderenza con lo spirito e la lettera della norma disciplinante la fattispecie in quanto essa sottende esclusivamente a farsi carico di situazioni determinates1 presso gli enti convenzionati in ragione delle attivita' da essi svolte per l'attuazione di interventi formativi da essa loro affidati. La l.r. 1 06 1979, n. 47, cui fa riferimento l'art 5 , 1^ comma della l.r. 2 marzo 1982, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 13 giugno 1989, n. 42 e successivamente modificato dall'art. 61 della l.r. 28 aprile 1992, n. 6, tratta, infatti, di attivita' esclusivamente svolte dalla Regione anche in convenzione con enti privati, in quanto ricomprese nei propri piani formativi. 2) si tratti di personale con contratto a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 31 12 1988 che conservi tale condizione anche successivamente al 31 12 1988. L'elenco di che trattasi, infatti, come gia' detto, non e' un albo vero e proprio nel quale si puo' essere iscritti, cancellati e reiscritti "ad libitum".
E' un elenco da redigere censendo una situazione, ripresa ad una data certa, il 31 12 1988, dal quale sono possibili solo cancellazioni per venie meno del rapporto a tempo indeterminato e nel quale non possono essere fatte reiscrizioni o nuove iscrizioni. La Regione non puo' farsi carico, cioe', ai sensi della normativa di che trattasi, dell'utilizzo di personale che, avendo il requisito previsto dalla legge al 31 12 1988 non lo conservi ininterrottamente. Il venire meno del rapporto a tempo indeterminato fa cessare anche la sussistenza del requisito per l'iscrizione nell'elenco di che trattasi, come d'altronde, dopo la formalizzazione dell'elenco stesso, gli iscritti ne dovranno essere cancellati per il venir meno del rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche se tale rapporto venga successivamente riassunto. 3) si tratti di personale che abbia fatto domanda di iscrizione ai sensi del bando di cui si dira' piu' avanti, ad eccezione di quel personale il cui requisito di legge (contratto a tempo indeterminato alla data del 31 12 1988) piu' restrittivo di quello introdotto dall'art. 61 della l.r. 28 aprile 1992, n. 6, sia stato gia' accertato d'ufficio prima dell'entrata in vigore dell'art. 61 predetto e che sia stato ricompreso nei piani di utilizzo che la Regione ha predisposto con il concorso degli Lati convenzionati sin dall'immediatezza dell'entrata in vigore della l.r. 42/89. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, 3^ comma della l.r. 2 marzo 1982, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 13 giugno 1989, n. 42. I nel 1990, come riferito nella relazione pluriennale 1991-1993, e' stata data, infatti, la prima attuazione alla l.r. 42/1989 per la Parte In cui prevedeva la predisposizione del piano di utilizzo del personale docente e non docente degli enti di formazione professionale, convenzionati con la Regione con contratto a tesso indeterminato alla data del 31.12.1988, attrazione che e' proseguita nei successivi anni 1991, 1992 ed il corrente 1993. Sulle notevoli difficolta' per la definizione di tali piani di utilizzo e per la loro gestione, in specie in relazione al governo dei processi di mobilita' si rinvia a quanto riferito nella relazione al piano pluriennale di formazione professionale 1991-1993. L'elenco del personale ricompreso in tali piani, essendo frutto di un censimento del personale dotato del requisito previsto dalla normativa di che trattasi prima della modifica del 1992, ha integrato, sotto il profilo sostanziale e formale, la fattispecie di "albo" di cui all'art. 5 , 1^ comma della l.r. 2 marzo 1982, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 13 giugno 1989, n. 42.
Modifica recata dal 1^ comma dell'art. 61 della l.r. N. 6/92 procedura di aggiornamento dell'albo indirizzi operativi soluzioni fattispecie concrete
Nell'anno 1992 e' intervenuto un elemento di novita' costituito dall'ulteriore modifica all'art. 5 della l.r. 2 marzo 1982, n. 7, (gia' come noto, modificato dall'art.. 1 della l.r. 13 giugno 1989, n. 42~, recata dal 1^ comma dell'art. 61 della l,r. 28 aprile 1992, n. 6. La modifica concerne, sostanzialmente, un inciso. La versione dell'art, 5 predetto nella sua conformazione previdente all'attuale, prevedeva, infatti che all'albo regionale del personale docente e non docente degli enti convenzionati con la Regione per l'attuazione dei piani di formazione professionale ai sensi della l.r. 1 giugno 1979, n. 47, potesse essere iscritto il personale "con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicare 1988n. La versione ora vigente prevede, piu' estensivamente, che a tale albo puo' essere iscritto il personale "che risulti con contratto a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 31 dicembre 1988". La novita' introdotta che ha reso di meno agevole lettura ed applicazione la norma in parola per la presenza di situazioni alquanto articolate e con note alla Regione nella loro esaustivita', ha indotto la Giunta regionale ad approvare, con deliberazione n. 10/119 del 31 marzo 1992, uno schema di procedimento per l'aggiornamento dell'albo, dell'elenco, cioe', gia' formalizzo' con la predisposizione dei piani di utilizzo sopra indicati. Tale procedimento prevede: -l'indizione di un bando; -un termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati; -l'istruttoria delle domande e la predisposizione di un provvedimento di approvazione dell'elenco; -la pubblicizzazione dell'elenco con acquisizione di osservazioni da parte degli interessati; -l'approvazione definitiva dell'elenco degli iscritti. Il decreto di indizione del bando e stato adottato con decreto dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 576/ffl, in data 9 luglio 1992 ed e' stato pubblicato sul B.U.R.A.S. N. 28 del 14 luglio 1992 e pubblicizzato mediante Avviso stampa sui quotidiani dell'isola, in data 19 luglio 1992. Il termine ultimo per la presentazione delle domande, atteso che gli interessati dovevano reperire e produrre documentazione a supporto delle loro istanze, e' stato fissato al 30 settembre dell'anno 1992, poi prorogato, su istanza delle parti sociali, al 30 novembre 1992. Tutte le domande e la copiosa mole degli allegati sono state esaminate. Essendosi conclusa l'istruttoria, 1' Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ne ha riferito gli esiti alla Giunta regionale con la sopra citata deliberazione n. 15/50 del 27 04 1993, con la quale sono stati posti alcuni problemi applicativi, con riferimento ai quali La presidenza della Giunta regionale, -servizio legislativo- ha reso un parere tecnico-giuridico. Alla luce della conseguente ulteriore istruttoria, l'On. le Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale propone alla Giunta regionale, per l'approvazione, le risultanze per l'aggiornamento dell'albo di che trattasi, evidenziate nel seguente riepilogo generale.
Totale persone interessate: n. 1.099
Di cui:
- Persone dotate dei requisiti di legge come previsti ed accertati prima dell'entrata in vigore dell'art. 61 della l.r. 28 aprile 1992, n. 6, ed inserite nei piani di utilizzo predisposti ai sensi del 3 comma dell'art 5, come sostituito dall'art. 1 della l.r. 13 giugno 1989, n. 42: persone interessate: n. 1.015 si propone la conferma dell'iscrizione nell'albo aggiornato.
- Persone le cui domande di iscrizione hanno posto problemi in ordine alla riconducibilita', o meno, delle fattispecie concrete da esse rappresentate con la fattispecie astratta prevista dalla normativa di che trattasi ed hanno richiesto un approfondimento tecnico giuridico ai lini dell'assunzione di un indirizzo applicativo da parte della Giunta regionale: persone interessate: n. 56 di cui:
- Persone che hanno prestato lavoro a tempo determinato presso un ente di F.P. Convenzionato con la Regione in data precedente al 31 12 1988 il cui contratto e' stato, dal Pretore del lavoro. Con sentenza emessa a conclusione di causa intentata contro l'ente stesso, per il riconoscimento dell'applicazione della l. 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, comma 2, convertito a tempo indeterminato con decorrenza da data anteriore al 31 12 1988. La domanda e' stata presentata nei termini. La sentenza e' intervenuta in data successiva all'indizione del bando (B.U.R.A.S. N. 28 del 14 luglio 1992) per l'iscrizione all'albo. Persone interessate: n. 5 Si propone l'iscrizione all'albo in quanto: - "il possesso del requisito e' stato definitivamente acclarato ed il rapporto di lavoro subordinato fra l'ente ed i ricorrenti e' . Quindi il requisito e' da considerarsi, formalmente, sussistente da data anteriore al 31 12 1988 e, quindi, sussistente anche alla data del bando. - "di fronte ad evidente ipotesi di mancato rispetto, da parte dell'ente, del disposto di cui all'art. 2. 2- comma della l. 18 04 1962, n. 230, da cui il legislatore fa discendere l'effetto legale della natura di contratto a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro, non paiono ravvisarsi < elementi di disinteresse da parte dell'ente conciliante >, alla luce delle clausole di conciliazione."
- Per l'iscrizione all'albo. Persone interessate: n. 5 si propone l'iscrizione all'albo in quanto: - "il possesso del requisito e' stato definitivamente acclarato ed il rapporto di lavoro subordinato fra l'ente ed i ricorrenti e' . Quindi il requisito e' da considerarsi, formalmente, sussistente da data anteriore al 31 12 1988 e, quindi, sussistente anche alla data del bando. - "di fronte ad evidente ipotesi di mancato rispetto, da parte dell'ente, del disposto di cui all'art. 2. 2- comma della l. 18 04 1962, n. 230, da cui il legislatore fa discendere l'effetto legale della natura di contratto a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro, non paiono ravvisarsi < elementi di disinteresse da parte dell'ente conciliante >, alla luce delle clausole di conciliazione." F.P. Convenzionato con la Regione in data precedente al 31 12 1988, che hanno convenuto in giudizio l'ente di formazione per l'applicazione della l. 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, comma 2, ma che non hanno sottoscritto alcun verbale di conciliazione e non hanno conseguito ancora alcun procedimento giudiziale riconoscente il contratto a tempo indeterminato con decorrenza da data anteriore al 31 12 1988. Persone interessate: n. 1 si propone, allo stato, la non iscrizione all'albo in quanto: - il possesso del requisito non e' stato definitivamente acclarato ed il rapporto di lavoro subordinato fra l'ente ed il ricorrente non e' . Quindi il requisito non pro, allo stato, considerarsi formalmente sussistente da data anteriore al 31 12 1988.
- Per l'iscrizione all'albo. Persone interessate: n. 5 si propone l'iscrizione all'albo in quanto: - "il possesso del requisito e' stato definitivamente acclarato ed il rapporto di lavoro subordinato fra l'ente ed i ricorrenti e' . Quindi il requisito e' da considerarsi, formalmente, sussistente da data anteriore al 31 12 1988 e, quindi, sussistente anche alla data del bando. - "di fronte ad evidente ipotesi di mancato rispetto, da parte dell'ente, del disposto di cui all'art. 2. 2- comma della l. 18 04 1962, n. 230, da cui il legislatore fa discendere l'effetto legale della natura di contratto a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro, non paiono ravvisarsi < elementi di disinteresse da parte dell'ente conciliante >, alla luce delle clausole di conciliazione." F.P. Convenzionato con la Regione in data precedente al 31 12 1988, che hanno convenuto in giudizio l'ente di formazione per l'applicazione della l. 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, comma 2, ma che non hanno sottoscritto alcun verbale di conciliazione e non hanno conseguito ancora alcun procedimento giudiziale riconoscente il contratto a tempo indeterminato con decorrenza da data anteriore al 31 12 1988. Persone interessate: n. 1 si propone, allo stato, la non iscrizione all'albo in quanto: - il possesso del requisito non e' stato definitivamente acclarato ed il rapporto di lavoro subordinato fra l'ente ed il ricorrente non e' . Quindi il requisito non pro, allo stato, considerarsi formalmente sussistente da data anteriore al 31 12 1988. 31 12 1988 e che non hanno adito l'autorita' giudiziaria per il riconoscimento dell'applicazione della l. 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, comma 2 e che hanno presentato istanza di iscrizione. Persone interessate: n. 4 si propone, allo stato, la non iscrizione all'albo in quanto: -manca, allo stato, il requisito fondamentale della sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 31 12 1988.
- Per l'iscrizione all'albo. Persone interessate: n. 5 si propone l'iscrizione all'albo in quanto: - "il possesso del requisito e' stato definitivamente acclarato ed il rapporto di lavoro subordinato fra l'ente ed i ricorrenti e' . Quindi il requisito e' da considerarsi, formalmente, sussistente da data anteriore al 31 12 1988 e, quindi, sussistente anche alla data del bando. - "di fronte ad evidente ipotesi di mancato rispetto, da parte dell'ente, del disposto di cui all'art. 2. 2- comma della l. 18 04 1962, n. 230, da cui il legislatore fa discendere l'effetto legale della natura di contratto a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro, non paiono ravvisarsi < elementi di disinteresse da parte dell'ente conciliante >, alla luce delle clausole di conciliazione." F.P. Convenzionato con la Regione in data precedente al 31 12 1988, che hanno convenuto in giudizio l'ente di formazione per l'applicazione della l. 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, comma 2, ma che non hanno sottoscritto alcun verbale di conciliazione e non hanno conseguito ancora alcun procedimento giudiziale riconoscente il contratto a tempo indeterminato con decorrenza da data anteriore al 31 12 1988. Persone interessate: n. 1 si propone, allo stato, la non iscrizione all'albo in quanto: - il possesso del requisito non e' stato definitivamente acclarato ed il rapporto di lavoro subordinato fra l'ente ed il ricorrente non e' . Quindi il requisito non pro, allo stato, considerarsi formalmente sussistente da data anteriore al 31 12 1988. 31 12 1988 e che non hanno adito l'autorita' giudiziaria per il riconoscimento dell'applicazione della l. 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, comma 2 e che hanno presentato istanza di iscrizione. Persone interessate: n. 4 si propone, allo stato, la non iscrizione all'albo in quanto: -manca, allo stato, il requisito fondamentale della sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 31 12 1988. Convenzionato con la Regione ma che non hanno prodotto una documentazione cio' certificante in modo inequivoco, posto che il loro rapporto di lavoro e' risultato, invece, instaurato non con l'Ente affidatario delle attivita' di formazione professionale della Regione bensi' con una struttura autonoma, ancorche' ad esso collegata. L'argomento e' oggetto di una vertenza nanti il T.A.R. Sardegna promossa dai medesimi richiedenti l'iscrizione, vertenza patrocinata. Per la Regione dal servizio legislativo delLa presidenza della Giunta regionale. Persone interessate: n. 4 si propone, allo stato, la non iscrizione all'albo in quanto: - allo stato attuale degli atti acquisiti `al procedimento, fatto salvo l'esito della vertenza in corso a seguito del quale il giudice amministrativo eventualmente si pronunci, definitivamente, in termini positivi per i ricorrenti, positivo accertamento della sussistenza del fondamentale requisito del rapporto di lavoro con ente di formazione professionale convenzionato con la Regione il requisito stesso non puo' considerarsi sussistente.
C ) persone che non posseggono i requisiti per l'iscrizione e non si trovano in alcuna delle condizioni sopra esaminate alla lettera b): persone interessate: n. 28 si propone la non iscrizione all'albo.
Approvazione aggiornamento albo
Cio' premesso e riassumendo, l'On. le Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, propone: -l'approvazione definitiva dell'aggiornamento dell'albo per la parte riferita all'elenco allegato alla presenta deliberazione sotto il numero 1^, elenco composto di n. 1062 nominativi { (fattispecie di cui sopra alle lettere a), b1), b2) }. -la non iscrizione, allo stato, dei nominativi di cui all'elenco allegati alla presente deliberazione sotto il numero 2^, elenco composto di n. 37 nominativi { fattispecie di cui sopra alle lettere b3), b4), b5) e c) }
Effetti dell'iscrizione all'albo
L'On. le Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nel formulare la sua proposta, ritiene opportuno richiamare l'attenzione ausili effetti dell'iscrizione all'albo stesso, quali derivanti dalla vigente normativa. La l.r. 42/89, nel testo attualmente vigente, prevede, come noto, che gli Enti di formazione professionale convenzionati con la Regione concorrano nella formazione di un piano di utilizzo del personale iscritto nell'albo di che trattasi. Si ritiene necessario chiarire che oneri per la Regione postano derivare esclusivamente dall'approvazione di piani di utilizzo effettivamente predisposti e dalla stipula delle relative convenzioni tra la Regione e gli Enti presso i quali il personale iscritto nell'albo presta servizio, fermi restando i necessari ed opportuni processi di mobilita territoriale e fra Enti prevista dalla normativa in parola. Oneri per la Regione possono derivare, pertanto. Solo ed esclusivamente in relazione ad attivita' effettivamente svolte dagli Enti convenzionati per conto ed interesse della Regione quali risultano previste dalle convenzioni con essi stipulate. Per effetto dell'iscrizione, alcun onere puo' essere vantato dagli Enti convenzionati per attivita' svolte da soggetti ancorche' iscritti all'albo ma non specificatamente inseriti nei piani di utilizzo e per attivita' diverse da quelle specificatamente previste nei piani di utilizzo stessi. Per effetto dell'iscrizione, deriva alcun rapporto diretto tra le persone iscritte e la Regione L'albo, si ribadisce, ha esclusivamente valenza di elenco di soggetti le cui prestazioni di lavoro sono conseguentemente utilizzabili dagli Enti di formazione professionale per attivita' da svolgere in convenzione con la Regione ed i cui oneri, pertanto, per effetto di dette convenzioni, possono gravare sulla Regione stessa. In relazione a quanto sopra detto, non puo' essere posto a carico della Regione alcun onere pregresso inerente a personale che, puo' iscritto, a seguito del completamento della procedura a Fiata con la pubblicazione del bando piu' sopra indicato, non sia stato inserito nei piani di utilizzo predisposti dalla Regione ed oggetto di specifica convenzione con gli Enti interessati. La Giunta, dopo ampia ed approfondita discussione, durante la quale il presidente ha rappresentato le urgenza, in attesa di un'organica riforma della formazione professionale, che l'Assessorato si ponga il problema, mediante la proposta di un'apposita norma da inserire nella prossima finanziaria, del pieno utilizzo del personale impiegato presso gli Enti di formazione professionale da impiegare eventualmente per le esigenze delle amministrazioni degli enti locali e dell'amministrazione regionale,
Delibera
In conformita',disponendo altresi' quanto segue: -La presente deliberazione e' pubblicata nel B.U.R.A.S. Parte II. -Con decreto dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, da pubblicarsi nelB.U.R.A.S., e' approvato definitivamente l'elenco allegato alla presente deliberazione sotto il numero 1 e lo stesso costituisce, allo stato, l'albo di cui alla normativa in premessa specificata. -Entro 30 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R.A.S. Della presente deliberazione, gli interessati possono presentare, per iscritto, all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, le loro osservazioni in ordine all'elenco allegato alla presente deliberazione sotto il numero 2^. -Decorsi i successivi 30 giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale si pronuncia definitivamente sulle eventuali osservazioni presentate. L'ente di formazione professionale interessato propone alla Regione per l'inserimento nel piano di utilizzo corrente all'attualita' della proposta, il personale iscritto, in sede di aggiornamento, all'albo di che trattasi, ai sensi della modifica recata all'art 5 , 1^ comma della l.r. 2 marzo 1982, n. 7, dall'art. 61 della l.r. 28 aprile 1992, n. 6, entro 30 giormi dalla comunicazione del decreto dell'assesore del Lavoro con cui l'iscrizione e' stata definitivamente approvata.





